Ordinanza cautelare 10 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 10 febbraio 2023
Ordinanza presidenziale 31 marzo 2025
Ordinanza presidenziale 31 marzo 2025
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00004/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00482/2022 REG.RIC.
N. 00483/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 482 del 2022, proposto da
AM GI in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall’Avvocato Cristian Grazioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Paolo Coli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Ventasso, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Paolo Coli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OR GO, CE AG, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 483 del 2022, proposto da
AM GI in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall’Avvocato Cristian Grazioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ventasso, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Paolo Coli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OR GO, CE AG, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 482 del 2022 :
- dell’ordinanza di ripristino dei luoghi dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano n. 1/2022 del 25.06.2022, notificata in pari data;
- della comunicazione di avvio del procedimento dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano prot. n. AOO.UMCAR01.23/03/2022.0003271 del 23.03.2022;
- della comunicazione interlocutoria dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, prot. AOO.UMCAR01.19/5/2022.0005558 del 19.05.2022;
- per quanto occorrer possa, di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti e/o connessi e/o collegati e/o consequenziali rispetto ai suindicati provvedimenti gravati ivi compresi: la nota dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano del 21.11.2019 (UMDCA-UMCAR01-1-2019-11-21-0013642); la relazione del Responsabile del Servizio Forestazione dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano in data 10.03.2022; il parere pro veritate dell’Avv. Paolo Coli del 18.03.2022; le segnalazioni richiamate in seno all’ordinanza di ripristino sub doc. A16 e che sarebbero pervenute all’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri Forestali di Reggio Emilia, rispettivamente il 16.09.2021 (comunicazione prot. n. 11759/2021) ed il 02.02.2022 (comunicazione prot. n. 1116/2022);
… in via subordinata per l'annullamento e/o la revoca …
degli atti sopra indicati, avuto quanto meno specifico riguardo alla posizione giuridica soggettiva del ricorrente;
- del provvedimento dell’Unione Montana prot. AOO.UMCAR01.29/11/2022.0014113 del 30 settembre 2022 ( motivi aggiunti );
quanto al ricorso n. 483 del 2022 :
- dell'ordinanza del Comune di Ventasso n. 73 prot. n. 10181 del 23.09.2022 e notificata il 27.10.2022, recante ad oggetto: “ Ordinanza Sindacale ex art. 192 D.Lgs. 152/2006-Rimozione rifiuti ”;
- della comunicazione di avvio del procedimento del Comune di Ventasso, prot. n. 3897 del 13.04.2022;
- per quanto occorrer possa, di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti e/o connessi e/o collegati e/o consequenziali rispetto ai suindicati provvedimenti gravati ivi compresi: il parere pro veritate dell'Avv. Paolo Coli del 18.03.2022 e la nota del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale Carabinieri di Reggio Emilia n. 237/5/2021 datata 16.09.2021, anch'essa richiamata in seno ai provvedimenti suindicati, ma ad oggi non esibita;
… in via subordinata per l’annullamento e/o la revoca …
degli atti sopra indicati, avuto quanto meno specifico riguardo alla posizione giuridica soggettiva del ricorrente.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e del Comune di Ventasso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa TE LU e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il sig. GI AM ha impugnato l’ordinanza n. 1 del 25 giugno 2022 con cui l’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano (in avanti l’Unione Montana) gli ha intimato il ripristino dello “ stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 15 comma 3 della legge regionale 30/1981, nell'integrale rispetto delle prescrizioni, indicazioni e previsioni contenute nel provvedimento autorizzativo (autorizzazione n. 11109, prot. n. 1880 del 20.02.2018) ”.
A seguito dell’opposizione dell’Unione Montana, il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale e iscritto al numero di R.G. 482/2022, con l’impugnazione, mediante atto per motivi aggiunti, del provvedimento dell’Unione Montana prot. AOO.UMCAR01.29/11/2022.0014113 del 30 settembre 2022 contenente la diffida ad adempiere quanto disposto con l’ordinanza n. 1 del 25 giugno 2022.
Con ulteriore ricorso iscritto al numero di R.G. 483/2022, il sig. GI AM ha impugnato l’ordinanza n. 73 del 23 settembre 2022 con cui il Sindaco del Comune di Ventasso gli ha ordinato di “ 1. provvedere (…) alle operazioni di rimozione rifiuti e smaltimento a norma di Legge, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti; 2. di comunicare al Comune (…) la data di avvio di rimozione dei rifiuti (…); 3. di trasmettere al Comune (…) la comunicazione di avvenuta esecuzione della presente Ordinanza, corredata di opportuno repertorio fotografico e della documentazione attestante la gestione dei rifiuti a norma di legge, al fine di consentire le opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo ”.
Occorre preliminarmente ricostruire la vicenda in punto di fatto, per come dettagliatamente compendiata dalla difesa dell’Unione Montana e del Comune di Ventasso.
In data 8 agosto 2017 il tecnico forestale dott. OR GO, a nome e per conto del sig. HE ER, legale rappresentante dell'operatore economico OL LA GM, ha presentato, per il tramite del portale della Regione Emilia-Romagna, richiesta di autorizzazione al taglio a raso di una fustaia di abete rosso e abete bianco ubicata in località Monte Segalari nel Comune di Ventasso, istanza corredata dal progetto di utilizzazione dell'abetina di Monte Segalari e dalle deleghe rilasciate dai proprietari per la presentazione dell’autorizzazione al taglio del bosco.
Il progetto di utilizzazione dell'abetina di Monte Segalari indicava quale tecnico incaricato il dott. OR GO e quali richiedenti gli operatori economici OL LA GM e AM MI di GI AM.
Ad esito dell’istruttoria condotta mediante procedimento informatizzato ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 47/2016, la Unione Montana ha concesso l’autorizzazione del taglio con le seguenti prescrizioni: “ L'intervento dovrà essere realizzato secondo quanto previsto nel progetto redatto dal dott. for. OR GO relativamente alle tipologie di intervento, al trattamento del materiale di risulta, al reimpianto o rinnovazione artificiale posticipata, al cronoprogramma, alla direzione dei lavori e alle aree di intervento definite nella cartografia e alle prescrizioni di seguito riportate. Il cantiere dovrà essere segnalato con avvisi e divieti nella viabilità di attraversamento, negli accessi e recintato nelle parti in fase di lavorazione. Il materiale dovrà essere stoccato in modo sicuro e opportunamente recintato. Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere consegnata a questo ente la quietanza della fideiussione accesa per un importo di € 29.550,00 (iva compresa), a garanzia della realizzazione della rinnovazione posticipata, dell’asportazione del materiale di risulta e della manutenzione dell’impianto (vedi computo spese). L'inizio dei lavori e la loro ultimazione dovranno essere segnalati dalla D.L. a questa unione montana, con appositi verbali. Il verbale di inizio lavori dovrà contenere il cronoprogramma dei lavori (taglio, allestimento, esbosco, cippatura, trasporto, reimpianto), compresa la manutenzione successiva, il layout del cantiere, con evidenziate la viabilità, le aree di stoccaggio e/o di carico dei materiali ricavati, il posizionamento della segnaletica di cantiere; prima della ultimazione dei lavori e della loro verbalizzazione dovrà essere condotto un sopralluogo con il personale di questa unione montana. Il verbale di ultimazione dovrà contenere, in allegato, la relazione finale e la documentazione fotografica dell'intervento di utilizzazione e dell'intervento di reimpianto, la documentazione comprovante l’acquisto delle piantine e dei semi. Il materiale di risulta dovrà essere asportato dall’area di utilizzazione, per essere poi trattato a discrezione della ditta utilizzatrice (cippato o conferito ad apposita area ecologica) In caso di terreno bagnato dovranno essere sospesi i lavori. A fine lavori, le tracce del passaggio dei mezzi forestali eccessivamente profonde dovranno essere sistemate con livellamento e con la realizzazione di canalette per lo scolo delle acque con escavatore. Eventuali danneggiamenti alle strutture presenti saranno da sistemare a carico della ditta utilizzatrice. Le piantine destinate al reimpianto dovranno essere accompagnate dalla certificazione stabilita dalle normative vigenti. Per quanto concerne il reimpianto si prescrive, oltre alla piantagione, la semina manuale a spaglio di semi misti di ER (montano, riccio) e FR (maggiore, orniello), in ragione di 28 kg totali e 25% per specie, da effettuarsi in accordo con questa Unione, prima dei lavori di utilizzazione o di quelli di piantumazione della rinnovazione. Nei primi tre anni dopo l’impianto dovranno essere realizzate le cure colturali di sostituzione delle fallanze, la regimazione delle acque nell’area boscata e lungo le piste e strade utilizzate, l’eventuale ripulitura intorno alle piantine, la risemina ”.
In data 28 giugno 2018, il sig. GI AM ha rilasciato fideiussione “ a garanzia della realizzazione della rinnovazione posticipata, dell'asportazione del materiale di risulta e della manutenzione dell'impianto ”.
Con comunicazione del 18 luglio 2018, il tecnico incaricato ha informato l’Unione Montana dell’avvio dei lavori “ di taglio e allestimento dell'abetina di Monte Segalari come da progetto e relativa autorizzazione ”.
Con nota prot. 528 del 9 ottobre 2019, il Comandante della Stazione di Busana della Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna ha comunicato all’Unione Montana quanto segue: “ In riferimento all'autorizzazione n. 11109 del 20/02/2018 avente num. di protocollo 1880 rilasciata dall'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, con la quale si autorizzavano gli interventi di taglio raso con reimpianto in abetina in loc. Monte Segalari, in Comune di Ventasso (RE), si informa che a seguito di alcuni sopralluoghi dei militari operanti nell'area di taglio, si è constatato che non sono state rispettate le prescrizioni previste dal Progetto di utilizzazione dell'abetina redatto del dott. For. GO OR, relativamente al cronoprogramma ed alla pulizia dell'area, come richiesto nell' autorizzazione stessa. In particolare si ritengono necessari degli interventi di rimozione dei residui della lavorazione del taglio ancora presenti, che possono creare, oltre ad un potenziale pericolo per gli incendi boschivi, eventuali problemi fitosanitari, un possibile danno alla rinnovazione naturale, al momento non quantificabile, nonché l'impossibilità della piantumazione artificiale o a spaglio prevista dal Progetto. Tali residui della lavorazione del taglio consistono in estese file e cumuli di ramaglie, cimali, pezzature di fusti, con altezza variabile da metri 1 a metri 4 circa, con larghezza variabile da metri 2 a metri 6 circa per una lunghezza complessiva di alcune centinaia di metri ed una copertura di quasi 7000 metri quadrati, che interessano quasi tutta la superficie interessata dal taglio, per i quali, come da prescrizioni del suddetto progetto di utilizzazione, dovevano essere effettuate le operazioni di cippatura entro il mese di settembre 2018. Inoltre in alcuni punti tali cumuli di residui vanno ad ostruire la viabilità interna agli appezzamenti, non permettendo il passaggio. Ai richiedenti il progetto e l'autorizzazione sono state contestate le suddette irregolarità con la sanzione amministrativa n° 55/19, per violazione dell'art. 20 comma 8 del Regolamento Forestale n. 3 del 01 agosto 2018 della Regione Emilia Romagna. Lo stato attuale dei lavori risulta quindi non ultimato, con la conseguenza di un possibile concreto danno permanente alla rinnovazione naturale e all'impossibilità di eseguire la piantumazione, con possibile violazione al vincolo paesaggistico, considerato che i territori coperti da foreste e da boschi e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento rientrano tra le aree tutelate per legge e di interesse paesaggistico come riportato nell'art. 142 c.1 lett. g del Decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e potendo configurare altresì reato di danneggiamento ai sensi dell'art. 635 comma 2 n°3 del Codice Penale, con tutti gli accertamenti amministrativi e di procedura penale che ne possono conseguire ”. E’ stato perciò richiesto all’Unione Montana di sollecitare “ il responsabile a portare a compimento i lavori ed a farli ultimare in tempi brevi, considerata la prevista piantumazione dell'area ” e di verificare “ tale ultimazione dei lavori, per poi concedere allo stesso responsabile eventuali ulteriori autorizzazioni per nuovi tagli ”.
La Responsabile del Servizio dell’Unione Montana, con atto prot. 13642 del 21 novembre 2019, ha quindi prescritto al richiedente, sig. HE ER, di “ 1. asportare i residui di lavorazione sulla superficie di taglio, con modalità a scelta di codesta Ditta; 2. realizzare l'intervento di posa a dimora delle piantine; 3. effettuare la semina di specie latifoglie arboree, eventualmente aumentando la quantità di seme da immettere ”.
In replica alla citata nota, con comunicazione del 25 novembre 2019, il sig. GI AM ha riferito all’Unione Montana quanto segue: « Abbiamo provveduto ad ordinare e pagare le piantine di latifoglia come prescritte nel progetto di taglio da voi autorizzato. Inoltre, sono a nostra disposizione 20 Kg di semenza per la risemina delle specie arboree; È già stato stipulato un contratto con la cooperativa "I Briganti del Cerreto" per la posa a dimora delle suddette piantine, i cui lavori saranno seguiti dal Dott. forestale OR GO; Lo sgombero del materiale residuo di lavorazione verrà eseguito dalla ditta "IA GI & C." di Trento non appena le condizioni meteo lo permetteranno, in quanto è in essere un contratto con essa dal 26/07/2019. Io GI AM, titolare dell'omonima ditta individuale, mi assumo ogni responsabilità e vi garantirò di dare esecuzione ai lavori nel minor tempo possibile. Il ritardo e l'inadempienza sono stati causati da cause di forza maggiore, quali la tempesta Vaia che si è abbattuta l'anno scorso nel nord Italia e che ha provocato un'ingente mole di lavoro che non ha reso possibile reperire "forwarder" disponibile per ultimare i lavori in località Ventasso. Vi forniamo copia di contratti e fatture di acquisto del materiale sopra citato a dimostrazione della nostra buona fede e dell'impegno a portare a termine i lavori a regola d'arte. Ci scusiamo fin da ora per i disguidi e ritardi arrecatovi ”. Sono state allegate copia del contratto per la risemina dell’area da lui stipulato con “I Briganti di Cerreto” Società Cooperativa e copia del contratto di vendita da lui stipulato con l’Impresa Boschiva IA S.n.c. di IA GI & C.
Ad esito di sopralluogo effettuato da personale dell’Arma dei Carabinieri in data 27 agosto 2021, il Comandante del Gruppo di Reggio Emilia del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale Carabinieri ha comunicato all’Unione Montana l’inadempimento delle prescrizioni relative agli “ interventi selvicolturali invasivi nell'area boscata di Monte Segalari, località Monte Miscoso in Comune di Ventasso ”, segnalando in particolare che “ All'interno dell'area di taglio sono presenti 3 rilevanti cumuli di scarti vegetali derivanti dalle attività produttive di taglio raso, di pulizia dei tronchi delle conifere (ramaglie, punte delle piante, radici sradicate, ecc.) e sradicamento di alcune radici. (…) A distanza di circa 3 anni, tutta l'area assoggettata all'utilizzazione boschiva con taglio raso è stata completamente invasa da specie erbacee e arbustive con altezze variabili fra 50 cm e 120 cm (…). Nonostante l'impegno profuso, nel corso del sopralluogo, sono state rivenute pochissime piantine di latifoglie, oggetto di reimpianto, e tutte presentano segni evidenti di brucatura, sono quasi completamente defogliate e secche, alcune di esse sono anche completamente sradicate; concludendo, le piantine rinvenute sono danneggiate in modo irreparabile (…) Nel corso del sopralluogo, nell'area disboscata, è stato difficoltoso verificare l'erosione superficiale dei suoli a causa della folta presenza di specie erbacee e non è stato possibile verificare se sono state eseguite le prescritte regimazioni delle acque. Le carraie e le piste di accesso e transito nell'area di utilizzazione boschiva risultano chiaramente danneggiate, senza alcun intervento di regimazione delle acque (…) Nei giorni a seguire sono state acquisite altre informazioni da aziende e società cooperative che hanno operato a Monte Segalari, accertando che: Le operazioni di taglio raso produttivo sono praticamente terminate a fine estate 2018, con rimozione dei soli tronchi delle conifere ritenuti utili alle successive lavorazioni e/o commercializzazioni; Il materiale di risulta non è stato asportato dall'area di utilizzazione né non sono in programma interventi di rimozione degli scarti provenienti dalle lavorazioni selvicolturali attraverso le prescritte operazioni di cippatura degli stessi o di conferimento presso centri di raccolta autorizzati; Le piantine di latifoglie da reimpiantare sono giunte nell'appennino reggiano all'inizio dell'estate 2020, sono rimaste stoccate per un anno a Succiso, in un'area messa a disposizione da un cittadino, e poi all'inizio dell'estate 2021 le stesse sono state messe in opera. Delle circa 5000 piantine ben 1000 sono state scartate e smaltite prime di essere reimpiantate perché oramai danneggiante e completamente secche; Le piantine di latifoglie reimpiantate nell'area di utilizzazione boschiva non sono certificate a norma di legge; La prescritta semina manuale a spaglio nell'area di utilizzazione non è stata mai eseguita; I danni, sulle carraie e piste, causati dai mezzi pesanti non sono stati mai sistemati; Non sono state mai eseguite le altre cure colturali da voi prescritte all'atto del rilascio dell'autorizzazione al taglio quali: sostituzioni delle fallante; la regimazione delle acque nell'area boscata e lungo le piste e carraie utilizzate; la ripulitura intorno alle piante; la risemina (non è stata eseguita neanche la semina). Dal termine delle operazioni di taglio raso, con sfruttamento produttivo della massa legnosa ottenuta, sono trascorsi circa 3 anni e anche se il verbale di ultimazione dei lavori non è stato mai redatto dai soggetti coinvolti nelle attività selvicolturali, oggi si può ragionevolmente affermare che l'area di utilizzazione boschiva è stata abbandonata. Riteniamo inutili operazioni di messa in opera delle piantine, già in chiaro stato di sofferenza e stress, in una realtà oramai compromessa dall'invasione di specie erbacee e arbustive ed in un periodo stagionale non indicato, infatti l'insuccesso a distanza di soli pochi mesi è inequivocabile. Oggi si può affermare che da un punto di vista vegetazionale, l'intervento di taglio raso non adeguatamente assistito con interventi colturali prescritti dall'Unione montana e previsti dal progetto di utilizzazione del bosco di conifere, in realtà sta dinamicamente favorendo la ricostituzione dei pascoli. Infatti a distanza di tre anni le specie erbacee osservate nel sito indicano un recupero floristico tipico dei pascoli e ciò comporta, allo stato attuale, una trasformazione del soprassuolo non prevista dal progetto approvato dall'Unione montana, ma neanche dalla chiara normativa di settore. A termine dei lavori di taglio e quindi nel mese di Novembre 2018, in merito alle possibili interferenze negative con il limitrofo sito Natura 2000, l'interpellato Servizio aree protette foreste e sviluppo della Montagna della Regione Emilia Romagna sottolineò che trattandosi di una superficie forestale, seppur di origine artificiale, bisognava garantire che il reimpianto con latifoglie avvenisse nei modi e nei tempi previsti, al fine di mantenere sempre una compagine forestale adiacente al sito Natura 2000. Quanto raccomandato dal Servizio regionale non è stato oggettivamente mantenuto e il reimpianto è chiaramente fallito tant'è che l'attuale realtà di Monte Segalari pone significativi interrogativi sulle potenziali criticità ambientali e naturalistiche. Va altresì aggiunto che le direttive riportate dal piano regionale di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex Legge n. 353/00, periodo 2017-2021, evidenziano la necessità della rimozione obbligatoria dall'area forestale di tutto il materiale di risulta dagli interventi selvicolturali che possono andare a costituire con la loro necromassa una pericolosa esca per il fuoco. Si rappresenta che per i cumuli di scarti vegetali delle operazioni selvicolturali oramai abbandonati nell'area di utilizzazione boschiva da ben 3 anni, caratterizzati come rifiuti non pericolosi con codice EER 02.01.07, sarà trasmessa una separata nota al Sindaco del Comune di Ventasso, con richiesta di emissione di un'ordinanza contingibile e urgente di rimozione immediata dei rifiuti, ai sensi del disposto Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. ”. Di qui la richiesta alla predetta Unione di “ intervenire immediatamente ponendo in atto ogni iniziativa tesa a rimediare all'evoluzione negativa degli interventi selvicolturali nell'area boscata di Monte Segalari ”.
Con comunicazione prot. n. 237/5/2021 del 16 settembre 2021, poi, il Comandante del Gruppo di Reggio Emilia del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale Carabinieri ha comunicato al Comune di Ventasso l’esito del sopralluogo del 27 agosto 2021, segnalando, tra l’altro, che “ Gli interventi di taglio raso produttivo, con successiva commercializzazione della massa legnosa ottimizzata, sono stati eseguiti dall'azienda austriaca HO DE MB (…) utilizzando mezzi meccanici e manodopera, su commissione dell'impresa individuale MA GI (…). Quest'ultima impresa ha acquistato la massa legnosa in piedi dai diversi proprietari dei terreni elencati nella pratica di richiesta di taglio boschivo raso (…) Il progettista e direttore dei lavori dell'utilizzazione boschiva di Monte Segalari in località Monte Miscoso del Comune di Ventasso, è il Dott. Forestale GOVI OR, con studio di consulenza agricola e forestale sito a Carpineti (RE) in via F. Crispi n. 23 (…). Quest'ultimo, come si evince dal progetto e dall'inserimento della domanda di taglio nel portale della Regione Emilia Romagna, è stato incaricato dall'azienda HO DE GM e dall'impresa individuale MA GI (…) La realtà anagrafica giuridica dei soggetti giuridici e fisici coinvolti è la seguente: Da informazioni assunte la ditta HO DE GM ha sede a Wolfseberg (Carinzia — Austria) in via Ausenfischerstrasse n. 61 ed i titolari sono i signori: - DE EI (…); DE GA (…); La ditta austriaca HO DE GM è proprietaria per il 100% di un'omonima azienda nel territorio italiano quale HO DE S.r.l. con sede a Udine (UD) in via Roma n. 43/11. Il rappresentante legale della pari società italiana è il sig. DE AT (…); L'azienda MA GN è in realtà l'impresa individuale MA GI che ha sede a Taipana (UD) in via Plastischis n. 31 ed il titolare firmatario è il sig. MA GI (…); (…) Si rappresenta che nel corso dei tre anni, l'Unione montana dei comuni dell'appennino reggiano, su invito della Stazione Carabinieri Forestale di Busana che segnalava le condizioni di degrado ambientale dell'area di utilizzazione boschiva, aveva sollecitato il rispetto delle prescrizioni rinnovando quelle ampiamente disattese (…). L'unico soggetto che ha interagito con l'Unione montana è l'impresa MA GI che con due note susseguenti ha mostrato l'intenzione di rimediare alle inadempienze, fra cui la rimozione di rimozione dei residui della lavorazione di taglio (…). La realtà accertata dal Nucleo Investigativo in intestazione (…) e che nulla è stato fatto per rimediare alle inadempienze ”. Nella medesima comunicazione, il Comandante del Gruppo di Reggio Emilia del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale Carabinieri, premettendo che “ i soggetti coinvolti nelle vicende raccontate con la presente nota avevano l'obbligo di disfarsi dei rifiuti prodotti dalle attività selvicolturali, attraverso cippatura e/o conferimento a centri di raccolta e preso atto che gli stessi sono stati abbandonati all'interno dell'area di utilizzazione da ormai tre anni circa, in condizioni critiche per l'ambiente circostante (condizionamento negativo sulla mancata rinnovazione artificiale e naturale del soprassuolo nonché pericolo di innesco incendio) ”, ha richiesto al Sindaco del Comune di Ventasso “ di emettere la disposta ordinanza ai sensi dell'articolo 192 comma 3 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. nei confronti dei soggetti coinvolti per colpa specifica nell'abbandono dei rifiuti quali: - Azienda esecutrice materiale dei lavori, concessionaria dell'autorizzazione di taglio raso produttivo e destinataria delle prescrizioni HO DE GM (…), rappresentata da LL HE con l'aggiunta che i titolari della stessa sono DE EI e DE GA; - Impresa individuale MA GI, con sede a Taipana (UD) in via Plastischis n. 31, in qualità di acquirente e proprietaria della massa legnosa in piedi nonché committente dei lavori selvicolturali (taglio raso produttivo, rimozione residui di lavorazione, piantumazione, ecc); - Dott. Forestale GOVI OR (…)”.
Alla citata comunicazione, poi, risulta allegata copia del “ Contratto commerciale di acquisto e taglio alberi ” stipulato da GI AM con OL LA GM, in cui si precisa quanto segue: “ Il contratto ha per oggetto: - la vendita del materiale legnoso derivante dal taglio e la potatura di alberi di varie essenze messi a disposizione dalla ditta AM in virtù di contratti di acquisto da questa conclusi con i proprietari dei fondi su cui sorgono gli stessi. - Si dà atto che il taglio verrà eseguito dalla ditta OL con l'utilizzo di proprie attrezzature e personale. Per i tronchi con diametro inferiore ai 23 cm., dopo il taglio, la ditta OL effettuerà l'accatastamento degli stessi, che verranno successivamente prelevati dalla ditta AM. Per quelli con diametro superiore, la ditta OL si occuperà direttamente oltre che del taglio anche dell'accatastamento e del trasporto. (…) I lavori di taglio, dopo l'inizio del lavoro, non potranno essere sospesi per un tempo superiore a dieci giorni. Nel termine finale dei lavori di taglio s'intenderanno compresi lo sgombero, il trasporto e la pulizia dell'area interessata del materiale legnoso e di tutti i rifiuti di lavorazione. I prodotti vendibili non sgomberati entro il termine stabilito s'intendono abbandonati in favore della ditta AM, salve le responsabilità della ditta OL per qualsiasi spesa e conseguenza per lo sgombero del materiale. (…) Qualora la ditta OL proceda al taglio in modo non conforme alle norme del presente capitolato, il taglio potrà essere sospeso su richiesta della ditta AM. Nel caso la ditta OL, dopo la diffida verbale e prima dell'ordine scritto continuasse nell'esecuzione irregolare la ditta AM potrà dichiarare per iscritto la immediata risoluzione del contratto. La ripresa delle operazioni di taglio potrà essere ripresa solo dietro consenso scritto della ditta AM ”.
In data 6 ottobre 2021, il sig. GI AM, esponendo le ragioni che non avevano consentito l’ultimazione dei lavori, ha richiesto all’Unione Montana una proroga della validità della autorizzazione fino al 31 agosto 2022 “ per consentire la cippatura del materiale ancora presente nell'area e l'esecuzione di nuovi lavori per garantire la rinnovazione del soprassuolo ”.
In data 25 ottobre 2021, poi, è stata acquisita al prot. 0013368 dell’Unione Montana la nota del Prof. Ing. GI Cavallari, recante in oggetto “ Lavori presso ET (Comune di Ventasso - RE) Regione Emilia Romagna - Unione montana dei comuni dell'Appennino - autorizzazione n. 11109 prot.n. 1880 del 20/02/2018 ”, con cui, in riferimento alla possibilità di classificare il legname di risulta derivante dalle operazioni di taglio raso delle conifere come “rifiuto” del materiale legnoso scaturente dal taglio degli alberi, si segnalava quanto segue: «(…) con la presente riporto la mia valutazione svolta sulla base delle informazioni e documentazione fornite e con riferimento alla vigente normativa ambientale, dalla quale emerge che tale materiale non è ad oggi qualificabile come rifiuto. Pertanto, può essere gestito come abituale materiale forestale destinato alla produzione di biomassa (cippato) per gli usi energetici. I lavori hanno avuto inizio nell'estate del 2018, non sono mai stati conclusi per via di problemi tecnici, logistici e sanitari e non è stato possibile allontanare tutto il materiale legnoso, che si trova in parte ancora accatastato. Senza dubbio il lavoro autorizzato dall'Unione Montana dei comuni dell'Appennino Reggiano ai sensi della normativa regionale del settore forestale, rientra nell'ambito delle buone pratiche colturali. Il materiale accatastato è qualificabile come “materiale forestale naturale non pericoloso” ed è destinato alla produzione di energia in quanto destinato ad un Società che produce “cippato” da utilizzare per la produzione di energia. Con riferimento alla normativa ambientale vigente, il materiale in esame rientra perfettamente nella definizione delle materie escluse dalla normativa rifiuti. Anche con riferimento alla definizione di “rifiuto” non ravviso alcuna condizione che possa far ricondurre il legname ad un rifiuto, in quanto nessuno ha intenzione di disfarsi del materiale e nessuno è obbligato a farlo. Il materiale è idoneo per essere utilizzato per la produzione di cippato, per di più ha subito un periodo di stagionatura che ne ha migliorato le caratteristiche. In conclusione, posso affermare che seppur il materiale sia stato depositato per diversi mesi all'interno dell'area di cantiere, esso non ha perso la qualifica di materiale forestale da poter valorizzare e non ha assunto la qualifica di rifiuto ».
Con comunicazione del 28 ottobre 2021, poi, il Comandante del Gruppo di Reggio Emilia del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale Carabinieri ha richiesto al Prof. Ing. GI Cavallari quali fossero state “ le informazioni e la documentazione a Lei fornite, poi utilizzate per arrivare a concludere che il materiale di risulta delle operazioni di taglio raso delle conifere, ancora ammassato nell'area di utilizzazione produttiva, non è un rifiuto ”.
La nota in questione è stata riscontrata dal Prof. Ing. GI Cavallari in data 2 novembre 2021, con le seguenti precisazioni: « I documenti ricevuti a mezzo email dal dott. GO e che allego alla presente sono: - Esito della pratica di autorizzazione su carta intesta di Regione Emilia Romagna (senza data né protocollo); - Comunicazione destinata all’ ing. IA IN di Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano - Servizio Programmazione, Tutela e Valorizzazione del Territorio, datata 06.10.2020, timbrata e firmata da dott. OR GO e da AM GI, con oggetto “autorizzazione n. 11109 prot. N. 1880 del 20/02/2018. Richiesta di proroga del termine dei lavori”; - N. 4 immagini fotografiche di boschi e legname. Preciso, innanzitutto, che mi è stato chiesto esclusivamente di valutare se il legname prodotto e depositato nell’area potesse aver acquisito la qualifica di rifiuto, senza entrare nel merito delle varie vicende che hanno caratterizzato il cantiere, in quanto le attività forestali non rientrano nelle mie competenze. Sulla base della mia esperienza e preparazione, con riferimento alla normativa ambientale e nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, ho valutato che il materiale derivante da taglio del bosco non fosse rifiuto, seppur depositato da molti mesi nell’area oggetto dei lavori in attesa di utilizzo, dando per scontato che i ritardi fossero stati causati dalle difficoltà operative dovute all’emergenza sanitaria. La mia valutazione si è basata su due principi fondamentali per la normativa ambientale: l’origine del materiale e la sua gestione. A supporto di ciò nella mia nota ho fatto riferimento alla definizione di rifiuto (art. 183 D.Lgs 152/2006) e alla descrizione dei materiali esclusi da tale definizione (art. 185 dlgs citato). In sostanza, da quanto da me conosciuto e salvo errori di valutazione, il legname in esame, come peraltro tutto il legname prodotto dal taglio dei boschi, è da qualificare come “non rifiuto” fin dalla sua formazione, non solo perché rappresenta una importante materia prima utilizzata in diversi settori, ma anche in quanto corrispondente ad una disposizione di legge, quella dell’art. 185 citato. Inoltre, non ho avuto indicazioni che vi fossero stati eventi, atteggiamenti o semplici intenzioni tali da far modificare tale classificazione. Al fine di comprendere al meglio la situazione, nel limite delle mie possibilità, ho svolto alcuni approfondimenti per acquisire le informazioni utili. Con riferimento alle prescrizioni riportate nell’autorizzazione regionale ho espressamente chiesto al DL dott. GO se fosse stato prodotto il verbale di ultimazione dei lavori o se comunque i lavori fossero considerati terminati. In risposta sono stato informato che vi era ancora lavoro da svolgere, compresa la piantumazione di nuovi alberi (come descritto nella nota riportata in allegato 2) e che l’Unione Montana era in procinto di inviare comunicazioni in merito ai lavori. Tale situazione mi ha confermato la volontà sia del proponente sia dell’Amministrazione Pubblica competente di proseguire nei lavori come da progetto. L’effettiva volontà di emettere apposita nota da parte dell’Unione Montana è stata da me verificata con una telefonata agli uffici in data 08.10.2021. Inoltre non ho ravvisato in nessun soggetto coinvolto alcuna intenzione o volontà di disfarsi del materiale, né alcun obbligo: azioni che qualificano inevitabilmente qualsiasi materiale come rifiuto. Tale valutazione sulla effettiva gestione del materiale mi ha evidenziato l’elemento importante in materia di rifiuti, ovvero che non vi fosse corrispondenza con la definizione di cui all’art. 183 D.lgs. 152/2006. Per ulteriore scrupolo ho interpellato la società incaricata di provvedere alla cippatura e alla sua valorizzazione energetica ed ho avuto indicazione che il materiale fosse ancora utilizzabile per tali scopi e che per di più avesse ottime caratteristiche dovute alla stagionatura avvenuta, come indicato nella mia nota. Per la mia valutazione ho infine tenuto conto del concetto di sostenibilità ambientale, ovvero che una eventuale qualifica del legname come rifiuto non garantirebbe alcuna tutela né alcun beneficio ambientale, ma viceversa comporterebbe, a mio avviso, un dispendio di energie e risorse. Con riferimento alle informazioni che mi avete voluto indicare nella Vostra nota e di cui prendo atto, ho approfondito l’esame della normativa del settore forestale: Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30, Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (approvate con la deliberazione della Giunta Regionale n.182 in data 31.05.1995, ratificata dal Consiglio Regionale con proprio atto n. 2354 in data 01.03.1995), Regolamento Regionale 1° agosto 2018, n. 3. La lettura di tale normativa mi ha confermato la bontà delle mie considerazioni per il fatto che non mi è parso di trovare indicazioni che prescrivano che in caso di non rispetto dei tempi e/o delle procedure amministrative, debba essere applicata la normativa in materia di rifiuti ».
Con comunicazione del 1° febbraio 2022, quindi, il Comandante del Gruppo di Reggio Emilia del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale Carabinieri ha comunicato all’Unione Montana e al Comune di Ventasso di non concordare con le conclusioni cui era giunto il Prof. Ing. GI Cavallari in ordine all’impossibilità di classificare quale “rifiuto” il materiale legnoso di risulta dal taglio, così precisando: « La conoscenza della disciplina forestale della Regione Emilia Romagna e la storia sugli eventi del cantiere di Monte Segalari sono fondamentali per entrare nel merito delle Nostre conclusioni. Il taglio raso è iniziato nei primi giorni del mese di Luglio 2018 ed è terminato poco dopo, verso la fine del mese di Agosto 2018, e da allora mai più nessuno degli interessati vi ha fatto ritorno. Preso atto che l'autorizzazione al taglio raso commerciale era stata rilasciata dall'Unione Montana al sig. LL HE, in qualità di titolare dell'azienda Austriaca HO DE GM, in data 20/02/2018, nel rispetto delle prescrizioni in essa impartite ma anche nel rispetto delle P.M.P.F., in vigore all'epoca dei fatti, e della Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 47/2016 del 25/01/2016, il cantiere forestale doveva essere ultimato entro due anni e quindi entro il 19/02/2020. Dal giorno di scadenza sono trascorsi ben 18 mesi, durante i quali né l'intestatario dell'autorizzazione, né l'impresa Austriaca, titolare dell'autorizzazione e materiale esecutrice del taglio raso commerciale, né il direttore dei lavori Dott. Forestale GOVI OR hanno dimostrato la volontà di rimediare alla maldestra e dannosa conduzione del cantiere forestale di Monte Segalari, abbandonato già nel mese di Settembre del 2018. Da quest'ultima data è trascorso un lasso di tempo rilevante stimabile in circa 36 mesi. A nulla è valsa la Vostra nota n. 13642 del 21/11/2019 di sollecito ultimazione e corretta esecuzione dei lavori selvicolturali spedita al Sig. LL HE e al Direttore dei lavori Dott. Forestale GOVI OR, con l'aggravio che questa Vostra nota non giunse mai al Sig. LL HE in quanto fu respinta perché soggetto "Sconosciuto" (così è manoscritto sulla ricevuta di consegna postale). Si ricorda che questo sollecito fu stimolato dalla nota prot. 528 datata 09/10/2019 della Stazione Carabinieri Forestale di Busana, non certamente da disagi manifestati dagli interessati. Il Comandante della Stazione raccontò e portò alla Vostra attenzione le gravi inadempienze del cantiere forestale di Monte Segalari, all'epoca dei fatti già difficilmente rimediabili, manifestando enormi preoccupazioni ambientali e selvicolturali. Ricordando che la recente modifica dell'articolo 183, lettera a), del T.U. D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. definisce il rifiuto come: "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi", riteniamo importante citare gli indirizzi della Suprema Corte. La giurisprudenza ha concluso che deve "ritenersi inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale". Preso atto delle osservazioni espresse nei paragrafi precedenti, ritenendo che la Nostra nota 237/4/2021 del 16/09/2021 a Voi trasmessa sia più che esaustiva e che non ci sia null'altro da aggiungere, si ribadisce con fermezza che gli scarti di lavorazione del taglio raso commerciale dell'abetina di Monte Segalari in comune di Ventasso sono a tutti gli effetti rifiuti non pericolosi caratterizzabili con il codice EER 02.01.07 - rifiuti derivanti dalla selvicoltura. Nel far presente che l'azienda "MA GN', quella menzionata dal Dott. Forestale GOVI OR e da Voi richiamata, non esiste e che nulla ha a che fare con l'autorizzazione prot. 1880 del 20/02/2018 da Voi rilasciata, al fine di comprendere al meglio quanto presentato dal Dott. Forestale GOVI OR, si chiede l'invio del documento datato 25/01/2022 (Vostro prot. 824). Qualora sarà dato seguito favorevole alla richiesta del Dott. Forestale GOVI OR, si chiede l'invio degli atti che saranno da Voi prodotti »; nella medesima comunicazione, poi, il Comandante del Gruppo di Reggio Emilia del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale Carabinieri ha richiesto al Sindaco del Comune di Ventasso di attivare con urgenza il procedimento amministrativo per l’emanazione dell’ordinanza già sollecitata con la nota prot. 237/5/2021 del 16 settembre 2021.
Pertanto, con atto prot. 3271 del 23 marzo 2022, la Responsabile del Servizio Forestazione dell’Unione Montana ha comunicato a OL LA GM, a HE ER, a LA EI, a LA GA, al dott. OR GO e al sig. GI AM “ l’avvio del procedimento amministrativo diretto a verificare la sussistenza dei presupposti per l’adozione di Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi di cui all’articolo 15 comma 3 della legge regionale 30/1981 volta ad ottenere il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo (autorizzazione n. 11109, prot. n. 1880 del 20.02.2018), prescrizioni non adempiute dai titolari della autorizzazione ” e, ritenendo non sufficienti le osservazioni prodotte dagli interessati, con ordinanza n. 1 del 25 giugno 2022 la Responsabile del Settore Programmazione, Tutela e Valorizzazione del Territorio dell'Unione Montana ha intimato a OL LA GM, a HE ER, a LA EI, a LA GA, al dott. OR GO e al sig. GI AM il ripristino dello “ stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 15 comma 3 della legge regionale 30/1981, nell'integrale rispetto delle prescrizioni, indicazioni e previsioni contenute nel provvedimento autorizzativo (autorizzazione n. 11109, prot. n. 1880 del 20.02.2018) ”.
Ad esito del sopralluogo svolto da funzionari dell’Unione Montana in data 22 settembre 2022 presso il Monte Segalari, con provvedimento del 30 settembre 2022, la Responsabile del Servizio Forestazione dell’Unione Montana ha diffidato il ricorrente e gli altri soggetti coinvolti ad ottemperare a quanto disposto con l’ordinanza n. 1 del 25 giugno 2022.
Avverso l’ordinanza n. 1 del 25 giugno 2022 e gli atti ad essa presupposti, il sig. GI AM ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto in sede giurisdizionale, con richiesta di sospensiva, e iscritto al numero di R.G. 482/2022 a seguito dell’opposizione dell’Unione Montana.
Con atto per motivi aggiunti proposto in sede di trasposizione giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, parte ricorrente ha altresì impugnato la diffida ad adempiere al rispristino dello stato dei luoghi intimata dalla Responsabile del Servizio Forestazione dell’Unione Montana in data 30 settembre 2022.
Si sono costituiti nel giudizio n. R.G. 482/2022 il Comune di Ventasso e l’Unione Montana, instando per la reiezione del ricorso e dell’atto per motivi aggiunti.
Con ordinanza n. 57 del 10 febbraio 2023, questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, così motivando “ Ritenuta, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare del giudizio l’insussistenza del pericolo di un danno grave ed irreparabile per parte ricorrente considerato, in particolare, che il pregiudizio economico allegato dal predetto ricorrente risulta pienamente ristorabile in sede di merito, qualora risulti fondato il ricorso, e che nella attuale fase vi è una prevalenza dell’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente sull’interesse eminentemente economico del privato, visto anche il paventato rischio incendio evidenziato nella relazione del Gruppo di Reggio Emilia dei Carabinieri Forestali del 16 settembre 2021, in atti ”.
In data 13 aprile 2022, poi, il Sindaco del Comune di Ventasso ha trasmesso al sig. GI AM, al sig. OR GO e agli altri trasgressori materiali nonché a tutti i proprietari dei terreni interessati dal taglio a raso dell’abetina, la comunicazione di avvio del procedimento volto all’emanazione dell’ordinanza ex art. 192 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la rimozione dei rifiuti e, ritenendo non sufficienti le osservazioni proposte dagli interessati, con ordinanza n. 73 del 23 settembre 2022 il Sindaco del Comune di Ventasso ha poi ingiunto loro “ 1. di provvedere (…) alle operazioni di rimozione rifiuti e smaltimento a norma di Legge, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti; 2. di comunicare al Comune (…) la data di avvio di rimozione dei rifiuti (…); 3. di trasmettere al Comune (…) la comunicazione di avvenuta esecuzione della presente Ordinanza, corredata di opportuno repertorio fotografico e della documentazione attestante la gestione dei rifiuti a norma di legge, al fine di consentire le opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo ”.
Avverso tale ordinanza e gli atti ad essa presupposti, il sig. GI AM ha proposto ricorso, con richiesta di sospensiva, innanzi a questo Tribunale, iscritto al numero di R.G. 483/2022.
Si è costituito in giudizio il Comune di Ventasso, instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 58 del 10 febbraio 2023, questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare così motivando “ Ritenuta, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare del giudizio, l’insussistenza del pericolo di un danno grave ed irreparabile per parte ricorrente considerato, in particolare, che il pregiudizio economico allegato dal predetto ricorrente risulta pienamente ristorabile in sede di merito, qualora risulti fondato il ricorso, e che nella attuale fase vi è una prevalenza dell’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente sull’interesse eminentemente economico del privato, visto anche il paventato rischio incendio evidenziato nella relazione del Gruppo di Reggio Emilia dei Carabinieri Forestali del 16 settembre 2021, in atti ”.
Alla pubblica udienza del giorno 17 dicembre 2025, la causa per entrambi i ricorsi (numero R.G. 482/2022 e numero R.G. 483/2022) è passata in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere disposta la riunione ex art. 70 cod. proc. amm. dei ricorsi in epigrafe indicati per ragioni di connessione, in quanto involgenti le medesime parti e volti all’impugnativa di atti strettamente connessi alla luce del comune inquadramento nella medesima vicenda controversa, oggetto di contestazione sulla base di censure di analogo tenore.
Il ricorso numero R.G. 482/2022 è affidato ai seguenti motivi di diritto.
I. “ Violazione e falsa applicazione dell’art 15, co. 3, della L. R. Emilia Romagna 04.09.1981 n. 30; Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della l. 24.11.1981 n. 689; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 (co. 1 e 2), 3 della L. 7.08.1990 N. 241 (e succ. modd.) e dell’art. 97 Cost; Eccesso di potere per sviamento dall’interesse pubblico e dalla causa tipica; Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento ed arbitrarietà; Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione; Eccesso di potere per incongruità, illogicità e contraddittorietà; Eccesso di potere per violazione del principio di affidamento nell’azione amministrativa ”.
Il ricorrente rivendica la propria estraneità a tutte le operazioni inerenti al taglio dell'abetina di Monte Segalari, per le quali sarebbe stata autorizzata la OL LA GM nella persona del legale rappresentante HE Helleberger, ragion per cui l’Unione Montana non avrebbe dovuto in alcun modo coinvolgerlo nel procedimento in questione.
Lamenta quindi il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, da cui non sarebbe possibile comprendere le ragioni del suo coinvolgimento nell’ordine di rispristino dello stato dei luoghi.
Il motivo è privo di pregio.
Il diretto coinvolgimento del sig. GI AM nel procedimento di che trattasi è ampiamente dimostrato da quanto già esposto in punto di fatto, che brevemente si compendia:
- il progetto di utilizzazione dell'abetina di Monte Segalari indicava quale tecnico incaricato il dott. OR GO e quali richiedenti gli operatori economici OL LA GM e AM MI di GI AM;
- è sempre il sig. GI AM a rilasciare, in data 28 giugno 2018, la fideiussione “ a garanzia della realizzazione della rinnovazione posticipata, dell'asportazione del materiale di risulta e della manutenzione dell'impianto ”;
- è il sig. GI AM a replicare alla comunicazione della Responsabile del Servizio dell’Unione Montana prot. 13642 del 21 novembre 2019 (recante le prescrizioni di “ 1. asportare i residui di lavorazione sulla superficie di taglio, con modalità a scelta di codesta Ditta; 2. realizzare l'intervento di posa a dimora delle piantine; 3. effettuare la semina di specie latifoglie arboree, eventualmente aumentando la quantità di seme da immettere ”), comunicando che « Abbiamo provveduto ad ordinare e pagare le piantine di latifoglia come prescritte nel progetto di taglio da voi autorizzato. Inoltre, sono a nostra disposizione 20 Kg di semenza per la risemina delle specie arboree; È già stato stipulato un contratto con la cooperativa "I Briganti del Cerreto" per la posa a dimora delle suddette piantine, i cui lavori saranno seguiti dal Dott. forestale OR GO; Lo sgombero del materiale residuo di lavorazione verrà eseguito dalla ditta "IA GI & C." di Trento non appena le condizioni meteo lo permetteranno, in quanto è in essere un contratto con essa dal 26/07/2019. Io GI AM, titolare dell'omonima ditta individuale, mi assumo ogni responsabilità e vi garantirò di dare esecuzione ai lavori nel minor tempo possibile. Il ritardo e l'inadempienza sono stati causati da cause di forza maggiore, quali la tempesta Vaia che si è abbattuta l'anno scorso nel nord Italia e che ha provocato un'ingente mole di lavoro che non ha reso possibile reperire "forwarder" disponibile per ultimare i lavori in località Ventasso. Vi forniamo copia di contratti e fatture di acquisto del materiale sopra citato a dimostrazione della nostra buona fede e dell'impegno a portare a termine i lavori a regola d'arte. Ci scusiamo fin da ora per i disguidi e ritardi arrecatovi ” e allegando copia del contratto per la risemina dell’area di Monte Segalari da lui stipulato con “I Briganti di Cerreto” Società Cooperativa e copia del contratto di vendita da lui stipulato con l’Impresa Boschiva IA S.n.c. di IA GI & C.;
- il coinvolgimento dell’impresa individuale AM GI è poi attestato dalla nota prot. n. 237/5/2021 del 16 settembre 2021, con cui il Comandante del Gruppo di Reggio Emilia del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale Carabinieri ha comunicato al Comune di Ventasso l’esito del sopralluogo del 27 agosto 2021, segnalando, per quanto di interesse, che “ Gli interventi di taglio raso produttivo, con successiva commercializzazione della massa legnosa ottimizzata, sono stati eseguiti dall'azienda austriaca HO DE MB (…) utilizzando mezzi meccanici e manodopera, su commissione dell'impresa individuale MA GI (…). Quest'ultima impresa ha acquistato la massa legnosa in piedi dai diversi proprietari dei terreni elencati nella pratica di richiesta di taglio boschivo raso (…) Il progettista e direttore dei lavori dell'utilizzazione boschiva di Monte Segalari in località Monte Miscoso del Comune di Ventasso, è il Dott. Forestale GOVI OR, con studio di consulenza agricola e forestale sito a Carpineti (RE) in via F. Crispi n. 23 (…). Quest'ultimo, come si evince dal progetto e dall'inserimento della domanda di taglio nel portale della Regione Emilia Romagna, è stato incaricato dall'azienda HO DE GM e dall'impresa individuale MA GI (…) La realtà anagrafica giuridica dei soggetti giuridici e fisici coinvolti è la seguente: Da informazioni assunte la ditta HO DE GM ha sede a Wolfseberg (Carinzia — Austria) in via Ausenfischerstrasse n. 61 ed i titolari sono i signori: - DE EI (…); DE GA (…); La ditta austriaca HO DE GM è proprietaria per il 100% di un'omonima azienda nel territorio italiano quale HO DE S.r.l. con sede a Udine (UD) in via Roma n. 43/11. Il rappresentante legale della pari società italiana è il sig. DE AT (…); L'azienda MA GN è in realtà l'impresa individuale MA GI che ha sede a Taipana (UD) in via Plastischis n. 31 ed il titolare firmatario è il sig. MA GI (…); L'unico soggetto che ha interagito con l'Unione montana è l'impresa MA GI che con due note susseguenti ha mostrato l'intenzione di rimediare alle inadempienze, fra cui la rimozione di rimozione dei residui della lavorazione di taglio (…). La realtà accertata dal Nucleo Investigativo in intestazione (…) e che nulla è stato fatto per rimediare alle inadempienze ” e richiedendo al Sindaco del Comune di Ventasso “ di emettere la disposta ordinanza ai sensi dell'articolo 192 comma 3 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. nei confronti dei soggetti coinvolti per colpa specifica nell'abbandono dei rifiuti quali: (…) -Impresa individuale MA GI, con sede a Taipana (UD) in via Plastischis n. 31, in qualità di acquirente e proprietaria della massa legnosa in piedi nonché committente dei lavori selvicolturali (taglio raso produttivo, rimozione residui di lavorazione, piantumazione, ecc); (…)”;
- alla succitata comunicazione, poi, è allegata copia del “ Contratto commerciale di acquisto e taglio alberi ” stipulato da GI AM con OL LA GM;
- è il sig. GI AM, in data 6 ottobre 2021, a richiedere all’Unione Montana una proroga della validità della autorizzazione fino al 31 agosto 2022 “ per consentire la cippatura del materiale ancora presente nell'area e l'esecuzione di nuovi lavori per garantire la rinnovazione del soprassuolo ”.
Orbene, dai citati elementi di fatto, indicati senza pretesa di completezza, si evince il diretto coinvolgimento del ricorrente quale richiedente l’autorizzazione per i lavori di taglio dell’abetina e quale esecutore degli stessi, ragion per cui legittimamente con l’ordinanza n. 1 del 25 giugno 2022 la Responsabile del Settore Programmazione, Tutela e Valorizzazione del Territorio dell'Unione Montana ha intimato a lui, oltre che a OL LA GM, a HE ER, a LA EI, a LA GA e al dott. OR GO, il ripristino dello “ stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 15 comma 3 della legge regionale 30/1981, nell'integrale rispetto delle prescrizioni, indicazioni e previsioni contenute nel provvedimento autorizzativo (autorizzazione n. 11109, prot. n. 1880 del 20.02.2018) ”, dovendosi pertanto ritenere adeguatamente motivato il suo coinvolgimento nel procedimento e nel provvedimento finale.
II. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 183, co. 1, lett. (a e lett. (t, 184, co. 3, lett. (a e 185 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152; Eccesso di potere per sviamento dall’interesse pubblico e dalla causa tipica; Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti in fatto ed in diritto ”.
III. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 103, co. 2, del D.L. 17.03.2020 n. 18; Violazione e falsa applicazione dell’art. 185, co. 1, lett. (f e dell’art. 184 bis del D.Lgs 03.04.2006 n. 152; Violazione e falsa applicazione del D.M. Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13.10.16 n. 264 (ed in particolare dell’art. 5); Eccesso di potere per difetto di valutazione comparativa di interessi e benefici; Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; Eccesso di potere per incongruità, illogicità e contraddittorietà ”.
Il secondo e il terzo motivo di diritto possono essere trattati congiuntamente, contenendo censure di analogo tenore.
In via di estrema sintesi, il ricorrente sostiene che il legname di risulta dal taglio dell’abetina non possa essere classificato come “rifiuto”, per le ragioni espresse nel parere reso dal Prof. Ing. GI Cavallari, sicché sarebbe illegittimo il richiamo da parte dell’Unione Montana agli artt. 183, comma 1, lett. a), 184, comma 3, lett. a) e 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
Assume, infatti, che le ramaglie e i cimali non possano essere considerati rifiuti, ragione per cui la stessa Unione Montana nell’atto autorizzativo n. 11109/2018 non ha prescritto azioni inerenti alla gestione di rifiuti.
Sulla questione della riconducibilità del legname di risulta alla nozione di “rifiuto”, il ricorrente chiede a questo Tribunale che sia disposta una consulenza tecnica o una verificazione.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla richiesta istruttoria di consulenza tecnica o verificazione formulata dalla parte ricorrente, attesa la conclamata riconducibilità del materiale di risulta dal taglio dell’abetina alla nozione di “rifiuto” non pericoloso.
L’art. 183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (“ Norme in materia ambientale ”), prevede al comma 1, lett. a), che « Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi ».
La nozione di rifiuto così fornita dal legislatore si basa sul dato funzionale, con la conseguenza che, per stabilire se una determinata sostanza o un determinato oggetto siano da considerare rifiuto, non occorre individuarne gli elementi intrinseci che ne determinano la qualificazione, ma occorre piuttosto far riferimento appunto alla sua funzione, essendo rifiuto tutto ciò da cui il detentore non tragga alcuna utilità e di cui, quindi, si sia disfatto ovvero intenda disfarsi o sia obbligato a farlo. Si deve pertanto ritenere, in tale quadro, che un bene o una sostanza (soprattutto se privi di apprezzabile valore economico) debbano essere considerati rifiuto non solo quando questi vengano abbandonati dal detentore, ma anche quando questi li depositi nell'ambiente assegnando ad essi una funzione che non è loro propria senza ricavarne alcuna apprezzabile utilità all'evidente fine quindi di sottrarsi dall'obbligo di recupero o smaltimento (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 27 marzo 2024 n. 249). Pertanto, nell’ordinamento vigente la qualificazione di «rifiuto» è “ basata sul connotato funzionale e non descrittivo degli elementi intrinseci dell’oggetto ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 25 settembre 2024 n. 7761).
Ebbene, nel caso di specie il materiale di risulta derivante dal taglio dell’abetina ben può (e deve) essere classificato quale “rifiuto”, in ragione della suddetta accezione funzionale, dal momento che, dopo il taglio raso iniziato nei primi giorni del mese di luglio 2018 e terminato verso la fine di agosto 2018, tale materiale è sempre rimasto depositato ( rectius abbandonato) nella stessa sede del taglio, con ciò disvelando la volontà dei detentori di sottrarsi dall’obbligo di recupero e di smaltimento.
In tal senso il Collegio condivide quanto affermato dal Comandante del Gruppo di Reggio Emilia del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale Carabinieri nella nota del 1° febbraio 2022 in cui, nel comunicare all’Unione Montana e al Comune di Ventasso di non concordare con le conclusioni cui era giunto il Prof. Ing. GI Cavallari in ordine all’impossibilità di classificare quale “rifiuto” il materiale legnoso di risulta dal taglio, così precisava: « La conoscenza della disciplina forestale della Regione Emilia Romagna e la storia sugli eventi del cantiere di Monte Segalari sono fondamentali per entrare nel merito delle Nostre conclusioni. Il taglio raso è iniziato nei primi giorni del mese di Luglio 2018 ed è terminato poco dopo, verso la fine del mese di Agosto 2018, e da allora mai più nessuno degli interessati vi ha fatto ritorno. Preso atto che l'autorizzazione al taglio raso commerciale era stata rilasciata dall'Unione Montana al sig. LL HE, in qualità di titolare dell'azienda Austriaca HO DE GM, in data 20/02/2018, nel rispetto delle prescrizioni in essa impartite ma anche nel rispetto delle P.M.P.F., in vigore all'epoca dei fatti, e della Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 47/2016 del 25/01/2016, il cantiere forestale doveva essere ultimato entro due anni e quindi entro il 19/02/2020. Dal giorno di scadenza sono trascorsi ben 18 mesi, durante i quali né l'intestatario dell'autorizzazione, né l'impresa Austriaca, titolare dell'autorizzazione e materiale esecutrice del taglio raso commerciale, né il direttore dei lavori Dott. Forestale GOVI OR hanno dimostrato la volontà di rimediare alla maldestra e dannosa conduzione del cantiere forestale di Monte Segalari, abbandonato già nel mese di Settembre del 2018. Da quest'ultima data è trascorso un lasso di tempo rilevante stimabile in circa 36 mesi. A nulla è valsa la Vostra nota n. 13642 del 21/11/2019 di sollecito ultimazione e corretta esecuzione dei lavori selvicolturali spedita al Sig. LL HE e al Direttore dei lavori Dott. Forestale GOVI OR, con l'aggravio che questa Vostra nota non giunse mai al Sig. LL HE in quanto fu respinta perché soggetto "Sconosciuto" (così è manoscritto sulla ricevuta di consegna postale). Si ricorda che questo sollecito fu stimolato dalla nota prot. 528 datata 09/10/2019 della Stazione Carabinieri Forestale di Busana, non certamente da disagi manifestati dagli interessati. Il Comandante della Stazione raccontò e portò alla Vostra attenzione le gravi inadempienze del cantiere forestale di Monte Segalari, all'epoca dei fatti già difficilmente rimediabili, manifestando enormi preoccupazioni ambientali e selvicolturali. Ricordando che la recente modifica dell'articolo 183, lettera a), del T.U. D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. definisce il rifiuto come: "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi", riteniamo importante citare gli indirizzi della Suprema Corte. La giurisprudenza ha concluso che deve "ritenersi inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale". Preso atto delle osservazioni espresse nei paragrafi precedenti, ritenendo che la Nostra nota 237/4/2021 del 16/09/2021 a Voi trasmessa sia più che esaustiva e che non ci sia null'altro da aggiungere, si ribadisce con fermezza che gli scarti di lavorazione del taglio raso commerciale dell'abetina di Monte Segalari in comune di Ventasso sono a tutti gli effetti rifiuti non pericolosi caratterizzabili con il codice EER 02.01.07 - rifiuti derivanti dalla selvicoltura. Nel far presente che l'azienda "MA GN', quella menzionata dal Dott. Forestale GOVI OR e da Voi richiamata, non esiste e che nulla ha a che fare con l'autorizzazione prot. 1880 del 20/02/2018 da Voi rilasciata, al fine di comprendere al meglio quanto presentato dal Dott. Forestale GOVI OR, si chiede l'invio del documento datato 25/01/2022 (Vostro prot. 824). Qualora sarà dato seguito favorevole alla richiesta del Dott. Forestale GOVI OR, si chiede l'invio degli atti che saranno da Voi prodotti ».
Nel caso di specie, le condizioni del legname da risulta, la sua collocazione fin dal mese di agosto 2018 nel luogo in cui era stato effettuato il taglio dell’abetina, in area aperta ed accessibile a tutti, come comprovato dalla documentazione fotografica agli atti del giudizio, conducono a ritenere non censurabile la qualificazione di “rifiuto” operata dall'Amministrazione sulla base di una oggettiva situazione di abbandono e di inutilità del materiale così depositato.
I motivi sono pertanto infondati.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso introduttivo e l’atto per motivi aggiunti di cui al giudizio n. R.G. 482/2022 sono infondati e devono essere rigettati.
Il ricorso n. R.G. 483/2022 è affidato ai seguenti motivi di diritto.
I. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152; Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della l. 24.11.1981 n 689; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 (co. 1 e 2), 3 della L. 7.08.1990 N. 241 (e succ. modd.) e dell’art. 97 COST; Eccesso di potere per sviamento dall’interesse pubblico e dalla causa tipica; Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento ed arbitrarietà; Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione; Eccesso di potere per incongruità, illogicità e contraddittorietà; Eccesso di potere per violazione del principio di affidamento nell’azione amministrativa. Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa ”.
Con un primo ordine di censure, parte ricorrente lamenta che l’ordinanza sindacale avrebbe determinato un inutile aggravamento dell’azione amministrativa, risultando una inutile duplicazione dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi adottata dall’Unione Montana.
Ribadisce quanto già dedotto nel primo motivo del ricorso n. R.G. 482/2022 in ordine alla propria estraneità ai fatti oggetto di contestazione.
Il motivo è infondato.
Per quanto attiene al coinvolgimento del ricorrente nel procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della gravata ordinanza sindacale, per questioni di economia processuale si rimanda a quanto già argomentato nello scrutinio del primo motivo del ricorso n. R.G. 482/2022.
È poi priva di pregio la deduzione con cui parte ricorrente sostiene che l’ordinanza sindacale avrebbe illegittimamente duplicato le intimazioni dell’ordinanza dell’Unione Montana n. 1 del 25 giugno 2022, con conseguente aggravamento del procedimento.
La Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 30 luglio 2015, n. 13 prevede all’art. 21, comma 2, che “ Sono altresì attribuite ai Comuni e alle loro Unioni: a) le funzioni già delegate alle Comunità montane e alle Province ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionale 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6); b) le funzioni in materia di vincolo idrogeologico già delegate ai Comuni, alle Comunità montane e alle Province dagli articoli 148, comma 3, e 149, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999; c) le funzioni amministrative concernenti la tutela dei castagneti e il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno, già delegate alle Comunità montane e alle Province dall' articolo 148, comma 1, della legge regionale n. 3 del 1999; d) le funzioni in materia di spegnimento degli incendi boschivi, già delegate alle Province dall' articolo 177, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999, con l'avvalimento dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di cui all'articolo 19; e) le funzioni relative al rilascio del parere per l'abbattimento delle alberature stradali già delegate alle Comunità montane e alle Province dall' articolo 148, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999 ”.
All’Unione Montana competono anche le funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento forestale e dalla Legge 21 novembre 2000 n. 353, spettanti agli enti territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a), Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 30 luglio 2015, n. 13, secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 1, della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 4 settembre 1981, n. 30.
L’ordinanza dell’Unione Montana impugnata con il ricorso n. R.G. 482/2022 è stata emanata ai sensi dell’art. 15, comma 3, della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 4 settembre 1981, n. 30, che prevede che “ il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi o di richiedere l'autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato, ove possibile. In caso di inadempimento a tale obbligo e di inottemperanza all'ordinanza di ripristino emessa dagli enti competenti, i lavori di remissione sono eseguiti dagli stessi enti con oneri a carico del trasgressore ”.
L’ordinanza impugnata con il ricorso n. R.G. 483/2022 è stata invece emanata dal Sindaco del Comune di Ventasso ai sensi dell’art. 192, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, secondo cui “ Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate ”.
In definitiva, trattasi di provvedimenti adottati da Amministrazioni diverse e con funzioni diverse, risultando l’ordinanza dell’Unione Montana finalizzata al ripristino dello stato dei luoghi quale conseguenza dell’inottemperanza alle prescrizioni con cui era stato autorizzato il taglio dell’abetina, quella “sindacale” strumentale alla rimozione e smaltimento del materiale legnoso di risulta classificato quale “rifiuto” non pericoloso abbandonato.
Il motivo di ricorso è quindi infondato.
II. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 50, co. 4 e 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 7.08.1990 n. 241 (e succ. modd.); Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; Eccesso di potere per sviamento dall’interesse pubblico e dalla causa tipica; Eccesso di potere per carenza di motivazione. Eccesso di potere per violazione del fondamentale principio di proporzionalità dell’azione amministrativa ”.
Con il secondo motivo di diritto, parte ricorrente lamenta l’erroneità del richiamo effettuato nel provvedimento sindacale all’art. 50, comma 4 e comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per difetto dei presupposti della contingibilità e dell’urgenza.
Sul punto, la difesa comunale conviene con quanto dedotto dalla parte ricorrente, ma replica che il riferimento all’art. 50, comma 4 e comma 5, citato è un mero refuso che non inficia in alcun modo la legittimità dell’ordinanza.
Il Collegio condivide quanto rilevato dalla difesa comunale, apprezzando il carattere di mero refuso del richiamo alla disposizione di cui all’art. 50, comma 4 e comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e rilevando come poi nel corpo del provvedimento sindacale siano rinvenibili tutti gli elementi di cui all’art. 192, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, espressamente richiamato nell’ incipit dell’ordinanza.
Il motivo di ricorso è quindi infondato.
III. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152; Violazione e falsa applicazione degli artt. 183, co. 1, lett. (a e lett. (t, 184, co. 3, lett. (a e 185 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152; Eccesso di potere per sviamento dall’interesse pubblico e dalla causa tipica; Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti in fatto ed in diritto ”.
IV. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152; Violazione e falsa applicazione dell’art. 103, co. 2, del D.L. 17.03.2020 n. 18; Violazione e falsa applicazione dell’art. 185, co. 1, lett. (f e dell’art. 184 bis del D.Lgs 03.04.2006 n. 152; Violazione e falsa applicazione del D.M. Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13.10.16 n. 264 (ed in particolare dell’art. 5); Eccesso di potere per difetto di valutazione comparativa di interessi e benefici; Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; Eccesso di potere per incongruità, illogicità e contraddittorietà ”.
Con il terzo e quarto motivo di diritto, il ricorrente articola le doglianze già proposte nel secondo e terzo motivo del ricorso n. R.G. 482/2022, in ordine alla non correttezza della qualificazione del materiale legnoso di risulta quale “rifiuto”, riproponendo anche l’istanza istruttoria di consulenza tecnica o verificazione.
I motivi sono infondati e l’istanza istruttoria deve essere respinta, per le ragioni già espresse dal Collegio nello scrutinio del secondo e del terzo motivo del ricorso n. R.G. 482/2022, cui si rinvia per ragioni di economia processuale.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, disposta la riunione dei ricorsi, li rigetta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi n. R.G. 482/2022 e n. R.G. 483/2022, riuniti ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., li rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori di legge, a favore dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano e in € 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori di legge, a favore del Comune di Ventasso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo CA, Presidente
TE LU, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE LU | Italo CA |
IL SEGRETARIO