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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 3490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3490 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6121/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6121/2025 promossa da:
(C.F e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. LODOVICA FERRERO, presso il cui studio hanno C.F._2 eletto domicilio
RICORRENTI contro
(C.F. ), residente in [...] Pianezza (TO). CP_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da ricorso.
Per il PM
Accogliersi la domanda proposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24/03/2025, i ricorrenti chiedevano a questo Tribunale l'interdizione per infermità abituale di mente di . CP_1
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte convenuta ed ai prossimi congiunti, che non si sono costituiti in giudizio. pagina 1 di 3 In data 08/05/2025, il G.O.P. dott. per delega del G.R. procedeva all'esame della parte Per_1 convenuta che non si opponeva alla domanda.
All'esito, veniva nominato come tutore provvisorio il sig. , in qualità di figlio Parte_1 dell'interdicenda.
Il P.M., intervenuto in causa, concludeva chiedendo accogliersi la domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio sulle conclusioni di cui in epigrafe.
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetta da “disturbo CP_1 neurocognitivo maggiore a genesi mista con deterioramento cognitivo di grado severo e BPSD e grave disturbo della deambulazione che ostacola il normale svolgimento della vita quotidiana. La signora
necessita pertanto di assistenza che non è in grado di organizzare autonomamente”. CP_1
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.O.P. nel corso dell'esame di fronte a quest'ultimo.
La parte convenuta, infatti, non ha risposto alle domande poste dal Giudice, appariva in stato confusionale ed era disorientata nel tempo e nello spazio.
Risulta dunque provato che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, in assenza di opposizione della parte convenuta.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata a [...] il CP_1
25/08/1941, residente in [...].
NULLA sulle spese.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Torino, il 11.07.2025
Il Presidente dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est. dott.ssa Isabella Messina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6121/2025 promossa da:
(C.F e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. LODOVICA FERRERO, presso il cui studio hanno C.F._2 eletto domicilio
RICORRENTI contro
(C.F. ), residente in [...] Pianezza (TO). CP_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da ricorso.
Per il PM
Accogliersi la domanda proposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24/03/2025, i ricorrenti chiedevano a questo Tribunale l'interdizione per infermità abituale di mente di . CP_1
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte convenuta ed ai prossimi congiunti, che non si sono costituiti in giudizio. pagina 1 di 3 In data 08/05/2025, il G.O.P. dott. per delega del G.R. procedeva all'esame della parte Per_1 convenuta che non si opponeva alla domanda.
All'esito, veniva nominato come tutore provvisorio il sig. , in qualità di figlio Parte_1 dell'interdicenda.
Il P.M., intervenuto in causa, concludeva chiedendo accogliersi la domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio sulle conclusioni di cui in epigrafe.
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetta da “disturbo CP_1 neurocognitivo maggiore a genesi mista con deterioramento cognitivo di grado severo e BPSD e grave disturbo della deambulazione che ostacola il normale svolgimento della vita quotidiana. La signora
necessita pertanto di assistenza che non è in grado di organizzare autonomamente”. CP_1
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.O.P. nel corso dell'esame di fronte a quest'ultimo.
La parte convenuta, infatti, non ha risposto alle domande poste dal Giudice, appariva in stato confusionale ed era disorientata nel tempo e nello spazio.
Risulta dunque provato che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, in assenza di opposizione della parte convenuta.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata a [...] il CP_1
25/08/1941, residente in [...].
NULLA sulle spese.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Torino, il 11.07.2025
Il Presidente dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est. dott.ssa Isabella Messina
pagina 3 di 3