Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1091
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per mancata notifica dell'avviso di accertamento esecutivo

    Il Comune ha fornito prova della rituale e regolare notifica dell'avviso di accertamento esecutivo tramite PEC, entro i termini di legge. La mancata impugnazione dell'avviso ha comportato la cristallizzazione del credito.

  • Rigettato
    Illegittimità delle spese quantificate nell'atto impugnato

    Il ricorso è stato rigettato nel merito in relazione alla principale eccezione di nullità. Non viene specificato dal giudice il trattamento di questa domanda subordinata, ma implicitamente viene rigettata con il rigetto del ricorso principale. Non si considera decorso il termine quinquennale di prescrizione post cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1091
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1091
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo