Art. 23.
In caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto Reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio il personale di essa cessa dalle sue funzioni.
Al personale con nomina stabile sara' corrisposto per la durata di due anni a carico degli enti che mantengono la scuola, ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della meta', ne' minore del terzo dello stipendio se il funzionario contera' dieci o piu' anni di servizio e non maggiore di un terzo, ne' minore del quarto se contera' meno di dieci anni. Tale assegno cessera' per coloro che, durante il suddetto periodo di tempo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in ufficio dipendente da una Amministrazione pubblica.
Lo stesso trattamento sara' fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione d'organico.
In caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto Reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio il personale di essa cessa dalle sue funzioni.
Al personale con nomina stabile sara' corrisposto per la durata di due anni a carico degli enti che mantengono la scuola, ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della meta', ne' minore del terzo dello stipendio se il funzionario contera' dieci o piu' anni di servizio e non maggiore di un terzo, ne' minore del quarto se contera' meno di dieci anni. Tale assegno cessera' per coloro che, durante il suddetto periodo di tempo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in ufficio dipendente da una Amministrazione pubblica.
Lo stesso trattamento sara' fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione d'organico.