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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/12/2025, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1887/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Parte_1
LA (PEC: ; Email_1
RICORRENTE E
, IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dal Dirigente Massimiliano Mura (PEC: t). Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 17/10/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 92/2025, notificata il 18.3.2025, di importo pari a 2.923,60€, a titolo di sanzione per la violazione di cui all'art. 53 D.P.R. 1124/1965. Parte ricorrente contesta l'omessa ricezione del verbale prodromico con cui gli veniva contestata la violazione, in quanto legale rappresentante della Ditta Nicola & F.lli S.r.l., di cui parte ricorrente è rappresentante legale, in ragione dell'omesso inoltro della contestazione entro 90 giorni dall'asserita violazione, in ossequio dell'art. 14 della L. n. 689/81. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “I) - Accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, l'illegittimità e/o la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. 92/2025 del 10.03.2025 e notificata in data 18.03.2025 e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare priva d'ogni e qualsiasi effetto giuridico la stessa ordinanza ed ogni altro atto presupposto, prodromico e successivo;
II) - Condannare parte resistente a spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Co Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Nel caso in esame, l' contesta al ricorrente la violazione di cui all'art. 53, Controparte_2 comma 1 DPR 1124/1965, in ragione dell'omessa trasmissione della denuncia di malattia professionale relativa al Sig. del 29.7.2022 entro 5 giorni dalla data di ricezione Parte_2 dei riferimenti del primo certificato medico, del 6.9.2022.
3. Come si evince, infatti, dalla documentazione versata in atti – e non contestata dalla parte ricorrente – l'Istituto ispettivo in data 26.10.2022 notificava al ricorrente, nella qualità di rappresentante legale della ditta suindicata, il verbale di ispezione (all. 3 memoria di costituzione) diffidandolo a versare l'importo richiesto, in ragione della solidarietà passiva all'obbligazione insorta.
4. Poiché la violazione suddetta sarebbe da collocarsi alla data del 6.9.2022 e poiché la contestazione è stata inoltrata a parte ricorrente il 26.10.2022, l'operato dell' è da CP_1 definirsi tempestivo.
5. A ciò consegue, la legittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1 Co complessivi 1.000,00€, da corrispondere in favore di .
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Parte_1
LA (PEC: ; Email_1
RICORRENTE E
, IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dal Dirigente Massimiliano Mura (PEC: t). Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 17/10/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 92/2025, notificata il 18.3.2025, di importo pari a 2.923,60€, a titolo di sanzione per la violazione di cui all'art. 53 D.P.R. 1124/1965. Parte ricorrente contesta l'omessa ricezione del verbale prodromico con cui gli veniva contestata la violazione, in quanto legale rappresentante della Ditta Nicola & F.lli S.r.l., di cui parte ricorrente è rappresentante legale, in ragione dell'omesso inoltro della contestazione entro 90 giorni dall'asserita violazione, in ossequio dell'art. 14 della L. n. 689/81. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “I) - Accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, l'illegittimità e/o la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. 92/2025 del 10.03.2025 e notificata in data 18.03.2025 e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare priva d'ogni e qualsiasi effetto giuridico la stessa ordinanza ed ogni altro atto presupposto, prodromico e successivo;
II) - Condannare parte resistente a spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Co Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Nel caso in esame, l' contesta al ricorrente la violazione di cui all'art. 53, Controparte_2 comma 1 DPR 1124/1965, in ragione dell'omessa trasmissione della denuncia di malattia professionale relativa al Sig. del 29.7.2022 entro 5 giorni dalla data di ricezione Parte_2 dei riferimenti del primo certificato medico, del 6.9.2022.
3. Come si evince, infatti, dalla documentazione versata in atti – e non contestata dalla parte ricorrente – l'Istituto ispettivo in data 26.10.2022 notificava al ricorrente, nella qualità di rappresentante legale della ditta suindicata, il verbale di ispezione (all. 3 memoria di costituzione) diffidandolo a versare l'importo richiesto, in ragione della solidarietà passiva all'obbligazione insorta.
4. Poiché la violazione suddetta sarebbe da collocarsi alla data del 6.9.2022 e poiché la contestazione è stata inoltrata a parte ricorrente il 26.10.2022, l'operato dell' è da CP_1 definirsi tempestivo.
5. A ciò consegue, la legittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1 Co complessivi 1.000,00€, da corrispondere in favore di .
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani