Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/06/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 19/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 607 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Domenica Monica Scoleri, con la quale è elettivamente domiciliato in
Siderno (RC) via Gorizia n. 16/A
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. Amalia Manuela Nucera, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Margherita di Savoia n. 54
resistente
OGGETTO: malattia professionale
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/02/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che lavora dal 03/04/2007 come operaio portuale, alle dipendenze della ditta “Medcenter Container Terminal S.p.A.”, con sede in Gioia Tauro, svolgendo la mansione di conduttore di carrello elevatore;
- che le mansioni cui è adibito sottopongono la colonna vertebrale a continue vibrazioni e a ripetuti movimenti innaturali;
- che l'attività lavorativa si svolge per sei ore giornaliere, con turni predisposti su sette giorni, con riposo settimanale stabilito ogni quattro o cinque giorni ed aggiunta di un turno flessibile;
- che, a causa delle patologie insorte in conseguenza dell'attività lavorativa, ha inoltrato denuncia di malattia professionale all' , rigettata CP_1
per insussistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata;
- che, anche sulla base di una consulenza medica di parte effettuata, ritiene di aver riportato, a causa di tale attività lavorativa, una menomazione valutabile nella misura del 18%;
- che, in data 23/05/2021, ha proposto ricorso in opposizione, rimasto privo di riscontro, allegando certificazione medico-legale di parte e chiedendo un nuovo accertamento medico in sede collegiale.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Sig. Giudice adito, accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad ottenere il riconoscimento della rendita e/o malattia professionale per il tipo di attività lavorativa svolta sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa e precisamente a far data dal 01/09/2020 e, per l'effetto, condannare l' in persona del Presidente e legale CP_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'istante di tutte le relative somme conseguenti all'invalidità permanente in misura non inferiore 3
al 18%, per come certificato dal CTP Dott. e/o delle indennità Persona_1
economiche previste dalla legislazione vigente, oltre rivalutazione ed interessi legali sul capitale, dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. Con ogni conseguenza di legge e la condanna dell'ente convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo:
- che non vi è in atti alcun elemento attestante l'esposizione del ricorrente al rischio di contrarre la malattia professionale denunciata;
- che non viene offerta alcuna prova delle condizioni di lavoro che possano giustificare il rischio di contrarre la patologia denunciata;
- che non sussistono i presupposti per il riconoscimento della natura professionale per le patologie denunciate, che non sono tabellate;
- che non è stato prodotto in atti alcun referto o accertamento sanitario idoneo a giustificare la percentuale di danno rivendicata, che risulta spropositata e non coerente con i criteri valutativi previsti dalla legge ed applicabili al caso concreto.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
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Va premesso che la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo).
La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, ossia in grado di 4
produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: infatti, il Testo Unico parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.
Tuttavia, è ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale, in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.
Per le malattie professionali, dunque, non è sufficiente l'occasione di lavoro come per gli infortuni, ossia un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se: indicate nelle due tabelle
(una per l'industria e una per l'agricoltura); provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle;
denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia.
Infatti, una volta provata l'adibizione ad una lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia tabellata e una volta effettuata la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale: si parla, infatti, di “presunzione legale d'origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova - a carico dell' - che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e CP_1
non dal lavoro.
E, dunque, in ipotesi di malattie tabellate il lavoratore non ha l'onere di 5
dimostrare l'origine professionale della malattia, ma deve in ogni caso dimostrare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata, di aver contratto la malattia collegata e di aver effettuato la denuncia.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto”, in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d'origine”, ma è affiancato dalla possibilità, per l'assicurato, di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.
Sul tema è intervenuto l'articolo 10 del decreto legislativo n. 38/2000, che ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca.
Pertanto, con la norma in questione, il legislatore ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali, rendendo più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo
Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione;
inoltre, ha istituito, presso la banca dati dell' un registro CP_1
delle malattie causate dal lavoro, ovvero a esso correlate, al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico.
Tornando al caso oggetto del presente giudizio, come anticipato nella parte narrativa della decisione, il ricorrente deduce di aver contratto una malattia professionale, qualificata come “spondilo discopatia” per la quale, in via amministrativa, non è stata riconosciuta la sussistenza del nesso causale con l'attività lavorativa svolta. 6
Con particolare riferimento alle patologie per le quali non è stata riconosciuta la sussistenza del nesso causale in via amministrativa, incombe sul ricorrente l'onere di allegare l'attività lavorativa svolta, l'esposizione al rischio morbigeno con riferimento alle patologie denunciate e la sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta e le patologie denunciate.
Nella specie, non è oggetto di contestazione il tipo di attività svolta dal ricorrente, alle dipendenze della Medcenter container, confermata anche dai testi escussi nel corso dell'istruttoria processuale, mentre non è stata allegata l'esposizione al rischio, anche in termini di prolungata esposizione al fattore di rischio, con riferimento alla patologia denunciata.
Infatti, il teste , collega del ricorrente dal 2008, ha Testimone_1
riferito che: “Noi lavoriamo su un carrello elevatore con un'altezza di 12 13 metri e ci occupiamo di spostare containers nel piazzale tramite il carrello elevatore;
noi passiamo sopra il contenitore, lo agganciamo al carrello;
infatti, il contenitore va in mezzo al carrello;
siamo noi che guidiamo il carrello: per provvedere all'aggancio e al trasporto noi facciamo movimenti laterali da un lato e dall'altro guardando in basso;
queste operazioni durano per tutto il turno di lavoro, che è di sei ore ogni giorno, con un giorno di riposo settimanale;
io e il abbiamo principalmente questa mansione, Pt_1
poi ci occupiamo anche di altre cose come il “rizzaggio”, ossia agganciamo dei tuist che pesano all'incirca 5 o 6 kg nei blocchi ad angolo del contenitore;
in particolare noi ci occupiamo solo di posizionare i tuist e i blocchi ad angolo del contenitore. Per lavorare con i carrelli innanzitutto ci arrampichiamo all'altezza di 12 13 metri, poi ci sediamo e rimaniamo seduti per sei ore;
nel corso dell'attività lavorativa facciamo spesso movimenti laterali sporgendoci verso il basso per tutta la durata del turno di lavoro”.
Il teste collega del ricorrente da quando è stato assunto Tes_2
(lavorando come gruista mentre il ricorrente lavora come carrellista) ha confermato che “lavoriamo per turni di cui il primo dall'una alle 7, il secondo 7
dalle 7 alle 13:00 il terzo dalle 13:00 alle 19:00, il quarto dalle 19:00 all'una; io e il ricorrente siamo entrambi nella squadra E;
quindi facciamo gli stessi turni” e ha riferito che: “Il ricorrente fa il carrellista;
il carrello è un mezzo gommato di circa 12 13 meri di altezza e di peso di circa 40 tonnellate;
il fa il manovratore del carrello;
il ricorrente è collocato in cabina Pt_1
manovra e sta seduto ma il carrello si guida in maniera trasversale ossia si guida a sinistra per andare avanti e a destra per andare indietro e si guarda giù per l'aggancio dei container;
queste operazioni si ripetono per tutte le 6 ore di lavoro sia nella fase di imbarco che di sbarco dei container. Ho fatto una denuncia di malattia professionale all' e ho attualmente una causa CP_1
in corso contro l' per il riconoscimento della stessa;
il sig. è CP_1 Pt_1
stato chiamato come testimone nella mia causa;
preciso che quando si agganciano i contenitori a 40 piedi il ricorrente deve piegare il tronco verso sinistra;
quando si agganciano i contenitori a 20 piedi deve piegarsi verso destra sempre guardano in basso per l'aggancio dei contenitori;
quando guida inoltre deve sempre piegarsi e guardare in basso per seguire la linea dei container nelle file”.
Invero, dall'istruttoria processuale, non è emersa in maniera univoca l'esposizione al rischio morbigeno e soprattutto l'intensità di esposizione al rischio morbigeno, anche in termini di esposizione prolungata.
Una volta appurata l'attività svolta, occorre accertare se la predetta attività abbia comportato l'esposizione al rischio dell'agente patogeno che ha determinato proprio l'insorgere della patologia denunciata come malattia professionale e se il ricorrente abbia contratto tale malattie nell'esercizio della lavorazione svolta;
solo in ipotesi affermativa, occorre, infine, determinarne il grado di inabilità secondo i parametri che tengano conto della riduzione della capacità lavorativa generica.
Ed infatti, non è sufficiente che lo specifico rischio lavorativo abbia in qualche misura influito sul decorso dell'affezione, circostanza peraltro non 8
univocamente allegata, ma è di decisiva importanza che le alterazioni siano peculiarmente rapportabili con un nesso di causalità tutt'altro che ipotetico, all'attività lavorativa svolta.
Espletata la prova per testi, questo giudicante ha disposto C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, che forma piena prova, in quanto frutto di un attento esame obiettivo e di una scrupolosa analisi della documentazione medica in atti.
Nella specie il CTU, ha rilevato che il ricorrente presenta la patologia
“ernie discali lombo sacrali”, che sono il risultato di una graduale usura degli elementi della colonna vertebrale dovuta a molti fattori, quali l'età,
l'invecchiamento, lavori professionali pesanti, sollevamento pesi, trasporto di oggetti pesanti, attività sportiva intensa.
Inoltre il C.T.U. ha precisato che si può soffrire di ernia del disco per cause genetico-ereditarie e che, nella specie, il padre del ricorrente soffriva della medesima patologia ma che l'attività svolta dal ricorrente, in presenza di vibrazioni, comporta l'assunzione di posture forzate per il mantenimento dell'equilibrio ed un sensibile incremento delle forze di compressione sui dischi intervertebrali, soprattutto nelle operazioni di movimentazione di carichi, trasporto materiali, spostamenti, che sono frequenti in tutte le operazioni svolte dai conducenti dei carrelli elevatori che determinato patologie legate alla colonna vertebrale, alla zona lombare come lombalgie, discopatie, ernie del disco.
Pertanto, il CTU ha concluso che il ricorrente presenta una malattia professionale consistente in ernia discale L4-L5 e L5-S1, ma che non sono stati riscontrati disturbi trofici o sensitivi e ha concluso, previa applicazione del codice tabellare 213 (ernie discali, fino al 12%) che, a tale infermità, è imputabile un danno biologico nella misura non indennizzabile del 5%.
Le conclusioni sono state fortunate alla luce di un attento esame obiettivo e della documentazione e in atti e sono adeguatamente motivate, 9
laddove, a fronte di motivate e coerenti valutazioni medico legali, non sono state allegate evidenze scientifiche dirimenti da parte del difensore del ricorrente in grado di confutare le conclusioni formulate, neanche con riferimento al rapporto di stretta connessione tra “Lasegue positiva a dx” e disturbi sensitivi.
Pertanto, le censure mosse dal difensore del ricorrente avverso la perizia integrano un mero dissenso diagnostico e non sono sorrette da valutazioni medico legali che siano in grado di confutare le conclusioni del C.T.U. che questo giudicante condivide.
Questo giudicante, dunque, condivide le conclusioni del C.T.U., in quanto congrue e non contraddittorie e coerenti con la documentazione in atti e con le risultanze processuali.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Ed infatti, considerando che, nelle conclusioni del ricorso, parte ricorrente chiede l'accertamento di una percentuale non inferiore al 18% e comunque di una percentuale indennizzabile e tenuto conto che la percentuale riconosciuta dal C.T.U., le cui conclusioni sono fatte proprie da questo giudicante, è al di sotto del minimo indennizzabile, anche in virtù del principio della corrispondenza tra richiesto e pronunciato, il riconoscimento di una percentuale del 5 % non può che determinare il rigetto della domanda proposta.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Vanno, di conseguenza, poste definitivamente a carico dell' le CP_1
spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa Benilde Maria Furfaro
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , Parte_1 10
N.RG. 607/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha Parte_1
contratto la malattia “ernie discali lombo sacrali” nell'esercizio dell'attività lavorativa che l'inabilità lavorativa connessa a tale danno raggiunge il valore tabellato non indennizzabile del 5%;
- Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U. CP_1
espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa Benilde Maria Furfaro
Locri, 19/06/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci