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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 09/02/2026, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1363/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
ZI SC RI, Relatore
MARCHIELLO ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 839/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8662/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190016652655000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190016652655000 IVA-ALTRO 2015
- INTIMAZIONE n. 07120221460000216008 IRPEF-ALTRO 2015
- INTIMAZIONE n. 07120221460000216008 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Per l'appellante: riformare l'impugnata sentenza, annullando la comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
07120221460000216008 – fascicolo n. 2022/6631, limitatamente alla cartella esattoriale n.
07120190016652652655000, dell'importo di euro 33.385,75, con condanna delle parti appellate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Per l'ADE appellata: rigettare l'appello, confermando l'impugnata sentenza, con condanna alle spese di giudizio.
Per l'ADER appellata: preliminarmente, dichiarare l'appello inammissibile. In via subordinata, rigettarlo nel merito, in quanto infondato, con condanna alle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava innanzi alla CGT di Napoli, contro l'ADE e l'ADER di Napoli, le cartelle di pagamento n.
07120190016652652655000 IRPEF-ALTRO 2015
07120190016652652655000 IVA -ALTRO 2015
e le intimazioni di pagamento n.
07120221460000216008 IRPEF-ALTRO 2015
07120221460000216008 IVA -ALTRO 2015.
Il ricorrente impugnava la comunicazione di iscrizione ipotecaria a lui notificata in data 24/8/2023 dall'ADER, eccependone l'illegittimità per omessa comunicazione preventiva, mancata notifica degli atti presupposti, prescrizione delle somme pretese a titolo di sanzioni e interessi, carenza di motivazione circa il calcolo degli interessi, decadenza per tardività dell'iscrizione a ruolo.
L'ADER controdeduceva l'avvenuta notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nonché dei precedenti atti di intimazione, confutando tutte le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
L'ADE eccepiva che la mancata impugnazione dei presupposti atti di riscossione precludeva ogni contestazione della pretesa tributaria.
Con memorie aggiuntive, il ricorrente contestava la validità ed efficacia delle notifiche prodotte da ADER, essendo le stesse state eseguite mediante inoltro a un indirizzo pec diverso da quello risultante dai pubblici registri.
Con sentenza n. 8662/2024 la Corte rigettava il ricorso, per i seguenti motivi.
Osservavano i Giudici che le intimazioni di pagamento e i preavvisi di iscrizioni ipotecaria erano stati inviati dall'ADER all'indirizzo pec Email_4, recapito che risulta riportato nella visura camerale dell'impresa individuale Ricorrente_1. Il ricorrente ne contesta la validità, evidenziando che presso i pubblici registri al proprio nominativo risulta unicamente l'indirizzo
Email_5, mentre l'altro non compare.
Osservavano i Giudici che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la notifica di un atto processuale può ben essere eseguita personalmente all'indirizzo pec risultante dal registro delle imprese, che è assimilabile a quello della sede legale della società o dell'impresa.
La notifica risulta quindi ritualmente effettuata, e ciò preclude ogni contestazione riguardo alla sussistenza e quantificazione della pretesa tributaria, così come esclude l'ipotesi di maturazione di prescrizione e decadenza.
Infondata anche l'eccezione di difetto di motivazione riguardo ai criteri di calcolo di interessi e sanzioni, in quanto conosciuti o conoscibili dal debitore.
Il ricorso veniva quindi rigettato, con condanna alle spese.
Con atto ritualmente notificato, il contribuente impugnava detta sentenza, chiedendo la riforma della detta sentenza, per i seguenti motivi.
1)
La condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite è illegittima, dal momento che le parti si sono costituite in giudizio attraverso propri funzionari, e non possono quindi ottenere la vittoria di spese, essendo state rappresentate da propri dipendenti. Potrebbero al più chiedere il rimborso delle spese vive sopportate per il processo, che sarebbero però da provare.
2)
L'iscrizione ipotecaria è illegittima, essendo stata emessa senza alcuna comunicazione preventiva. In tal senso si è espressa la Suprema Corte, in quanto la mancanza della comunicazione preventiva farebbe venir meno il contraddittorio endoprocedimentale.
3)
La notifica degli atti preventivi è nulla, essendo stata effettuata all'indirizzo errato Email_4, laddove l'indirizzo del contribuente risultante nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici è un altro, e segnatamente Email_5. I Giudici di prime cure hanno quindi errato, confondendo l'indirizzo risultante dalla visura camerale con quello ufficiale, unico valido.
4)
La notifica è illegittima anche per essere stata inviata a una società, mentre l'istante è una persona fisica. La notifica avrebbe dovuto essere inviata alla pec del ricorrente appellante, e non a un soggetto estraneo.
5)
La notifica è nulla anche per essere stata inviata a un indirizzo non estratto dal registro INAD. Prima di effettuare una notifica a una persona fisica, è necessario verificarne la presenza nell'INAD, tramite inserimento, nell'apposita pagina web, del Codice Fiscale.
6)
Le somme richieste a titolo di interessi e sanzioni sono cadute in prescrizione, risalendo l'imposta al 2015
e trattandosi, ai sensi dell'art. 20 D.L.gsvo 18/12/1997, n. 472, comma 3, di un termine quinquennale, come riconosciuto anche dalla Suprema Corte.
7)
L'invio della notifica a un indirizzo pec non ufficiale viola anche il Regolamento Europeo n. 910/2024 (cd.
eIDAS), che è sovraordinato alla legge nazionale. La stessa AER ha stabilito che le pec provenienti da registri ufficiali non devono essere prese in considerazione, anche in considerazione delle frodi informatiche.
8)
La cartella esattoriale deve essere annullata anche per la mancata notifica degli atti prodromici.
Chiedeva pertanto di riformare l'impugnata sentenza, annullando la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 07120221460000216008 – fascicolo n. 2022/6631, limitatamente alla cartella esattoriale n.
07120190016652652655000, dell'importo di euro 33.385,75, con condanna delle parti appellate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
L'ADE si costituiva in giudizio, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e in diritto. Le eccezioni del contribuente sono tutte palesemente pretestuose, fuorvianti e sostanzialmente ininfluenti.
La sentenza di primo grado si presenta, da ogni punto di vista, del tutto ineccepibile, pienamente esauriente in tutti i suoi punti di trattazione e priva di alcun vizio logico.
Le obiezioni dell'appellante sono tutte palesemente inconsistenti.
Segnatamente:
Quanto alla condanna del ricorrente alle spese di giudizio, essa è del tutto logica e dovuta, in quanto l'art. 15 del D.L.gsvo 546/1992 ha chiaramente stabilito che il soccombente è tenuto a pagare le spese di lite ai sensi degli artt. 91, 92, 93, 94 e 97 del c.p.c.
Per quanto riguarda la regolarità delle notifiche, l'Agenzia si riporta a quanto dedotto ed eccepito dall'ADER, trattandosi di attività propria dell'Agente di riscossione.
Il ricorrente non fa altro, però, che riproporre le doglianze sollevate nel primo grado di giudizio, che sono state esaurientemente confutate e smontate nella sentenza di primo grado.
Quanto alla mancata notifica degli atti sottesi, tale eccezione avrebbe potuto essere sollevata solo avverso l'impugnazione della cartella di pagamento, ritualmente notificata al contribuente e mai impugnata.
Quanto alle altre censure, esse riguardano attività proprie dell'Agente di riscossione, per cui l'ADE si riporta alle giuste e fondate difese dell'ADER.
Chiedeva quindi di rigettare l'appello, confermando l'impugnata sentenza, con condanna alle spese di giudizio.
L'ADER si costituiva in giudizio, contestando tutto quanto dedotto da controparte.
Ribadisce preliminarmente la piena legittimità della procura generale alle liti rilasciata dall'Agenzia al procuratore incaricato della difesa, Avvocato del libero Foro. La legittimità di tale difesa è stata definitivamente ribadita dal D.L. 30/4/2019, n. 34, conv. in L. n. 58 del 28/6/2019. Gli Avvocati del libero
Foro sono pienamente titolati a rappresentare in giudizio gli Enti pubblici.
Chiede poi, in via preliminare, che l'appello sia dichiarato inammissibile, per mancanza di motivi specifici di impug+nazione, in violazione del D. L.gsvo 546/92, conformemente all'orientamento consolidato della
Suprema Corte.
In via subordinata, chiede il rigetto dell'appello nel merito, essendo tutte le eccezioni infondate.
Segnatamente:
La condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite è del tutto legittima, in quanto l'art. 15, comma
2-sexies del D.L.gsvo 546/92 stabilisce chiaramente che gli Avvocati degli Enti impositori e degli Agenti di riscossione possano essere retribuiti come Avvocati liberi professionisti, con una diminuzione del 20 % del previsto onorario.
L'iscrizione ipotecaria è del tutto legittima, dal momento che, contrariamente a quanto asserito dal contribuente, essa è stata regolarmente preceduta dalla prescritta comunicazione preventiva, come dimostrato negli atti.
L'eccezione riguardo alla nullità della notifica pec per un presunto errore di indirizzo è infondata, dal momento che la notifica è stata invita a un indirizzo certamente riferibile al contribuente, ed è certamente giunta nella fera della sua conoscibilità. Essa è pertanto pienamente valida, conformemente al consolidato orientamento della Suprema Corte. Lo stesso contribuente, d'altronde, ha ammesso di avere ricevuto la notifica e ha tempestivamente provveduto a impugnare l'atto notificato.
Non si è verificata alcuna prescrizione, essendo i termini stati interrotti dalla notifica dell'impugnata iscrizione ipotecaria. Va anche calcolato, inoltre, il periodo di sospensione 8/3/2020 – 31/12/2021.
Chiedeva pertanto, preliminarmente, di dichiarare l'appello inammissibile. In via subordinata, di rigettarlo nel merito, in quanto infondato, con condanna alle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 5/2/2026, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte preliminarmente che l'appello, pur non contenendo argomentazioni diverse da quelle avanzate in primo grado, è comunque ammissibile, esprimendo delle specifiche censure alla sentenza impugnata.
Nel merito, osserva la Corte che l'appello è infondato, e va rigettato.
La sentenza di primo grado appare infatti ineccepibile, correttamente formulata a seguito di un corretto iter logico-giuridico, pienamente fondata in punto di fatto e di diritto.
Il contribuente avrebbe dovuto impugnare, al momento dovuto, gli atti presupposti alla impugnata comunicazione di iscrizione ipotecaria, che, in assenza di un annullamento degli atti presupposti, appare del tutto legittima.
Le doglianze del contribuente appaiono tutte palesemente pretestuose e inconsistenti.
Segnatamente:
1)
La condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite è del tutto legittima, in quanto la legge permette chiaramente che gli enti pubblici siamo difesi da Avvocati del libero Foro, che vanno pagati come liberi professionisti. Ciò è pacificamente ammesso dalla Suprema Corte, ed è comune prassi che gli
Enti impositori e gli Agenti di riscossione siano assistiti propri dipendenti che sono anche professionisti del libero Foro.
2)
L'iscrizione ipotecaria è del tutto legittima, in quanto, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, essa è stata regolarmente preceduta dalla comunicazione preventiva, come ampiamente provato.
3, 4, 5, 7)
La notifica degli atti preventivi è assolutamente regolare, e le eccezioni riguardo al presunto errore di indirizzo sono inconsistenti, dal momento che l'indirizzo a cui è stata inviata la mail è sicuramente riferibile al contribuente, il quale, d'altronde, ha regolarmente ricevuto la notifica, e ha avuto la possibilità di impugnare tempestivamente la notifica. Il suo diritto alla difesa, pertanto, non è minimamente stato conculcato. Inconsistenti anche le contestazioni secondo cui la notifica è stata inviata a una società, anziché a una persona fisica, e secondo cui essa è stata inviata a un indirizzo non estratto dal registro
INAD.
6)
Non è maturato alcun termine di prescrizione, essendo i termini stati interrotti dalla notifica dell'impugnata iscrizione ipotecaria, e dovendo inoltre essere calcolato il periodo di sospensione 8/3/2020 – 31/12/2021.
8)
Come dimostrato, gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati.
L'appello viene quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante alle spese del grado di giudizio, che liquida in euro 2.200 per ciascuna delle due parti appellate, oltre oneri accessori se dovuti.
5/2/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
ZI SC RI, Relatore
MARCHIELLO ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 839/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8662/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190016652655000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190016652655000 IVA-ALTRO 2015
- INTIMAZIONE n. 07120221460000216008 IRPEF-ALTRO 2015
- INTIMAZIONE n. 07120221460000216008 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Per l'appellante: riformare l'impugnata sentenza, annullando la comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
07120221460000216008 – fascicolo n. 2022/6631, limitatamente alla cartella esattoriale n.
07120190016652652655000, dell'importo di euro 33.385,75, con condanna delle parti appellate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Per l'ADE appellata: rigettare l'appello, confermando l'impugnata sentenza, con condanna alle spese di giudizio.
Per l'ADER appellata: preliminarmente, dichiarare l'appello inammissibile. In via subordinata, rigettarlo nel merito, in quanto infondato, con condanna alle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava innanzi alla CGT di Napoli, contro l'ADE e l'ADER di Napoli, le cartelle di pagamento n.
07120190016652652655000 IRPEF-ALTRO 2015
07120190016652652655000 IVA -ALTRO 2015
e le intimazioni di pagamento n.
07120221460000216008 IRPEF-ALTRO 2015
07120221460000216008 IVA -ALTRO 2015.
Il ricorrente impugnava la comunicazione di iscrizione ipotecaria a lui notificata in data 24/8/2023 dall'ADER, eccependone l'illegittimità per omessa comunicazione preventiva, mancata notifica degli atti presupposti, prescrizione delle somme pretese a titolo di sanzioni e interessi, carenza di motivazione circa il calcolo degli interessi, decadenza per tardività dell'iscrizione a ruolo.
L'ADER controdeduceva l'avvenuta notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nonché dei precedenti atti di intimazione, confutando tutte le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
L'ADE eccepiva che la mancata impugnazione dei presupposti atti di riscossione precludeva ogni contestazione della pretesa tributaria.
Con memorie aggiuntive, il ricorrente contestava la validità ed efficacia delle notifiche prodotte da ADER, essendo le stesse state eseguite mediante inoltro a un indirizzo pec diverso da quello risultante dai pubblici registri.
Con sentenza n. 8662/2024 la Corte rigettava il ricorso, per i seguenti motivi.
Osservavano i Giudici che le intimazioni di pagamento e i preavvisi di iscrizioni ipotecaria erano stati inviati dall'ADER all'indirizzo pec Email_4, recapito che risulta riportato nella visura camerale dell'impresa individuale Ricorrente_1. Il ricorrente ne contesta la validità, evidenziando che presso i pubblici registri al proprio nominativo risulta unicamente l'indirizzo
Email_5, mentre l'altro non compare.
Osservavano i Giudici che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la notifica di un atto processuale può ben essere eseguita personalmente all'indirizzo pec risultante dal registro delle imprese, che è assimilabile a quello della sede legale della società o dell'impresa.
La notifica risulta quindi ritualmente effettuata, e ciò preclude ogni contestazione riguardo alla sussistenza e quantificazione della pretesa tributaria, così come esclude l'ipotesi di maturazione di prescrizione e decadenza.
Infondata anche l'eccezione di difetto di motivazione riguardo ai criteri di calcolo di interessi e sanzioni, in quanto conosciuti o conoscibili dal debitore.
Il ricorso veniva quindi rigettato, con condanna alle spese.
Con atto ritualmente notificato, il contribuente impugnava detta sentenza, chiedendo la riforma della detta sentenza, per i seguenti motivi.
1)
La condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite è illegittima, dal momento che le parti si sono costituite in giudizio attraverso propri funzionari, e non possono quindi ottenere la vittoria di spese, essendo state rappresentate da propri dipendenti. Potrebbero al più chiedere il rimborso delle spese vive sopportate per il processo, che sarebbero però da provare.
2)
L'iscrizione ipotecaria è illegittima, essendo stata emessa senza alcuna comunicazione preventiva. In tal senso si è espressa la Suprema Corte, in quanto la mancanza della comunicazione preventiva farebbe venir meno il contraddittorio endoprocedimentale.
3)
La notifica degli atti preventivi è nulla, essendo stata effettuata all'indirizzo errato Email_4, laddove l'indirizzo del contribuente risultante nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici è un altro, e segnatamente Email_5. I Giudici di prime cure hanno quindi errato, confondendo l'indirizzo risultante dalla visura camerale con quello ufficiale, unico valido.
4)
La notifica è illegittima anche per essere stata inviata a una società, mentre l'istante è una persona fisica. La notifica avrebbe dovuto essere inviata alla pec del ricorrente appellante, e non a un soggetto estraneo.
5)
La notifica è nulla anche per essere stata inviata a un indirizzo non estratto dal registro INAD. Prima di effettuare una notifica a una persona fisica, è necessario verificarne la presenza nell'INAD, tramite inserimento, nell'apposita pagina web, del Codice Fiscale.
6)
Le somme richieste a titolo di interessi e sanzioni sono cadute in prescrizione, risalendo l'imposta al 2015
e trattandosi, ai sensi dell'art. 20 D.L.gsvo 18/12/1997, n. 472, comma 3, di un termine quinquennale, come riconosciuto anche dalla Suprema Corte.
7)
L'invio della notifica a un indirizzo pec non ufficiale viola anche il Regolamento Europeo n. 910/2024 (cd.
eIDAS), che è sovraordinato alla legge nazionale. La stessa AER ha stabilito che le pec provenienti da registri ufficiali non devono essere prese in considerazione, anche in considerazione delle frodi informatiche.
8)
La cartella esattoriale deve essere annullata anche per la mancata notifica degli atti prodromici.
Chiedeva pertanto di riformare l'impugnata sentenza, annullando la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 07120221460000216008 – fascicolo n. 2022/6631, limitatamente alla cartella esattoriale n.
07120190016652652655000, dell'importo di euro 33.385,75, con condanna delle parti appellate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
L'ADE si costituiva in giudizio, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e in diritto. Le eccezioni del contribuente sono tutte palesemente pretestuose, fuorvianti e sostanzialmente ininfluenti.
La sentenza di primo grado si presenta, da ogni punto di vista, del tutto ineccepibile, pienamente esauriente in tutti i suoi punti di trattazione e priva di alcun vizio logico.
Le obiezioni dell'appellante sono tutte palesemente inconsistenti.
Segnatamente:
Quanto alla condanna del ricorrente alle spese di giudizio, essa è del tutto logica e dovuta, in quanto l'art. 15 del D.L.gsvo 546/1992 ha chiaramente stabilito che il soccombente è tenuto a pagare le spese di lite ai sensi degli artt. 91, 92, 93, 94 e 97 del c.p.c.
Per quanto riguarda la regolarità delle notifiche, l'Agenzia si riporta a quanto dedotto ed eccepito dall'ADER, trattandosi di attività propria dell'Agente di riscossione.
Il ricorrente non fa altro, però, che riproporre le doglianze sollevate nel primo grado di giudizio, che sono state esaurientemente confutate e smontate nella sentenza di primo grado.
Quanto alla mancata notifica degli atti sottesi, tale eccezione avrebbe potuto essere sollevata solo avverso l'impugnazione della cartella di pagamento, ritualmente notificata al contribuente e mai impugnata.
Quanto alle altre censure, esse riguardano attività proprie dell'Agente di riscossione, per cui l'ADE si riporta alle giuste e fondate difese dell'ADER.
Chiedeva quindi di rigettare l'appello, confermando l'impugnata sentenza, con condanna alle spese di giudizio.
L'ADER si costituiva in giudizio, contestando tutto quanto dedotto da controparte.
Ribadisce preliminarmente la piena legittimità della procura generale alle liti rilasciata dall'Agenzia al procuratore incaricato della difesa, Avvocato del libero Foro. La legittimità di tale difesa è stata definitivamente ribadita dal D.L. 30/4/2019, n. 34, conv. in L. n. 58 del 28/6/2019. Gli Avvocati del libero
Foro sono pienamente titolati a rappresentare in giudizio gli Enti pubblici.
Chiede poi, in via preliminare, che l'appello sia dichiarato inammissibile, per mancanza di motivi specifici di impug+nazione, in violazione del D. L.gsvo 546/92, conformemente all'orientamento consolidato della
Suprema Corte.
In via subordinata, chiede il rigetto dell'appello nel merito, essendo tutte le eccezioni infondate.
Segnatamente:
La condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite è del tutto legittima, in quanto l'art. 15, comma
2-sexies del D.L.gsvo 546/92 stabilisce chiaramente che gli Avvocati degli Enti impositori e degli Agenti di riscossione possano essere retribuiti come Avvocati liberi professionisti, con una diminuzione del 20 % del previsto onorario.
L'iscrizione ipotecaria è del tutto legittima, dal momento che, contrariamente a quanto asserito dal contribuente, essa è stata regolarmente preceduta dalla prescritta comunicazione preventiva, come dimostrato negli atti.
L'eccezione riguardo alla nullità della notifica pec per un presunto errore di indirizzo è infondata, dal momento che la notifica è stata invita a un indirizzo certamente riferibile al contribuente, ed è certamente giunta nella fera della sua conoscibilità. Essa è pertanto pienamente valida, conformemente al consolidato orientamento della Suprema Corte. Lo stesso contribuente, d'altronde, ha ammesso di avere ricevuto la notifica e ha tempestivamente provveduto a impugnare l'atto notificato.
Non si è verificata alcuna prescrizione, essendo i termini stati interrotti dalla notifica dell'impugnata iscrizione ipotecaria. Va anche calcolato, inoltre, il periodo di sospensione 8/3/2020 – 31/12/2021.
Chiedeva pertanto, preliminarmente, di dichiarare l'appello inammissibile. In via subordinata, di rigettarlo nel merito, in quanto infondato, con condanna alle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 5/2/2026, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte preliminarmente che l'appello, pur non contenendo argomentazioni diverse da quelle avanzate in primo grado, è comunque ammissibile, esprimendo delle specifiche censure alla sentenza impugnata.
Nel merito, osserva la Corte che l'appello è infondato, e va rigettato.
La sentenza di primo grado appare infatti ineccepibile, correttamente formulata a seguito di un corretto iter logico-giuridico, pienamente fondata in punto di fatto e di diritto.
Il contribuente avrebbe dovuto impugnare, al momento dovuto, gli atti presupposti alla impugnata comunicazione di iscrizione ipotecaria, che, in assenza di un annullamento degli atti presupposti, appare del tutto legittima.
Le doglianze del contribuente appaiono tutte palesemente pretestuose e inconsistenti.
Segnatamente:
1)
La condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite è del tutto legittima, in quanto la legge permette chiaramente che gli enti pubblici siamo difesi da Avvocati del libero Foro, che vanno pagati come liberi professionisti. Ciò è pacificamente ammesso dalla Suprema Corte, ed è comune prassi che gli
Enti impositori e gli Agenti di riscossione siano assistiti propri dipendenti che sono anche professionisti del libero Foro.
2)
L'iscrizione ipotecaria è del tutto legittima, in quanto, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, essa è stata regolarmente preceduta dalla comunicazione preventiva, come ampiamente provato.
3, 4, 5, 7)
La notifica degli atti preventivi è assolutamente regolare, e le eccezioni riguardo al presunto errore di indirizzo sono inconsistenti, dal momento che l'indirizzo a cui è stata inviata la mail è sicuramente riferibile al contribuente, il quale, d'altronde, ha regolarmente ricevuto la notifica, e ha avuto la possibilità di impugnare tempestivamente la notifica. Il suo diritto alla difesa, pertanto, non è minimamente stato conculcato. Inconsistenti anche le contestazioni secondo cui la notifica è stata inviata a una società, anziché a una persona fisica, e secondo cui essa è stata inviata a un indirizzo non estratto dal registro
INAD.
6)
Non è maturato alcun termine di prescrizione, essendo i termini stati interrotti dalla notifica dell'impugnata iscrizione ipotecaria, e dovendo inoltre essere calcolato il periodo di sospensione 8/3/2020 – 31/12/2021.
8)
Come dimostrato, gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati.
L'appello viene quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante alle spese del grado di giudizio, che liquida in euro 2.200 per ciascuna delle due parti appellate, oltre oneri accessori se dovuti.
5/2/2026