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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/12/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 268/2024 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliato in Via R. Parte_1 CodiceFiscale_1
Margherita 613, Santa RE di VA (ME), presso lo studio dell'Avv. Rita Rosa
Bonfiglio che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), elettiv.te domiciliata in Piazza CP_1 CodiceFiscale_2
Municipio 3, Santa RE di VA (ME), presso lo studio dell'Avv. Vincenza
Pagano che la rappresenta e difende per procura in atti, appellata, avente ad oggetto: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
(appello avverso la sentenza n. 1688/23 R.S. del Tribunale di Messina).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 20 marzo 2024 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1688/23 R.S. con la quale il Tribunale di Messina aveva accolto la domanda formulata da condannando l'odierno CP_1 appellante a reintegrare nel possesso della stradella che CP_1 attraversa la sua proprietà e, per l'effetto, ..a consegnare all'attrice una copia
1 della chiave del cancello di accesso alla predetta stradella nonché a ripristinare lo stato dei luoghi rimuovendo gli ostacoli che si frappongono al libero passaggio come individuati in parte motiva, oltre al pagamento delle spese processuali, ivi comprese le spese di c.t.u.
, premesso di essere proprietaria di un terreno sito nel Comune di CP_1
Santa RE di VA (ME), località Fossa Neve – contrada Cannavari, in catasto al fg. 5 partt. 265, 268, 368, 263, 264, nonché concessionaria di altri fondi confinanti con il primo, tutti raggiungibili attraverso una stradella carrozzabile che, dipartendosi dalla strada comunale, attraversa fondi di proprietà di terzi, tra cui aveva agito innanzi al Tribunale di Messina, Sezione distaccata Parte_1 di Taormina, lamentando che il nel 2010 aveva sostituito il lucchetto del Pt_1 cancello posto all'inizio della predetta stradella senza consegnarle le chiavi;
inoltre aveva ostruito il transito sulla stradella collocando sulla stessa cumuli di pietre e terra. Aveva quindi chiesto la condanna del alla consegna delle Pt_1 chiavi del cancello al fine di poter transitare sulla stradella in questione con condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali.
Disposta c.t.u. ed ammesse ed assunte le prove orali articolate, il Tribunale aveva accolto la domanda attrice.
Con il primo motivo di appello ha dedotto un vizio di motivazione Parte_1 della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado non aveva correttamente valutato le conclusioni rassegnate dal nominato c.t.u. il quale aveva chiarito che la stradella, che attraversa il fondo del resistente , non è Parte_1
l'unica via di accesso per raggiungere i terreni di cui parte attrice è livellaria e concessionaria. Tale circostanza doveva far dubitare della genuinità delle dichiarazioni rese dai testi escussi , e Il c.t.u. aveva inoltre Tes_1 Tes_2 Pt_1 preso atto del fatto che la stradella non era stata realizzata nel 2003, come dichiarato dalla , ma successivamente, posto che nel fotogramma 3151 del CP_1
9 ottobre 2004, strisciata L-4-142 rilasciato dalla Regione Siciliana Assessorato
Territorio e Ambiente – Dipartimento Urbanistica, raffigurante i luoghi, tale stradella non risultava esistente.
Con il secondo e con il terzo motivo di gravame l'appellante ha lamentato il travisamento, da parte del giudice di prime cure, delle dichiarazioni rese dai
2 testimoni escussi, in particolare dei testi e che avevano Tes_3 CP_1 confermato la fondatezza delle difese dell'odierno appellante. Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande svolte da con condanna della stessa al pagamento delle spese di entrambi i CP_1 gradi di giudizio.
costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello non CP_1 essendo stata la copia informatica della procura alle liti di parte appellante sottoscritta dal difensore con la firma digitale, così come disposto dall'art. 83
c.p.c.; inoltre nella relata di notifica non era stata attestata la conformità della copia informatica della procura alle liti all'originale cartaceo. Nel merito ha contestato la fondatezza delle doglianze svolte dal e ha chiesto il rigetto del Pt_1 gravame.
Preliminarmente si osserva che alla relata di notifica risulta allegata anche l'attestazione di conformità della copia informatica della procura all'originale; in ogni caso l'eventuale irregolarità della procura in atti non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione ma piuttosto un onere di regolarizzazione in capo all'appellante che, in forza del principio della ragione più liquida e della ragionevole durata del processo, questa Corte ritiene di non dover imporre.
Nel merito il primo motivo di gravame è infondato.
Il primo giudice ha qualificato il giudizio come possessorio, ancorché introdotto con atto di citazione e non con ricorso ex art. 703 c.p.c.; tale qualificazione non può più costituire oggetto di esame in questa sede, non essendovi stata alcuna contestazione dalle parti ed essendosi quindi ormai formato un giudicato sul punto.
Il ha evidenziato che la stradella in contestazione non è l'unica via Pt_1
d'accesso al fondo;
tale circostanza troverebbe riscontro negli accertamenti eseguiti dal c.t.u. che, all'esito del sopralluogo, aveva affermato che il terreno si trovava in ottimo stato e ben curato e non in stato di abbandono, come CP_1 sarebbe stato naturale ove il terreno fosse stato intercluso, come sostenuto dalla appellata.
Il c.t.u. ha accertato l'esistenza di altra strada che consentirebbe l'accesso al fondo , strada insistente sul fondo di tale e chiusa con CP_1 Persona_1
3 un cancello;
non può, quindi, escludersi che la sia riuscita a raggiungere il CP_1 proprio fondo al fine di curarlo e mantenerlo in buono stato utilizzando un percorso alternativo rispetto a quello in contestazione.
Tale circostanza non risulta, tuttavia, dirimente ai fini di causa.
Come sopra evidenziato, il giudice di prime cure ha qualificato come giudizio possessorio il presente procedimento sicché ciò che rileva ai fini della decisione è la circostanza che la utilizzasse tale strada per raggiungere il suo fondo e CP_1 non già se la stessa fosse l'unica via d'accesso al terreno.
La tesi di parte attrice, inoltre, è stata ritenuta fondata dal giudice di primo grado sulla scorta delle dichiarazioni dei numerosi testi escussi;
la circostanza che il teste , figlio della proprietaria di uno dei terreni dei quali la Testimone_4
è affittuaria, abbia dichiarato che fino al 2003 si potevano raggiungere tali CP_1 fondi solo a piedi poiché non esisteva una strada carrabile non appare idonea né ad inficiare la complessiva attendibilità delle dichiarazioni dello stesso né a smentire la tesi dell'attrice, odierna appellata, secondo cui dal 2003 in poi l'unico percorso utilizzato per l'accesso ai fondi dei quali ha il godimento era costituito dalla stradella in questione.
Anche gli altri due motivi di gravame sono infondati.
costituendosi in primo grado, ha negato che la avesse mai Parte_1 CP_1 realizzato una stradella che insisteva (anche) sul suo fondo né che la stessa avesse utilizzato tale percorso per raggiungere i suoi fondi.
Tali affermazioni sono state smentite dall'istruttoria svolta.
ha confermato che la stradella realizzata dal padre Controparte_2 dell'odierno appellante negli anni '80 si estendeva fino al confine dell'appezzamento del che era la prima (particella) rispetto alla strada per Pt_1 cui è causa. La stradella che attraversando il fondo consente di raggiungere i Pt_1 terreni , pertanto, non può essere quella realizzata dal padre dello stesso. CP_1
Ed infatti il teste ha precisato che la strada realizzata dal padre Testimone_5 di partiva da una “strada interpoderale” (comunale) e si fermava Parte_1 nel terreno , detta strada è stata continuata ed attraversa altri fondi e Pt_2 finisce con il collegarsi con altra strada… questa strada è stata continuata
4 nell'arco di dieci anni;
in ordine alla collocazione del cancello, inoltre, ha dichiarato di avere provveduto lui alla fornitura dello stesso.
La deposizione del teste , indicato dal convenuto ha chiarito CP_1 Pt_1 peraltro anche il motivo per cui nel fotogramma del 9 ottobre 2004 rilasciato dalla
Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente la strada in questione non risultasse raffigurata, avendo lo stesso dichiarato che la strada era stata realizzata nell'arco di dieci anni sicché è ben possibile che il tracciato definitivo, come risulta dal fotogramma del 2008, sia stato ultimato solo dopo il 2004 (il teste ha indicato il 2005 come anno di realizzazione della strada ed il Testimone_6 teste come anno di collocazione del cancello). Testimone_7
Il teste ha riferito che nel 2003 la unitamente ad Testimone_7 CP_1 altri comproprietari dei terreni limitrofi aveva chiesto a lui e a suo fratello, odierno appellante, il consenso per la realizzazione di una stradella insistente anche sul loro fondo, collocando poi nel 2005 un cancello e consegnando le chiavi del lucchetto ad entrambi i fratelli Il teste ha dichiarato che nel 2010 il Pt_1 fratello aveva sostituito il lucchetto del cancello impedendo a tutti il Pt_1 passaggio. Tale circostanza ha trovato conferma nella deposizione del teste il quale ha precisato che il sig. ha messo il lucchetto per Controparte_2 Pt_1 tutelare la sua proprietà, posto che il figlio della sig.ra aveva dato le CP_1 chiavi del precedente lucchetto ad altri proprietari. Tale dichiarazione, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, dimostra, così come riferito sia dal teste che dal teste , che la , dopo aver realizzato Pt_1 Testimone_6 CP_1 la strada e collocato il cancello, aveva consegnato a tutti i proprietari dei terreni limitrofi le chiavi del lucchetto, chiavi poi sostituite nel 2010 dall'appellante.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono deve escludersi che il giudice di primo grado abbia travisato o valutato erroneamente le prove orali assunte.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
5 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico della appellante, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1688/23 R.S. emessa dal Tribunale di Messina, così provvede: rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio liquidate, a favore dell'Avv. Vincenza Pagano, procuratrice distrattaria di ex art. 93 CP_1
c.p.c., in € 6.000,00 per compensi (€ 1.300,00 fase studio, € 1.000,00 fase introduttiva, € 1.600,00 fase trattazione, € 2.100,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma.
Messina, 11 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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