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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 09/11/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
n. 751/2025 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 751 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza del 9.10.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Loano, Corso Europa n.24 presso lo studio dell'avv.to Rocco Varaglioti e avv. Marzia De Renzis che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.ta in Genova, Via Roma n.5/8 presso lo studio dell'avv.to Tomaso Grego e avv.to Enrico Grego che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente, la resistente e l'interveniente: “...conclusioni congiunte come da verbale del 9.10.2025...”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 751/2025 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 28.4.2025 – premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Diano Marina il 21.12.2003 con;
che il Tribunale di Controparte_1 Genova con sentenza in data 4.7.2014 (non definitiva in punto status) e 4.2.2016 (definitiva - n.981/16) ha pronunziato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi - chiedeva al Tribunale di voler modificare le condizioni ivi stabilite in punto mantenimento del figlio (19 anni, essendo nato il [...]), Per_1 ormai maggiorenne ma ancora economicamente non indipendente e medio tempore trasferitosi a vivere presso di sé; quanto precede ponendo a carico della madre, a titolo di contributo al suo mantenimento, un assegno di importo non inferiore ad € 500,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa, Controparte_1 chiedeva il rigetto delle domande spiegate da controparte.
All'udienza del 9.10.2025 il Tribunale, preso atto dell'accordo medio tempore raggiunto tra le parti e ritenuto che la causa, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, potesse considerarsi matura per la decisione, invitava i difensori alla discussione orale ed a precisare le conclusioni. Acquisite quelle del Pubblico Ministero e visto l'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., Il Tribunale si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
* * * * *
Osserva il Collegio come le parti, rassegnando conclusioni congiunte, abbiano formalizzato un accordo medio tempore raggiunto e funzionale a regolare il mantenimento del figlio maggiorenne;
quanto precede accettando il padre di Per_1 provvedere integralmente al suo mantenimento, a fronte della rinunzia da parte della madre ad ogni pretesa relativamente a somme al medesimo titolo ad essa dovute per il pregresso da controparte (vds. quanto riferito all'udienza del 9.10.2025: “...le parti fanno presente di aver medio tempore tra loro raggiunto un accordo nel senso di prevedere che il padre provveda integralmente al mantenimento del figlio maggiorenne , con Per_1 lui ormai da tempo convivente, con contestuale rinunzia da parte della madre alle somme relative a quanto dal padre fino ad oggi dovuto a tale titolo e non corrisposto...”).
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide a parziale modifica delle condizioni di divorzio tra i coniugi di cui alla sentenza del Tribunale di Genova in data 4.2.2016 (n.981/16) nel senso che: 1) sostituisce quanto stabilito al punto 2) del dispositivo della predetta sentenza con il seguente: “pone integralmente a carico del padre il mantenimento del figlio
, maggiorenne ma economicamente non indipendente”; Per_1
2) dandosi atto di come , per effetto di quanto stabilito sub 1), Controparte_1 dichiari di rinunziare ad ogni pretesa relativamente a somme ad essa dovute a titolo di mantenimento del figlio da e da questi non Per_1 Parte_1 corrisposte;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 751/2025 R.G.A.C.C.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 7.11.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 751 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza del 9.10.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Loano, Corso Europa n.24 presso lo studio dell'avv.to Rocco Varaglioti e avv. Marzia De Renzis che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.ta in Genova, Via Roma n.5/8 presso lo studio dell'avv.to Tomaso Grego e avv.to Enrico Grego che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente, la resistente e l'interveniente: “...conclusioni congiunte come da verbale del 9.10.2025...”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 751/2025 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 28.4.2025 – premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Diano Marina il 21.12.2003 con;
che il Tribunale di Controparte_1 Genova con sentenza in data 4.7.2014 (non definitiva in punto status) e 4.2.2016 (definitiva - n.981/16) ha pronunziato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi - chiedeva al Tribunale di voler modificare le condizioni ivi stabilite in punto mantenimento del figlio (19 anni, essendo nato il [...]), Per_1 ormai maggiorenne ma ancora economicamente non indipendente e medio tempore trasferitosi a vivere presso di sé; quanto precede ponendo a carico della madre, a titolo di contributo al suo mantenimento, un assegno di importo non inferiore ad € 500,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa, Controparte_1 chiedeva il rigetto delle domande spiegate da controparte.
All'udienza del 9.10.2025 il Tribunale, preso atto dell'accordo medio tempore raggiunto tra le parti e ritenuto che la causa, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, potesse considerarsi matura per la decisione, invitava i difensori alla discussione orale ed a precisare le conclusioni. Acquisite quelle del Pubblico Ministero e visto l'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., Il Tribunale si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
* * * * *
Osserva il Collegio come le parti, rassegnando conclusioni congiunte, abbiano formalizzato un accordo medio tempore raggiunto e funzionale a regolare il mantenimento del figlio maggiorenne;
quanto precede accettando il padre di Per_1 provvedere integralmente al suo mantenimento, a fronte della rinunzia da parte della madre ad ogni pretesa relativamente a somme al medesimo titolo ad essa dovute per il pregresso da controparte (vds. quanto riferito all'udienza del 9.10.2025: “...le parti fanno presente di aver medio tempore tra loro raggiunto un accordo nel senso di prevedere che il padre provveda integralmente al mantenimento del figlio maggiorenne , con Per_1 lui ormai da tempo convivente, con contestuale rinunzia da parte della madre alle somme relative a quanto dal padre fino ad oggi dovuto a tale titolo e non corrisposto...”).
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide a parziale modifica delle condizioni di divorzio tra i coniugi di cui alla sentenza del Tribunale di Genova in data 4.2.2016 (n.981/16) nel senso che: 1) sostituisce quanto stabilito al punto 2) del dispositivo della predetta sentenza con il seguente: “pone integralmente a carico del padre il mantenimento del figlio
, maggiorenne ma economicamente non indipendente”; Per_1
2) dandosi atto di come , per effetto di quanto stabilito sub 1), Controparte_1 dichiari di rinunziare ad ogni pretesa relativamente a somme ad essa dovute a titolo di mantenimento del figlio da e da questi non Per_1 Parte_1 corrisposte;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 751/2025 R.G.A.C.C.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 7.11.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3