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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 12202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12202 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 25724/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SE IT ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 25724/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1
Telematico, presso lo studio degli avv.ti IZZO BARBARA e GRASSI
ENRICO, che lo rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato telematicamente e ritualmente notificato premesso di aver prestare servizio come insegnante di Parte_1
Religione Cattolica presso il Liceo Scientifico Statale “Farnesina” di
Roma in forza di incarichi annuali a partire dall'anno scolastico
2004/2005 fino all'a.s. 2023/2024, a tempo determinato, succedutisi senza soluzione di continuità, ha dedotto la illegittimità di tali contratti in quanto in contrasto con le previsioni del d.lgs. n. 368/2001 sia perché privi della indicazioni delle ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dall'art. 1, comma 2, sia perché volti a soddisfare esigenze stabile e persistenti sia perché in contrasto con la Direttiva
1999/70/CE poiché tali da determinare un abusiva ed ingiustificata utilizzazione a termine;
ha dedotto, poi, che tale abuso era stato reso possibile dalla condotta del , il quale, in violazione dell'art. 3, CP_2
comma 2, della legge n. 186/2003, non aveva mai provveduto all'indizione dei concorsi ivi previsti;
ha dedotto l'avvenuto superamento del limite dei 36 mesi, previsto dall'art. 5, comma 4 bis, del d.lgs, n. 368/2001, introdotto dall'art. 1, comma 40, della legge n.
247/2007, da ritenere applicabile anche al Pubblico Impiego, come più volte affermato dalla CGUE.
Ha, quindi, concluso chiedendo:
“1) in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia e/o la annullabilità e/o nullità dei termini apposti ai contratti stipulati tra le parti, e ad ognuno di essi, sotto i diversi profili di cui in narrativa
2 e, per l'effetto, condannare le parti resistenti al risarcimento del danno in favore del ricorrente da quantificarsi in 12 mensilità ex artt. 30 e 32
L. 183/2010, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia;
2) in via principale accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno, ciò dall'avvenuto superamento del periodo di 36 mesi di contratti a termine ovvero dalla diversa data che sarà accertata di giustizia, ai sensi del D.lgs. 368/2001 art 5 comma 4 bis e, per l'effetto, condannare, le parti resistenti al risarcimento del danno in favore del ricorrente da quantificarsi in 12 mensilità ex artt. 30 e 32 L. 183/2010, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia;
3) in via principale accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del resistente per la mancata indizione di un concorso CP_1
successivo a quello di cui alla L. n° 186/2003, in violazione di quanto espressamente disposto dall'art. 3 di tale norma e, per l'effetto, condannare le parti resistenti all'ulteriore risarcimento del danno in favore del ricorrente ad una somma da quantificarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”
3 Fissata l'udienza di discussione parte convenuta si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa con sentenza resa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c.
La domanda è solo parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Occorre, anzitutto, verificare se al rapporto dedotto in giudizio possa trovare applicazione la disciplina dettata dal d.lgs. n. 368/2001, di attuazione della direttiva 1999/70/CE, contestata dal CP_1
convenuto.
La ricostruzione del quadro normativo di riferimento deve prendere le mosse dall'art. 36 dei cd. ratificati con legge n. Controparte_3
810/1929, conclusi in attuazione dell'art. 7 Cost.. Il citato art. 36 prevede che “L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall'autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a
4 mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'Ordinario diocesano. La revoca del certificato da parte dell'Ordinario priva senz'altro
l'insegnante della capacità di insegnare...”.
L'art. 9, secondo comma, di cd. Accordi di Villa Madama, modificativi del Concordato del 1929, ratificati con legge n 121/1985, stabilisce che
“…La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.”
Nel Protocollo addizionale allegato si legge che “
5. In relazione all'articolo 9: a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo. b) con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:
1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi
5 ordini e gradi delle scuole pubbliche;
2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti. c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.”
L'art.
2.6 bis del d.p.r. 751/1985, con il quale è stata recepita l'intesa in materia tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, così come modificato dal d.p.r. 202/1990, stabilisce che “Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'Ordinamento diocesano“.
L'art. 309 del d.lgs. 297/1994 così disponeva:
“1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado
l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).
2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1…”.
6 Tale assetto è stato profondamente innovato dalla legge n. 186/2003, recante “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”.
L'art. 1 dispone, infatti, quanto segue:
“1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121,
e dall'Intesa tra il della pubblica istruzione e il Presidente CP_4
della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento.
2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva.
3. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di
7 classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni, che siano disposti a svolgerlo.”
Il successivo art. 2 dispone:
“1. Con decreto del Controparte_5
, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
[...]
il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti
d'insegnamento complessivamente funzionanti.
2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno
8 scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.”
L'art. 3 stabilisce:
“1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.
2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Controparte_6
, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in
[...]
relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma
01, del testo unico, e successive modificazioni.......
4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del
Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.
5. Relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono
l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica come
9 quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.
6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da due docenti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale e scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi.
7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente regionale approva l'elenco ed invia all'ordinario diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. Dall'elenco dei docenti che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge per segnalare all'ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche durante il periodo di validità del concorso.
8. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del
10 Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al medesimo articolo 1, comma 1, nell'ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo
39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3.
10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.”
Dal quadro normativo sin qui sinteticamente delineato, emerge che gli insegnati di religione cattolica hanno uno “statuto” in larga parte autonomo rispetto agli altri docenti in ragione delle esigenze del tutto peculiari che stanno alla base dell'insegnamento della loro disciplina.
Tale “statuto” ha il suo tratto più qualificante nelle incisive prerogative attribuite all'autorità ecclesiastica, atteso che il riconoscimento di idoneità proveniente da quest'ultima è requisito di partecipazione al
11 concorso per l'assunzione nell'apposito ruolo regionale e presupposto indispensabile per la stipula di tutte le assunzioni (a tempo determinato e indeterminato), il cui venir meno integra una condizione risolutiva del rapporto di lavoro eventualmente instaurato.
Ad avviso del Tribunale, la legge n.186/2003, così come in precedenza l'art. 309 del d.lgs. 297/1994, detta per i docenti di religione, così come la legge n. 124/1999 rispetto agli altri insegnanti, giusta quanto anche di recente ribadito dalla Suprema Corte ( v. Cass., 7.11.2016, nn.
22552, 22553, 22554,22555,22556 e 22557; Cass.20.4.2018, n. 9861,
Ord.), una disciplina relativa al reclutamento del personale a termine connotata da caratteri di autonomia e specialità, cui non si estendono le disposizioni del d.lgs. n. 368/2001.
Ne consegue che, trasponendo i principi affermati dalla Suprema Corte nelle sentenze in precedenza richiamate per il contiguo ambito delle supplenze conferiti agli altri insegnati del settore scolastico, non sussisteva la necessità di munire i contratti a termine conclusi con la ricorrente di specifica motivazione, poichè il sistema come sopra delineato era tale da rendere ipso iure giustificata l'assunzione a tempo determinato per il completamento annuale dei fabbisogni di organico nella materia.
Rileva, inoltre, il Tribunale che tale sistema neppure prevede alcun limite di tempo o di numero alla successione dei contratti a tempo determinato.
12 Analogo deficit vi era nel sistema scolastico generale, tant'è che con la sentenza n. 187 del 2016, la Corte Costituzionale, prendendo atto del pronunciamento della CGUE ( v. sentenza 26.112014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, ed altri), Per_1
ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n.
124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”.
Il Giudice della leggi è pervenuto al predetto dispositivo riconoscendo il proprio obbligo di attenersi all'inequivocabile verdetto della Corte di
Giustizia sulla non conformità alla clausola 5 comma 1 della Direttiva del 1999 delle disposizioni menzionate (punto 47), in tal modo dando seguito al fondamentale principio del primato del diritto comunitario, posto alla base della ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 207 del 2013 della Corte Costituzionale.
La CGUE nella sentenza citata ha affermato che “La clausola 5, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
13 UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo”.
La CGUE ha, inoltre, ribadito che il rinnovo dei contratti a termine per rispondere ad una “ragione oggettiva” ai sensi della clausola 5 punto 1 lettera a) dell'accordo quadro deve servire a soddisfare esigenze di carattere provvisorio.
Si legge ai punti 100 e 101 della sentenza:
“100. Orbene, come la Corte ha già dichiarato in numerose occasioni, il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro. Infatti, un utilizzo siffatto dei contratti o dei rapporti di lavoro
a tempo determinato è direttamente in contrasto con la premessa sulla
14 quale si fonda tale accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro, anche se i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori o per determinate occupazioni e attività (sentenza Kücük, EU:C:2012:39, punti 36 e 37 nonché giurisprudenza ivi citata)
101 L'osservanza della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro richiede quindi che si verifichi concretamente che il rinnovo di successivi contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale quale l'articolo 4, comma 1, della legge n. 124/1999, letta in combinato disposto con l'articolo 1 del decreto n. 131/2007 non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale (v., in tal senso, sentenza
Kücük, EU:C:2012:39, punto 39 e giurisprudenza ivi citata)”.
Ritiene questo Giudice che non vi è necessità di sottoporre anche la disciplina inerente gli insegnanti di religione al medesimo scrutinio di legittimità costituzionale, in considerazione del fondamentale principio del primato del diritto comunitario e dell'obbligo di interpretazione adeguatrice della legge nazionale alla normativa comunitaria, in forza del quale, nel caso di conflitto tra le disposizioni interne e quelle europee, occorra adottare una lettura delle prime che sia coerente con la fonte comunitaria, nel significato attribuitole dalla Corte di Giustizia
15 Europea, cui è riservata l'interpretazione del diritto comunitario ai sensi dell'art. 234 ( ex art. 177) del Trattato CEE (oggi art. 267 TFUE), venendo così a svolgere una funzione nomofilattica nei confronti nei confronti degli organi giurisdizionali dei singoli Stati.
Rileva, d'altro canto, il Tribunale che, a fronte di un sistema che non prevede limiti alla reiterazione dei contratti a tempo determinato, il convenuto ha aggiunto a tale carenza una propria CP_1
inadempienza, sicuramente funzionale (anche sotto il profilo causale) all'indebita reiterazione dei contratti a termine dedotti in giudizio, consistente nell'avere omesso di ottemperare alla regola legale di indizione triennale dei concorsi per gli inserimenti di ruolo ( v. art. 3, co. 2, legge n. 186/2003).
E', infatti, pacifico che, dopo un primo concorso svolto dopo l'entrata in vigore della legge, nel 2004, non sono stati più indetti i concorsi previsti dalla disposizione da ultimo richiamata.
La mancata indizione dei concorsi per un periodo che, rispetto alla scadenza del triennio successivo al primo concorso, assomma a oltre dieci anni alla data del ricorso di primo grado, ha certamente comportato il verificarsi di vacanze, anche rispetto al ruolo organico, fissato per legge, come si è visto, nel 70 % dei posti.
I contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente hanno nel loro complesso ampiamente superato il menzionato triennio di ipotetico
(legale) svolgimento dei concorsi, in quanto, come si evince dalla
16 documentazione in atti, dopo la legge di riforma del 2003, l Pt_1
ha ricevuto incarichi annuali di insegnamento in tutti negli anni scolastici successivi e sino all'anno scolastico 2023/2024.
Può, quindi, ritenersi integrata la fattispecie di abuso, applicando i principi dettati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui
«Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato
a tempo indeterminato posto dall'art. 36 comma 5 d.lgs. 30 marzo
2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misure e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010 n. 183 e quindi nella misura pari ad una indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966 n. 604»
“In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di
Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre
17 va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come
"danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito” (v, Cass., Sez. un, 15.3.2016, n.5072).
Anche nel caso di specie ricorre, in sostanza, l'indebita precarizzazione in cui consiste il c.d. danno comunitario da reiterazione dei contratti a termine e da ciò deriva, secondo i principi delineati dalle Sezioni Unite il diritto al risarcimento del danno, con esonero dalla prova del concreto pregiudizio.
Né, d'altro canto, ai rapporti dedotti in giudizio è applicabile le legge
13 luglio 2015 n. 107.
Dalle argomentazioni e dai rilievi sviluppati dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte emerge, che, nel caso in cui lo stesso lavoratore sia stato destinatario di plurime assunzioni a termine illegittime, non è possibile ipotizzare la liquidazione di una somma ex art. 32, comma. 5, legge n. 183 del 2010 per ogni contratto illegittimo, in quanto il danno provocato dall'illegittima assunzione a tempo determinato è assistito da
18 presunzione proprio perché si identifica nel pregiudizio consistito nell'esser stato il lavoratore “confinato in una situazione di precarizzazione”. Il che comporta necessariamente una valutazione unitaria dell'illegittima condotta posta in essere dalla P.A.
Benchè l'art. 32, comma 5, cit. richiami i criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604/1966, ritiene il Tribunale che il numero e la durata dei singoli contratti a tempo determinato siano le circostanze di fatto cui soprattutto deve aversi riguardo nella liquidazione del danno in questione, sia pure entro il limite minimo di 2,5 ed il limite massimo di
12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto: tali circostanze, infatti, appaiono gli indici più significativi della “situazione di precarizzazione”.
D'altro canto, esse valgono a specificare taluni dei criteri enunciati dall'art. della legge n. 604/1966, ossia quelli dell'anzianità di servizio, del comportamento delle parti e delle loro condizioni.
Nel caso di specie si osserva che nel ricorso si deduce genericamente che il ricorrente “ha già richiesto ed ottenuto giudizialmente un risarcimento del danno a seguito dell'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato”, senza tuttavia specificare né a quali anni la sentenza si riferisse, né in quale misura il danno fosse stato liquidato. Solo dalla lettura del documento prodotti si evince che il periodo preso in esame ai fini del risarcimento (quantificato in otto
19 mensilità di retribuzione) era quello ricompreso tra l'a.s.2004/2005 e l'a.s. 2019/2020.
Appare quindi del tutto sproporzionata la richiesta, avanzata in questa sede, di un risarcimento pari a 12 mensilità con riferimento ai quattro contratti successivi – con il superamento, quindi, del limite dei 36 mesi per uno solo dei contratti stessi.
In conclusione, tenuto conto dei criteri sopra richiamati, nonché del fatto che, stante anche il contingentamento ex lege del ruolo, minori sono le probabilità che, in caso di rispetto delle cadenze concorsuali previste, il precariato potesse cessare, ritiene il Tribunale che il danno subito dal ricorrente possa essere quantificato nel minimo di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo.
Rileva, infine, il Tribunale che poiché la fattispecie dell'abuso, coincidente con l'utilizzo del ricorrente oltre il limite dei 36 mesi, si è perfezionata prima dell'entrata in vigore dell'art. 28, comma 2, d.lgs. n.
15 giugno 2015 n. 81, ai fini della liquidazione del danno deve farsi riferimento al citato art. 32, comma 5.
Devono invece essere rigettate le ulteriori domande risarcitorie, in mancanza di qualsiasi prova della certezza che, in caso di indizione dei concorsi, il ricorrente si sarebbe visto senz'altro assegnare un incarico a tempo indeterminato.
20 In considerazione del parziale accoglimento della domanda e dei contrasti giurisprudenziali insorti sulle questioni esaminate, ricorrono i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna il CP_1
convenuto a pagare in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, una indennità pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla data della presenta pronuncia al saldo;
respinge nel resto.
Compensa le spese.
Roma, 26 novembre 2025
Il Giudice
SE IT
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SE IT ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 25724/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1
Telematico, presso lo studio degli avv.ti IZZO BARBARA e GRASSI
ENRICO, che lo rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato telematicamente e ritualmente notificato premesso di aver prestare servizio come insegnante di Parte_1
Religione Cattolica presso il Liceo Scientifico Statale “Farnesina” di
Roma in forza di incarichi annuali a partire dall'anno scolastico
2004/2005 fino all'a.s. 2023/2024, a tempo determinato, succedutisi senza soluzione di continuità, ha dedotto la illegittimità di tali contratti in quanto in contrasto con le previsioni del d.lgs. n. 368/2001 sia perché privi della indicazioni delle ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dall'art. 1, comma 2, sia perché volti a soddisfare esigenze stabile e persistenti sia perché in contrasto con la Direttiva
1999/70/CE poiché tali da determinare un abusiva ed ingiustificata utilizzazione a termine;
ha dedotto, poi, che tale abuso era stato reso possibile dalla condotta del , il quale, in violazione dell'art. 3, CP_2
comma 2, della legge n. 186/2003, non aveva mai provveduto all'indizione dei concorsi ivi previsti;
ha dedotto l'avvenuto superamento del limite dei 36 mesi, previsto dall'art. 5, comma 4 bis, del d.lgs, n. 368/2001, introdotto dall'art. 1, comma 40, della legge n.
247/2007, da ritenere applicabile anche al Pubblico Impiego, come più volte affermato dalla CGUE.
Ha, quindi, concluso chiedendo:
“1) in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia e/o la annullabilità e/o nullità dei termini apposti ai contratti stipulati tra le parti, e ad ognuno di essi, sotto i diversi profili di cui in narrativa
2 e, per l'effetto, condannare le parti resistenti al risarcimento del danno in favore del ricorrente da quantificarsi in 12 mensilità ex artt. 30 e 32
L. 183/2010, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia;
2) in via principale accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno, ciò dall'avvenuto superamento del periodo di 36 mesi di contratti a termine ovvero dalla diversa data che sarà accertata di giustizia, ai sensi del D.lgs. 368/2001 art 5 comma 4 bis e, per l'effetto, condannare, le parti resistenti al risarcimento del danno in favore del ricorrente da quantificarsi in 12 mensilità ex artt. 30 e 32 L. 183/2010, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia;
3) in via principale accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del resistente per la mancata indizione di un concorso CP_1
successivo a quello di cui alla L. n° 186/2003, in violazione di quanto espressamente disposto dall'art. 3 di tale norma e, per l'effetto, condannare le parti resistenti all'ulteriore risarcimento del danno in favore del ricorrente ad una somma da quantificarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”
3 Fissata l'udienza di discussione parte convenuta si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa con sentenza resa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c.
La domanda è solo parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Occorre, anzitutto, verificare se al rapporto dedotto in giudizio possa trovare applicazione la disciplina dettata dal d.lgs. n. 368/2001, di attuazione della direttiva 1999/70/CE, contestata dal CP_1
convenuto.
La ricostruzione del quadro normativo di riferimento deve prendere le mosse dall'art. 36 dei cd. ratificati con legge n. Controparte_3
810/1929, conclusi in attuazione dell'art. 7 Cost.. Il citato art. 36 prevede che “L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall'autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a
4 mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'Ordinario diocesano. La revoca del certificato da parte dell'Ordinario priva senz'altro
l'insegnante della capacità di insegnare...”.
L'art. 9, secondo comma, di cd. Accordi di Villa Madama, modificativi del Concordato del 1929, ratificati con legge n 121/1985, stabilisce che
“…La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.”
Nel Protocollo addizionale allegato si legge che “
5. In relazione all'articolo 9: a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo. b) con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:
1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi
5 ordini e gradi delle scuole pubbliche;
2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti. c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.”
L'art.
2.6 bis del d.p.r. 751/1985, con il quale è stata recepita l'intesa in materia tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, così come modificato dal d.p.r. 202/1990, stabilisce che “Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'Ordinamento diocesano“.
L'art. 309 del d.lgs. 297/1994 così disponeva:
“1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado
l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).
2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1…”.
6 Tale assetto è stato profondamente innovato dalla legge n. 186/2003, recante “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”.
L'art. 1 dispone, infatti, quanto segue:
“1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121,
e dall'Intesa tra il della pubblica istruzione e il Presidente CP_4
della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento.
2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva.
3. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di
7 classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni, che siano disposti a svolgerlo.”
Il successivo art. 2 dispone:
“1. Con decreto del Controparte_5
, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
[...]
il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti
d'insegnamento complessivamente funzionanti.
2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno
8 scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.”
L'art. 3 stabilisce:
“1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.
2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Controparte_6
, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in
[...]
relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma
01, del testo unico, e successive modificazioni.......
4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del
Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.
5. Relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono
l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica come
9 quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.
6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da due docenti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale e scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi.
7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente regionale approva l'elenco ed invia all'ordinario diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. Dall'elenco dei docenti che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge per segnalare all'ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche durante il periodo di validità del concorso.
8. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del
10 Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al medesimo articolo 1, comma 1, nell'ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo
39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3.
10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.”
Dal quadro normativo sin qui sinteticamente delineato, emerge che gli insegnati di religione cattolica hanno uno “statuto” in larga parte autonomo rispetto agli altri docenti in ragione delle esigenze del tutto peculiari che stanno alla base dell'insegnamento della loro disciplina.
Tale “statuto” ha il suo tratto più qualificante nelle incisive prerogative attribuite all'autorità ecclesiastica, atteso che il riconoscimento di idoneità proveniente da quest'ultima è requisito di partecipazione al
11 concorso per l'assunzione nell'apposito ruolo regionale e presupposto indispensabile per la stipula di tutte le assunzioni (a tempo determinato e indeterminato), il cui venir meno integra una condizione risolutiva del rapporto di lavoro eventualmente instaurato.
Ad avviso del Tribunale, la legge n.186/2003, così come in precedenza l'art. 309 del d.lgs. 297/1994, detta per i docenti di religione, così come la legge n. 124/1999 rispetto agli altri insegnanti, giusta quanto anche di recente ribadito dalla Suprema Corte ( v. Cass., 7.11.2016, nn.
22552, 22553, 22554,22555,22556 e 22557; Cass.20.4.2018, n. 9861,
Ord.), una disciplina relativa al reclutamento del personale a termine connotata da caratteri di autonomia e specialità, cui non si estendono le disposizioni del d.lgs. n. 368/2001.
Ne consegue che, trasponendo i principi affermati dalla Suprema Corte nelle sentenze in precedenza richiamate per il contiguo ambito delle supplenze conferiti agli altri insegnati del settore scolastico, non sussisteva la necessità di munire i contratti a termine conclusi con la ricorrente di specifica motivazione, poichè il sistema come sopra delineato era tale da rendere ipso iure giustificata l'assunzione a tempo determinato per il completamento annuale dei fabbisogni di organico nella materia.
Rileva, inoltre, il Tribunale che tale sistema neppure prevede alcun limite di tempo o di numero alla successione dei contratti a tempo determinato.
12 Analogo deficit vi era nel sistema scolastico generale, tant'è che con la sentenza n. 187 del 2016, la Corte Costituzionale, prendendo atto del pronunciamento della CGUE ( v. sentenza 26.112014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, ed altri), Per_1
ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n.
124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”.
Il Giudice della leggi è pervenuto al predetto dispositivo riconoscendo il proprio obbligo di attenersi all'inequivocabile verdetto della Corte di
Giustizia sulla non conformità alla clausola 5 comma 1 della Direttiva del 1999 delle disposizioni menzionate (punto 47), in tal modo dando seguito al fondamentale principio del primato del diritto comunitario, posto alla base della ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 207 del 2013 della Corte Costituzionale.
La CGUE nella sentenza citata ha affermato che “La clausola 5, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
13 UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo”.
La CGUE ha, inoltre, ribadito che il rinnovo dei contratti a termine per rispondere ad una “ragione oggettiva” ai sensi della clausola 5 punto 1 lettera a) dell'accordo quadro deve servire a soddisfare esigenze di carattere provvisorio.
Si legge ai punti 100 e 101 della sentenza:
“100. Orbene, come la Corte ha già dichiarato in numerose occasioni, il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro. Infatti, un utilizzo siffatto dei contratti o dei rapporti di lavoro
a tempo determinato è direttamente in contrasto con la premessa sulla
14 quale si fonda tale accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro, anche se i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori o per determinate occupazioni e attività (sentenza Kücük, EU:C:2012:39, punti 36 e 37 nonché giurisprudenza ivi citata)
101 L'osservanza della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro richiede quindi che si verifichi concretamente che il rinnovo di successivi contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale quale l'articolo 4, comma 1, della legge n. 124/1999, letta in combinato disposto con l'articolo 1 del decreto n. 131/2007 non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale (v., in tal senso, sentenza
Kücük, EU:C:2012:39, punto 39 e giurisprudenza ivi citata)”.
Ritiene questo Giudice che non vi è necessità di sottoporre anche la disciplina inerente gli insegnanti di religione al medesimo scrutinio di legittimità costituzionale, in considerazione del fondamentale principio del primato del diritto comunitario e dell'obbligo di interpretazione adeguatrice della legge nazionale alla normativa comunitaria, in forza del quale, nel caso di conflitto tra le disposizioni interne e quelle europee, occorra adottare una lettura delle prime che sia coerente con la fonte comunitaria, nel significato attribuitole dalla Corte di Giustizia
15 Europea, cui è riservata l'interpretazione del diritto comunitario ai sensi dell'art. 234 ( ex art. 177) del Trattato CEE (oggi art. 267 TFUE), venendo così a svolgere una funzione nomofilattica nei confronti nei confronti degli organi giurisdizionali dei singoli Stati.
Rileva, d'altro canto, il Tribunale che, a fronte di un sistema che non prevede limiti alla reiterazione dei contratti a tempo determinato, il convenuto ha aggiunto a tale carenza una propria CP_1
inadempienza, sicuramente funzionale (anche sotto il profilo causale) all'indebita reiterazione dei contratti a termine dedotti in giudizio, consistente nell'avere omesso di ottemperare alla regola legale di indizione triennale dei concorsi per gli inserimenti di ruolo ( v. art. 3, co. 2, legge n. 186/2003).
E', infatti, pacifico che, dopo un primo concorso svolto dopo l'entrata in vigore della legge, nel 2004, non sono stati più indetti i concorsi previsti dalla disposizione da ultimo richiamata.
La mancata indizione dei concorsi per un periodo che, rispetto alla scadenza del triennio successivo al primo concorso, assomma a oltre dieci anni alla data del ricorso di primo grado, ha certamente comportato il verificarsi di vacanze, anche rispetto al ruolo organico, fissato per legge, come si è visto, nel 70 % dei posti.
I contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente hanno nel loro complesso ampiamente superato il menzionato triennio di ipotetico
(legale) svolgimento dei concorsi, in quanto, come si evince dalla
16 documentazione in atti, dopo la legge di riforma del 2003, l Pt_1
ha ricevuto incarichi annuali di insegnamento in tutti negli anni scolastici successivi e sino all'anno scolastico 2023/2024.
Può, quindi, ritenersi integrata la fattispecie di abuso, applicando i principi dettati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui
«Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato
a tempo indeterminato posto dall'art. 36 comma 5 d.lgs. 30 marzo
2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misure e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010 n. 183 e quindi nella misura pari ad una indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966 n. 604»
“In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di
Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre
17 va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come
"danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito” (v, Cass., Sez. un, 15.3.2016, n.5072).
Anche nel caso di specie ricorre, in sostanza, l'indebita precarizzazione in cui consiste il c.d. danno comunitario da reiterazione dei contratti a termine e da ciò deriva, secondo i principi delineati dalle Sezioni Unite il diritto al risarcimento del danno, con esonero dalla prova del concreto pregiudizio.
Né, d'altro canto, ai rapporti dedotti in giudizio è applicabile le legge
13 luglio 2015 n. 107.
Dalle argomentazioni e dai rilievi sviluppati dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte emerge, che, nel caso in cui lo stesso lavoratore sia stato destinatario di plurime assunzioni a termine illegittime, non è possibile ipotizzare la liquidazione di una somma ex art. 32, comma. 5, legge n. 183 del 2010 per ogni contratto illegittimo, in quanto il danno provocato dall'illegittima assunzione a tempo determinato è assistito da
18 presunzione proprio perché si identifica nel pregiudizio consistito nell'esser stato il lavoratore “confinato in una situazione di precarizzazione”. Il che comporta necessariamente una valutazione unitaria dell'illegittima condotta posta in essere dalla P.A.
Benchè l'art. 32, comma 5, cit. richiami i criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604/1966, ritiene il Tribunale che il numero e la durata dei singoli contratti a tempo determinato siano le circostanze di fatto cui soprattutto deve aversi riguardo nella liquidazione del danno in questione, sia pure entro il limite minimo di 2,5 ed il limite massimo di
12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto: tali circostanze, infatti, appaiono gli indici più significativi della “situazione di precarizzazione”.
D'altro canto, esse valgono a specificare taluni dei criteri enunciati dall'art. della legge n. 604/1966, ossia quelli dell'anzianità di servizio, del comportamento delle parti e delle loro condizioni.
Nel caso di specie si osserva che nel ricorso si deduce genericamente che il ricorrente “ha già richiesto ed ottenuto giudizialmente un risarcimento del danno a seguito dell'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato”, senza tuttavia specificare né a quali anni la sentenza si riferisse, né in quale misura il danno fosse stato liquidato. Solo dalla lettura del documento prodotti si evince che il periodo preso in esame ai fini del risarcimento (quantificato in otto
19 mensilità di retribuzione) era quello ricompreso tra l'a.s.2004/2005 e l'a.s. 2019/2020.
Appare quindi del tutto sproporzionata la richiesta, avanzata in questa sede, di un risarcimento pari a 12 mensilità con riferimento ai quattro contratti successivi – con il superamento, quindi, del limite dei 36 mesi per uno solo dei contratti stessi.
In conclusione, tenuto conto dei criteri sopra richiamati, nonché del fatto che, stante anche il contingentamento ex lege del ruolo, minori sono le probabilità che, in caso di rispetto delle cadenze concorsuali previste, il precariato potesse cessare, ritiene il Tribunale che il danno subito dal ricorrente possa essere quantificato nel minimo di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo.
Rileva, infine, il Tribunale che poiché la fattispecie dell'abuso, coincidente con l'utilizzo del ricorrente oltre il limite dei 36 mesi, si è perfezionata prima dell'entrata in vigore dell'art. 28, comma 2, d.lgs. n.
15 giugno 2015 n. 81, ai fini della liquidazione del danno deve farsi riferimento al citato art. 32, comma 5.
Devono invece essere rigettate le ulteriori domande risarcitorie, in mancanza di qualsiasi prova della certezza che, in caso di indizione dei concorsi, il ricorrente si sarebbe visto senz'altro assegnare un incarico a tempo indeterminato.
20 In considerazione del parziale accoglimento della domanda e dei contrasti giurisprudenziali insorti sulle questioni esaminate, ricorrono i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna il CP_1
convenuto a pagare in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, una indennità pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla data della presenta pronuncia al saldo;
respinge nel resto.
Compensa le spese.
Roma, 26 novembre 2025
Il Giudice
SE IT
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