Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 10/03/2025, n. 5032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5032 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05032/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02754/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2754 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Tirozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Verona, via Cesare Abba, 12;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell'Interno prot. n. K10/-OMISSIS- del 15.10.2020, notificato il 18.12.2020, con il quale è stata respinta l'istanza presentata dal ricorrente sig. -OMISSIS- in data 24.08.2016 ai fini della concessione della cittadinanza italiana a norma dell'articolo 9, comma 1, lett. f della L. 5 febbraio 1992, n. 91.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 14 febbraio 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 12.02.2021 e pervenuto in Segreteria in data 10.03.2021, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, al fine di ottenere la pronuncia di annullamento meglio indicata in oggetto.
Esponeva in fatto di essere nato a [...] il [...] e di essere residente in [...].
Evidenziava, in particolare, di essere regolarmente residente in Italia dall’anno 2000.
In data 24.08.2016, il ricorrente presentava domanda di concessione della cittadinanza italiana al Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. f della L. 5 febbraio 1992, n. 91.
In data 16.09.2020 veniva inserito nel sistema informatico SICITT il preavviso di diniego della predetta istanza ai sensi dell’art. 10 bis legge 7 agosto 1990, n. 214, giustificato dai medesimi motivi di cui al successivo decreto.
In data 15.10.2020, con provvedimento notificato il 18.12.2020, il Ministero dell’Interno respingeva definitivamente l’istanza del -OMISSIS-, poiché, secondo l’Amministrazione, a causa di un procedimento penale per guida in stato di ebbrezza, egli dimostrava di aver avuto un comportamento di grave allarme sociale e denotava un mancato idoneo inserimento nella comunità nazionale.
Insorgendo avverso tali esiti provvedimentali, il ricorrente sollevava i seguenti motivi di doglianza:
1) rappresentava preliminarmente una preclusione all’emissione del decreto di rigetto dell’istanza per decorso dei termini;
2) nel merito contestava il provvedimento in oggetto;
3) evidenziava un eccesso di potere per insufficienza della motivazione.
Nessuno si costituiva per il Ministero intimato.
All’udienza straordinaria del 14.02.2025 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
Quanto alla censura relativa alla asserita preclusione all’emanazione del provvedimento impugnato per decorso del biennio dalla data di presentazione della domanda, essa è infondata.
Come è noto, l’art. 4, secondo comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, stabiliva che “l'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dall'istanza stessa sia decorso un anno” (e l’art. 6 della stessa legge stabiliva altresì che detto termine “è elevato ad un biennio per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”).
L’art. 8 comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ha raddoppiato tale termine, stabilendo che “l'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni”.
L’art. 14 comma 1, lettera a) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha abrogato l’art. 8 comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Contestualmente, l’art. 14 comma 1, lettera c) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha raddoppiato il termine precedentemente sancito, introducendo nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, l’art. 9 ter, a mente del quale “il termine di definizione dei procedimenti di cui all’articolo 5 [legge 91/1992] è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda”.
L’art. 14 comma 2 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 2018, n. 132 ha stabilito, altresì, che “le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del decreto”.
L’art. 4 comma 5 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l’art. 9 ter legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui testo ora è il seguente: “Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è fissato in ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda”.
L’art. 4 comma 6 del D.L. 130/2020, come convertito dalla legge 173/2020, stabilisce che “il termine di cui all’articolo 9-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, trova applicazione per le domande di cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
L’art. 4 comma 7 del D.L. 130/2020, come convertito dalla legge 173/2020, stabilisce che “l’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è abrogato”.
Così stando le cose, nel momento in cui il ricorrente ha presentato la domanda di acquisto della cittadinanza italiana, il 24.08.2016, era vigente il termine di due anni stabilito dall’art. 8 comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Detto termine è stato, tuttavia, immediatamente raddoppiato ed elevato a quarantotto mesi a seguito dell’abrogazione di tale disposizione e della contestuale introduzione dell’art. 9 ter nella legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Nella vigenza del D.L. 14 ottobre 2018, n. 113, il nuovo termine di quarantotto mesi era formalmente applicabile anche al procedimento in esame, perché l’art. 14 comma 2 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 stabiliva che esso regolasse tutti “i procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del decreto”, tra cui appunto anche quello di cui qui si discute, conclusosi con la notifica del provvedimento reiettivo avvenuta in data 18.12.2020.
Ne consegue la tempestività del decreto impugnato.
Nel merito, la decisione dell’autorità procedente di rigettare la richiesta di cittadinanza italiana avanzata da -OMISSIS- risulta fondata su presupposti solidi e coerenti con la normativa vigente.
L’assunto principale della difesa del ricorrente, ossia la presunta parzialità e incompletezza dell’analisi amministrativa, è privo di fondamento logico e giuridico.
Il riferimento a un procedimento penale pregresso, conclusosi con una sentenza di patteggiamento, non può essere considerato come un dato irrilevante ai fini della valutazione amministrativa, in quanto incide direttamente sulla verifica del rispetto delle regole e dell’inserimento sociale del richiedente.
L’argomentazione secondo cui la condanna del 2013 riguarderebbe un fatto ormai risalente e pertanto non più rilevante non tiene conto del principio per cui la concessione della cittadinanza non costituisce un diritto soggettivo incondizionato, bensì un beneficio concesso discrezionalmente dallo Stato sulla base di un’attenta analisi dell’affidabilità del richiedente.
La circostanza che la pena sia stata scontata attraverso lavori di pubblica utilità non elide l’oggettiva gravità dell’illecito commesso e la sua incidenza sulla valutazione della condotta complessiva del soggetto.
Non è altresì accettabile la pretesa di limitare il potere discrezionale dell’Amministrazione ad una mera verifica formale dei requisiti ostativi previsti dall’art. 6 della L. 91/92.
L’interpretazione avanzata dalla difesa, volta a restringere il margine di apprezzamento della Pubblica Amministrazione, contrasta con il consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce ampia discrezionalità nella valutazione della condotta del richiedente.
Del resto è ovvio che la concessione della cittadinanza richieda non solo l’assenza di cause ostative formali, ma anche un giudizio complessivo sull’affidabilità e sulla reale integrazione dello straniero nel contesto sociale e giuridico nazionale.
L’argomento secondo cui non sarebbe possibile esigere dallo straniero un livello di moralità superiore a quello dei componenti della collettività nazionale in un dato momento storico è fuorviante, in quanto trascura il fatto che il rispetto delle regole è requisito imprescindibile per la concessione della cittadinanza.
L’integrazione nella comunità nazionale non si misura esclusivamente attraverso parametri economici o lavorativi, ma anche mediante l’adesione ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico.
Il richiamo alla giurisprudenza in materia di guida in stato di ebbrezza non può costituire un precedente vincolante per il caso specifico, dal momento che ogni richiesta di cittadinanza deve essere esaminata caso per caso, considerando la natura del reato e la complessiva condotta del richiedente.
L’affermazione secondo cui la motivazione del diniego sarebbe carente e sintomatica di un eccesso di potere è infondata, in quanto il provvedimento impugnato fornisce una chiara esplicitazione delle ragioni poste a fondamento del rigetto, richiamando il disvalore del precedente penale e la sua incidenza sulla valutazione complessiva della personalità del richiedente.
Il riferimento all’inaffidabilità e alla mancata integrazione è una conclusione legittima derivante da un’attenta analisi del caso concreto, e non una formula generica priva di contenuto sostanziale. L’invocazione dell’art. 3 della L. 241/90 risulta dunque non pertinente, non emergendo alcuna contraddizione logica o carenza argomentativa nel provvedimento di diniego.
In definitiva, la tesi del ricorrente si fonda su una serie di presupposti erronei volti a ridimensionare il rilievo della condanna penale ai fini della valutazione amministrativa.
Deve in proposito ribadirsi che l’ordinamento giuridico attribuisce all’Autorità il potere di valutare con ampio margine di discrezionalità le domande di cittadinanza, tenendo conto non solo di parametri formali, ma anche di elementi sostanziali attinenti alla personalità del richiedente e alla sua effettiva integrazione.
La decisione dell’Amministrazione appare quindi pienamente legittima, coerente con i principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, e immune dai vizi denunciati dalla difesa.
Da ultimo, in considerazione della soccombenza del ricorrente e della mancata costituzione dell’Amministrazione resistente, nulla dovrà disporsi in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione V bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO