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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/07/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2897/2024
Udienza “cartolare” del 20.6.2025
Il Giudice, viste le conclusioni delle parti di cui alle note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2897/2024 avente ad oggetto accertamento della qualità di erede, promossa da:
Parte_1
(n.10/2020), in persona del curatore avv. rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Parte_2
Landolina (C.F. ) C.F._1
NT
C.F. ), non comparso né rappresentato Controparte_1 C.F._2
NT
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Del CP_2 C.F._3
Moro (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, C.F._4
Via De' Tacchinardi n. 15/D, giusta procura alle liti allegata alla comparsa
NT
, non comparsa né rappresentata Controparte_3
Conclusioni delle parti: per la curatela: “1) di voler dichiarare che il debitore esecutato, sig. ed il Controparte_1 comproprietario non esecutato, sig. hanno accettato l'eredità del de cuius sig.ra CP_2
con riferimento alla Villa sita in Pietrasanta, via Pistoia n. 34, identificata al Fg. 40, Persona_1
Part. 2031, Sub. 2 e particella graffata sub. 1, 2) conseguentemente disporre la prosecuzione della vendita del predetto immobile con conferma di delega delle operazioni di vendita al professionista nominato, notaio , secondo le disposizioni di cui agli artt. 570 ss. Cpc”. Persona_2
per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - Che venga accertata e CP_2 dichiarata la continuità delle trascrizioni immobiliari;
- L' assegnazione/attribuzione delle somme spettanti della quota, pari a ½ di proprietà del comproprietario non esecutato.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza resa in data 12.9.2024 dal Giudice dell'Esecuzione nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. Es. n. 134/2023, veniva disposto di procedersi al giudizio di divisione in relazione ai beni così indicati “quota pari a ½ del diritto di proprietà sui beni meglio descritti nella perizia di stima depositata il 24.5.24, Villa in Pietrasanta, via Pistoia n. 34, identificata al Fg. 40, Part. 2031,
Sub. 2 e particella graffata sub. 1”.
La creditrice procedente Curatela del Fallimento della società provvedeva a Parte_1 iscrivere al ruolo la causa, così instaurando il presente procedimento.
Si costituiva nel procedimento di divisione endoesecutiva il comproprietario non esecutato che non si opponeva alla domanda di divisione ma formulava osservazioni alla perizia di stima svolta in sede esecutiva, chiedendone la rinnovazione e/o l'integrazione.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 14.3.2025 non venivano accolte le osservazioni svolte alla perizia di stima;
inoltre, considerata l'assenza di contestazioni sul diritto di procedere a divisione, veniva dichiarato lo scioglimento della comunione tra e Controparte_1
e veniva disposto di procedere a divisione mediante vendita dell'intero e CP_2 soddisfacimento delle parti sull'equivalente monetario della quota, delegando per le operazioni di vendita il notaio . Persona_2
Con ordinanza del 24.3.2025, vista la relazione del delegato il quale rilevava che non risultava trascritta l'accettazione di eredità di da parte del debitore e del comproprietario non Persona_1 esecutato, questo giudice sospendeva temporaneamente le operazioni di vendita delegata e fissava per la decisione sull'accertamento della qualità di eredi in capo a e a CP_2 CP_1
l'udienza del 20.6.2025 con termine per note conclusive e note di trattazione.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per costante insegnamento della Corte di Cassazione, l'assunzione in giudizio della qualità di erede di un originario debitore costituisce accettazione tacita dell'eredità, qualora il chiamato si costituisca dichiarando tale qualità senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa (Cass. Sez. L 18-1-2017 n. 1183 Rv. 642519-01); ancora, l'accettazione tacita di eredità può essere desunta anche dalla partecipazione in contumacia a giudizi di merito concernenti beni del de cuius (Cass. Sez. 3 8-6-2007 n. 13384 Rv. 597884-01). In ogni caso, come recentemente ribadito da Cass. Sez. 2, ord. n. 10544 del 18.4.2024: “integrano accettazione tacita di eredità gli atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, mentre sono privi di rilevanza gli atti che, ammettendo come possibili altre interpretazioni, non denotano in maniera univoca una effettiva assunzione della qualità di erede, spetta al giudice di merito il relativo accertamento”.
Nel caso di specie, la costituzione nel giudizio di divisione endoesecutiva di al fine CP_2 di esercitare tutti i diritti e le facoltà riconosciutigli in ragione della comproprietà dei beni oggetto della procedura e l'adesione alla procedura stessa rappresentano atti che manifestano, senza dubbio,
l'effettiva assunzione della qualità di erede da parte dello stesso.
Peraltro, si osserva che nelle note conclusive del 12.6.2025, il comproprietario non esecutato ha prestato assenso alla dichiarazione di accettazione dell'eredità da parte di questo giudice.
Con riguardo al debitore esecutato non costituito nel presente giudizio, ne va Controparte_1 dichiarata la contumacia.
Inoltre, l'accettazione dell'eredità è univocamente ricavabile dalla sottoscrizione da parte dello stesso di proposta irrevocabile di acquisto avente ad oggetto i beni della procedura (allegato delle note conclusive dell'11.6.2025 della curatela), nel quale si dichiara espressamente comproprietario insieme a . CP_2
Per quanto sopra, va dichiarato che e hanno accettato l'eredità di Controparte_1 CP_2
con riferimento alla Villa sita in Pietrasanta, via Pistoia n. 34, identificata al Fg. 40, Persona_1
Part. 2031, Sub. 2 e particella graffata sub. 1, assumendo la qualità di eredi della stessa.
Attesa la non contestazione da parte del convenuto costituito sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, in contumacia del convenuto CP_1
così dispone:
[...] dichiara che e hanno accettato l'eredità di con Controparte_1 CP_2 Persona_1 riferimento alla Villa sita in Pietrasanta, via Pistoia n. 34, identificata al Fg. 40, Part. 2031, Sub. 2 e particella graffata sub. 1; autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione del presente provvedimento;
manda il professionista delegato per l'adempimento; dispone con separata ordinanza la prosecuzione del processo e delle operazioni di vendita.
Compensa le spese di questa fase per le ragioni di cui in parte motiva. Manda la cancelleria per le comunicazioni alle parti e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Il Giudice
Giacomo Lucente