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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1191/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente e Relatore
DRAGO TIZIANA, Giudice
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6298/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - Via 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO PRESA CA n. 09437202500131654000 TASI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 547/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Reggio Calabria e ad agenzia delle Entrate Riscossione in data 20 ottobre 2025, inoltrato telematicamente a questa Corte in data 18.11.2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di presa in carico n. 09437202500131654000 del 09/07/2025, nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto e/o consequenziale relativo ad un asserito credito pari ad Euro 5.015,37, riconducibile all'avviso di accertamento n. 0003332022 presuntivamente notificato il
06/07/2022.
Parte ricorrente eccepiva la mancata notifica dell'atto sotteso e l'intervenuta prescrizione e/o decadenza, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva l'inammissibilità del ricorso stante la mancata inclusione dell'avviso di presa in carico tra gli atti impugnabili ai sensi dell'art.19 D.Lgs
546/1992, il difetto di legittimazione passiva quanto all'eccezione di omessa notifica del prodromico atto impositivo, l'infondatezza dell'eccezione di difetto di motivazione e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio il Comune di Reggio Calabria che controdeduceva l'infondatezza del ricorso atteso che l'avviso di accertamento n. 000333 del 31/03/2022, con il quale veniva richiesto il versamento dell'IMU
2020, era stato notificato dal messo comunale il 06 luglio 2022. Trattandosi di annualità 2020, l'avviso era stato notificato entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006.
Sulla scorta di quell'atto, divenuto definitivo per mancata impugnazione, era stato inviato da ADER l'avviso di presa in carico, ricevuto dal contribuente il 24/07/2025. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Con successive memorie parte ricorrente chiedeva dichiararsi la inutilizzabilità della documentazione prodotta senza attestazione di conformità ai sensi dell'art. 25 bis, comma 5 bis, D.lgs. 546/1992, contestava ai sensi degli artt. 2712 e 2719 C.C., la conformità all'originale della fotocopia semplice della relata di notifica dell'avviso di accertamento n. 333/2022, depositata dal comune resistente, insisteva sulla prescrizione del credito e sull'accoglimento del ricorso.
A seguito dell'udienza del 10 febbraio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Occorre preliminarmente occuparsi dell'eccezione, formulata da parte ricorrente con la memoria sopra indicata, relativa alla sostenuta inutilizzabilità degli allegati prodotti da Agenzia Entrate Riscossione in quanto mancanti dell'attestazione di conformità agli originali. Ciò ai sensi della disposizione di cui al secondo periodo del comma 5 bis dell'art. 25 bis del Dlgs n. 546/1992. Il suddetto articolo recita:
” 1. Al fine del deposito e della notifica con modalita' telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformita' della copia al predetto atto secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Analogo potere di attestazione di conformita' e' esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformita' all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformita' ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.
5. Nel compimento dell'attestazione di conformita' i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non e' depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformita' all'originale.”
Il comma 5 bis è stato introdotto dal Dlgs n. 220 del 30/12/2023.
Secondo l'interpretazione difensiva, esso porrebbe un obbligo generalizzato di attestazione di conformità agli allegati non nativi digitali, a pena di inutilizzabilità dei documenti stessi.
Detta interpretazione non può trovate accoglimento.
Deve in primo luogo osservarsi che la norma in questione è contenuta nella seconda parte di disposizione che prevede la disciplina della formazione del fascicolo telematico, con specifico riguardo ai successivi gradi di giudizio. Essa, peraltro, non può non essere letta disgiuntamente dalla previsione contenuta nel primo comma del medesimo articolo, che attribuisce al difensore o al dipendente di cui si avvalgono gli enti impositori e i concessionari per la riscossione il potere di attestare l'autenticità del documento “formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme”.
Presupposto della possibilità di effettuare l'autenticazione di documenti è pertanto che essi siano detenuti in originale o in copia conforme da chi ne deve attestare la conformità. Ne deriva, come peraltro acutamente osservato da più parti, che senza il presupposto della detenzione del documento in originale o in copia conforme detto potere di autenticazione non possa essere esercitato.
L'art. 25-bis, al primo comma, prevede che il difensore del ricorrente possa attestare la conformità degli atti processuali, dei provvedimenti e dei documenti detenuti «in originale o in copia conforme», non di attestare la conformità all'originale di qualsiasi altro documento di cui abbia, nell'esercizio delle proprie funzioni, la disponibilità. Non si vede come possa esigersi dal difensore che si sia limitato a ricevere copia dei documenti conservati negli archivi del concessionario per la riscossione o dell'ente impositore l'obbligo di attestarne l'autenticità.
Come sopra accennato, ulteriore argomento a sostegno della tesi della non applicabilità generalizzata della norma in esame è dato dalla collocazione della disposizione in esame.
La norma sull'obbligo del giudice di non tener conto di documenti originali cartacei di cui non sia stata depositata copia informatica attestata mediante certificazione di conformità, non infatti è contenuta in un apposito articolo, né in un apposito comma. Al contrario, la disposizione costituisce il secondo periodo di un comma che, nella prima parte, si limita ad escludere l'obbligo di un nuovo deposito in appello dei documenti prodotti in primo grado o comunque in un precedente grado di giudizio. Una norma cosi innovativa rispetto al regime di documentazione processuale delle prove avrebbe dovuto essere contenuta, invero in una articolo o in un comma a parte.
Pare dunque ragionevole ritenere che la corretta interpretazione della disposizione in parola sia imprescindibilmente legata alla disciplina della formazione del fascicolo telematico, e che dunque essa faccia esclusivo riferimento alla eventuale presenza di documenti in formato cartaceo preesistenti.
Ad ulteriore conforto della non applicablità generalizzata della disposizione in esame, soccorrono le disposizioni di cui all'art. 22 del Codice dell'Amministrazione digitale, queste sì aventi portata generale, disposizioni che non risultano essere state espressamente derogate in ordine al processo tributario telematico. Esso recita:”
1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad ((assolvere agli obblighi)) di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico. In tali casi, si può procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le modalità previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.”
Pertanto, ai sensi del comma 3 della disposizione sopra riportata, le copie informatiche di documenti originariamente formati su supporto analogico hanno efficacia probatoria uguale all'originale, se non ne sia espressamente disconosciuta la conformità. Ovviamente, per aversi disconoscimento validamente effettuato, per costante giurisprudenza di legittimità , è necessario che chi lo opera indichi gli elementi da cui trae il dubbio di conformità, non bastando un disconoscimento espresso in forma generica.
Coerentemente con le superiori considerazioni, l'eccezione di inutilizzabilità deve essere rigettata.
Nel merito, deve osservarsi quanto segue.
Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autonoma impugnabilità dell'avviso di presa in carico si condivide il principio affermato dalla Corte di Cassazione per cui:
“ possono essere oggetto di ricorso avanti la giustizia tributaria gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 d. lgs. n. 546/1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei contribuenti -pubblici o privati- modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale (oppositivo o pretensivo) o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
- non possono essere oggetto di ricorso di ricorso gli atti privi di natura provvedimentale come sopra descritta, ancorché promananti dall'Amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione od organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione con cui si palesi esistente un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, non aver avuto notizia.” (Cass. N.21254/2023 Data pubblicazione 19/07/2023).
L'avviso di presa in carico è un atto con cui il concessionario della riscossione comunica al contribuente di aver ricevuto in carico le somme dell'accertamento ormai definitivo ed esecutivo, emesso dall'Agenzia delle entrate. L'art. 29 d.l. n. 78/2010, convertito con modifiche dalla l. n. 122/2010 (e nuovamente emendato d.
l. n. 98/2011), stabilisce che, al fine di semplificare la riscossione, è introdotto il c.d. Avviso di Accertamento
Esecutivo (AV.E.), laddove l'avviso di presa in carico sostituisce solo in parte la cartella di pagamento, perché
l'atto impo-esattivo deve contenere all'origine anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla notifica effettuata, a cura dell'Agenzia delle entrate. In caso di mancato pagamento, decorsi i termini dilatori previsti dalla normativa in questione, l'Agenzia delle entrate affida il carico all'Agente della riscossione che lo comunica al debitore.
Né l'intimazione di pagamento, né altri comandi sono contenuti dall'avviso di presa in carico che si limita ad informare il contribuente che la competenza amministrativa è passata dall'Ufficio preposto all'accertamento del maggior reddito a quello preposto ad ottenere il pagamento del debito ormai accertato. Si può quindi giungere alla conclusione, inscrivendo l'avviso di presa in carico fra gli atti amministrativi senza valenza provvedimentale, cioè privi di forza cogente ed unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario.
Ciò vale tuttavia solo nell'ipotesi in cui l'avviso abbia valenza ricognitiva, e cioè nel caso in cui il contribuente sia già a conoscenza degli atti impositivi prodromici.
La questione dell'ammissibilità del ricorso pertanto verte sul necessario accertamento della regolare notifica o meno del previo atto impositivo.
Orbene nel caso di specie l'ente impositore Comune di Reggio Calabria ha dimostrato la avvenuta regolare notifica dell'atto impositivo - avviso di accertamento n. 000333 del 31/03/2022, con il quale veniva richiesto il versamento dell'IMU 2020, eseguita tramite messo comunale il 06 luglio 2022.
Ugualmente destituita di fondamento l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato atteso che il ricorrente era a piena conoscenza della situazione debitoria per aver ricevuto il previo atto impositivo, per cui la motivazione con il semplice richiamo del titolo di credito è sufficiente.
L'eccezione di prescrizione (comunque infondata stante la data di notifica dell'atto impositivo al 6 luglio 2022) diviene pertanto inammissibile in questa sede stante la non autonoma impugnabilità dell'avviso di presa in carico per i motivi sopra esposti.
Per effetto del rigetto del ricorso parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione e del Comune di Reggio Calabria, che si liquidano in € 463,00 oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di presa in carico n. 09437202500131654000. Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 463,00, oltre accessori dovuti per legge, in favore delle parti resistenti. Così deciso in Reggio
Calabria il 10 febbraio 2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente e Relatore
DRAGO TIZIANA, Giudice
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6298/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - Via 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO PRESA CA n. 09437202500131654000 TASI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 547/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Reggio Calabria e ad agenzia delle Entrate Riscossione in data 20 ottobre 2025, inoltrato telematicamente a questa Corte in data 18.11.2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di presa in carico n. 09437202500131654000 del 09/07/2025, nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto e/o consequenziale relativo ad un asserito credito pari ad Euro 5.015,37, riconducibile all'avviso di accertamento n. 0003332022 presuntivamente notificato il
06/07/2022.
Parte ricorrente eccepiva la mancata notifica dell'atto sotteso e l'intervenuta prescrizione e/o decadenza, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva l'inammissibilità del ricorso stante la mancata inclusione dell'avviso di presa in carico tra gli atti impugnabili ai sensi dell'art.19 D.Lgs
546/1992, il difetto di legittimazione passiva quanto all'eccezione di omessa notifica del prodromico atto impositivo, l'infondatezza dell'eccezione di difetto di motivazione e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio il Comune di Reggio Calabria che controdeduceva l'infondatezza del ricorso atteso che l'avviso di accertamento n. 000333 del 31/03/2022, con il quale veniva richiesto il versamento dell'IMU
2020, era stato notificato dal messo comunale il 06 luglio 2022. Trattandosi di annualità 2020, l'avviso era stato notificato entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006.
Sulla scorta di quell'atto, divenuto definitivo per mancata impugnazione, era stato inviato da ADER l'avviso di presa in carico, ricevuto dal contribuente il 24/07/2025. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Con successive memorie parte ricorrente chiedeva dichiararsi la inutilizzabilità della documentazione prodotta senza attestazione di conformità ai sensi dell'art. 25 bis, comma 5 bis, D.lgs. 546/1992, contestava ai sensi degli artt. 2712 e 2719 C.C., la conformità all'originale della fotocopia semplice della relata di notifica dell'avviso di accertamento n. 333/2022, depositata dal comune resistente, insisteva sulla prescrizione del credito e sull'accoglimento del ricorso.
A seguito dell'udienza del 10 febbraio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Occorre preliminarmente occuparsi dell'eccezione, formulata da parte ricorrente con la memoria sopra indicata, relativa alla sostenuta inutilizzabilità degli allegati prodotti da Agenzia Entrate Riscossione in quanto mancanti dell'attestazione di conformità agli originali. Ciò ai sensi della disposizione di cui al secondo periodo del comma 5 bis dell'art. 25 bis del Dlgs n. 546/1992. Il suddetto articolo recita:
” 1. Al fine del deposito e della notifica con modalita' telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformita' della copia al predetto atto secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Analogo potere di attestazione di conformita' e' esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformita' all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformita' ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.
5. Nel compimento dell'attestazione di conformita' i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non e' depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformita' all'originale.”
Il comma 5 bis è stato introdotto dal Dlgs n. 220 del 30/12/2023.
Secondo l'interpretazione difensiva, esso porrebbe un obbligo generalizzato di attestazione di conformità agli allegati non nativi digitali, a pena di inutilizzabilità dei documenti stessi.
Detta interpretazione non può trovate accoglimento.
Deve in primo luogo osservarsi che la norma in questione è contenuta nella seconda parte di disposizione che prevede la disciplina della formazione del fascicolo telematico, con specifico riguardo ai successivi gradi di giudizio. Essa, peraltro, non può non essere letta disgiuntamente dalla previsione contenuta nel primo comma del medesimo articolo, che attribuisce al difensore o al dipendente di cui si avvalgono gli enti impositori e i concessionari per la riscossione il potere di attestare l'autenticità del documento “formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme”.
Presupposto della possibilità di effettuare l'autenticazione di documenti è pertanto che essi siano detenuti in originale o in copia conforme da chi ne deve attestare la conformità. Ne deriva, come peraltro acutamente osservato da più parti, che senza il presupposto della detenzione del documento in originale o in copia conforme detto potere di autenticazione non possa essere esercitato.
L'art. 25-bis, al primo comma, prevede che il difensore del ricorrente possa attestare la conformità degli atti processuali, dei provvedimenti e dei documenti detenuti «in originale o in copia conforme», non di attestare la conformità all'originale di qualsiasi altro documento di cui abbia, nell'esercizio delle proprie funzioni, la disponibilità. Non si vede come possa esigersi dal difensore che si sia limitato a ricevere copia dei documenti conservati negli archivi del concessionario per la riscossione o dell'ente impositore l'obbligo di attestarne l'autenticità.
Come sopra accennato, ulteriore argomento a sostegno della tesi della non applicabilità generalizzata della norma in esame è dato dalla collocazione della disposizione in esame.
La norma sull'obbligo del giudice di non tener conto di documenti originali cartacei di cui non sia stata depositata copia informatica attestata mediante certificazione di conformità, non infatti è contenuta in un apposito articolo, né in un apposito comma. Al contrario, la disposizione costituisce il secondo periodo di un comma che, nella prima parte, si limita ad escludere l'obbligo di un nuovo deposito in appello dei documenti prodotti in primo grado o comunque in un precedente grado di giudizio. Una norma cosi innovativa rispetto al regime di documentazione processuale delle prove avrebbe dovuto essere contenuta, invero in una articolo o in un comma a parte.
Pare dunque ragionevole ritenere che la corretta interpretazione della disposizione in parola sia imprescindibilmente legata alla disciplina della formazione del fascicolo telematico, e che dunque essa faccia esclusivo riferimento alla eventuale presenza di documenti in formato cartaceo preesistenti.
Ad ulteriore conforto della non applicablità generalizzata della disposizione in esame, soccorrono le disposizioni di cui all'art. 22 del Codice dell'Amministrazione digitale, queste sì aventi portata generale, disposizioni che non risultano essere state espressamente derogate in ordine al processo tributario telematico. Esso recita:”
1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad ((assolvere agli obblighi)) di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico. In tali casi, si può procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le modalità previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.”
Pertanto, ai sensi del comma 3 della disposizione sopra riportata, le copie informatiche di documenti originariamente formati su supporto analogico hanno efficacia probatoria uguale all'originale, se non ne sia espressamente disconosciuta la conformità. Ovviamente, per aversi disconoscimento validamente effettuato, per costante giurisprudenza di legittimità , è necessario che chi lo opera indichi gli elementi da cui trae il dubbio di conformità, non bastando un disconoscimento espresso in forma generica.
Coerentemente con le superiori considerazioni, l'eccezione di inutilizzabilità deve essere rigettata.
Nel merito, deve osservarsi quanto segue.
Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autonoma impugnabilità dell'avviso di presa in carico si condivide il principio affermato dalla Corte di Cassazione per cui:
“ possono essere oggetto di ricorso avanti la giustizia tributaria gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 d. lgs. n. 546/1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei contribuenti -pubblici o privati- modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale (oppositivo o pretensivo) o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
- non possono essere oggetto di ricorso di ricorso gli atti privi di natura provvedimentale come sopra descritta, ancorché promananti dall'Amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione od organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione con cui si palesi esistente un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, non aver avuto notizia.” (Cass. N.21254/2023 Data pubblicazione 19/07/2023).
L'avviso di presa in carico è un atto con cui il concessionario della riscossione comunica al contribuente di aver ricevuto in carico le somme dell'accertamento ormai definitivo ed esecutivo, emesso dall'Agenzia delle entrate. L'art. 29 d.l. n. 78/2010, convertito con modifiche dalla l. n. 122/2010 (e nuovamente emendato d.
l. n. 98/2011), stabilisce che, al fine di semplificare la riscossione, è introdotto il c.d. Avviso di Accertamento
Esecutivo (AV.E.), laddove l'avviso di presa in carico sostituisce solo in parte la cartella di pagamento, perché
l'atto impo-esattivo deve contenere all'origine anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla notifica effettuata, a cura dell'Agenzia delle entrate. In caso di mancato pagamento, decorsi i termini dilatori previsti dalla normativa in questione, l'Agenzia delle entrate affida il carico all'Agente della riscossione che lo comunica al debitore.
Né l'intimazione di pagamento, né altri comandi sono contenuti dall'avviso di presa in carico che si limita ad informare il contribuente che la competenza amministrativa è passata dall'Ufficio preposto all'accertamento del maggior reddito a quello preposto ad ottenere il pagamento del debito ormai accertato. Si può quindi giungere alla conclusione, inscrivendo l'avviso di presa in carico fra gli atti amministrativi senza valenza provvedimentale, cioè privi di forza cogente ed unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario.
Ciò vale tuttavia solo nell'ipotesi in cui l'avviso abbia valenza ricognitiva, e cioè nel caso in cui il contribuente sia già a conoscenza degli atti impositivi prodromici.
La questione dell'ammissibilità del ricorso pertanto verte sul necessario accertamento della regolare notifica o meno del previo atto impositivo.
Orbene nel caso di specie l'ente impositore Comune di Reggio Calabria ha dimostrato la avvenuta regolare notifica dell'atto impositivo - avviso di accertamento n. 000333 del 31/03/2022, con il quale veniva richiesto il versamento dell'IMU 2020, eseguita tramite messo comunale il 06 luglio 2022.
Ugualmente destituita di fondamento l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato atteso che il ricorrente era a piena conoscenza della situazione debitoria per aver ricevuto il previo atto impositivo, per cui la motivazione con il semplice richiamo del titolo di credito è sufficiente.
L'eccezione di prescrizione (comunque infondata stante la data di notifica dell'atto impositivo al 6 luglio 2022) diviene pertanto inammissibile in questa sede stante la non autonoma impugnabilità dell'avviso di presa in carico per i motivi sopra esposti.
Per effetto del rigetto del ricorso parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione e del Comune di Reggio Calabria, che si liquidano in € 463,00 oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di presa in carico n. 09437202500131654000. Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 463,00, oltre accessori dovuti per legge, in favore delle parti resistenti. Così deciso in Reggio
Calabria il 10 febbraio 2026