TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2857/2023 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Notarianni Parte_1
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi,
Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
avente ad oggetto: indennità NASPI;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente ha evocato in giudizio l' , al fine di sentir accertare CP_1
e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione
(NASPI) dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di
Pag. 1 a 9 lavoro, nonché per ottenere la condanna dell' alla Controparte_2
corresponsione dei ratei della prestazione rivendicata, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, se dovuti.
1.1. In punto di fatto, ha esposto: di aver lavorato per l'avvocato Claudia Maria
Conidi, in qualità di segretaria;
di essersi dimessa per giusta causa con decorrenza
20.12.2022, in ragione del comportamento della datrice di lavoro, la quale aveva costretto la ricorrente a restituirle l'importo di € 750,00 mensili sulla retribuzione mensilmente corrisposta (€ 1.200,00) ed aveva, altresì, omesso il pagamento della mensilità di novembre 2022 (cfr. modulo di recesso – doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente); di avere quindi presentato, in data 23.12.2022, domanda per ottenere il beneficio della NASPI (doc. n. 2); che l' , in data 4.1.2023, aveva CP_1
rigettato l'istanza, sostenendo che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni non sorrette da giusta causa non desse diritto alla concessione del trattamento richiesto (doc. n. 4); che, tuttavia, nel caso di specie le dimissioni erano state presentate proprio per giusta causa;
che, invero, a seguito della reiezione della domanda amministrativa, la ricorrente, tramite il proprio sindacato, aveva inoltrato all' la documentazione comprovante le ragioni che avevano condotto al CP_1
recesso della lavoratrice, trasmettendo, in particolare, la richiesta di intervento all'Ispettorato territoriale del lavoro del 16.11.2022 (cfr. pec del 19.1.2023 – doc. n.
5-6) e la denuncia presentata ai Carabinieri di Catanzaro, sempre in data 16.11.2022
(cfr. pec del 25.2.2023 – doc. n. 7-8); che, non avendo ricevuto alcun riscontro dall' (nonostante i solleciti trasmessi con pec del 17.3.2023 – doc. n. 10-11), CP_1
era stato proposto ricorso amministrativo in data 3.4.2023 (doc. n. 12), con allegazione della denuncia del 16.11.2022 e delle successive integrazioni
(documenti che, peraltro, erano stati nuovamente inoltrati all' in data CP_1
24.10.2023, a seguito di espressa richiesta da parte dell' – cfr. all. nn. 13- CP_1
14); che, infine, con pec del 28.10.2023 (doc. n. 15-16), la ricorrente aveva messo a disposizione dell'odierno resistente il contratto di lavoro intercorso con l'avvocato
Conidi.
Pag. 2 a 9 1.2. Ha dedotto, quindi, che, malgrado l' fosse stato reso edotto delle CP_1 motivazioni che l'avevano costretta alle dimissioni, l' non aveva inteso CP_1
riconoscere il diritto alla percezione della NASPI, nonostante la sussistenza di tutti i presupposti di legge per la fruizione del beneficio (ossia, il requisito contributivo, il requisito lavorativo e lo stato di disoccupazione involontaria).
2. L' ha eccepito, preliminarmente, l'improponibilità della domanda per CP_1
l'incompletezza della documentazione allegata all'istanza proposta in via amministrativa dalla ricorrente.
2.1. Nel merito, ha dedotto: che le dimissioni per giusta causa certamente rientrano nel novero delle ipotesi di disoccupazione involontaria;
che, tuttavia,
l'esistenza della suddetta giusta causa deve essere adeguatamente comprovata dall'istante al momento di presentazione della domanda di NASPI in quanto l'Istituto deve avere modo di accertare l'effettivo ricorrere di dimissioni per giusta causa non potendo fare affidamento sulla sola prospettazione del richiedente la prestazione, in assenza di contraddittorio con il datore di lavoro;
che, a tal fine, le circolari emesse in materia dall' (circ. n. 163 del 20.10.2003 e circ. n. 94 del CP_1
12.5.2015 – doc. n. 2 e 3 del fascicolo di parte resistente) richiedono la produzione di documentazione dalla quale emerga la volontà del lavoratore di difendersi in giudizio, reagendo alla condotta posta in essere dal datore (mediante, ad es., proposizione di ricorsi, denunce, esposti), nonché – nel caso in cui, come nella specie, non vi siano sentenze passate in giudicato che abbiano accertato l'illegittimità della condotta datoriale – l'esibizione di una dichiarazione di responsabilità, ex DPR n. 445/2000, mediante la quale il richiedente si impegni a comunicare tempestivamente all' l'esito delle intraprese iniziative CP_1
giudiziarie o stragiudiziali;
che, nel caso di specie, posto che, comunque, la documentazione comprovante le iniziative intraprese dalla lavoratrice contro la sua ex datrice di lavoro è stata messa a disposizione dell' – pacificamente – CP_1
soltanto dopo la reiezione della domanda di NASPI, in ogni caso non risulta essere mai stata prodotta l'autodichiarazione di responsabilità, pur formalmente richiesta
Pag. 3 a 9 dall' (doc. n. 4); che, pertanto, manca la prova del fatto che le dimissioni CP_1
rassegnate possano essere qualificate come “per giusta causa”.
3. A seguito della costituzione dell' , l'odierna ricorrente, con note di CP_1
trattazione scritta del 7.11.2024, ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale si impegna a comunicare l'esito delle iniziative intraprese nei confronti della parte datoriale, nonché il decreto di rinvio a giudizio dell'avvocato Conidi per il reato di cui all'art. 629, co. 1, c.p., nell'ambito del procedimento scaturito dalla denuncia a suo tempo proposta (documenti ammissibili ed utilizzabili ai fini della decisione, in quanto di formazione successiva rispetto all'introduzione del ricorso).
4. Così ricostruito, sia pur sinteticamente, il thema decidendum, deve essere, preliminarmente respinta l'eccezione di improponibilità della domanda, sollevata dall' . CP_1
4.1. Sulla scorta di quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità, mentre la sanzione della mera improcedibilità della domanda giudiziale - che, ai sensi dell'art. 443 cod. proc. civ., è prevista per il caso di mancata proposizione dei ricorsi amministrativi avverso le determinazioni negative dell'ente previdenziale o per quello di mancato decorso del termine fissato per la loro definizione, e che determina la sospensione del processo fino alla decisione sul ricorso o al decorso dei termini previsti, termini che comunque non possono essere superiori a centottanta giorni - presuppone che l'interessato abbia provveduto a richiedere la prestazione e che sia intervenuta la determinazione negativa dell'ente, l'azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della domanda comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo (principio affermato da Cass., sez, L, n. 317/1996 e succ. conf.). L'azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della richiesta non comporta, dunque, la mera improcedibilità, bensì l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con nullità di tutti gli atti del processo (cfr. Cass. 4
Pag. 4 a 9 novembre 1983 n. 6526; 27 febbraio 1984 n. 1407; 4 maggio 1987 n. 4157; 21 agosto 1987 n. 6988; 2 luglio 1992 n. 8111; Cass., sez. un., 5 agosto 1994 n. 7269).
4.2. Risulta evidente come il descritto sistema non possa tollerare, pena la sua vanificazione, che sia consentito di sottoporre al giudice circostanze di fatto non sottoposte preventivamente al vaglio dell'amministrazione. Ciò sotto un duplice profilo: da una parte, la domanda amministrativa non corredata dalla documentazione richiesta dalla legge per dimostrare il possesso del requisiti necessari per l'insorgenza del diritto alla prestazione, ove non si provveda alla sua regolarizzazione nell'ambito del medesimo procedimento amministrativo, resta un atto incompleto, non idoneo come tale a dare impulso al procedimento di liquidazione ed a far decorrere il termine assegnato all'ente per provvedere, cosicché non si realizza la condizione necessaria per proporre la domanda giudiziale;
dall'altra, se la domanda amministrativa costituisce anche, sul terreno del diritto sostanziale, elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto
(come accade in tutte le ipotesi in cui il diritto decorre la primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda), è chiaro che un atto che non rivesta giuridicamente tale natura non è idoneo al perfezionamento della fattispecie.
4.3. Un temperamento al rigore del principio è dato dall'obbligo dell'amministrazione di avvertire l'interessato dell'incompletezza o irregolarità della documentazione, l'inadempimento del quale è sanzionato conferendo piena efficacia alla domanda irregolare.
4.4. Orbene, nel caso di specie, l' , pur rilevando la carenza di prova del CP_1
requisito della giusta causa delle dimissioni, ha omesso di indicare all'istante la documentazione necessaria ad integrare l'incompletezza dell'istanza, con eventuale fissazione di termine per la relativa trasmissione.
4.5. Ne consegue la piena efficacia della domanda, sia pure irregolare. L' , CP_1
infatti, sin dalla fase amministrativa, era in grado di sapere che (essendogli stata presentata una domanda di NASPI) ciò che voleva far valere la parte istante era la sussistenza di una ipotesi di dimissioni per giusta causa;
ben avrebbe potuto
Pag. 5 a 9 l' , quindi, chiedere alla ricorrente la produzione della documentazione CP_1 idonea a comprovare l'effettiva sussistenza della giusta causa, potendo, così, appurare l'esistenza effettiva delle iniziative intraprese dalla lavoratrice contro la parte datoriale (esposto all'Ispettorato del lavoro e denuncia ai Carabinieri).
4.6. In definitiva, il non aver assolto l'obbligo di sollecitare l'interessata ad integrare la documentazione allegata all'istanza amministrativa, fa sì che quest'ultima debba essere considerata idonea ad integrare la condizione di proponibilità della domanda giudiziale.
5. Nel merito, il ricorso è fondato.
5.1. La NASPI è stata istituita per effetto dell'art. 1 del d.lgs. n. 22/2015, a mente del quale «A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione denominata «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
l'Impiego (NASpI)» avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e sostituisce le prestazioni ASpI e mini-
ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015».
5.2. Ai sensi dell'art 3 d. lgs. n. 22/2015, la NASPI «è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione».
5.3. L' , in ottemperanza a quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella CP_1 pronuncia n. 269/2002, riconosce il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione
Pag. 6 a 9 anche quanto vi siano state dimissioni “per giusta causa”, enucleando nella circolare 94/2015 (che richiama la precedente circolare 163/2003) alcune fattispecie esemplificative di dimissioni per g.c., quali il mancato pagamento della retribuzione;
l'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
le modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
il c.d. mobbing; le notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda; lo spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall'art. 2103 c.c.; il comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
5.4. È, però, evidente che non basta “ritenere” o dichiarare di essere receduti per giusta causa per chiedere e ottenere la NASPI, essendo necessario quantomeno, come previsto dall' nella circolare sopra indicata, corredare la domanda con CP_1
una documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli
38 e 47 del DPR n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.
5.5. Nel caso in esame, è pacifico che la ricorrente, al momento della domanda, si trovasse in situazione di disoccupazione e fosse titolare del prescritto requisito contributivo (avendo maturato 81 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la domanda di NASPI – cfr. doc. n. 3 e 3-bis del fascicolo di parte ricorrente) e, tuttavia, l' ha rigettato l'istanza per assenza di prova di una CP_1
giusta causa idonea a sorreggere le dimissioni presentate dalla lavoratrice.
5.6. Detta prova deve, invece, ritenersi raggiunta nell'ambito del presente giudizio (che ha ad oggetto il rapporto previdenziale nel suo complesso, non già semplicemente l'atto adottato dall'Amministrazione).
5.7. Sicché, sebbene in via amministrativa la ricorrente non abbia fornito all' alcun elemento da cui desumere la sussistenza di una giusta causa di CP_1
Pag. 7 a 9 dimissioni, in quanto è pacifico che non ha allegato alla domanda di NASPI la documentazione comprovante le iniziative intraprese contro la parte datoriale;
nel presente giudizio ha, invece, dimostrato di aver proposto, contro la sua ex datrice, una denuncia in sede penale (dalla quale è scaturito il rinvio a giudizio dell'avvocato Conidi per il delitto di estorsione – proc. n. 4927/2022 RGNR), nonché una richiesta di intervento all'ITL di Catanzaro;
esposti entrambi presentati antecedentemente alla domanda di NASPI.
5.8. Ha, inoltre, prodotto la dichiarazione di impegno a comunicare l'esito dei procedimenti instaurati contro la ex datrice di lavoro.
5.9. Emergono, dunque, gli estremi della giusta causa delle dimissioni poste in essere dalla ricorrente, la quale non è stata retribuita correttamente ed, anzi, sulla retribuzione mensilmente corrisposta, ha dedotto di averne dovuto restituire una larga parte alla sua controparte contrattuale.
5.10. Ricorrono, inoltre, come già accennato, gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge per la fruizione dell'invocato beneficio: nella specie, sussistono tanto il requisito contributivo (avendo la ricorrente maturato 81 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la domanda di NASPI – cfr. doc. n. 3 e 3-bis del fascicolo di parte ricorrente), sia quello lavorativo, dovendo ritenersi – a fronte della produzione documentale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze dell'avvocato Conidi – estremamente generica la contestazione sollevata dall' sul punto. CP_1
5.11. In definitiva, il ricorso deve essere accolto nei termini appena indicati e l' deve essere condannata ad erogare alla ricorrente la prestazione rivendicata, CP_1
con la decorrenza e la misura di legge.
5.12. Sul dovuto andranno altresì conteggiati gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e sino al soddisfo;
si applica il disposto dell'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991 in tema di divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
6. Le spese di lite vengono, tuttavia, compensate tra le parti, dal momento che, come anticipato, la domanda proposta in via amministrativa dalla ricorrente si è
Pag. 8 a 9 palesata effettivamente carente e, proprio per tale ragione, l'istanza di fruizione della NASPI è stata respinta, non essendo stata dimostrata la sussistenza della giusta causa.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione della NASPI, come da domanda presentata in data
23.12.2022; b) condanna l' alla erogazione del beneficio, con decorrenza e CP_1
misura di legge, oltre interessi legali come indicati in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 07/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 9 a 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2857/2023 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Notarianni Parte_1
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi,
Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
avente ad oggetto: indennità NASPI;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente ha evocato in giudizio l' , al fine di sentir accertare CP_1
e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione
(NASPI) dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di
Pag. 1 a 9 lavoro, nonché per ottenere la condanna dell' alla Controparte_2
corresponsione dei ratei della prestazione rivendicata, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, se dovuti.
1.1. In punto di fatto, ha esposto: di aver lavorato per l'avvocato Claudia Maria
Conidi, in qualità di segretaria;
di essersi dimessa per giusta causa con decorrenza
20.12.2022, in ragione del comportamento della datrice di lavoro, la quale aveva costretto la ricorrente a restituirle l'importo di € 750,00 mensili sulla retribuzione mensilmente corrisposta (€ 1.200,00) ed aveva, altresì, omesso il pagamento della mensilità di novembre 2022 (cfr. modulo di recesso – doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente); di avere quindi presentato, in data 23.12.2022, domanda per ottenere il beneficio della NASPI (doc. n. 2); che l' , in data 4.1.2023, aveva CP_1
rigettato l'istanza, sostenendo che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni non sorrette da giusta causa non desse diritto alla concessione del trattamento richiesto (doc. n. 4); che, tuttavia, nel caso di specie le dimissioni erano state presentate proprio per giusta causa;
che, invero, a seguito della reiezione della domanda amministrativa, la ricorrente, tramite il proprio sindacato, aveva inoltrato all' la documentazione comprovante le ragioni che avevano condotto al CP_1
recesso della lavoratrice, trasmettendo, in particolare, la richiesta di intervento all'Ispettorato territoriale del lavoro del 16.11.2022 (cfr. pec del 19.1.2023 – doc. n.
5-6) e la denuncia presentata ai Carabinieri di Catanzaro, sempre in data 16.11.2022
(cfr. pec del 25.2.2023 – doc. n. 7-8); che, non avendo ricevuto alcun riscontro dall' (nonostante i solleciti trasmessi con pec del 17.3.2023 – doc. n. 10-11), CP_1
era stato proposto ricorso amministrativo in data 3.4.2023 (doc. n. 12), con allegazione della denuncia del 16.11.2022 e delle successive integrazioni
(documenti che, peraltro, erano stati nuovamente inoltrati all' in data CP_1
24.10.2023, a seguito di espressa richiesta da parte dell' – cfr. all. nn. 13- CP_1
14); che, infine, con pec del 28.10.2023 (doc. n. 15-16), la ricorrente aveva messo a disposizione dell'odierno resistente il contratto di lavoro intercorso con l'avvocato
Conidi.
Pag. 2 a 9 1.2. Ha dedotto, quindi, che, malgrado l' fosse stato reso edotto delle CP_1 motivazioni che l'avevano costretta alle dimissioni, l' non aveva inteso CP_1
riconoscere il diritto alla percezione della NASPI, nonostante la sussistenza di tutti i presupposti di legge per la fruizione del beneficio (ossia, il requisito contributivo, il requisito lavorativo e lo stato di disoccupazione involontaria).
2. L' ha eccepito, preliminarmente, l'improponibilità della domanda per CP_1
l'incompletezza della documentazione allegata all'istanza proposta in via amministrativa dalla ricorrente.
2.1. Nel merito, ha dedotto: che le dimissioni per giusta causa certamente rientrano nel novero delle ipotesi di disoccupazione involontaria;
che, tuttavia,
l'esistenza della suddetta giusta causa deve essere adeguatamente comprovata dall'istante al momento di presentazione della domanda di NASPI in quanto l'Istituto deve avere modo di accertare l'effettivo ricorrere di dimissioni per giusta causa non potendo fare affidamento sulla sola prospettazione del richiedente la prestazione, in assenza di contraddittorio con il datore di lavoro;
che, a tal fine, le circolari emesse in materia dall' (circ. n. 163 del 20.10.2003 e circ. n. 94 del CP_1
12.5.2015 – doc. n. 2 e 3 del fascicolo di parte resistente) richiedono la produzione di documentazione dalla quale emerga la volontà del lavoratore di difendersi in giudizio, reagendo alla condotta posta in essere dal datore (mediante, ad es., proposizione di ricorsi, denunce, esposti), nonché – nel caso in cui, come nella specie, non vi siano sentenze passate in giudicato che abbiano accertato l'illegittimità della condotta datoriale – l'esibizione di una dichiarazione di responsabilità, ex DPR n. 445/2000, mediante la quale il richiedente si impegni a comunicare tempestivamente all' l'esito delle intraprese iniziative CP_1
giudiziarie o stragiudiziali;
che, nel caso di specie, posto che, comunque, la documentazione comprovante le iniziative intraprese dalla lavoratrice contro la sua ex datrice di lavoro è stata messa a disposizione dell' – pacificamente – CP_1
soltanto dopo la reiezione della domanda di NASPI, in ogni caso non risulta essere mai stata prodotta l'autodichiarazione di responsabilità, pur formalmente richiesta
Pag. 3 a 9 dall' (doc. n. 4); che, pertanto, manca la prova del fatto che le dimissioni CP_1
rassegnate possano essere qualificate come “per giusta causa”.
3. A seguito della costituzione dell' , l'odierna ricorrente, con note di CP_1
trattazione scritta del 7.11.2024, ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale si impegna a comunicare l'esito delle iniziative intraprese nei confronti della parte datoriale, nonché il decreto di rinvio a giudizio dell'avvocato Conidi per il reato di cui all'art. 629, co. 1, c.p., nell'ambito del procedimento scaturito dalla denuncia a suo tempo proposta (documenti ammissibili ed utilizzabili ai fini della decisione, in quanto di formazione successiva rispetto all'introduzione del ricorso).
4. Così ricostruito, sia pur sinteticamente, il thema decidendum, deve essere, preliminarmente respinta l'eccezione di improponibilità della domanda, sollevata dall' . CP_1
4.1. Sulla scorta di quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità, mentre la sanzione della mera improcedibilità della domanda giudiziale - che, ai sensi dell'art. 443 cod. proc. civ., è prevista per il caso di mancata proposizione dei ricorsi amministrativi avverso le determinazioni negative dell'ente previdenziale o per quello di mancato decorso del termine fissato per la loro definizione, e che determina la sospensione del processo fino alla decisione sul ricorso o al decorso dei termini previsti, termini che comunque non possono essere superiori a centottanta giorni - presuppone che l'interessato abbia provveduto a richiedere la prestazione e che sia intervenuta la determinazione negativa dell'ente, l'azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della domanda comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo (principio affermato da Cass., sez, L, n. 317/1996 e succ. conf.). L'azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della richiesta non comporta, dunque, la mera improcedibilità, bensì l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con nullità di tutti gli atti del processo (cfr. Cass. 4
Pag. 4 a 9 novembre 1983 n. 6526; 27 febbraio 1984 n. 1407; 4 maggio 1987 n. 4157; 21 agosto 1987 n. 6988; 2 luglio 1992 n. 8111; Cass., sez. un., 5 agosto 1994 n. 7269).
4.2. Risulta evidente come il descritto sistema non possa tollerare, pena la sua vanificazione, che sia consentito di sottoporre al giudice circostanze di fatto non sottoposte preventivamente al vaglio dell'amministrazione. Ciò sotto un duplice profilo: da una parte, la domanda amministrativa non corredata dalla documentazione richiesta dalla legge per dimostrare il possesso del requisiti necessari per l'insorgenza del diritto alla prestazione, ove non si provveda alla sua regolarizzazione nell'ambito del medesimo procedimento amministrativo, resta un atto incompleto, non idoneo come tale a dare impulso al procedimento di liquidazione ed a far decorrere il termine assegnato all'ente per provvedere, cosicché non si realizza la condizione necessaria per proporre la domanda giudiziale;
dall'altra, se la domanda amministrativa costituisce anche, sul terreno del diritto sostanziale, elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto
(come accade in tutte le ipotesi in cui il diritto decorre la primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda), è chiaro che un atto che non rivesta giuridicamente tale natura non è idoneo al perfezionamento della fattispecie.
4.3. Un temperamento al rigore del principio è dato dall'obbligo dell'amministrazione di avvertire l'interessato dell'incompletezza o irregolarità della documentazione, l'inadempimento del quale è sanzionato conferendo piena efficacia alla domanda irregolare.
4.4. Orbene, nel caso di specie, l' , pur rilevando la carenza di prova del CP_1
requisito della giusta causa delle dimissioni, ha omesso di indicare all'istante la documentazione necessaria ad integrare l'incompletezza dell'istanza, con eventuale fissazione di termine per la relativa trasmissione.
4.5. Ne consegue la piena efficacia della domanda, sia pure irregolare. L' , CP_1
infatti, sin dalla fase amministrativa, era in grado di sapere che (essendogli stata presentata una domanda di NASPI) ciò che voleva far valere la parte istante era la sussistenza di una ipotesi di dimissioni per giusta causa;
ben avrebbe potuto
Pag. 5 a 9 l' , quindi, chiedere alla ricorrente la produzione della documentazione CP_1 idonea a comprovare l'effettiva sussistenza della giusta causa, potendo, così, appurare l'esistenza effettiva delle iniziative intraprese dalla lavoratrice contro la parte datoriale (esposto all'Ispettorato del lavoro e denuncia ai Carabinieri).
4.6. In definitiva, il non aver assolto l'obbligo di sollecitare l'interessata ad integrare la documentazione allegata all'istanza amministrativa, fa sì che quest'ultima debba essere considerata idonea ad integrare la condizione di proponibilità della domanda giudiziale.
5. Nel merito, il ricorso è fondato.
5.1. La NASPI è stata istituita per effetto dell'art. 1 del d.lgs. n. 22/2015, a mente del quale «A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione denominata «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
l'Impiego (NASpI)» avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e sostituisce le prestazioni ASpI e mini-
ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015».
5.2. Ai sensi dell'art 3 d. lgs. n. 22/2015, la NASPI «è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione».
5.3. L' , in ottemperanza a quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella CP_1 pronuncia n. 269/2002, riconosce il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione
Pag. 6 a 9 anche quanto vi siano state dimissioni “per giusta causa”, enucleando nella circolare 94/2015 (che richiama la precedente circolare 163/2003) alcune fattispecie esemplificative di dimissioni per g.c., quali il mancato pagamento della retribuzione;
l'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
le modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
il c.d. mobbing; le notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda; lo spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall'art. 2103 c.c.; il comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
5.4. È, però, evidente che non basta “ritenere” o dichiarare di essere receduti per giusta causa per chiedere e ottenere la NASPI, essendo necessario quantomeno, come previsto dall' nella circolare sopra indicata, corredare la domanda con CP_1
una documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli
38 e 47 del DPR n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.
5.5. Nel caso in esame, è pacifico che la ricorrente, al momento della domanda, si trovasse in situazione di disoccupazione e fosse titolare del prescritto requisito contributivo (avendo maturato 81 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la domanda di NASPI – cfr. doc. n. 3 e 3-bis del fascicolo di parte ricorrente) e, tuttavia, l' ha rigettato l'istanza per assenza di prova di una CP_1
giusta causa idonea a sorreggere le dimissioni presentate dalla lavoratrice.
5.6. Detta prova deve, invece, ritenersi raggiunta nell'ambito del presente giudizio (che ha ad oggetto il rapporto previdenziale nel suo complesso, non già semplicemente l'atto adottato dall'Amministrazione).
5.7. Sicché, sebbene in via amministrativa la ricorrente non abbia fornito all' alcun elemento da cui desumere la sussistenza di una giusta causa di CP_1
Pag. 7 a 9 dimissioni, in quanto è pacifico che non ha allegato alla domanda di NASPI la documentazione comprovante le iniziative intraprese contro la parte datoriale;
nel presente giudizio ha, invece, dimostrato di aver proposto, contro la sua ex datrice, una denuncia in sede penale (dalla quale è scaturito il rinvio a giudizio dell'avvocato Conidi per il delitto di estorsione – proc. n. 4927/2022 RGNR), nonché una richiesta di intervento all'ITL di Catanzaro;
esposti entrambi presentati antecedentemente alla domanda di NASPI.
5.8. Ha, inoltre, prodotto la dichiarazione di impegno a comunicare l'esito dei procedimenti instaurati contro la ex datrice di lavoro.
5.9. Emergono, dunque, gli estremi della giusta causa delle dimissioni poste in essere dalla ricorrente, la quale non è stata retribuita correttamente ed, anzi, sulla retribuzione mensilmente corrisposta, ha dedotto di averne dovuto restituire una larga parte alla sua controparte contrattuale.
5.10. Ricorrono, inoltre, come già accennato, gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge per la fruizione dell'invocato beneficio: nella specie, sussistono tanto il requisito contributivo (avendo la ricorrente maturato 81 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la domanda di NASPI – cfr. doc. n. 3 e 3-bis del fascicolo di parte ricorrente), sia quello lavorativo, dovendo ritenersi – a fronte della produzione documentale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze dell'avvocato Conidi – estremamente generica la contestazione sollevata dall' sul punto. CP_1
5.11. In definitiva, il ricorso deve essere accolto nei termini appena indicati e l' deve essere condannata ad erogare alla ricorrente la prestazione rivendicata, CP_1
con la decorrenza e la misura di legge.
5.12. Sul dovuto andranno altresì conteggiati gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e sino al soddisfo;
si applica il disposto dell'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991 in tema di divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
6. Le spese di lite vengono, tuttavia, compensate tra le parti, dal momento che, come anticipato, la domanda proposta in via amministrativa dalla ricorrente si è
Pag. 8 a 9 palesata effettivamente carente e, proprio per tale ragione, l'istanza di fruizione della NASPI è stata respinta, non essendo stata dimostrata la sussistenza della giusta causa.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione della NASPI, come da domanda presentata in data
23.12.2022; b) condanna l' alla erogazione del beneficio, con decorrenza e CP_1
misura di legge, oltre interessi legali come indicati in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 07/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 9 a 9