Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 19/03/2026, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00626/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01482/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1482 del 2025, proposto da
BE IN IT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B1E0405F55, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Di Pardo, Flavio Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ulss n. 7 NT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Diego Signor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OM IT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini, Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Beckman Coulter s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Corrado Curzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
di tutti gli atti e provvedimenti relativi alla gara indetta dall’Azienda U.L.S.S. n. 7 NT avente ad oggetto la «Gara Europea a procedura aperta telematica per l’affidamento di sistemi diagnostici per i Laboratori dell’Azienda Ulss 7 NT, suddivisa in 11 Lotti, GARA 2024-099-BAS» relativamente al Lotto n. 7, recante «Sistemi diagnostici per la ricerca di microrganismi (batteri e funghi) nei campioni di sangue (emocolture) e campioni di liquidi biologici» CIG: B1E0405F55, e in particolare:
- della deliberazione n. 961 del 23 maggio 2024 di indizione della «procedura aperta telematica per l’affidamento di sistemi diagnostici per i Laboratori dell’Azienda Ulss 7 NT, suddivisa in 11 Lotti, GARA 2024-099-BAS» , ivi compresi i relativi allegati;
- di tutta la documentazione di gara, anche rettificata, e segnatamente del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale, inclusi i rispettivi allegati;
- della deliberazione n. 1369 del 19 luglio 2024 con la quale è stata disposta la modifica degli atti di gara e la conseguente riapertura del termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
- di tutti i chiarimenti e precisazioni fornite dalla Stazione Appaltante;
- di tutti gli avvisi e/o le comunicazioni pubblicate e trasmesse in occasione della procedura di gara;
- di tutti i verbali del Seggio di gara, per la parte di interesse e relativa al Lotto n. 7, ivi compresi i verbali del 18 settembre 2024, 20 settembre 2024, 4 ottobre 2024 e 4 novembre 2024, nonché dei relativi allegati;
- della deliberazione n. 2062 dell’8 novembre 2025 con cui sono stati recepiti i verbali del Seggio di gara ed è stata nominata la Commissione Giudicatrice;
- della deliberazione n. 123 del 24 gennaio 2025;
- di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, per la parte di interesse e relativa al Lotto n. 7, ivi compresi i verbali n. 1 del 27 novembre 2024, n. 2 del 19 dicembre 2024, n. 3 del 27 gennaio 2025, n. 4 del 13 febbraio 2025, n. 5 del 3 marzo 2025, n. 6 del 17 marzo 2025, n. 7 del 31 marzo 2025, n. 8 del 16 aprile 2025, del verbale del 17 aprile 2025 di apertura delle offerte economiche, nonché dei rispettivi allegati;
- di tutti i verbali del RUP, con supporto della Commissione giudicatrice, per la parte di interesse e relativa al Lotto n. 7, afferenti alla verifica della congruità delle offerte, ivi compresi i verbali del 17 aprile 2025, 13 maggio 2025 e 10 giugno 2025;
- di tutti gli atti inerenti alla verifica di anomalia sull’aggiudicataria;
- della comunicazione del Direttore dell’Unità Organica Complessa - UOC Medicina di Laboratorio; email dell’11 giugno 2025;
- della graduatoria finale, nonché della proposta di aggiudicazione;
- della deliberazione n. 1249 del 1° luglio 2025, per la parte di interesse e relativa al Lotto n. 7, recante l’approvazione dei verbali e l’aggiudicazione della procedura di gara;
- dell’eventuale provvedimento di declaratoria di efficacia dell’aggiudicazione, ove intervenuto;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e comunque lesivo, ancorché non conosciuto, ivi compresi:
nonché per l’annullamento, per la declaratoria di inefficacia e/o di nullità del contratto eventualmente stipulato in relazione al Lotto n. 7, e per la condanna al risarcimento dei danni in forma specifica, ovvero in via subordinata per equivalente;
e per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da OM IT s.p.a. il 15 settembre 2025,
per l’annullamento
- del verbale n. 7 del 31 marzo 2025, nelle parti in cui ha assegnato il medesimo punteggio alle due offerte pervenute per il lotto n. 7, in relazione al criterio di valutazione n. 2;
- dei successivi verbali di gara, inclusi in particolare il verbale n. 8 del 16 aprile 2025;
- della delibera n. 1249 del 1° luglio 2025, nella parte in cui approva i predetti verbali di gara e i conseguenti punteggi finali e complessivi delle due offerte pervenute per il lotto n. 7;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non cognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda U.L.S.S. n. 7 NT, di OM IT s.p.a. e di Beckman Coulter s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. MP De ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Azienda U.L.S.S. n. 7 NT (di seguito, breviter , U.L.S.S.), con delibera del direttore generale n. 961 del 23 maggio 2024 indiceva la « procedura aperta telematica per l’affidamento di sistemi diagnostici per i Laboratori dell’Azienda Ulss 7 NT, suddivisa in 11 Lotti, GARA 2024-099-BAS ». Inoltre, a seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenute successivamente alla pubblicazione del bando, con delibera n. 1369 del 19 luglio 2024 l’U.L.S.S. modificava in parte gli atti di gara e ne disponeva la nuova pubblicazione (spostando il termine per la presentazione delle offerte, fissato al 17 settembre 2024).
Il lotto n. 7 concerneva la fornitura di « Sistemi diagnostici per la ricerca di microrganismi (batteri e funghi) nei campioni di sangue (emocolture) e campioni di liquidi biologici » per un importo a base d’asta di € 284.165,00. Il capitolato speciale d’appalto (di seguito, breviter , capitolato) descriveva la funzione dell’emocoltura nella diagnosi microbiologica nonché l’obiettivo che l’U.L.S.S. si riprometteva di conseguire mediante la fornitura oggetto di tale lotto, e quindi indicava che veniva richiesto agli operatori economici di fornire incubatori e flaconi per il presidio ospedaliero (P.O.) di Bassano e per l’ospedale di Asiago.
1.1. Alla gara, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, partecipavano due operatori economici, BE IN IT s.p.a. (di seguito, breviter , BE) e OM IT s.p.a. (di seguito, breviter , OM).
All’esito della gara, OM conseguiva complessivamente punti 99,18 (di cui punti 70 per l’offerta tecnica e 29,18 per quella economica), classificandosi al primo posto, mentre BE, gestore uscente, conseguiva complessivamente punti 92,61 (di cui punti 62,61 per l’offerta tecnica e 30 per quella economica).
Quindi, con delibera del direttore generale n. 1249 del 1° luglio 2025 l’U.L.S.S. aggiudicava a OM la gara relativamente al lotto n. 7.
2. BE impugnava con tempestivo ricorso la suddetta delibera (unitamente a tutti gli atti di gara) nella parte in cui disponeva l’aggiudicazione del predetto lotto n. 7.
2.1. Con il primo motivo BE lamentava la mancata esclusione di OM dalla gara per aver offerto un solo incubatore in luogo dei due incubatori richiesti per il P.O. di Bassano. In particolare, la ricorrente deduceva che: A) l’art. 21, ultimo comma, del disciplinare di gara (di seguito, breviter , disciplinare) prescriveva che l’offerta di un operatore economico doveva essere « esclusa in caso di: presentazione di offerte … irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche »; B) l’art. 7.7 del capitolato indicava fra le « Caratteristiche minime essenziali » del lotto n. 7 che « Gli incubatori previsti sono in numero di 2 da collocare presso il laboratorio di Bassano al settore urgenze e in microbiologia; 1 incubatore sarà installato presso il laboratorio di Asiago »; C) OM aveva offerto un solo incubatore in luogo dei due incubatori richiesti presso il P.O. di Bassano, così violando la legge di gara; D) aver proposto un solo incubatore comportava una difformità essenziale dell’offerta rispetto a quanto prescritto, tenuto conto della finalità, perseguita dall’U.L.S.S., di riservare un incubatore per le normali esigenze di laboratorio ed un secondo in favore dei reparti di emergenza - urgenza, e di garantire in ogni caso la continuità degli esami di microbiologia nel caso di guasto ad uno dei due macchinari.
La ricorrente riteneva inoltre irrilevante il richiamo effettuato da OM al «Chiarimento 12 – ID 185408190», che consentiva di fornire per il P.O. di Bassano un’unica strumentazione avente capienza sovrapponibile a quelle in uso, evidenziando che detto chiarimento: a) era riferito all’originaria procedura di gara bandita dall’U.L.S.S., che era stata poi annullata e nuovamente indetta con modifiche degli atti per adeguare la lex specialis alle osservazioni pervenute e ritenute accoglibili; b) non era stato recepito nei nuovi atti di gara, per cui restava ferma la richiesta di due incubatori. Infine, a detta della ricorrente, i chiarimenti non possono integrare o modificare le disposizioni della lex specialis , per cui in caso di contrasto occorre dare prevalenza a queste ultime ed al tenore letterale delle stesse.
In definitiva OM avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, con conseguente illegittimità dell’aggiudicazione disposta in suo favore.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente censurava le valutazioni formulate dalla Commissione giudicatrice (di seguito, breviter , Commissione) in ordine all’attribuzione in favore di OM del punteggio previsto per il criterio n. 6. Nello specifico, la ricorrente deduceva che: A) tale criterio concerneva la fornitura di « Flaconi per emocoltura: sistema di neutralizzazione utilizzato con specifica indicazione delle classi di antibiotici neutralizzati; tipologie di flaconi certificati idonei sia per matrici liquide non ematiche sia per microrganismi fastidiosi »; B) tale criterio, per il quale era prevista l’attribuzione di 7 punti, prevede un c.d. «punteggio tabellare», definito dall’art. 17.2 del disciplinare come « i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto »; C) la Commissione aveva ritenuto regolarmente offerto il prodotto richiesto dall’U.L.S.S.; D) la Commissione era incorsa in un errore non avendo rilevato che i flaconi proposti da OM non soddisfano le relative finalità diagnostiche (come indicato nelle relative schede tecniche), in quanto non consentono il recupero di alcuni « microrganismi fastidiosi », e che per individuare anche tali microrganismi è indispensabile aggiungere ai flaconi sangue ovvero altri supplementi di crescita (come il sangue defibrinato di cavallo), supplementi che però non risultavano offerti.
Pertanto, a detta della ricorrente il punteggio complessivamente assegnato a OM per l’offerta tecnica dev’essere riformulato, sottraendo i sette punti previsti per il ricordato criterio n. 6 poiché erroneamente attribuiti.
2.3. Infine, con il terzo motivo la ricorrente censurava l’operato della Commissione nella parte in cui non aveva riconosciuto in suo favore i sette punti previsti sempre per il criterio n. 6.
In particolare la ricorrente riportava il contenuto del verbale del 31 marzo 2025, evidenziando che la Commissione aveva dato atto che per i flaconi offerti dalla ricorrente medesima in un caso « non è presente la scheda tecnica nella documentazione presentata », in un altro la caratteristica indicata non è riportata nella relativa scheda tecnica, in un altro ancora il certificato prodotto « riporta solo la certificazione per la matrice ematica ».
Pertanto, a detta della ricorrente, la valutazione effettuata dalla Commissione è viziata da un grave difetto di istruttoria circa l’esatto contenuto dell’offerta, in quanto la combinazione fra i flaconi proposti ed il supplemento di crescita offerto avrebbe integrato quanto richiesto con il ricordato criterio n. 6. Inoltre, sempre a detta della ricorrente, la Commissione (prima di concludere per la non attribuzione del punteggio) avrebbe dovuto attivare il soccorso procedimentale previsto dall’art. 101 d.lgs. n. 36 del 2023 e dall’art. 13 del disciplinare di gara.
3. SI OM che l’U.L.S.S. depositavano memoria difensiva, con le quali confutavano analiticamente le argomentazioni esposte dalla ricorrente.
OM presentava inoltre ricorso incidentale, contestando l’attribuzione di dodici punti in favore della ricorrente relativamente al criterio di valutazione n. 2 e sostenendo che quanto da essa offerto (con specifico riferimento al sottocriterio a) non integrava il requisito dell’automazione richiesto dall’U.L.S.S..
4. In vista della pubblica udienza fissata per la discussione del merito, tutte le parti (tranne Beckman Coulter s.r.l., la cui costituzione risultava frutto di un errore ed era stata prontamente ritirata) depositavano memorie difensive e di replica ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., puntualizzando le relative posizioni.
5. Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene di esaminare prioritariamente il ricorso principale, in quanto quello incidentale proposto da OM risulta finalizzato a privare la ricorrente di dodici punti in caso di accoglimento delle censure dalla medesima ricorrente proposte con il secondo e terzo motivo. Infatti, poiché OM aveva ottenuto per la propria offerta tecnica (prima della riparametrazione prevista dal disciplinare) punti 64,40, mentre la ricorrente se ne era visti assegnare 57,60, l’accoglimento del secondo e terzo motivo (con sottrazione di alcuni punti a OM ed aggiunta di altri alla ricorrente) ribalterebbe questo risultato, effetto che OM mira, per l’appunto, a neutralizzare sostenendo l’errata attribuzione di ben dodici punti in favore della ricorrente, evento che collocherebbe in ogni caso quest’ultima in seconda posizione.
2. Il primo motivo del ricorso principale è infondato.
2.1. La questione dell’ammissibilità della fornitura di un unico incubatore, al posto dei due richiesti per il P.O. di Bassano (incubatore comunque in grado di svolgere da solo tutte le operazioni necessarie), dev’essere risolta sulla base di una corretta interpretazione delle previsioni della lex specialis .
L’art. 1 del capitolato indica gli obiettivi perseguiti dall’U.L.S.S., consistenti nel « creare un Servizio di Medicina di Laboratorio Unico dislocato in 3 sedi … in grado di erogare esami a risposta rapida (emergenza/urgenza) in tutti i presidi » dell’U.L.S.S. medesima, nonché « razionalizzare e consolidare le diverse linee produttive specialistiche evitando sprechi e ridondanze », e di seguito precisa che per raggiungere tali obiettivi si è inteso « realizzare il modello del Laboratorio in rete » (espressamente pensato « Per la gestione ed il governo clinico del Laboratorio Unico »), mediante « 2 Ospedali Spoke, Santorso e Bassano, sono organizzati per costituire un Hub funzionale », nonché mediante « 1 Laboratorio Satellite, Asiago, teso alla realizzazione di un point to point che eroga esami a risposta rapida ».
Il successivo art. 2 del capitolato, rubricato « Obiettivi e finalità », indica che i sistemi diagnostici richiesti sono funzionali ad ottenere (fra l’altro) un « minor numero di sistemi analitici in relazione alla produttività richiesta (per sistema analitico si deve in tendere ogni dispositivo analitico connesso al sistema di automazione mediante slot o analogo modulo di connessione) per l’area corelab », la « riduzione del numero di provette complessivo » e la « ottimizzazione degli spazi, dei flussi, dei percorsi organizzativi e delle risorse umane ».
La formulazione iniziale degli obiettivi perseguiti e delle finalità cui sono funzionali le forniture richieste comporta che le prescrizioni di dettaglio inerenti i singoli lotti vadano interpretate ed applicate alla luce degli obiettivi stessi.
2.2. Con specifico riferimento al lotto n. 7, l’art. 7.7 del capitolato chiarisce che oggetto del lotto medesimo sono i « Sistemi diagnostici per la ricerca di microrganismi (batteri e funghi) nei campioni di sangue (emocolture) e campioni di liquidi biologici », e illustra gli obiettivi che l’U.L.S.S. si ripromette di realizzare con l’acquisizione di detti sistemi. In particolare tale disposizione - premesso che « L’emocoltura è il gold standard nella diagnosi microbiologica della sepsi e/o di febbre di origine ignota » e che essa « Rappresenta, nella sua gestione “ragionata”, un importante contributo del microbiologo nella gestione del fenomeno sepsi in tutte le sue manifestazioni », precisava che « L’acquisizione di un sistema automatizzato per la gestione delle emocolture diventa quindi necessario oltre che indispensabile al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1. una rapida identificazione del germe (diagnosi immediata) a cui segue una terapia precoce (outcome clinico del paziente), 2. riduzione delle pseudobatteremie mediante attuazione di sistemi volti a tale scopo, 3. migliore qualità della procedura: raccolta, trasporto e incubazione del campione, 4. armonizzazione del sistema automatico nelle fasi di incubazione e lettura mediante strumenti dislocati in rete nei laboratori di Bassano e Asiago, di identico livello tecnologico a garantire le medesime performance e di dimensioni congrue al numero di campioni per ciascuna sede, comprensivo di software gestionale che consenta al laboratorio Spoke di Bassano il controllo da remoto delle piattaforme, con identificazione univoca del flacone e paziente mediante codice a barre, 5. gestione dei risultati completamente automatizzata mediante collegamenti bidirezionali al Middleware/LIS (Concerto) ».
Tanto premesso, la fornitura di un unico incubatore per il P.O. di Bassano risulta funzionale al perseguimento di finalità (espressamente indicate nella lex specialis ) quali il minor numero di sistemi analitici rispetto alle esigenze esistenti, ovvero l’ottimizzazione degli spazi. Pertanto, l’idoneità di un solo incubatore a soddisfare le necessità del laboratorio analisi del P.O. di Bassano va esaminata anche alla luce del principio del risultato, positivizzato nell’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023, in base al quale “ Le stazioni appaltanti … perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo ”.
Ebbene, l’incubatore proposto da OM risulta in grado di processare quantitativamente e qualitativamente lo stesso numero giornaliero di flaconi dei due macchinari richiesti (tanto che su questa circostanza la ricorrente nulla obietta), e quindi soddisfa le esigenze e gli obiettivi perseguiti dall’U.L.S.S. assicurando il risultato perseguito. Inoltre, considerato che il principio del risultato costituisce altresì criterio per l’interpretazione ed applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 36 del 2023, secondo l’art. 4 del medesimo d.lgs., tale funzione ermeneutica va riferita anche alle regole disciplinanti il procedimento di gara che devono perciò essere interpretate ed applicate in coerenza con il ricordato principio. In tale ottica OM, avendo offerto un incubatore dotato di adeguata capacità, correttamente non è stata esclusa dalla gara.
2.3. Sotto altro profilo, OM non ha unilateralmente ed arbitrariamente proposto un solo incubatore, ma si è avvalsa di una facoltà espressamente accordata dall’U.L.S.S. mediante un « chiarimento » da essa fornito. Infatti, nell’atto prot. n. 65705 del 17 luglio 2024 dell’U.L.S.S. si legge, alla voce « Chiarimento 12 - ID185408109 » relativamente al lotto n. 7 che - a fronte del quesito con cui (previa richiesta di indicare la capacità complessiva dei due incubatori presenti nel P.O. di Bassano) si chiedeva di conoscere « se è possibile fornire un’unica strumentazione di capacità pari a quella dei due incubatori » - l’U.L.S.S. ha risposto che « E’ possibile offrire un’unica strumentazione che abbia una capienza sovrapponibile alla attuale in uso » (indicata in 400 flaconi).
A tal riguardo non coglie nel segno il tentativo della ricorrente di dequotare la portata del « Chiarimento 12 » affermando, da un lato, che esso attiene alla precedente lex specialis , ragion per cui non può quindi influenzare la versione successiva sulla cui base è stata condotta la gara e, dall’altro, che i chiarimenti sono in posizione subordinata rispetto alla lex specialis , ragion per cui non possono contrastarne le previsioni. Sul punto, è sufficiente osservare che l’art. 2 del disciplinare precisa al punto 2.2, quinto capoverso, che « Si precisa che restano validi i chiarimenti già forniti ». Tale inequivoca formulazione rivela che i chiarimenti espressi dall’U.L.S.S. con riferimento alla precedente lex specialis valgono anche quella relativa alla procedura di gara per cui è causa.
Ne consegue che l’eventuale esclusione del concorrente che aveva formato la propria offerta confidando nella portata del predetto chiarimento si sarebbe posta in contrasto con i princìpi di buona fede e di tutela dell’affidamento posti dall’art. 5 d.lgs. n. 36 del 2023, il cui comma 2 stabilisce che “ Nell’ambito del procedimento di gara, anche prima dell’aggiudicazione, sussiste un affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede ”.
Pertanto, sebbene l’indicazione di due incubatori figuri fra le « Caratteristiche minime essenziali » indicate dall’art. 7.7 del capitolato, le considerazioni sopra svolte e la portata del ricordato chiarimento conducono a ritenere corrette le valutazioni della Commissione sull’offerta di OM.
3. È infondato anche il secondo motivo del ricorso principale.
La questione dedotta con tale motivo investe il criterio n. 6, che secondo quanto indicato dall’art. 17.2 del disciplinare concerne « Flaconi per emocoltura: sistema di neutralizzazione utilizzato con specifica indicazione delle classi di antibiotici neutralizzati; tipologie di flaconi certificati idonei sia per matrici liquide non ematiche sia per microrganismi fastidiosi ». Per tale requisito la medesima disposizione del disciplinare prevedeva l’attribuzione di sette punti a titolo di punteggi tabellari (essendo indicata la lettera «T»), con la precisazione che tali sono « i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto ».
Come indicato nel verbale n. 7 del 31 marzo 2025 della Commissione, essa ha attribuito a OM i sette punti previsti per il ricordato criterio n. 6, così riconoscendo che l’offerta di quest’ultima soddisfaceva quanto richiesto.
La ricorrente censura la decisione della Commissione sostenendo che i flaconi proposti da OM possono individuare tutte le categorie di « microrganismi fastidiosi » solo aggiungendovi sangue ovvero altri supplementi di crescita (come il sangue defibrinato di cavallo), dei quali non verrebbe però fatta menzione nell’offerta.
Così inquadrata la questione, la tesi della ricorrente non coglie nel segno.
Il requisito n. 6, secondo quanto indicato dal disciplinare, richiede al concorrente di presentare « Flaconi per emocoltura » che presentino un « sistema di neutralizzazione utilizzato con specifica indicazione delle classi di antibiotici neutralizzati » e che siano « certificati idonei sia per matrici liquide non ematiche sia per microrganismi fastidiosi ». Questi sono quindi i requisiti il cui riscontro comporta il riconoscimento del corrispondente punteggio, e la cui assenza non consente di assegnare alcun punteggio.
Nel verbale n. 7 del 31 marzo 2025 la Commissione, per l’offerta presentata da OM relativamente al descritto criterio n. 6, ha innanzi tutto espressamente affermato « Sì », in tal modo riconoscendo esistente il requisito richiesto dal disciplinare, aggiungendo poi sul piano descrittivo che « sono disponibili diversi tipi di brodi di coltura marcati CE-IVD e approvati FDA che consentono il recupero di batteri e miceti da campioni ematici e di batteri e miceti da altri fluidi biologici normalmente sterili, anche in pazienti sottoposti a terapia antimicrobica ». Quanto al secondo requisito, ha aggiunto la Commissione che « All’interno dei flaconi offerti sono presenti delle particelle polimeriche assorbenti per garantire il recupero di microrganismi anche in pazienti sottoposti a terapia antimicrobica anche di ultima generazione (n.16 classi) ».
Quanto verbalizzato evidenzia che Commissione ha ravvisato sia il requisito della neutralizzazione di antibiotici (per evidenziare quali microrganismi risultino eventualmente presenti), sia quello della certificazione di idoneità dei flaconi. Sotto tale ultimo profilo, dalla documentazione versata in giudizio da OM emerge che i flaconi da essa offerti presentano la certificazione richiesta, indicante per quali usi i medesimi flaconi possono essere impiegati.
Questi - e solo questi - erano i requisiti richiesti per l’attribuzione del previsto punteggio tabellare, correttamente assegnato dalla Commissione stante la ravvisata sussistenza di detti requisiti.
Il fattore di crescita da impiegare non era richiesto, e quindi la sua mancata indicazione o messa a disposizione non impediva in alcun modo l’attribuzione del previsto punteggio.
4. Né miglior sorte merita il terzo motivo con cui la ricorrente, sempre con riferimento al criterio n. 6, lamentava la mancata attribuzione in suo favore del ricordato punteggio tabellare.
Sul punto, va innanzi tutto richiamato quanto sopra esposto in ordine ai requisiti richiesti dall’art. 17.2 del disciplinare per l’attribuzione di detto punteggio.
Tanto premesso, dal suddetto verbale del 31 marzo 2025 risulta che la Commissione, relativamente al secondo requisito, ha evidenziato quali fossero le tre tipologie di flaconi offerti dalla ricorrente. Quindi, ha osservato che « le 3 tipologie offerte sono indicate: per coltura qualitativa e recupero di microrganismi aeorobi (prevalentemente batteri e lieviti) da campioni pediatrici e altri campioni ematici (pag. 1) di volume generalmente inferiore a 3 Ml; per la coltura in anaerobiosi e l’isolamento di microrganismi (batteri) dal sangue (pag. 16 anaerobi); per la coltura in aerobiosi e il recupero di microrganismi (batteri e lieviti) dal sangue (pag. 24) ». Di seguito, la Commissione ha evidenziato che: A) malgrado la ricorrente avesse dichiarato « la disponibilità di flaconi certificati idonei sia per matrici liquide non ematiche sia per microrganismi », tuttavia « non è presente la scheda tecnica nella documentazione presentata »; B) per altra tipologia la caratteristica dichiarata relativamente all’utilizzo per liquidi diversi dal sangue non è riportata nella relativa scheda tecnica; C) « Il certificato FDA riporta solo la certificazione per la matrice ematica ».
In altri termini, sebbene il criterio n. 6 richiedesse di offrire flaconi « certificati idonei … per matrici liquide non ematiche », tuttavia la ricorrente ha presentato certificazioni inerenti ricerche di microrganismi solo nel sangue, e non anche in altri fluidi biologici.
Poiché il criterio n. 6 è composto da due requisiti, l’assenza (non solo di entrambi, ma anche) di uno di essi non consente di ritenere integrato detto criterio ed impedisce, quindi, di attribuire il corrispondente punteggio tabellare.
5. Da ultimo, non giova alla ricorrente sostenere che la Commissione avrebbe errato nel non attivare il soccorso procedimentale. Infatti, posto che la carenza documentale rilevata dalla Commissione riguardava una componente dell’offerta tecnica della ricorrente, trova applicazione l’art. 101, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023, che esclude il ricorso all’istituto laddove manchi la “ documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica ”.
6. Il ricorso principale deve, quindi, essere respinto, mentre il ricorso incidentale dev’essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato proposto al solo scopo di riequilibrare la differenza di punteggio fra la ricorrente e OM in caso di accoglimento del secondo e/o del terzo motivo del ricorso principale.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna BE IN IT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , a rifondere le spese di giudizio in favore dell’Azienda U.L.S.S. n. 7 NT e di OM IT s.p.a., che si liquidano in € 3.000,00 (tremila/00) per ognuna, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, mentre niente va disposto nei confronti di Beckman Coulter s.r.l., la cui costituzione nel presente giudizio è avvenuta per errore ed è stata prontamente ritirata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AR PO, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
MP De ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MP De ZZ | AR PO |
IL SEGRETARIO