Articolo 86 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 85Articolo 87
Versione
6 maggio 1952
Art. 86.
(Fuochi e lumi a bordo)


Alle navi in armamento e' consentito di accendere fuoco o lumi purche' il fuoco sia contenuto in appositi locali e sia sotto la continua sorveglianza del personale di bordo e i lumi siano chiusi in fanali.
E' vietato accendere fuoco sulle navi in disarmo, le quali non abbiano personale sufficiente ad eseguire una idonea vigilanza.
Il caremaggio delle navi e dei galleggianti con il fuoco non puo' essere eseguito senza l'autorizzazione del comandante del porto, il quale stabilisce luogo e l'ora per tali operazioni e prescrive le precauzioni da adottare.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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