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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1091/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PRATTICO' NATINA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3073/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioia Tauro - Via Trento, 57 89013 Gioia Tauro RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 493/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Gioia Tauro il 16.04.2025 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento e il preavviso di pignoramento n. 10, emesso dal predetto Comune di Gioia Tauro in relazione alla TARI -anno 2017- e notificato a mezzo servizio postale il 25/02/2025.
Eccepiva la nullità dell'intimazione per mancata notifica dell'avviso di accertamento esecutivo 2831 asseritamente notificato il 07.12.2022, in via subordinata, eccepiva l'illegittimità delle spese quantificate nell'atto impugnato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il Comune di Gioa Tauro ed eccepiva che l'avviso di accertamento esecutivo n. 2831 cron. 8239 emesso dal Comune di Gioia Tauro e relativo a TARI anno 2017, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è stato ritualmente e regolarmente notificato nei termini di legge (entro i cinque anni) al ricorrente con PEC del 07.12.2022.
Chiedeva, per l'effetto, il rigetto.
All'udienza del 11.02.2026 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Il Comune di Gioia Tauro ha, invero, fornito la prova dell'avvenuta notifica del l'avviso di accertamento esecutivo n. 2831 cron. 8239 emesso dal Comune di Gioia Tauro e relativo a TARI anno 2017 in data
7.12.2022 con PEC inviata all'indirizzo ufficiale Email_3 che è stato consegnato nella casella di destinazione con identificativo messaggio: Email_4 .
La mancata impugnazione dell'avviso, per altro notificato entro il termine quinquennale di decadenza, ha comportato la definitiva cristallizzazione del credito dallo stesso portato.
Né può ritenersi decorso, con ogni evidenza, dal 7.12.2022 al 25.02.2025 il termine quinquennale di prescrizione post cartella.
Non resta che rigettare il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo e vanno distratte in favore del procuratore antistatario del
Comune di Gioia Tauro che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso di
Ricorrente_1, lo rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €300,00, oltre oneri di legge, nei confronti del Comune di Gioia Tauro, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_2. Reggio Calabria, 11.02.2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PRATTICO' NATINA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3073/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioia Tauro - Via Trento, 57 89013 Gioia Tauro RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 493/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Gioia Tauro il 16.04.2025 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento e il preavviso di pignoramento n. 10, emesso dal predetto Comune di Gioia Tauro in relazione alla TARI -anno 2017- e notificato a mezzo servizio postale il 25/02/2025.
Eccepiva la nullità dell'intimazione per mancata notifica dell'avviso di accertamento esecutivo 2831 asseritamente notificato il 07.12.2022, in via subordinata, eccepiva l'illegittimità delle spese quantificate nell'atto impugnato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il Comune di Gioa Tauro ed eccepiva che l'avviso di accertamento esecutivo n. 2831 cron. 8239 emesso dal Comune di Gioia Tauro e relativo a TARI anno 2017, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è stato ritualmente e regolarmente notificato nei termini di legge (entro i cinque anni) al ricorrente con PEC del 07.12.2022.
Chiedeva, per l'effetto, il rigetto.
All'udienza del 11.02.2026 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Il Comune di Gioia Tauro ha, invero, fornito la prova dell'avvenuta notifica del l'avviso di accertamento esecutivo n. 2831 cron. 8239 emesso dal Comune di Gioia Tauro e relativo a TARI anno 2017 in data
7.12.2022 con PEC inviata all'indirizzo ufficiale Email_3 che è stato consegnato nella casella di destinazione con identificativo messaggio: Email_4 .
La mancata impugnazione dell'avviso, per altro notificato entro il termine quinquennale di decadenza, ha comportato la definitiva cristallizzazione del credito dallo stesso portato.
Né può ritenersi decorso, con ogni evidenza, dal 7.12.2022 al 25.02.2025 il termine quinquennale di prescrizione post cartella.
Non resta che rigettare il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo e vanno distratte in favore del procuratore antistatario del
Comune di Gioia Tauro che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso di
Ricorrente_1, lo rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €300,00, oltre oneri di legge, nei confronti del Comune di Gioia Tauro, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_2. Reggio Calabria, 11.02.2026