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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cremona, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cremona |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VACCHIANO MASSIMO, Presidente e Relatore
FORNONI PAOLO GIANMARIA, Giudice
GALLI EZIO DONATO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 143/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M06B300233/2025 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M06B300273/2025 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con due avvisi di accertamento notificati in data 3.7.2025 e 7.7.2025, l'Agenzia delle Entrate ha contestato alla Ricorrente_1 , svolgente in Pianengo attività di lavorazione del legname, l'indebita detrazione di IVA per € 67.393,79 (quanto all'anno 2020) e per € 186.866,55 (quanto all'anno
2021), in relazione all'utilizzazione di fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti.
In particolare, è stato soprattutto evidenziato dall'amministrazione finanziaria che le società fornitrici della suddetta utilizzatrice delle fatture, ovvero Società_1 s.r.l., Società_2 s.r.l., Società_3 s.r.l.s., Società_4 s.r.l.s. Società_5 s.r.l. erano in realtà prive di sedi operative, di beni immobili o mobili, nonché di utenze, e disponevano ciascuna di un numero irrilevante di dipendenti. Inoltre, si erano avvalse tutte dello stesso fornitore sloveno di legname, tale Società_6
Nel ricorso, Ricorrente_1, ha fatto rilevare:
- che la società da oltre 15 anni si occupava in forma artigianale delle lavorazione del legname che acquistava da vari agenti, i quali erano in grado di garantire la celere consegna del materiale a prezzi concorrenziali (in particolare per le “liste di abete” si appoggiava a Nominativo_1, il quale, diversamente da altri, accettava pagamenti successivi alla consegna);
- che l'ufficio tributario, in violazione degli artt. 39 e 40 D.P.R. n. 600/1973, aveva basato gli accertamenti su mere congetture e non già su presunzioni, gravi, precise e concordanti;
- che la società non aveva conseguito alcun vantaggio fiscale dalle operazioni commerciali di cui alle fatture oggetto degli accertamenti;
- che negli anni 2019 e 2021 l'Agenzia delle Entrate di Cremona e la Guardia di Finanza di Crema avevano eseguito verifiche sui rapporti intercorsi tra la società e alcune imprese gestite da Nominativo_1 senza formulare alcun rilievo;
- che aveva constatato che i prezzi praticati dalle società fornitrici erano sempre stati allineati a quello degli altri fornitori;
- che la società, avente soltanto 8 dipendenti, non avrebbe potuto eseguire, in ragione delle sue ridotte dimensioni, più ampie verifiche;
- che i costi oggetto di contestazione avevano inciso con una marginale incidenza sull'intero approvvigionamento aziendale.
Per questi motivi
, la ricorrente ha chiesto l'annullamento degli impugnati atti previa sospensione della loro esecuzione.
A quest'ultimo riguardo, la ricorrente ha sottolineato come la suddetta esecuzione avrebbe comportato, stante l'entità degli importi richiesti, la paralisi dell'attività dell'impresa. Con controdeduzioni depositate in data 4.11.2025, si è costituita l'Agenzia delle Entrate, osservando:
- che, contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente, la società, usando l'ordinaria diligenza, non avrebbe potuto non avvedersi del meccanismo fraudolento in cui era stata inserita, tenuto conto che non si era mai peritata di prendere contatti con i formali fornitori, che la merce era sempre stata spedita da altro fornitore senza passare dai soggetti emittenti le fatture, che dalle visure camerali delle società fornitrici avrebbe potuto rilevare incongruenze tra le loro carenti dimensioni strutturali e il loro volume d'affari pari a centinaia di migliaia di euro;
- che infondato era l'assunto riguardante i mancati rilievi in esito alle verifiche eseguite negli anni 2019 e
2021, atteso che esse avevano riguardato i rapporti intercorsi con altra società fornitrice (la Società_7 s. r.l.);
- che la comparazione relativa ai prezzi praticati dai fornitori, oltre che ininfluente, non era stata operata tra fornitore UE e fornitore italiano;
- che irrilevante e inidonea a smentire l'assunto dell'ufficio tributario era la dedotta inesistenza di vantaggi fiscali per la contribuente, derivando l'indebita detrazione automaticamente dalla provata fittizietà dell'operazione, anche soggettiva.
Per queste principali ragioni, la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione dell'esecuzione degli impugnati atti, osservando a quest'ultimo proposito come la ricorrente non avesse dimostrato l'irreparabilità del danno conseguente a tale esecuzione.
In data 19.12.2025 è stato depositato dall'amministrazione finanziaria l'accordo conciliativo intercorso tra le parti.
All'odierna udienza, è comparsa la rappresentante dell'Agenzia delle Entrate che ha insistito nel chiedere l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione.
Rileva, dunque, la Corte che in data 19.12.2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiesto l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione giudiziale a spese compensate, come da accordo conciliativo del 2.12.2025 che ha allegato.
Tale conciliazione giustifica la sentenza in forma semplificata, stante la conseguente improcedibilità del ricorso a mente dell'art. 47-ter, terzo comma, D.lgs. n. 546/1992.
Invero, in ragione dell'intervenuta conciliazione, deve immediatamente provvedersi, a norma dell'art. 48 D. lgs. n. 546/1992, nei termini di cui al dispositivo, conformemente a quanto concordato dalle parti.
P.Q.M.
La Corte visto l'art. 48 D.lgs. n. 546/1992;
dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione giudiziale tra le parti e dichiara compensate tra le stesse le spese di lite.
Il Presidente dr. Massimo Vacchiano
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VACCHIANO MASSIMO, Presidente e Relatore
FORNONI PAOLO GIANMARIA, Giudice
GALLI EZIO DONATO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 143/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M06B300233/2025 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M06B300273/2025 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con due avvisi di accertamento notificati in data 3.7.2025 e 7.7.2025, l'Agenzia delle Entrate ha contestato alla Ricorrente_1 , svolgente in Pianengo attività di lavorazione del legname, l'indebita detrazione di IVA per € 67.393,79 (quanto all'anno 2020) e per € 186.866,55 (quanto all'anno
2021), in relazione all'utilizzazione di fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti.
In particolare, è stato soprattutto evidenziato dall'amministrazione finanziaria che le società fornitrici della suddetta utilizzatrice delle fatture, ovvero Società_1 s.r.l., Società_2 s.r.l., Società_3 s.r.l.s., Società_4 s.r.l.s. Società_5 s.r.l. erano in realtà prive di sedi operative, di beni immobili o mobili, nonché di utenze, e disponevano ciascuna di un numero irrilevante di dipendenti. Inoltre, si erano avvalse tutte dello stesso fornitore sloveno di legname, tale Società_6
Nel ricorso, Ricorrente_1, ha fatto rilevare:
- che la società da oltre 15 anni si occupava in forma artigianale delle lavorazione del legname che acquistava da vari agenti, i quali erano in grado di garantire la celere consegna del materiale a prezzi concorrenziali (in particolare per le “liste di abete” si appoggiava a Nominativo_1, il quale, diversamente da altri, accettava pagamenti successivi alla consegna);
- che l'ufficio tributario, in violazione degli artt. 39 e 40 D.P.R. n. 600/1973, aveva basato gli accertamenti su mere congetture e non già su presunzioni, gravi, precise e concordanti;
- che la società non aveva conseguito alcun vantaggio fiscale dalle operazioni commerciali di cui alle fatture oggetto degli accertamenti;
- che negli anni 2019 e 2021 l'Agenzia delle Entrate di Cremona e la Guardia di Finanza di Crema avevano eseguito verifiche sui rapporti intercorsi tra la società e alcune imprese gestite da Nominativo_1 senza formulare alcun rilievo;
- che aveva constatato che i prezzi praticati dalle società fornitrici erano sempre stati allineati a quello degli altri fornitori;
- che la società, avente soltanto 8 dipendenti, non avrebbe potuto eseguire, in ragione delle sue ridotte dimensioni, più ampie verifiche;
- che i costi oggetto di contestazione avevano inciso con una marginale incidenza sull'intero approvvigionamento aziendale.
Per questi motivi
, la ricorrente ha chiesto l'annullamento degli impugnati atti previa sospensione della loro esecuzione.
A quest'ultimo riguardo, la ricorrente ha sottolineato come la suddetta esecuzione avrebbe comportato, stante l'entità degli importi richiesti, la paralisi dell'attività dell'impresa. Con controdeduzioni depositate in data 4.11.2025, si è costituita l'Agenzia delle Entrate, osservando:
- che, contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente, la società, usando l'ordinaria diligenza, non avrebbe potuto non avvedersi del meccanismo fraudolento in cui era stata inserita, tenuto conto che non si era mai peritata di prendere contatti con i formali fornitori, che la merce era sempre stata spedita da altro fornitore senza passare dai soggetti emittenti le fatture, che dalle visure camerali delle società fornitrici avrebbe potuto rilevare incongruenze tra le loro carenti dimensioni strutturali e il loro volume d'affari pari a centinaia di migliaia di euro;
- che infondato era l'assunto riguardante i mancati rilievi in esito alle verifiche eseguite negli anni 2019 e
2021, atteso che esse avevano riguardato i rapporti intercorsi con altra società fornitrice (la Società_7 s. r.l.);
- che la comparazione relativa ai prezzi praticati dai fornitori, oltre che ininfluente, non era stata operata tra fornitore UE e fornitore italiano;
- che irrilevante e inidonea a smentire l'assunto dell'ufficio tributario era la dedotta inesistenza di vantaggi fiscali per la contribuente, derivando l'indebita detrazione automaticamente dalla provata fittizietà dell'operazione, anche soggettiva.
Per queste principali ragioni, la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione dell'esecuzione degli impugnati atti, osservando a quest'ultimo proposito come la ricorrente non avesse dimostrato l'irreparabilità del danno conseguente a tale esecuzione.
In data 19.12.2025 è stato depositato dall'amministrazione finanziaria l'accordo conciliativo intercorso tra le parti.
All'odierna udienza, è comparsa la rappresentante dell'Agenzia delle Entrate che ha insistito nel chiedere l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione.
Rileva, dunque, la Corte che in data 19.12.2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiesto l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione giudiziale a spese compensate, come da accordo conciliativo del 2.12.2025 che ha allegato.
Tale conciliazione giustifica la sentenza in forma semplificata, stante la conseguente improcedibilità del ricorso a mente dell'art. 47-ter, terzo comma, D.lgs. n. 546/1992.
Invero, in ragione dell'intervenuta conciliazione, deve immediatamente provvedersi, a norma dell'art. 48 D. lgs. n. 546/1992, nei termini di cui al dispositivo, conformemente a quanto concordato dalle parti.
P.Q.M.
La Corte visto l'art. 48 D.lgs. n. 546/1992;
dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione giudiziale tra le parti e dichiara compensate tra le stesse le spese di lite.
Il Presidente dr. Massimo Vacchiano