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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/06/2025, n. 9322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9322 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 55165/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 55165/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili,
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Flaminia N. 441, presso lo studio dell'avv. Francesca Agostini, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE contro
P. IVA ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi a Parte_1 codesto Tribunale, chiedendo la cancellazione dell'ipoteca giudiziale Controparte_1 iscritta il 21 marzo 2022 al n. 6464 reg. part. sull'immobile sito in Roma, Via Ludovico di
Monreale n. 3, sc. B, int. 17, p. 6.
L'attore esponeva: che, con sentenza n. 8462/2021 il Tribunale di Roma lo condannava al pagamento in favore di di € 18.902,00, oltre interessi legali dalla scadenza Controparte_1 al saldo;
che, con proposta di acquisto del 25/1/2022 accettata in pari data, proponeva di CP_2 acquistare l'appartamento sito in Roma, Via Ludovico di Monreale n. 3, sc. B, int. 17, p. 6, censita al Catasto dei Fabbricati dell'Ufficio del Territorio del Comune di Roma al foglio 453, particella 1386, subalterno 501, fissando il termine del rogito notarile entro la data del
31/3/2022; -che in data 21/3/2022 veniva iscritta da ipoteca giudiziale per l'importo Controparte_1 complessivo di € 25.352,00 sul sopra descritto immobile
- che in data 30/5/2022 pagava la complessiva somma di € 27.753,15 a mezzo due bonifici
(l'uno dell'importo di € 20.060,67 a favore di e l'altro dell'importo di € Controparte_1
7.492,58 a favore dell'avv. Alfredo Lugli, difensore della società predetta nel giudizio di cui alla sent. n. 8462/2021);
- che nonostante i ripetuti solleciti all' urgente cancellazione dell'ipoteca giudiziale,
[...] non provvedeva a fornire atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca, Controparte_1 cosicchè la vendita dell'appartamento de quo veniva ripetutamente annullato;
- che, con atto del Notaio di Roma del 29/7/2022, vendeva a l'appartamento Per_1 CP_2 sito in Roma, Via L. di Monreale n. 3, obbligandosi a far cancellare l'ipoteca a sua cura e spese nel più breve tempo possibile, anche mediante ricorso all'autorità giudiziaria, nonché a pagare alla parte acquirente la somma di euro 5000,00 a titolo di penale in caso di mancato conseguimento del consenso volontario da prestarsi in forma notarile alla cancellazione dell'ipoteca e/o di mancato inizio del procedimento di ricorso all'autorità giudiziaria entro il
31 dicembre 2022, salvo in ogni caso il diritto al maggior danno;
- che a seguito del pagamento del debito a garanzia del quale sia stata in precedenza iscritta ipoteca, il creditore soddisfatto era tenuto a prestare il proprio consenso alla cancellazione dell'iscrizione, dovendo, in caso contrario, rispondere dei danni subiti dal proprietario del bene.
Con ordinanza del 14/7/2023, il Giudice assegnava i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.
All'udienza del 24/1/2025, questo Giudice rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del 26/2/2025, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
***
La domanda merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 1200 c.c. “il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità”.
La norma mira a garantire tutela al debitore che può richiamarsi ad essa se il creditore non coopera per liberare le garanzie ottenute. Il principio che si enuncia in questo articolo costituisce, da un lato, l'affermazione di un dovere, etico e giuridico ad un tempo, per il creditore che non deve limitare ancora l'attività del debitore e, dall'altro, l'applicazione del carattere accessorio che hanno i mezzi di garanzia di un obbligo.
Secondo l'orientamento di legittimità “in tema di ipoteca, il creditore soddisfatto è tenuto, ai sensi dell'art. 1200 c.c., a prestare il proprio consenso, nelle forme prescritte dalla legge, alla cancellazione dell'iscrizione (dovendo, in caso contrario, rispondere dei danni subiti dal proprietario del bene) e deve altresì attivarsi, nei modi più adeguati alle circostanze, affinché il consenso così prestato pervenga al debitore, onde questi possa allegarlo all'istanza di cancellazione da rivolgere al conservatore, ma non è anche obbligato a chiedere, di sua iniziativa, detta cancellazione, gravando, per converso, tale onere su chiunque vi abbia interesse e pertanto, in primo luogo, sul proprietario dell'immobile assoggettato al vincolo reale” (Cass. n. 27950/2020).
Nel caso in esame, dalla documentazione versata in atti emerge che non Controparte_1 ha fornito atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca nonostante il pagamento del debito di euro 27.753,15 e le diffide inviate da parte attrice (cfr. docc. 3, 4 e 7 cit. 10, 11 memoria ex art
183 c 6 cpc n 2)
In forza della richiamata disciplina normativa deve, pertanto, accogliersi la domanda. Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma
– Ufficio Provinciale di Roma del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta il 21 marzo 2022 al n. 6464 reg. part. sull'immobile sito in Roma Via Ludovico di Monreale n. 3 sc. B, int. 17, p. 6;
- condanna a rifondere a le spese di giudizio, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in euro 2.800,00 per compensi e in euro 550,00 per spese, oltre accessori come per legge.
Roma, 20.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
La minuta della presente è stata redatta dal dott. Emanuele Gualtieri
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 55165/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili,
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Flaminia N. 441, presso lo studio dell'avv. Francesca Agostini, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE contro
P. IVA ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi a Parte_1 codesto Tribunale, chiedendo la cancellazione dell'ipoteca giudiziale Controparte_1 iscritta il 21 marzo 2022 al n. 6464 reg. part. sull'immobile sito in Roma, Via Ludovico di
Monreale n. 3, sc. B, int. 17, p. 6.
L'attore esponeva: che, con sentenza n. 8462/2021 il Tribunale di Roma lo condannava al pagamento in favore di di € 18.902,00, oltre interessi legali dalla scadenza Controparte_1 al saldo;
che, con proposta di acquisto del 25/1/2022 accettata in pari data, proponeva di CP_2 acquistare l'appartamento sito in Roma, Via Ludovico di Monreale n. 3, sc. B, int. 17, p. 6, censita al Catasto dei Fabbricati dell'Ufficio del Territorio del Comune di Roma al foglio 453, particella 1386, subalterno 501, fissando il termine del rogito notarile entro la data del
31/3/2022; -che in data 21/3/2022 veniva iscritta da ipoteca giudiziale per l'importo Controparte_1 complessivo di € 25.352,00 sul sopra descritto immobile
- che in data 30/5/2022 pagava la complessiva somma di € 27.753,15 a mezzo due bonifici
(l'uno dell'importo di € 20.060,67 a favore di e l'altro dell'importo di € Controparte_1
7.492,58 a favore dell'avv. Alfredo Lugli, difensore della società predetta nel giudizio di cui alla sent. n. 8462/2021);
- che nonostante i ripetuti solleciti all' urgente cancellazione dell'ipoteca giudiziale,
[...] non provvedeva a fornire atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca, Controparte_1 cosicchè la vendita dell'appartamento de quo veniva ripetutamente annullato;
- che, con atto del Notaio di Roma del 29/7/2022, vendeva a l'appartamento Per_1 CP_2 sito in Roma, Via L. di Monreale n. 3, obbligandosi a far cancellare l'ipoteca a sua cura e spese nel più breve tempo possibile, anche mediante ricorso all'autorità giudiziaria, nonché a pagare alla parte acquirente la somma di euro 5000,00 a titolo di penale in caso di mancato conseguimento del consenso volontario da prestarsi in forma notarile alla cancellazione dell'ipoteca e/o di mancato inizio del procedimento di ricorso all'autorità giudiziaria entro il
31 dicembre 2022, salvo in ogni caso il diritto al maggior danno;
- che a seguito del pagamento del debito a garanzia del quale sia stata in precedenza iscritta ipoteca, il creditore soddisfatto era tenuto a prestare il proprio consenso alla cancellazione dell'iscrizione, dovendo, in caso contrario, rispondere dei danni subiti dal proprietario del bene.
Con ordinanza del 14/7/2023, il Giudice assegnava i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.
All'udienza del 24/1/2025, questo Giudice rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del 26/2/2025, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
***
La domanda merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 1200 c.c. “il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità”.
La norma mira a garantire tutela al debitore che può richiamarsi ad essa se il creditore non coopera per liberare le garanzie ottenute. Il principio che si enuncia in questo articolo costituisce, da un lato, l'affermazione di un dovere, etico e giuridico ad un tempo, per il creditore che non deve limitare ancora l'attività del debitore e, dall'altro, l'applicazione del carattere accessorio che hanno i mezzi di garanzia di un obbligo.
Secondo l'orientamento di legittimità “in tema di ipoteca, il creditore soddisfatto è tenuto, ai sensi dell'art. 1200 c.c., a prestare il proprio consenso, nelle forme prescritte dalla legge, alla cancellazione dell'iscrizione (dovendo, in caso contrario, rispondere dei danni subiti dal proprietario del bene) e deve altresì attivarsi, nei modi più adeguati alle circostanze, affinché il consenso così prestato pervenga al debitore, onde questi possa allegarlo all'istanza di cancellazione da rivolgere al conservatore, ma non è anche obbligato a chiedere, di sua iniziativa, detta cancellazione, gravando, per converso, tale onere su chiunque vi abbia interesse e pertanto, in primo luogo, sul proprietario dell'immobile assoggettato al vincolo reale” (Cass. n. 27950/2020).
Nel caso in esame, dalla documentazione versata in atti emerge che non Controparte_1 ha fornito atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca nonostante il pagamento del debito di euro 27.753,15 e le diffide inviate da parte attrice (cfr. docc. 3, 4 e 7 cit. 10, 11 memoria ex art
183 c 6 cpc n 2)
In forza della richiamata disciplina normativa deve, pertanto, accogliersi la domanda. Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma
– Ufficio Provinciale di Roma del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta il 21 marzo 2022 al n. 6464 reg. part. sull'immobile sito in Roma Via Ludovico di Monreale n. 3 sc. B, int. 17, p. 6;
- condanna a rifondere a le spese di giudizio, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in euro 2.800,00 per compensi e in euro 550,00 per spese, oltre accessori come per legge.
Roma, 20.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
La minuta della presente è stata redatta dal dott. Emanuele Gualtieri