Sentenza 7 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/11/2025, n. 9233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9233 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09233/2025REG.PROV.COLL.
N. 08355/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8355 del 2024, proposto da
ME OE, NT IR, NE Di RC, DR DO, AT LL, IL OM, DA GR, DA UI, IM CO, IO CR, IS RI, CA OF, RC ZZ, IC AU, IG IN, AN CA, VA EN RT, AL DE, FR VE, AS VI, AS IO, TT ZI, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Pansini, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, viale Palladio n. 42;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 00156/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 la Cons. UN TI e udito per la parte appellante l’avvocato Marcella De Ninno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso in appello si chiede la riforma della sentenza del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima, n. 156/2024, che ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti per l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di missione internazionale per i servizi svolti in territorio austriaco nei mesi di settembre e ottobre 2022, e per la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di quanto spettante a tale titolo, con accessori di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo.
I ricorrenti, tutti dipendenti della Polizia di Stato, all’epoca del ricorso prestavano servizio presso il Settore Polizia di Frontiera di Tarvisio. Nei mesi di settembre e ottobre del 2022, svolgevano servizi di vigilanza e controllo in territorio austriaco congiuntamente ad operatori della polizia austriaca.
Poiché per tale attività di servizio era stata loro riconosciuta l’indennità diaria prevista per le attività di servizio fuori sede in territorio nazionale pari ad € 13,00 giornalieri, i medesimi hanno adito il Tar per il Friuli Venezia Giulia per vedersi riconoscere il diritto a percepire la diversa, e più remunerativa, “indennità di missione internazionale” prevista dagli artt. 1 e 2 del R.D. 491/1926 e disciplinata dal decreto del Ministero del Tesoro del 27.08.1998 in combinato disposto con l’art. 28 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248, che ammonta a € 118,31 giornalieri.
Richiamando il precedente a loro favorevole del Tar Lombardia n. 1326/2022 hanno quindi chiesto la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione della differenza di € 105,31 per ognuna delle giornate di missione svolte in territorio austriaco di cui fornivano specifica documentazione probatoria.
2. Ad esito del giudizio, il Tar per il Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso.
3. Ne è seguito l’odierno appello affidato al seguente motivo di impugnazione:
“ Illegittimità della sentenza impugnata per violazione ed errata applicazione degli art. 1 e 2 del R.D. 03.06.1926 n. 941 e per violazione ed errata applicazione dell’art. 13 comma 16 del D.P.R. 16.04.2009 n. 51 in relazione all’art. 10 della L. 18.12.1973 n. 836 – erroneità ed illogicità della sentenza impugnata per travisamento dei fatti e omessa e insufficiente motivazione ”.
4. Nel giudizio d’appello si è costituito in data 8 novembre 2024 il Ministero dell’Interno che con successiva memoria ha illustrato le ragioni ostative all’accoglimento del ricorso.
5. Nei termini di rito anche la parte appellante ha depositato ulteriori memorie difensive ex art. 73 c.p.a. in cui ha contestato le deduzioni del Ministero sia in fatto sia in diritto.
6. All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con l’unico articolato motivo i ricorrenti lamentano l’erroneità della sentenza sia sotto il profilo dell’applicazione normativa sia nella valutazione del fatto. In via riassuntiva deducono che i principi statuiti da questo Consiglio nella sentenza n. 4944/2022 (e precedenti ivi richiamati) non sarebbero pertinenti al caso in esame. Il pronunciamento riguarderebbe attività del tutto differenti, sia sotto il profilo della funzione sia sotto l’aspetto delle modalità di esecuzione, in quanto relativa a “servizi di dogana”. Riguardava attività di burocrazia o comunque stanziale, svolta su comandi giornalieri dai militari della Guardia di Finanza presso il Centro di Cooperazione di Polizia di Thoerl Maglern (Austria), sito a soli 7 km dal confine, disciplinati dall’accordo trilaterale tra Italia, Austria e Slovenia, firmato nel 2004 ed entrato in vigore nel 2005.
La parte appellante ritiene la presente attività svolta in Austria per nulla assimilabile alla prima per il fatto che attiene ad “attività di controllo del territorio” svolta con pattugliamenti, ossia in mobilità, all’esterno di immobili dell’amministrazione, nell’entroterra dello stato transfrontaliero, spingendosi anche a 70 km di distanza dal confine. Tale servizio è previsto dall’accordo italo austriaco firmato il 2014 che non fa richiamo all’art. 10 della L. 834/1973 che sancisce “ ai dipendenti che si rechino in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero compete l’indennità di trasferta nella misura e con le modalità previste per l’interno. Tuttavia, per dette missioni, compete la indennità di trasferta anche se la distanza, intercorrente fra la ordinaria sede di servizio e la località di missione è inferiore ai 12 chilometri di cui al punto d) del terzo comma dell’articolo 3 della presente legge ”. Insiste nel fatto che l’area disciplinata dall’art. 10 L. n. 836/1973 non possa essere estesa analogicamente fino a ricomprendere ipotesi del tutto estranee alla ratio legis come la casistica delle pattuglie miste in territorio straniero, poiché ciò significherebbe attribuire alla lettera della legge una abnorme portata espansiva.
Poiché la L. n. 836/1973 non contempla le ipotesi di controlli di polizia con pattuglie miste in Paesi con i quali sono stati conclusi accordi specifici, gli stessi – secondo gli appellanti - non possono che rientrare nella categoria delle missioni internazionali previste dalla norma generale (art. 1 e 2 del R.D. 941/1926) con diritto al relativo trattamento di missione.
2. Il ricorso in appello è infondato.
Il Collegio non ravvisa i denunciati vizi del pronunciamento impugnato.
Non si nutre alcun dubbio che, sulla base delle norme e accordi internazionali citati dalle parti, le attività di controllo del territorio effettuati a bordo di treni che attraversano il confine tra Austria ed Italia, svolti in alcune singole giornate e con rientro a Tarvisio a fine turno, prestato dal personale odierno ricorrente, siano da inquadrare nei “servizi di controllo del territorio transfrontaliero congiunto”. Tali servizi possono essere statici, in quanto esercitati presso i centri di cooperazione di Polizia o le stazioni ferroviarie, come quelli esaminati nel precedente n. 4944/2022 citato, disciplinato dall’accordo trilaterale del 2004, ma può essere anche dinamico, esercitato lungo le arterie di collegamento viario o a bordo di treni, come quello oggetto di esame, di cui all’accordo bilaterale del 2014. Sotto il profilo sostanziale, si tratta in entrambi i casi di singoli turni lavorativi ordinari svolti oltre confine sulla base di accordi internazionali di collaborazione transfrontaliera.
Il D.P.R. n. 51/2009, di recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, integrativo del precedente D.P.R. 11 settembre 2007 n. 170, applicabile al personale dei ruoli della Polizia di Stato, all’art. 13 (“trattamento di missione”), comma 16, prevede per questo tipo di servizio il rinvio all’indennità di cui all’art. 10 della L. 836/1973 sancendo che la medesima è corrisposta, nei limiti delle risorse previste, per “t utte le attività istituzionali di controllo del territorio transfrontaliero degli Stati confinanti lungo l'arco alpino o per i compiti che vengono espletati oltre detto confine come ordinarie attività di servizio, derivanti da forme di cooperazione transfrontaliera individuate dagli accordi internazionali vigenti .”
La norma, tutt’ora vigente e applicabile, non riguarda pertanto soltanto i servizi di cui all’accordo trilaterale del 2004 ma riguarda, in generale, tutte le ordinarie attività di servizio oltre confine disciplinati da accordi internazionali di cooperazione transfrontaliera già in essere o che in futuro li prevedano. Correttamente pertanto il primo giudice ha valutato positivamente l’operato del Ministero che ha applicato ai servizi transfrontalieri prestati dagli odierni ricorrenti le norme speciali sopra analizzate e non la norma generale di cui agli artt. 1 e 2 del R.D. 941/1926 (e il decreto del Ministero del Tesoro del 27 agosto 1998) essendo quest’ultima riferita al lavoratore che svolge missione all’estero per un arco di tempo. Ciò si evince chiaramente dall’art. 2 del regio decreto il quale specifica che “ Le indennità per l’estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all’estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno ”.
Il trattamento di missione all’estero, salva diversa previsione derogatoria, pertanto non è applicabile al singolo turno lavorativo ordinario svolto oltre confine sulla base di accordi internazionali.
3. Per le ragioni esposte l’appello dev’essere respinto. Sussistono, tuttavia giustificate ragioni anche in considerazione del complessivo andamento della vertenza per disporre la compensazione delle spese di lite del grado di appello tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO DO, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
RC Poppi, Consigliere
UN TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UN TI | LO DO |
IL SEGRETARIO