Art. 25.
Le chiaviche attraversanti le arginature di 2ª categoria e le sommita' arginali concesse ad uso strada, debbono essere mantenute da chi ne ha l'obbligo in condizioni da poter sempre funzionare regolarmente senza nocumento o pericolo per la difesa idraulica.
Se a tale obbligo non verra' ottemperato neppure dopo intimazione, potra' l'autorita' governativa procedere a carico del contravventore all'esecuzione d'ufficio anche immediatamente e senza alcun preavviso nei casi d'urgenza.
Il prefetto provvedera' al rimborso delle spese per l'esecuzione d'ufficio rendendone esecutoria la nota, od il ruolo di riparto nel caso di piu' contravventori e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.
Le chiaviche attraversanti le arginature di 2ª categoria e le sommita' arginali concesse ad uso strada, debbono essere mantenute da chi ne ha l'obbligo in condizioni da poter sempre funzionare regolarmente senza nocumento o pericolo per la difesa idraulica.
Se a tale obbligo non verra' ottemperato neppure dopo intimazione, potra' l'autorita' governativa procedere a carico del contravventore all'esecuzione d'ufficio anche immediatamente e senza alcun preavviso nei casi d'urgenza.
Il prefetto provvedera' al rimborso delle spese per l'esecuzione d'ufficio rendendone esecutoria la nota, od il ruolo di riparto nel caso di piu' contravventori e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.