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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 29/04/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2080/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2080/2024 promossa da:
, residente in [...], Sestiere Castello n° 5536 Parte_1
, residente in [...] Persona_1
, residente in [...] Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Cicerone e dall'avv. Michelangelo Russo
PARTE OPPONENTE
C O N T R O
con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n° 1 e, Controparte_1 per essa, con sede legale in Milano, via Controparte_2
Valtellina n°15/17, in persona del procuratore speciale rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Mereu del foro di Milano
PARTE OPPOSTA
OGGETTO:
opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI:
Parte opponente così conclude:
“Voglia il sig. Giudice, per le causali esposte in narrativa e previa ogni declaratoria del caso, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 408/2024 emesso dal Tribunale di Trento il 30/5/2024 nel
pagina 1 di 4 procedimento n.r.g. 1281/2024, e per l'effetto, annullare, revocare, privare di efficacia e/o porre in non cale il decreto opposto nei confronti degli Opponenti.
Con vittoria di spese e competenze legali oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario”
Parte opposta così conclude:
“voglia l'Ill.mo Tribunale, previo rigetto di ogni domanda, eccezione ed istanza avversaria, così decidere:
- rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli opponenti Parte_1 [...]
e per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in comparsa di Per_1 Parte_2 risposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 408/2024 del 30 maggio 2024 emesso dal Tribunale di Trento (RG 1281/2024);
- in ogni caso, previo ogni necessario accertamento di fatto e di diritto, condannare gli opponenti e a pagare in solido la somma Parte_1 Persona_1 Parte_2 ingiunta con il ricorso monitorio, ovvero, in subordine, quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata in corso di causa, maggiorata degli interessi legali sino al saldo del dovuto;
- con condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Persona_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 408/2024, emesso da
[...] questo ufficio in data 30.5.2024, con cui era stato loro ingiunto, quale fideiussori della società “In Vacanza società consortile ”, con sede in Brentonico, di Parte_3 pagare alla con sede legale in Conegliano e, per essa, alla Controparte_1 [...]
la somma di € 42.269,49 (oltre interessi e oneri di procedura) a titolo di Controparte_2 saldo di conto corrente.
A sostegno della spiegata opposizione gli ingiunti eccepivano “nullità parziale della fideiussione per violazione della legge antitrust 287/1990 – nullità quindi dell'art. 5 della stessa, che pone la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., con conseguente applicazione della disciplina codicistica” e, per l'effetto, “decadenza di controparte ex comma 1 art. 1957 c.c. ed estinzione della fideiussione”.
Al riguardo evidenziavano, da un lato, che la fideiussione era “interamente riproduttiva dello schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia col provvedimento n.
55/2005” e, quindi, nulla perché espressiva di un'intesa restrittiva della concorrenza ex art. pagina 2 di 4 2, 2° co., lett. a), legge n° 287/1990; e dall'altro che, stante la conseguenziale applicazione dell'art. 1957 c.c., l'ingiungente era decaduta dal diritto di agire nei loro confronti, non avendo proposto contro la debitrice principale le sue istanze nei sei mesi successivi alla cessazione del rapporto e non avendole poi reiterate con la dovuta diligenza.
Pertanto, concludevano chiedendo di annullare, revocare e comunque privare di efficacia il decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio per (asserita cessionaria del credito azionato CP_1 in giudizio), la , contestava la spiegata opposizione e ne Controparte_2 chiedeva l'integrale rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Premesso che gli ingiunti non avevano contestato l'ammontare del credito vantato nel ricorso monitorio e che gli stessi, avendo sempre avuto “ruoli decisionali” all'interno della società debitrice, non potevano essere qualificati come consumatori, avendo sempre operato come professionisti, l'opposta assumeva che il disposto dell'art. 1957 c.c. è derogabile dalle parti, non venendo al riguardo in rilievo alcun principio di ordine pubblico.
L'opposizione non appare fondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Come si desume dalla sintetica narrativa che precede, gli ingiunti hanno formulato un unico motivo di opposizione, con il quale hanno eccepito la nullità parziale della fideiussione, per essere riproduttiva, anche nella parte relativa alla deroga dell'art. 1957, dello schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n° 55/2005 perché lesivo della libera concorrenza.
In considerazione di ciò e della conseguenziale applicazione dell'art. 1957 c.c., hanno eccepito la decadenza della controparte dal diritto di agire nei loro confronti in ragione dell'integrale decorrenza del termine di cui alla citata disposizione codicistica, senza, quindi, formulare alcuna contestazione in ordine all'ammontare del credito vantato ex adverso e all'attuale riferibilità dello stesso alla parte ingiungente.
Al riguardo devesi considerare che di recente la Suprema Corte ha precisato che
“la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello
ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul pagina 3 di 4 fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (così
Cass., n° 21841/2024, le cui articolate considerazioni, da intendersi qui integralmente richiamate, non appaiono adeguatamente confutate dalla sentenza di contrario avviso menzionata da parte opponente nelle note difensive dd. 22.4.2025).
In applicazione di tale principio di diritto, da cui non vi è ragione di discostarsi, nel caso di specie non può venire in rilievo il citato provvedimento della Banca d'Italia, essendo questo riferibile alle sole fideiussioni omnibus, e non anche alle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche e individuate operazioni bancarie, come quella prestata dagli odierni opponenti con esclusivo riferimento al credito originato dal rapporto di apertura di credito in conto corrente intercorso tra la debitrice principale e l'originaria creditrice Banca Popolare di Ancona, a cui è incontestatamente subentrata la parte ingiungente.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata, il che comporta la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La controvertibilità della detta questione di diritto, oggetto di pronunce contrastanti nella prassi giurisprudenziale, appare valorizzabile ai fini di un'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sì come risultante dalla sentenza della Corte
Costituzionale n° 77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e nei confronti della , Parte_1 Persona_1 Parte_2 CP_1 con sede legale in Conegliano, Via Vittorio Alfieri n° 1, e, per essa, della
[...]
con sede legale in Milano, via Valtellina nn. 15/17, avverso il decreto Controparte_2 ingiuntivo n° 408/2024, emesso da questo ufficio in data 30.5.2024, disattesa ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trento in data 29.4.2025
Il giudice dr. Giuseppe Barbato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2080/2024 promossa da:
, residente in [...], Sestiere Castello n° 5536 Parte_1
, residente in [...] Persona_1
, residente in [...] Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Cicerone e dall'avv. Michelangelo Russo
PARTE OPPONENTE
C O N T R O
con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n° 1 e, Controparte_1 per essa, con sede legale in Milano, via Controparte_2
Valtellina n°15/17, in persona del procuratore speciale rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Mereu del foro di Milano
PARTE OPPOSTA
OGGETTO:
opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI:
Parte opponente così conclude:
“Voglia il sig. Giudice, per le causali esposte in narrativa e previa ogni declaratoria del caso, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 408/2024 emesso dal Tribunale di Trento il 30/5/2024 nel
pagina 1 di 4 procedimento n.r.g. 1281/2024, e per l'effetto, annullare, revocare, privare di efficacia e/o porre in non cale il decreto opposto nei confronti degli Opponenti.
Con vittoria di spese e competenze legali oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario”
Parte opposta così conclude:
“voglia l'Ill.mo Tribunale, previo rigetto di ogni domanda, eccezione ed istanza avversaria, così decidere:
- rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli opponenti Parte_1 [...]
e per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in comparsa di Per_1 Parte_2 risposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 408/2024 del 30 maggio 2024 emesso dal Tribunale di Trento (RG 1281/2024);
- in ogni caso, previo ogni necessario accertamento di fatto e di diritto, condannare gli opponenti e a pagare in solido la somma Parte_1 Persona_1 Parte_2 ingiunta con il ricorso monitorio, ovvero, in subordine, quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata in corso di causa, maggiorata degli interessi legali sino al saldo del dovuto;
- con condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Persona_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 408/2024, emesso da
[...] questo ufficio in data 30.5.2024, con cui era stato loro ingiunto, quale fideiussori della società “In Vacanza società consortile ”, con sede in Brentonico, di Parte_3 pagare alla con sede legale in Conegliano e, per essa, alla Controparte_1 [...]
la somma di € 42.269,49 (oltre interessi e oneri di procedura) a titolo di Controparte_2 saldo di conto corrente.
A sostegno della spiegata opposizione gli ingiunti eccepivano “nullità parziale della fideiussione per violazione della legge antitrust 287/1990 – nullità quindi dell'art. 5 della stessa, che pone la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., con conseguente applicazione della disciplina codicistica” e, per l'effetto, “decadenza di controparte ex comma 1 art. 1957 c.c. ed estinzione della fideiussione”.
Al riguardo evidenziavano, da un lato, che la fideiussione era “interamente riproduttiva dello schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia col provvedimento n.
55/2005” e, quindi, nulla perché espressiva di un'intesa restrittiva della concorrenza ex art. pagina 2 di 4 2, 2° co., lett. a), legge n° 287/1990; e dall'altro che, stante la conseguenziale applicazione dell'art. 1957 c.c., l'ingiungente era decaduta dal diritto di agire nei loro confronti, non avendo proposto contro la debitrice principale le sue istanze nei sei mesi successivi alla cessazione del rapporto e non avendole poi reiterate con la dovuta diligenza.
Pertanto, concludevano chiedendo di annullare, revocare e comunque privare di efficacia il decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio per (asserita cessionaria del credito azionato CP_1 in giudizio), la , contestava la spiegata opposizione e ne Controparte_2 chiedeva l'integrale rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Premesso che gli ingiunti non avevano contestato l'ammontare del credito vantato nel ricorso monitorio e che gli stessi, avendo sempre avuto “ruoli decisionali” all'interno della società debitrice, non potevano essere qualificati come consumatori, avendo sempre operato come professionisti, l'opposta assumeva che il disposto dell'art. 1957 c.c. è derogabile dalle parti, non venendo al riguardo in rilievo alcun principio di ordine pubblico.
L'opposizione non appare fondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Come si desume dalla sintetica narrativa che precede, gli ingiunti hanno formulato un unico motivo di opposizione, con il quale hanno eccepito la nullità parziale della fideiussione, per essere riproduttiva, anche nella parte relativa alla deroga dell'art. 1957, dello schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n° 55/2005 perché lesivo della libera concorrenza.
In considerazione di ciò e della conseguenziale applicazione dell'art. 1957 c.c., hanno eccepito la decadenza della controparte dal diritto di agire nei loro confronti in ragione dell'integrale decorrenza del termine di cui alla citata disposizione codicistica, senza, quindi, formulare alcuna contestazione in ordine all'ammontare del credito vantato ex adverso e all'attuale riferibilità dello stesso alla parte ingiungente.
Al riguardo devesi considerare che di recente la Suprema Corte ha precisato che
“la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello
ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul pagina 3 di 4 fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (così
Cass., n° 21841/2024, le cui articolate considerazioni, da intendersi qui integralmente richiamate, non appaiono adeguatamente confutate dalla sentenza di contrario avviso menzionata da parte opponente nelle note difensive dd. 22.4.2025).
In applicazione di tale principio di diritto, da cui non vi è ragione di discostarsi, nel caso di specie non può venire in rilievo il citato provvedimento della Banca d'Italia, essendo questo riferibile alle sole fideiussioni omnibus, e non anche alle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche e individuate operazioni bancarie, come quella prestata dagli odierni opponenti con esclusivo riferimento al credito originato dal rapporto di apertura di credito in conto corrente intercorso tra la debitrice principale e l'originaria creditrice Banca Popolare di Ancona, a cui è incontestatamente subentrata la parte ingiungente.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata, il che comporta la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La controvertibilità della detta questione di diritto, oggetto di pronunce contrastanti nella prassi giurisprudenziale, appare valorizzabile ai fini di un'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sì come risultante dalla sentenza della Corte
Costituzionale n° 77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e nei confronti della , Parte_1 Persona_1 Parte_2 CP_1 con sede legale in Conegliano, Via Vittorio Alfieri n° 1, e, per essa, della
[...]
con sede legale in Milano, via Valtellina nn. 15/17, avverso il decreto Controparte_2 ingiuntivo n° 408/2024, emesso da questo ufficio in data 30.5.2024, disattesa ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trento in data 29.4.2025
Il giudice dr. Giuseppe Barbato
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