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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice giudice rel.Dott.ssa Francesca Cosentino
ha emesso la seguente SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 42428/2023 proposta da
Parte_1
Avv. Vito Fulminante
e
Parte_2
Avv. Silvia Aiello
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: divorzio congiunto
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via di
Boccea n. 336, int. 2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di della sig.ra
Parte_1
[...] nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi e fin tanto che figlio minore non αυτά
raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Confermare l'assegnazione che il box in comproprietà dei coniugi sito in Roma alla via di
Boccea, n. 336 di pertinenza della casa familiare, resterà nell'esclusiva disponibilità del sig. [...]
Parte_2 ad entrambi i genitori, i 4. Confermare l'affidamento del figlio minore, Persona_1
,
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e
favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. Confermare la collocazione prevalente del figlio R_ presso la casa coniugale con la madre.
6. n figlio maggiore ER , economicamente autosufficiente, continuerà a risiedere nella casa
coniugale e potrà vedere il padre ogni volta che lo riterrà opportuno:
7. Il Sig. CP_1 potrà vedere il figlio R_ e tenerlo con sé ogni qual volta lo riterrà opportuno (stante l'età, 17 anni) previo accordo con lo stesso e con il coniuge affidatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dello stesso;
le vacanze natalizie, pasquali e le ferie seguono il criterio dell'alternanza sempre in funzione della volontà e delle aspirazioni del ragazzo;
ragazzo. In ogni caso il minore resta collocato prevalentemente presso la casa coniugale con la madre.
8. Confermare l'assegno di mantenimento per il figlio minore pari nel complesso ad € 375,00 mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, nella misura e nelle modalità indicate con la condizioni di separazione e precisamente:
a partire dal 01 agosto 2023 e fino al 31 luglio 2024, per il primo anno, l'assegno di mantenimento mensile per il figlio minore pari alla somma complessiva di € 375,00 (trecentosettantacinque/00);
a partire dal 01 agosto 2024, fino al 31 luglio 2025, per il secondo anno. l'assegno di mantenimento mensile per il figlio minore pari alla somma complessiva di € 300,00 (trecento/00); assegno che a partire dall'omologa, per il terzo anno, precisamente dal 01 agosto 2025, sarà aggiornato automaticamente al 100% degli indici ISTAT al consumo e così di anno in anno.
9. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
9/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
9/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S. S. N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Si allega piano genitoriale dettagliato (doc.to 17).
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
10. Determinare l'importo dell'assegno divorzile che il sig. CO Di RE verserà alla sig.ra
NA GA, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese tramite accredito in c/c, nella misura e nelle modalità indicate con la condizioni di separazione e precisamente:
per il primo anno dal 01 agosto 2023, fino a luglio 2024 compreso, il contributo al mantenimento della moglie sarà pari alla somma complessiva di € 375,00 (trecentosettantacinque/00);
a partire dal 01 agosto 2024 e fino al 31 luglio 2025 compreso, il contributo al mantenimento della moglie sarà pari alla somma complessiva di € 300,00 (trecento/00);
dal 01 agosto 2025, il contributo al mantenimento della moglie sarà pari alla somma complessiva un contributo di Euro 230,00 (duecentotrenta/00);
assegno che a partire dall'omologa, per il quarto anno, precisamente dal 01 agosto 2026, sarà aggiornato automaticamente al 100% degli indici ISTAT al consumo e così di anno in anno;
3 l'indic
.ra GA verrà corrisposto fin tanto che la ato cont ributo me nsile in f avore della sig sig.ra GA non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle il pieno autosostentamento economico.
11. Entrambi i coniugi continueranno ad utilizzare il c/c cointestato IT 27 P 06230 03208
0000 4067 0771, Banca Credit Agricole, per il pagamento:
o di cui in premessa nella misura del 50% ciascuno, pari alla a) della rata dell a rata di mutu somma mensile di € 375,00 ciascuno;
b) nonché per l'accredito dell'assegno di mantenimento per il figlio ER e del contributo al mantenimento per la moglie.
Resta inteso, che le spese (tenuta conto imposte ecc.) del c/c cointestato dovranno essere ripartite equamente tra i coniugi, nella misura del 50% ciascuno
12. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti."
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, valutato 'interesse del figlio minore, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in
Roma....... in data 28.4.2002...... trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto Comune, dell'anno
2002............ , al N. 00199 Parte II , Serie A03 , alle condizioni concordate di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
nulla per le spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 31.1.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice giudice rel.Dott.ssa Francesca Cosentino
ha emesso la seguente SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 42428/2023 proposta da
Parte_1
Avv. Vito Fulminante
e
Parte_2
Avv. Silvia Aiello
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: divorzio congiunto
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via di
Boccea n. 336, int. 2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di della sig.ra
Parte_1
[...] nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi e fin tanto che figlio minore non αυτά
raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Confermare l'assegnazione che il box in comproprietà dei coniugi sito in Roma alla via di
Boccea, n. 336 di pertinenza della casa familiare, resterà nell'esclusiva disponibilità del sig. [...]
Parte_2 ad entrambi i genitori, i 4. Confermare l'affidamento del figlio minore, Persona_1
,
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e
favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. Confermare la collocazione prevalente del figlio R_ presso la casa coniugale con la madre.
6. n figlio maggiore ER , economicamente autosufficiente, continuerà a risiedere nella casa
coniugale e potrà vedere il padre ogni volta che lo riterrà opportuno:
7. Il Sig. CP_1 potrà vedere il figlio R_ e tenerlo con sé ogni qual volta lo riterrà opportuno (stante l'età, 17 anni) previo accordo con lo stesso e con il coniuge affidatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dello stesso;
le vacanze natalizie, pasquali e le ferie seguono il criterio dell'alternanza sempre in funzione della volontà e delle aspirazioni del ragazzo;
ragazzo. In ogni caso il minore resta collocato prevalentemente presso la casa coniugale con la madre.
8. Confermare l'assegno di mantenimento per il figlio minore pari nel complesso ad € 375,00 mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, nella misura e nelle modalità indicate con la condizioni di separazione e precisamente:
a partire dal 01 agosto 2023 e fino al 31 luglio 2024, per il primo anno, l'assegno di mantenimento mensile per il figlio minore pari alla somma complessiva di € 375,00 (trecentosettantacinque/00);
a partire dal 01 agosto 2024, fino al 31 luglio 2025, per il secondo anno. l'assegno di mantenimento mensile per il figlio minore pari alla somma complessiva di € 300,00 (trecento/00); assegno che a partire dall'omologa, per il terzo anno, precisamente dal 01 agosto 2025, sarà aggiornato automaticamente al 100% degli indici ISTAT al consumo e così di anno in anno.
9. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
9/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
9/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S. S. N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Si allega piano genitoriale dettagliato (doc.to 17).
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
10. Determinare l'importo dell'assegno divorzile che il sig. CO Di RE verserà alla sig.ra
NA GA, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese tramite accredito in c/c, nella misura e nelle modalità indicate con la condizioni di separazione e precisamente:
per il primo anno dal 01 agosto 2023, fino a luglio 2024 compreso, il contributo al mantenimento della moglie sarà pari alla somma complessiva di € 375,00 (trecentosettantacinque/00);
a partire dal 01 agosto 2024 e fino al 31 luglio 2025 compreso, il contributo al mantenimento della moglie sarà pari alla somma complessiva di € 300,00 (trecento/00);
dal 01 agosto 2025, il contributo al mantenimento della moglie sarà pari alla somma complessiva un contributo di Euro 230,00 (duecentotrenta/00);
assegno che a partire dall'omologa, per il quarto anno, precisamente dal 01 agosto 2026, sarà aggiornato automaticamente al 100% degli indici ISTAT al consumo e così di anno in anno;
3 l'indic
.ra GA verrà corrisposto fin tanto che la ato cont ributo me nsile in f avore della sig sig.ra GA non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle il pieno autosostentamento economico.
11. Entrambi i coniugi continueranno ad utilizzare il c/c cointestato IT 27 P 06230 03208
0000 4067 0771, Banca Credit Agricole, per il pagamento:
o di cui in premessa nella misura del 50% ciascuno, pari alla a) della rata dell a rata di mutu somma mensile di € 375,00 ciascuno;
b) nonché per l'accredito dell'assegno di mantenimento per il figlio ER e del contributo al mantenimento per la moglie.
Resta inteso, che le spese (tenuta conto imposte ecc.) del c/c cointestato dovranno essere ripartite equamente tra i coniugi, nella misura del 50% ciascuno
12. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti."
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, valutato 'interesse del figlio minore, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in
Roma....... in data 28.4.2002...... trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto Comune, dell'anno
2002............ , al N. 00199 Parte II , Serie A03 , alle condizioni concordate di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
nulla per le spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 31.1.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi