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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/10/2025, n. 3958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3958 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8592/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia
Lambriola- nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Danilo Parte_1
Lorenzo;
e
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Bari;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea- finalizzata ad ottenere la rivalutazione della percentuale di invalidità permanente, della percentuale di invalidità complessiva residuata al ricorrente a seguito delle infermità contratte quale Vittima del Terrorismo, secondo le modalità di valutazione e di calcolo indicate nel D.P.R. 181/2009 nonché la riliquidazione della Speciale Elargizione prevista dalle leggi n. 466/80 e 302/90 per le vittime della criminalità e del terrorismo e la corresponsione dell'NO IO e dello
Speciale NO IO- è fondata e deve essere accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
Il ricorrente ha dedotto di avere prestato servizio in Iraq con il contingente NATO nell'ambito della missione “Antica Babilonia” da gennaio 2004 ad aprile 2004; di avere preso parte, in data 6 aprile 2004, unitamente ad altri militari, ad una operazione volta all'acquisizione ed al controllo di alcuni ponti nella città di
Nassiriya; di essere inciampato, nel corso della concitata operazione, al fine di trovare riparo dal “fuoco nemico”, su alcune macerie antistanti ad un muretto verso il quale si stava dirigendo. In tale circostanza ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro.
Con il verbale mod. BL/G n. 1517 in data 08.10.2013, la CMO di
Bari ha attributo all'infermità riportata, diagnosticata come
1 “Trauma distorsivo ginocchio sinistro in soggetto con corpo mobile endoarticolare, successiva rimozione del corpo mobile endoarticolare e sinoviectomia artroscopica in soggetto con condropatia di secondo e terzo grado del condilo femorale esterno
e della faccia laterale della rotula chirurgicamente accertata”,
e valutata ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 181/209, una Invalidità Permanente del 4%. Con decreto n. 1402, datato 09.09.2013, il Controparte_1 ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell'affezione denunciata dal ricorrente, con contestuale liquidazione dell'equo indennizzo spettante.
Con decreto n. 238 del 26.11.2013, il resistente, nel CP_1 riconoscere lo status di Vittima del Terrorismo, ha provveduto alla liquidazione della speciale elargizione prendendo come base di calcolo la percentuale di invalidità del 4%, in conformità a quanto disposto dalla CMO di Bari con p.v. mod. BL/G n. 1517 del
08.10.2013.
Nelle more del presente procedimento, con nota prot. n. 0008580 del 29.01.2024, l'Amministrazione convenuta ha rinviato il fascicolo medico-legale alla C.M.O. di Bari, chiedendo all'Organo medico di stabilire la nuova percentuale di invalidità in applicazione degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 181/2009 e tenuto conto delle nuove disposizioni impartite dall'Ispettorato Generale della Sanità Militare con direttiva del 02.05.2022 - emanata in aderenza alle sentenze gemelle (n. 6214/2022; n. 6215/2022; n.
6216/2022; n. 6217/2022) con le quali Corte di Cassazione ha imposto di procedere alla quantificazione secondo gli art. 3 e 4 del DPR n.181/2009.
La CMO, con verbale datato 08.02.2024, ha valutato l'invalidità in misura del 4%, danno biologico 4%, danno morale 2% per un complessivo 6%”. Il ricorrente ha chiesto la elargizione del beneficio patrimoniale previsto dall'art. 5, della legge 3 agosto 2004 n. 206 recante
"Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice", nel maggiore importo da liquidarsi in misura corrispondente al grado di "invalidità complessiva" (IC), anziché nel minore importo commisurato al grado di "invalidità permanente" della capacità lavorativa nella specie riconosciuto dalla Commissione medica ospedaliera.
Nel presente giudizio finalizzato alla quantificazione del danno biologico scaturito dall'infortunio, il consulente tecnico d'ufficio –le cui valutazioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate- ha concluso nei seguenti termini il proprio elaborato peritale: “la patologie lamentate dal Parte_1 siano state qualificate (dal medesimo Ente) in termini di danno biologico con una percentuale del 4% ed in termini di incidenza
2 sulla capacità lavorativa con una ascrivibilità alla VIII ctg Tab A (invalidità dal 21% al 30%). Ciò detto, valutando il danno morale derivato nei termini di 1/3 del danno biologico, ed applicando i contenuti dell'art.4 del DPR 181/2009: 4 (DB) + 1,3 (DM) + [30 (IP)- 4 (DB)] se ne ricava una percentuale unica di invalidità pari a 31,3. I risultati del nostro esame clinico, integrati dai dati della documentazione disponibile, ci consentono di affermare come le patologie lamentate da una percentuale unica Parte_2 di invalidità del 31,3 (Decreto del Presidente della Repubblica n. 181, 30 ottobre 2009)”.
La domanda di accertamento dello status di vittima del dovere, quale azione meramente dichiarativa, è imprescrittibile (cfr.
Cass. n. 7363/17; Cass. n. 4366/12; Cass. n. 206/99, mentre è soggetto a prescrizione ordinaria decennale (Cfr. Cass. civ. ord.
n. 2563/16) il diritto al pagamento dei singoli ratei delle prestazioni economiche che si fondano su tale accertamento. Nella specie, i benefici spettanti ai soggetti equiparati alle vittime del dovere con decorrenza dal 01.01.2006 sono: la speciale elargizione di euro 200.000, prevista dalle leggi n. 466/80 e
302/90 per le vittime della criminalità e del terrorismo l'assegno vitalizio non reversibile di € 500,00 previsto dalla legge n.
407/98. Con decorrenza dal 01.01.2008 spetta, inoltre, anche l'assegno vitalizio non reversibile, di € 1.033,00 mensili e ciò per effetto dell'estensione di tale beneficio ai soggetti di cui alla legge n. 266/05, estensione prevista dall'art. 2, comma 105, della legge 24.12.2007 n. 244.
Ebbene, il ricorrente ha già beneficiato della Speciale
Elargizione nella misura corrispondente ad un'invalidità del 4% della capacità lavorativa.
La legge 3 agosto 2004 n. 26, dettando nuove norme in favore delle vittime per atti di terrorismo compiuti sul suolo nazionale od extranazionale, ha inteso fornire un parziale riordino delle misure a sostegno delle vittime e dei loro familiari - la cui disciplina si presentava frammentata e complicata da una complessa e stratificata normativa -, intervenendo a definire sia le condizioni soggettive dei beneficiari, sia e diverse misure di sostegno economico previste per le varie tipologie di beneficiari.
Incentrando l'attenzione sulle misure richieste dal ricorrente
(elargizione "una tantum", ex art. 5, comma 1; speciale assegno vitalizio, ex art. 5, comma 3), i requisiti oggettivi di accesso a tali contributi sono stati previsti dalla legge, rispettivamente, nella "percentuale di invalidità permanente riscontrata" (tale nozione viene ad essere specificata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 302/1990, che fa espresso riferimento alla "invalidità permanente", e commisura la liquidazione dell'importo della elargizione "in proporzione alla percentuale
3 di invalidità' riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa "), e nella "invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa" (cui fa riscontro l'art. 1, comma 5, della medesima legge n. 302/1990 che dispone: "Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego e' equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa").
Nel caso di specie si pone il tema delle modalità di determinazione del grado percentuale di invalidità da riconoscere al , Parte_1 necessario al fine di calcolare la misura del beneficio denominato «speciale elargizione» previsto dall'art. 5, comma 1,
L. n. 206/2004.
Occorre verificare, altresì, se i criteri previsti dall'art. 4 del d.P.R. n. 181/2009 forniscono un parametro per la sola riliquidazione delle indennità già riconosciute prima della L. n.
204/2006 e non di quelle riconosciute dopo, o ancora da riconoscere, per le quali la invalidità andava valutata con i criteri di cui all'art. 3 del medesimo d.P.R., con esclusione del danno morale.
La questione controversa è relativa ai criteri di calcolo delle percentuali di invalidità applicabili alle liquidazioni delle provvidenze per le vittime del dovere (id est per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del d.P.R. n.
181/2009.
Nel dettaglio ci si chiede se i criteri di calcolo da applicare alle suddette ipotesi siano quelli di cui al d.P.R. n. 181/2009
o ovvero quelli contenuti nell'art. 5 d.P.R. n. 243/2006, in relazione al disposto degli artt. 5 e 6 della L. n. 206/2004.
Venendo alle norme direttamente rilevanti in causa:
- l'art. 3, rubricato «Criteri medico legali per la valutazione dell'invalidità permanente» dispone che la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle approvate con il decreto del
Ministro della sanità 5 febbraio 1992 e quello determinato in base alle tabelle A, B, E, Fl annesse al d.P.R. n. 915/1978, stabilendo le modalità per il loro utilizzo.
La norma, dunque, fissa le regole per la determinazione dell'invalidità permanente, anche mediante conversione di preesistenti categorie e tabelle normative, prevedendo che essa sia stabilita secondo il valore più favorevole derivante da tali plurimi parametri.
- l'art. 4, rubricato «Criteri medico legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale» stabilisce i criteri per la
4 rivalutazione delle indennità già riconosciute ed indennizzate, disponendo che:
- la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, venga attribuita secondo quanto indicato nel precedente art. 3;
- la percentuale di danno biologico (DB), venga determinata in base alla tabella delle menomazioni di cui agli artt. 138, comma
1 e 139, comma 4, d.lgs. n. 209/2005;
- la percentuale di danno morale (DM) venga determinata caso per caso (secondo i parametri indicati dalla medesima norma) fino ad un massimo di 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
- la percentuale unica di invalidità complessiva (IC) di cui all'art. 6 I. n. 206/2004 sia pari, in misura comunque non superiore al 100%, alla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e della differenza, se positiva, tra l'invalidità riferita alla capacità lavorativa ed il danno biologico, secondo la formula IC = DB + DM + (IP-DB). La liquidazione dell'art. 3 considera, infatti, come testualmente dispone la norma, la sola riduzione della capacità lavorativa, mentre il danno biologico ed il danno morale vengono autonomamente valutati soltanto dall'art. 4, in aggiunta alla riduzione della capacità lavorativa valutata ex art. 3; nel computo finale il danno morale, poi, si aggiunge al danno biologico ed all'eventuale differenziale in aumento della riduzione della capacità lavorativa.
L'art. 4, dunque, si occupa dei criteri attraverso cui l'invalidità permanente di cui al precedente art. 3 va integrata con il danno biologico (di cui si indica la tabella di calcolo: lett. b) e con il danno morale (di cui vengono ivi fissate le regole di determinazione: lett. c).
Infine, vi è un criterio (lett. d) che definisce la sommatoria tra tali voci di danno, in una prospettiva di massimo favore per i beneficiari, in quanto al danno biologico ed al danno morale si aggiungono, se superiori, i valori differenziali inerenti all'invalidità permanente di cui all'art. 3, calcolati appunto sottraendo da essa la percentuale inerente al danno biologico stesso.
In realtà, tanto il suddetto art. 4 quanto il precedente art. 2 riferiscono la percentuale unica di invalidità - o invalidità complessiva - alla valutazione di cui all'art. 6 della L. n.
206/2004, norma relativa alla rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa pre-vigente.
La premessa di cui al d.P.R. n. 181/2009 è chiara nel fare riferimento ad una necessità di integrazione 'anche' ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, della L. n. 206/2004 (e, dunque, non solo ai fini di tale applicazione) ma soprattutto la
5 previsione di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo d.P.R. n.
181/2009.
Tale norma (Disposizioni finali) prevede che: «
1. A fare data dall'entrata in vigore del presente regolamento le commissioni mediche provvedono all'accertamento delle invalidità secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4. 2.
Nei casi di applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, le valutazioni delle invalidità operate in difformità alle disposizioni del presente regolamento, possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari, previa domanda degli interessati agli uffici delle amministrazioni competenti [...]».
La lettura coordinata dei suddetti commi 1 e 2 porta a ritenere che con il primo comma si sia inteso prevedere una applicazione generalizzata della regola della liquidazione complessiva prevista dall'art. 4 del medesimo d.P.R. n. 181/2009 per tutti gli indennizzi, anche successivi all'entrata in vigore della L.
n. 206/2004; il comma 2 ne ribadisce l'applicazione alle ipotesi di rivalutazione di cui all'art. 6, comma 1, della I. n. 206/2004.
La norma, dunque, così intesa si riferisce anche (anzi principalmente) alle nuove liquidazioni, che devono essere fatte con il computo del danno non patrimoniale.
E del resto anche l'art. 6, comma 1, della I. n. 206/2004 (norma rispetto alla quale è proprio il d.P.R. n. 181/2009 ad individuare i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale) laddove stabilisce che: «1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale» non può che interpretarsi nel senso che i nuovi criteri, che prevedono il rilievo del danno non patrimoniale, si applicano
'anche' alle indennità già liquidate e non solo ad esse>>.
Infatti non è ragionevolmente sostenibile che si sia inteso introdurre una disparità di trattamenti liquidativi, per una misura di stampo indennitarioassistenziale, a favore di persone nella medesima condizione di vittime del dovere o del terrorismo, in mera dipendenza dal momento in cui la liquidazione sia stata effettuata, né che, oltre a ciò, ad alcune delle vittime sia riconosciuto il danno morale nel computo dell'invalidità ed ad altre no, solo e sempre in relazione al fatto che la liquidazione sia avvenuta prima o dopo di quella stessa data.
È, quindi, inevitabile che il trattamento di coloro che abbiano subìto il danno o ottenuto la liquidazione prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 181/2009 cit. sia identico a quello di chi lo abbia subìto o ottenuto la liquidazione dopo, sicché occorre
6 fare applicazione della formula di chiusura di cui all'art. 4, lett. d) del medesimo d.P.R.
Il d.P.R. in questione trova, dunque, applicazione proprio per la determinazione dell'inerente grado di invalidità, tra l'altro con espressa riferibilità (oltre che ad altri benefici, come è per l'elargizione di cui all'art. 5, commi 1 e 5, della I. n. 206/2004, attraverso il richiamo del preambolo all'art. 34 del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla I. 29 novembre 2007, n. 222) ai sopra indicati vitalizi ex art. 2 I. n.
407/1998 ed ex art. 5, commi 3 e 4, della I. n. 206/2004.
Sul punto, va richiamata, e condivisa, anche Cass. 27 maggio 2014,
n. 11834 secondo cui, in materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, il regolamento di cui al d.P.R. n. 181/2009 è stato emanato per dettare una disciplina univoca e generale, in modo da consentire l'applicazione dell'art. 6 della L. n. 206/2004.
Vanno conseguentemente applicati i seguenti principi di diritto, affermati da Cass. S.U. - , Sentenza n. 6214 del 24/02/2022 (Rv. 664036 - 01):
- "All'art. 6, comma 1, della I. n. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge".
- "I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009”. I benefici spettanti ai soggetti equiparati alle vittime del dovere con decorrenza dal 01.01.2006 sono: la Speciale Elargizione di euro 200.000, prevista dalle leggi n. 466/80 e 302/90 per le vittime della criminalità e del terrorismo e l'NO IO non reversibile di € 500,00 previsto dalla legge n. 407/98. Con decorrenza dal 01.01.2008 spetta, inoltre, anche l'NO
IO non reversibile, di € 1.033,00 mensili e ciò per effetto dell'estensione di tale beneficio ai soggetti di cui alla legge n. 266/05, estensione prevista dall'art. 2, comma 105, della legge
24.12.2007 n. 244.
Per tutte le ragioni sin qui rassegnate, la domanda attorea deve essere accolta. Deve essere dunque accertata una invalidità complessiva pari al 31,3 per cento.
Deve essere condannato il convenuto alla ri-liquidazione CP_1 della Speciale Elargizione in misura pari all'invalidità complessiva accertata nonché alla corresponsione dell' l'NO IO non reversibile di € 500,00 previsto dalla legge n.
407/98. Con decorrenza dal 01.01.2008 spetta, inoltre, anche l'NO IO non reversibile, di € 1.033,00 mensili, in
7 caso di infermità comportanti una invalidità permanente complessiva non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.
Le spese processuali- liquidate in misura pari ai minimi attesa la controvertibilità delle questioni affrontate e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico del CP_1 convenuto.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara una invalidità complessiva pari al 31,3 per cento;
-condanna il convenuto alla ri-liquidazione della CP_1 in misura pari all'invalidità complessiva Parte_3 accertata ed alla corresponsione dell'NO IO non reversibile di € 500,00 previsto dalla legge n. 407/98 e dello
Speciale NO IO non reversibile, di € 1.033,00 mensili, oltre accessori di legge;
-condanna il convenuto alla rifusione delle spese CP_1 processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.638,00 oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico del CP_1 convenuto.
Bari, 27.10.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia
Lambriola- nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Danilo Parte_1
Lorenzo;
e
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Bari;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea- finalizzata ad ottenere la rivalutazione della percentuale di invalidità permanente, della percentuale di invalidità complessiva residuata al ricorrente a seguito delle infermità contratte quale Vittima del Terrorismo, secondo le modalità di valutazione e di calcolo indicate nel D.P.R. 181/2009 nonché la riliquidazione della Speciale Elargizione prevista dalle leggi n. 466/80 e 302/90 per le vittime della criminalità e del terrorismo e la corresponsione dell'NO IO e dello
Speciale NO IO- è fondata e deve essere accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
Il ricorrente ha dedotto di avere prestato servizio in Iraq con il contingente NATO nell'ambito della missione “Antica Babilonia” da gennaio 2004 ad aprile 2004; di avere preso parte, in data 6 aprile 2004, unitamente ad altri militari, ad una operazione volta all'acquisizione ed al controllo di alcuni ponti nella città di
Nassiriya; di essere inciampato, nel corso della concitata operazione, al fine di trovare riparo dal “fuoco nemico”, su alcune macerie antistanti ad un muretto verso il quale si stava dirigendo. In tale circostanza ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro.
Con il verbale mod. BL/G n. 1517 in data 08.10.2013, la CMO di
Bari ha attributo all'infermità riportata, diagnosticata come
1 “Trauma distorsivo ginocchio sinistro in soggetto con corpo mobile endoarticolare, successiva rimozione del corpo mobile endoarticolare e sinoviectomia artroscopica in soggetto con condropatia di secondo e terzo grado del condilo femorale esterno
e della faccia laterale della rotula chirurgicamente accertata”,
e valutata ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 181/209, una Invalidità Permanente del 4%. Con decreto n. 1402, datato 09.09.2013, il Controparte_1 ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell'affezione denunciata dal ricorrente, con contestuale liquidazione dell'equo indennizzo spettante.
Con decreto n. 238 del 26.11.2013, il resistente, nel CP_1 riconoscere lo status di Vittima del Terrorismo, ha provveduto alla liquidazione della speciale elargizione prendendo come base di calcolo la percentuale di invalidità del 4%, in conformità a quanto disposto dalla CMO di Bari con p.v. mod. BL/G n. 1517 del
08.10.2013.
Nelle more del presente procedimento, con nota prot. n. 0008580 del 29.01.2024, l'Amministrazione convenuta ha rinviato il fascicolo medico-legale alla C.M.O. di Bari, chiedendo all'Organo medico di stabilire la nuova percentuale di invalidità in applicazione degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 181/2009 e tenuto conto delle nuove disposizioni impartite dall'Ispettorato Generale della Sanità Militare con direttiva del 02.05.2022 - emanata in aderenza alle sentenze gemelle (n. 6214/2022; n. 6215/2022; n.
6216/2022; n. 6217/2022) con le quali Corte di Cassazione ha imposto di procedere alla quantificazione secondo gli art. 3 e 4 del DPR n.181/2009.
La CMO, con verbale datato 08.02.2024, ha valutato l'invalidità in misura del 4%, danno biologico 4%, danno morale 2% per un complessivo 6%”. Il ricorrente ha chiesto la elargizione del beneficio patrimoniale previsto dall'art. 5, della legge 3 agosto 2004 n. 206 recante
"Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice", nel maggiore importo da liquidarsi in misura corrispondente al grado di "invalidità complessiva" (IC), anziché nel minore importo commisurato al grado di "invalidità permanente" della capacità lavorativa nella specie riconosciuto dalla Commissione medica ospedaliera.
Nel presente giudizio finalizzato alla quantificazione del danno biologico scaturito dall'infortunio, il consulente tecnico d'ufficio –le cui valutazioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate- ha concluso nei seguenti termini il proprio elaborato peritale: “la patologie lamentate dal Parte_1 siano state qualificate (dal medesimo Ente) in termini di danno biologico con una percentuale del 4% ed in termini di incidenza
2 sulla capacità lavorativa con una ascrivibilità alla VIII ctg Tab A (invalidità dal 21% al 30%). Ciò detto, valutando il danno morale derivato nei termini di 1/3 del danno biologico, ed applicando i contenuti dell'art.4 del DPR 181/2009: 4 (DB) + 1,3 (DM) + [30 (IP)- 4 (DB)] se ne ricava una percentuale unica di invalidità pari a 31,3. I risultati del nostro esame clinico, integrati dai dati della documentazione disponibile, ci consentono di affermare come le patologie lamentate da una percentuale unica Parte_2 di invalidità del 31,3 (Decreto del Presidente della Repubblica n. 181, 30 ottobre 2009)”.
La domanda di accertamento dello status di vittima del dovere, quale azione meramente dichiarativa, è imprescrittibile (cfr.
Cass. n. 7363/17; Cass. n. 4366/12; Cass. n. 206/99, mentre è soggetto a prescrizione ordinaria decennale (Cfr. Cass. civ. ord.
n. 2563/16) il diritto al pagamento dei singoli ratei delle prestazioni economiche che si fondano su tale accertamento. Nella specie, i benefici spettanti ai soggetti equiparati alle vittime del dovere con decorrenza dal 01.01.2006 sono: la speciale elargizione di euro 200.000, prevista dalle leggi n. 466/80 e
302/90 per le vittime della criminalità e del terrorismo l'assegno vitalizio non reversibile di € 500,00 previsto dalla legge n.
407/98. Con decorrenza dal 01.01.2008 spetta, inoltre, anche l'assegno vitalizio non reversibile, di € 1.033,00 mensili e ciò per effetto dell'estensione di tale beneficio ai soggetti di cui alla legge n. 266/05, estensione prevista dall'art. 2, comma 105, della legge 24.12.2007 n. 244.
Ebbene, il ricorrente ha già beneficiato della Speciale
Elargizione nella misura corrispondente ad un'invalidità del 4% della capacità lavorativa.
La legge 3 agosto 2004 n. 26, dettando nuove norme in favore delle vittime per atti di terrorismo compiuti sul suolo nazionale od extranazionale, ha inteso fornire un parziale riordino delle misure a sostegno delle vittime e dei loro familiari - la cui disciplina si presentava frammentata e complicata da una complessa e stratificata normativa -, intervenendo a definire sia le condizioni soggettive dei beneficiari, sia e diverse misure di sostegno economico previste per le varie tipologie di beneficiari.
Incentrando l'attenzione sulle misure richieste dal ricorrente
(elargizione "una tantum", ex art. 5, comma 1; speciale assegno vitalizio, ex art. 5, comma 3), i requisiti oggettivi di accesso a tali contributi sono stati previsti dalla legge, rispettivamente, nella "percentuale di invalidità permanente riscontrata" (tale nozione viene ad essere specificata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 302/1990, che fa espresso riferimento alla "invalidità permanente", e commisura la liquidazione dell'importo della elargizione "in proporzione alla percentuale
3 di invalidità' riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa "), e nella "invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa" (cui fa riscontro l'art. 1, comma 5, della medesima legge n. 302/1990 che dispone: "Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego e' equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa").
Nel caso di specie si pone il tema delle modalità di determinazione del grado percentuale di invalidità da riconoscere al , Parte_1 necessario al fine di calcolare la misura del beneficio denominato «speciale elargizione» previsto dall'art. 5, comma 1,
L. n. 206/2004.
Occorre verificare, altresì, se i criteri previsti dall'art. 4 del d.P.R. n. 181/2009 forniscono un parametro per la sola riliquidazione delle indennità già riconosciute prima della L. n.
204/2006 e non di quelle riconosciute dopo, o ancora da riconoscere, per le quali la invalidità andava valutata con i criteri di cui all'art. 3 del medesimo d.P.R., con esclusione del danno morale.
La questione controversa è relativa ai criteri di calcolo delle percentuali di invalidità applicabili alle liquidazioni delle provvidenze per le vittime del dovere (id est per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del d.P.R. n.
181/2009.
Nel dettaglio ci si chiede se i criteri di calcolo da applicare alle suddette ipotesi siano quelli di cui al d.P.R. n. 181/2009
o ovvero quelli contenuti nell'art. 5 d.P.R. n. 243/2006, in relazione al disposto degli artt. 5 e 6 della L. n. 206/2004.
Venendo alle norme direttamente rilevanti in causa:
- l'art. 3, rubricato «Criteri medico legali per la valutazione dell'invalidità permanente» dispone che la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle approvate con il decreto del
Ministro della sanità 5 febbraio 1992 e quello determinato in base alle tabelle A, B, E, Fl annesse al d.P.R. n. 915/1978, stabilendo le modalità per il loro utilizzo.
La norma, dunque, fissa le regole per la determinazione dell'invalidità permanente, anche mediante conversione di preesistenti categorie e tabelle normative, prevedendo che essa sia stabilita secondo il valore più favorevole derivante da tali plurimi parametri.
- l'art. 4, rubricato «Criteri medico legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale» stabilisce i criteri per la
4 rivalutazione delle indennità già riconosciute ed indennizzate, disponendo che:
- la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, venga attribuita secondo quanto indicato nel precedente art. 3;
- la percentuale di danno biologico (DB), venga determinata in base alla tabella delle menomazioni di cui agli artt. 138, comma
1 e 139, comma 4, d.lgs. n. 209/2005;
- la percentuale di danno morale (DM) venga determinata caso per caso (secondo i parametri indicati dalla medesima norma) fino ad un massimo di 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
- la percentuale unica di invalidità complessiva (IC) di cui all'art. 6 I. n. 206/2004 sia pari, in misura comunque non superiore al 100%, alla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e della differenza, se positiva, tra l'invalidità riferita alla capacità lavorativa ed il danno biologico, secondo la formula IC = DB + DM + (IP-DB). La liquidazione dell'art. 3 considera, infatti, come testualmente dispone la norma, la sola riduzione della capacità lavorativa, mentre il danno biologico ed il danno morale vengono autonomamente valutati soltanto dall'art. 4, in aggiunta alla riduzione della capacità lavorativa valutata ex art. 3; nel computo finale il danno morale, poi, si aggiunge al danno biologico ed all'eventuale differenziale in aumento della riduzione della capacità lavorativa.
L'art. 4, dunque, si occupa dei criteri attraverso cui l'invalidità permanente di cui al precedente art. 3 va integrata con il danno biologico (di cui si indica la tabella di calcolo: lett. b) e con il danno morale (di cui vengono ivi fissate le regole di determinazione: lett. c).
Infine, vi è un criterio (lett. d) che definisce la sommatoria tra tali voci di danno, in una prospettiva di massimo favore per i beneficiari, in quanto al danno biologico ed al danno morale si aggiungono, se superiori, i valori differenziali inerenti all'invalidità permanente di cui all'art. 3, calcolati appunto sottraendo da essa la percentuale inerente al danno biologico stesso.
In realtà, tanto il suddetto art. 4 quanto il precedente art. 2 riferiscono la percentuale unica di invalidità - o invalidità complessiva - alla valutazione di cui all'art. 6 della L. n.
206/2004, norma relativa alla rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa pre-vigente.
La premessa di cui al d.P.R. n. 181/2009 è chiara nel fare riferimento ad una necessità di integrazione 'anche' ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, della L. n. 206/2004 (e, dunque, non solo ai fini di tale applicazione) ma soprattutto la
5 previsione di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo d.P.R. n.
181/2009.
Tale norma (Disposizioni finali) prevede che: «
1. A fare data dall'entrata in vigore del presente regolamento le commissioni mediche provvedono all'accertamento delle invalidità secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4. 2.
Nei casi di applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, le valutazioni delle invalidità operate in difformità alle disposizioni del presente regolamento, possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari, previa domanda degli interessati agli uffici delle amministrazioni competenti [...]».
La lettura coordinata dei suddetti commi 1 e 2 porta a ritenere che con il primo comma si sia inteso prevedere una applicazione generalizzata della regola della liquidazione complessiva prevista dall'art. 4 del medesimo d.P.R. n. 181/2009 per tutti gli indennizzi, anche successivi all'entrata in vigore della L.
n. 206/2004; il comma 2 ne ribadisce l'applicazione alle ipotesi di rivalutazione di cui all'art. 6, comma 1, della I. n. 206/2004.
La norma, dunque, così intesa si riferisce anche (anzi principalmente) alle nuove liquidazioni, che devono essere fatte con il computo del danno non patrimoniale.
E del resto anche l'art. 6, comma 1, della I. n. 206/2004 (norma rispetto alla quale è proprio il d.P.R. n. 181/2009 ad individuare i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale) laddove stabilisce che: «1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale» non può che interpretarsi nel senso che i nuovi criteri, che prevedono il rilievo del danno non patrimoniale, si applicano
'anche' alle indennità già liquidate e non solo ad esse>>.
Infatti non è ragionevolmente sostenibile che si sia inteso introdurre una disparità di trattamenti liquidativi, per una misura di stampo indennitarioassistenziale, a favore di persone nella medesima condizione di vittime del dovere o del terrorismo, in mera dipendenza dal momento in cui la liquidazione sia stata effettuata, né che, oltre a ciò, ad alcune delle vittime sia riconosciuto il danno morale nel computo dell'invalidità ed ad altre no, solo e sempre in relazione al fatto che la liquidazione sia avvenuta prima o dopo di quella stessa data.
È, quindi, inevitabile che il trattamento di coloro che abbiano subìto il danno o ottenuto la liquidazione prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 181/2009 cit. sia identico a quello di chi lo abbia subìto o ottenuto la liquidazione dopo, sicché occorre
6 fare applicazione della formula di chiusura di cui all'art. 4, lett. d) del medesimo d.P.R.
Il d.P.R. in questione trova, dunque, applicazione proprio per la determinazione dell'inerente grado di invalidità, tra l'altro con espressa riferibilità (oltre che ad altri benefici, come è per l'elargizione di cui all'art. 5, commi 1 e 5, della I. n. 206/2004, attraverso il richiamo del preambolo all'art. 34 del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla I. 29 novembre 2007, n. 222) ai sopra indicati vitalizi ex art. 2 I. n.
407/1998 ed ex art. 5, commi 3 e 4, della I. n. 206/2004.
Sul punto, va richiamata, e condivisa, anche Cass. 27 maggio 2014,
n. 11834 secondo cui, in materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, il regolamento di cui al d.P.R. n. 181/2009 è stato emanato per dettare una disciplina univoca e generale, in modo da consentire l'applicazione dell'art. 6 della L. n. 206/2004.
Vanno conseguentemente applicati i seguenti principi di diritto, affermati da Cass. S.U. - , Sentenza n. 6214 del 24/02/2022 (Rv. 664036 - 01):
- "All'art. 6, comma 1, della I. n. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge".
- "I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009”. I benefici spettanti ai soggetti equiparati alle vittime del dovere con decorrenza dal 01.01.2006 sono: la Speciale Elargizione di euro 200.000, prevista dalle leggi n. 466/80 e 302/90 per le vittime della criminalità e del terrorismo e l'NO IO non reversibile di € 500,00 previsto dalla legge n. 407/98. Con decorrenza dal 01.01.2008 spetta, inoltre, anche l'NO
IO non reversibile, di € 1.033,00 mensili e ciò per effetto dell'estensione di tale beneficio ai soggetti di cui alla legge n. 266/05, estensione prevista dall'art. 2, comma 105, della legge
24.12.2007 n. 244.
Per tutte le ragioni sin qui rassegnate, la domanda attorea deve essere accolta. Deve essere dunque accertata una invalidità complessiva pari al 31,3 per cento.
Deve essere condannato il convenuto alla ri-liquidazione CP_1 della Speciale Elargizione in misura pari all'invalidità complessiva accertata nonché alla corresponsione dell' l'NO IO non reversibile di € 500,00 previsto dalla legge n.
407/98. Con decorrenza dal 01.01.2008 spetta, inoltre, anche l'NO IO non reversibile, di € 1.033,00 mensili, in
7 caso di infermità comportanti una invalidità permanente complessiva non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.
Le spese processuali- liquidate in misura pari ai minimi attesa la controvertibilità delle questioni affrontate e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico del CP_1 convenuto.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara una invalidità complessiva pari al 31,3 per cento;
-condanna il convenuto alla ri-liquidazione della CP_1 in misura pari all'invalidità complessiva Parte_3 accertata ed alla corresponsione dell'NO IO non reversibile di € 500,00 previsto dalla legge n. 407/98 e dello
Speciale NO IO non reversibile, di € 1.033,00 mensili, oltre accessori di legge;
-condanna il convenuto alla rifusione delle spese CP_1 processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.638,00 oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico del CP_1 convenuto.
Bari, 27.10.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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