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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/11/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in composizione collegiale in persona dei giudici: dr. ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr.Vladimiro Gloria Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 1696/2025 R.G. avente ad oggetto “Divorzio congiunto - Cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
E
(C.F.: nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Massimo DI SUMMA con l'intervento del P.M.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 29/04/2025 i ricorrenti premettevano di aver contratto matrimonio in Brindisi in data 07/06/2008 secondo il rito concordatario - Atto di matrimonio iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Brindisi, anno 2008, parte II, Serie A, n.65; che dalla loro unione nascevano i figli (n. 08/01/2014) e (n. 02/10/2019); che con sentenza, emanata in data 19/09/2024 e depositata Per_1 Per_2 in data 26/09/2024, il Tribunale di Brindisi omologava la loro separazione.
Sulla scorta di dette premesse domandavano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
All'esito dell'udienza co trattazione scritta del 29/09/2025 i coniugi confermavano la domanda congiunta di divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, trascritte in allegato alle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 22/05/2025.
La richiesta di divorzio avanzata congiuntamente dai coniugi e dagli stessi confermata con le note scritte depositate in data 22/05/2025 merita accoglimento in quanto ricorrono tutti gli estremi dell'art.3 n.2 lett. B della L.898/1970 (e successive modificazioni):
a) il requisito della separazione è provato, nel suo dato iniziale dalla documentazione esibita (sentenza di separazione in premessa indicato); b) è altresì provato il protrarsi ininterrotto per il tempo di oltre sei mesi dello stato di separazione;
c) deve ritenersi definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi suddetti.
Infine, le pattuizioni concordate devono ritenersi valide perché frutto del libero accordo degli interessati e non contrari alla legge e agli interessi della prole.
Va altresì ordinato al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art.10 L.898/70.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
1 Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo nel presente giudizio di primo grado, così provvede:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti - Atto di matrimonio iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Brindisi, anno 2008, parte II, Serie A n. 65 - alle condizioni di cui alle note congiunte che si allegano in copia e fanno parte integrante della presente sentenza.
Manda al Cancelliere affinché comunichi la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni di legge.
Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente
dott.ssa Gabriella DEL MASTRO
Il Giudice est. dott. Vladimiro Gloria
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Marianna Arpa addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi.
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