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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 26/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 35/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentate e difese dagli avv. CAMMARINO MARIA C.F._2
MICHELA e BIUSO BARTOLOMEO EMILIO, elettivamente domiciliate presso il relativo studio in VIA DANTE ALIGHIERI 28 71121 FOGGIA;
RICORRENTE contro
( ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per le parti ricorrenti:
«a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, il diritto delle parti ricorrenti a percepire la Retribuzione professionale docenti in relazione agli incarichi di supplenza temporanea indicati al punto 1 e 2 della presente narrativa ed alle ore effettivamente prestate, da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis, che per la docente , in relazione al numero di giorni e alle ore lavorate in relazione ai Parte_1 vari contratti, ammonta ad €. 1.305,32 e per la docente in relazione al numero di Parte_2 giorni e alle ore lavorate in relazione ai vari contratti, ammonta ad €. 641,16, oltre rivalutazione monetaria dovuta nella misura eccedente quella degli interessi legali ex art. 22 della L. 724/1994, calcolati dalla data delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
b) per l'effetto, condannare il , in persona del p.t., al Controparte_2 CP_3 pagamento dell'importo lordo di €. 1.305,32 in favore del docente , calcolato a Parte_1 titolo di retribuzione professionale docenti in relazione agli incarichi di supplenza temporanea indicati al punto 1) della presente narrativa ed in ragione delle ore e dei giorni di lavoro effettivamente svolti, nonché al pagamento dell'importo lordo di €.641,16 in favore della docente calcolato a titolo di retribuzione professionale docenti in relazione agli incarichi di Parte_2 supplenza temporanea indicati al punto 2) della presente narrativa ed in ragione delle ore e dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificati alla data di deposito del ricorso, secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis, oltre rivalutazione monetaria dovuta nella misura eccedente quella degli interessi legali ex art. 22 della L. 724/1994, calcolati dalla data delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo per entrambi gli importi;
con le maggiorazioni previste dall'art.4, comma 1 bis, del DM 55/2014 modificato dal dm 37/2018, essendo stato il presente atto redatto mediante collegamenti ipertestuali idonei ad agevolarne la consultazione al suo interno, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
c) condannare, infine, il convenuto, in persona del pro tempore, al pagamento CP_1 CP_3 delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari, con le maggiorazioni previste dall'art.4, comma 1 bis, del
DM 55/2014 modificato dal dm 37/2018, essendo stato il presente atto redatto mediante
Pag. 2 di 6 collegamenti ipertestuali idonei ad agevolarne la consultazione al suo interno, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.1.2025, ed hanno Parte_1 Parte_2
chiesto al Tribunale di Parma di condannare il Controparte_2
a corrispondere loro le differenze retributive dovute per la mancata corresponsione della c.d. “retribuzione professionale docenti” per il periodo nel quale le ricorrenti hanno prestato servizio di docenza per periodi di supplenza brevi.
2. ha documentato di aver prestato servizio come docente a tempo Pt_1
determinato, in forza di alcuni contratti di supplenza, per complessivi 501 giorni negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022.
3. La TO ha documentato di aver prestato servizio come docente a tempo determinato, in forza di alcuni contratti di supplenza, per complessivi 211 giorni nell' a.s. 2021/2022.
4. Il non si è costituito in giudizio nonostante Controparte_2
regolare notifica, rimanendo contumace.
5. La causa è stata decisa a seguito di discussione.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
7. L'art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15.3.2001 ha previsto, con disciplina modificata dai successivi contratti collettivi solo con riferimento agli importi erogabili:
«Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma
1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La
Pag. 3 di 6 retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995».
8. La ricorrente ha allegato che il Ministero datore di lavoro gli ha negato la corresponsione di tale compenso a motivo del carattere breve e saltuario delle supplenze da lui svolte.
9. Sulla questione, la giurisprudenza di legittimità ha così stabilito:
«Si deve, pertanto, ritenere (…) che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio
«al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 5 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_1 con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese» (Cass. 27 luglio 2018, n. 20015; in senso conforme Cass. 5 marzo 2020, n. 6293).
10. Come rilevato dalla Suprema Corte, la mancata corresponsione della “RPD” al personale supplente temporaneo si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE, secondo cui i lavoratori a tempo determinato
«non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive»; ragioni che non appaiono ravvisabili nel caso di specie, essendo il beneficio in esame volto
«a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio» (Cass. 5 marzo 2020, n. 6293).
Pag. 4 di 6 11. La mancata corresponsione allegata deve essere qualificata come inadempimento contrattuale, con conseguente onere della prova a carico del debitore di provare l'avvenuto esatto adempimento;
onere che il , rimanendo contumace, non CP_1 ha assolto.
12. Il deve pertanto essere condannato a corrispondere alle ricorrenti gli CP_1
importi richiesti in ricorso, maggiorati della maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, stante il divieto di applicazione sui crediti di lavoro dei pubblici dipendenti del cumulo di interessi e rivalutazione disposto dall'art. 22 co. 36
l. 724/1994.
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della serialità della questione e delle fasi processuali effettivamente espletate.
14. È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il al pagamento in favore di Controparte_2
di € 1.305,32 titolo di retribuzione professionale docente, Parte_1 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. condanna il al pagamento in favore di Controparte_2
di € 641,16 titolo di retribuzione professionale docente, oltre Parte_2 la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3. condanna il al pagamento in favore Controparte_2
della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per
Pag. 5 di 6 legge, e in € 49,00 per esborsi, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Parma, 26/02/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentate e difese dagli avv. CAMMARINO MARIA C.F._2
MICHELA e BIUSO BARTOLOMEO EMILIO, elettivamente domiciliate presso il relativo studio in VIA DANTE ALIGHIERI 28 71121 FOGGIA;
RICORRENTE contro
( ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per le parti ricorrenti:
«a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, il diritto delle parti ricorrenti a percepire la Retribuzione professionale docenti in relazione agli incarichi di supplenza temporanea indicati al punto 1 e 2 della presente narrativa ed alle ore effettivamente prestate, da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis, che per la docente , in relazione al numero di giorni e alle ore lavorate in relazione ai Parte_1 vari contratti, ammonta ad €. 1.305,32 e per la docente in relazione al numero di Parte_2 giorni e alle ore lavorate in relazione ai vari contratti, ammonta ad €. 641,16, oltre rivalutazione monetaria dovuta nella misura eccedente quella degli interessi legali ex art. 22 della L. 724/1994, calcolati dalla data delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
b) per l'effetto, condannare il , in persona del p.t., al Controparte_2 CP_3 pagamento dell'importo lordo di €. 1.305,32 in favore del docente , calcolato a Parte_1 titolo di retribuzione professionale docenti in relazione agli incarichi di supplenza temporanea indicati al punto 1) della presente narrativa ed in ragione delle ore e dei giorni di lavoro effettivamente svolti, nonché al pagamento dell'importo lordo di €.641,16 in favore della docente calcolato a titolo di retribuzione professionale docenti in relazione agli incarichi di Parte_2 supplenza temporanea indicati al punto 2) della presente narrativa ed in ragione delle ore e dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificati alla data di deposito del ricorso, secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis, oltre rivalutazione monetaria dovuta nella misura eccedente quella degli interessi legali ex art. 22 della L. 724/1994, calcolati dalla data delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo per entrambi gli importi;
con le maggiorazioni previste dall'art.4, comma 1 bis, del DM 55/2014 modificato dal dm 37/2018, essendo stato il presente atto redatto mediante collegamenti ipertestuali idonei ad agevolarne la consultazione al suo interno, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
c) condannare, infine, il convenuto, in persona del pro tempore, al pagamento CP_1 CP_3 delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari, con le maggiorazioni previste dall'art.4, comma 1 bis, del
DM 55/2014 modificato dal dm 37/2018, essendo stato il presente atto redatto mediante
Pag. 2 di 6 collegamenti ipertestuali idonei ad agevolarne la consultazione al suo interno, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.1.2025, ed hanno Parte_1 Parte_2
chiesto al Tribunale di Parma di condannare il Controparte_2
a corrispondere loro le differenze retributive dovute per la mancata corresponsione della c.d. “retribuzione professionale docenti” per il periodo nel quale le ricorrenti hanno prestato servizio di docenza per periodi di supplenza brevi.
2. ha documentato di aver prestato servizio come docente a tempo Pt_1
determinato, in forza di alcuni contratti di supplenza, per complessivi 501 giorni negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022.
3. La TO ha documentato di aver prestato servizio come docente a tempo determinato, in forza di alcuni contratti di supplenza, per complessivi 211 giorni nell' a.s. 2021/2022.
4. Il non si è costituito in giudizio nonostante Controparte_2
regolare notifica, rimanendo contumace.
5. La causa è stata decisa a seguito di discussione.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
7. L'art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15.3.2001 ha previsto, con disciplina modificata dai successivi contratti collettivi solo con riferimento agli importi erogabili:
«Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma
1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La
Pag. 3 di 6 retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995».
8. La ricorrente ha allegato che il Ministero datore di lavoro gli ha negato la corresponsione di tale compenso a motivo del carattere breve e saltuario delle supplenze da lui svolte.
9. Sulla questione, la giurisprudenza di legittimità ha così stabilito:
«Si deve, pertanto, ritenere (…) che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio
«al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 5 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_1 con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese» (Cass. 27 luglio 2018, n. 20015; in senso conforme Cass. 5 marzo 2020, n. 6293).
10. Come rilevato dalla Suprema Corte, la mancata corresponsione della “RPD” al personale supplente temporaneo si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE, secondo cui i lavoratori a tempo determinato
«non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive»; ragioni che non appaiono ravvisabili nel caso di specie, essendo il beneficio in esame volto
«a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio» (Cass. 5 marzo 2020, n. 6293).
Pag. 4 di 6 11. La mancata corresponsione allegata deve essere qualificata come inadempimento contrattuale, con conseguente onere della prova a carico del debitore di provare l'avvenuto esatto adempimento;
onere che il , rimanendo contumace, non CP_1 ha assolto.
12. Il deve pertanto essere condannato a corrispondere alle ricorrenti gli CP_1
importi richiesti in ricorso, maggiorati della maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, stante il divieto di applicazione sui crediti di lavoro dei pubblici dipendenti del cumulo di interessi e rivalutazione disposto dall'art. 22 co. 36
l. 724/1994.
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della serialità della questione e delle fasi processuali effettivamente espletate.
14. È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il al pagamento in favore di Controparte_2
di € 1.305,32 titolo di retribuzione professionale docente, Parte_1 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. condanna il al pagamento in favore di Controparte_2
di € 641,16 titolo di retribuzione professionale docente, oltre Parte_2 la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3. condanna il al pagamento in favore Controparte_2
della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per
Pag. 5 di 6 legge, e in € 49,00 per esborsi, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Parma, 26/02/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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