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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/09/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3754/202, TRA
, (c.f.: rappresentato e difeso dagli Avv.Passaro Alba e Parte_1 C.F._1
Romoli Stefania, presso il cui studio domicilia;
RICORRENTE in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Silvio CP_1
Garafalo;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.11.2024, parte ricorrente rilevava che con Decreto di Omologa RGLN. 2929/2023 il Tribunale di Avellino riconosceva al ricorrente i requisiti sanitari per l'assegno ordinario di invalidità, dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Veniva notificato il Decreto di Omologa in data 18/07/2024 e in data 22/07/24 venivano trasmessi i modelli di pagamento (AP 15 e AP 59). La prestazione complessiva doveva essere liquidata nei 120 CP_ giorni successivi alla notifica, ma l' ha provveduto a pagare solo nel mese di Gennaio 2025, dopo il deposito del ricorso (27/11/2024) e dopo la notifica dello stesso (09/12/2024), e poi successivamente in data 13/12/2024 veniva liquidata la prestazione come risulta anche dalla CP_ comunicazione del 13/12/2024. Si costituiva in giudizio l' , chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con CP_1 compensazione delle spese. CP_ Vista la costituzione dell' si chiede la cessazione della materia del contendere, in quanto nelle more del giudizio si è perfezionato il pagamento della prestazione oggetto del ricorso, ovvero il pagamento degli arretrati e della rata. Considerata la natura documentale della controversia, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti in sintesi le sole istanze e conclusioni, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta come da seguente sentenza. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Deve ritenersi che tale circostanza abbia determinato la fine della lite e quindi la cessazione della materia del contendere: è quindi, intervenuta una situazione sostanziale che ha privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia. È, difatti, noto che chi che agisce in giudizio deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del 1 giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa (cfr. Cass. civ. n. 16162/2015). Di contro nella fattispecie non v'è alcuna incertezza oggettiva in merito ai fatti di causa, essendo stato corrisposto a controparte quanto spettante, come documentato in atti. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cassazione civile, sez. lav., 13/03/1999, n. 2268; nello stesso senso, Cassazione civile, sez. lav., 25/03/2010, n. 7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”). Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cassazione civile, sez. III, 01/06/2004, n. 10478: “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”; Cassazione civile, sez. III, 08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”; conforme: Cassazione civile, sez. II, 21/02/2007, n. 4034). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte. La pronuncia in questione può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cassazione civile, sez. III, 22/08/2007, n. 17861; Cassazione civile, sez. I, 28/07/2004, n. 14194; Cassazione civile, sez. lav., 27/04/2000, n. 5390; Cassazione civile, sez. un., 28/09/2000, n. 1048). Alla luce di quanto rappresentato dalle parti nel corso del giudizio, può ritenersi che la controversia, oggetto del presente giudizio, sia parzialmente cessata. Il fatto sopravvenuto che induce questo giudicante a ritenere del tutto cessata la materia del contendere è costituito dalla rinuncia all'azione operata dal ricorrente. Ciò comporta che l'oggetto del contendere debba ritenersi estinto in toto, considerando che nessuna parte possa più nutrire alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, neppure ai fini di un eventuale accertamento negativo del diritto vantato in ricorso.
2 Difatti, la rinuncia dichiarata dal ricorrente non può essere qualificata come rinuncia agli atti del giudizio, bensì come rinuncia all'azione, correttamente eseguita dalle procuratrici del ricorrente stesso, in forza della procura ad hoc versata in atti ed in conformità ai principi espressi in materia dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. II, 06/06/2022, n. 18033). Così qualificata l'operata rinuncia, non trovano applicazione alla fattispecie le disposizioni di cui all'art. 306 c.p.c. e, pertanto, essa non richiede l'accettazione delle controparti (Cassazione civile, sez. II, 23/07/2019, n. 19845: “La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. La rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere”). In punto di regolamentazione delle spese di lite, a fronte della cessazione della materia del contendere, deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale, anche in caso di rinuncia all'azione (Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2020, n. 14939: “La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale”). Nella fattispecie, il contraddittorio instaurato tra le parti si è arrestato subito dopo il suo incardinamento, in assenza di svolgimento di qualsiasi attività istruttoria. Di conseguenza, non può essere operato, in questa sede, alcun vaglio circa l'eventuale infondatezza della domanda, né rilevare la soccombenza virtuale del ricorrente. Pertanto, ritiene il giudicante che sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza Cost. 77/2018, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
1. dichiara interamente cessata la materia del contendere;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Avellino, il24.9.2025 Il Giudice del Lavoro Monica d'Agostino
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Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3754/202, TRA
, (c.f.: rappresentato e difeso dagli Avv.Passaro Alba e Parte_1 C.F._1
Romoli Stefania, presso il cui studio domicilia;
RICORRENTE in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Silvio CP_1
Garafalo;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.11.2024, parte ricorrente rilevava che con Decreto di Omologa RGLN. 2929/2023 il Tribunale di Avellino riconosceva al ricorrente i requisiti sanitari per l'assegno ordinario di invalidità, dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Veniva notificato il Decreto di Omologa in data 18/07/2024 e in data 22/07/24 venivano trasmessi i modelli di pagamento (AP 15 e AP 59). La prestazione complessiva doveva essere liquidata nei 120 CP_ giorni successivi alla notifica, ma l' ha provveduto a pagare solo nel mese di Gennaio 2025, dopo il deposito del ricorso (27/11/2024) e dopo la notifica dello stesso (09/12/2024), e poi successivamente in data 13/12/2024 veniva liquidata la prestazione come risulta anche dalla CP_ comunicazione del 13/12/2024. Si costituiva in giudizio l' , chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con CP_1 compensazione delle spese. CP_ Vista la costituzione dell' si chiede la cessazione della materia del contendere, in quanto nelle more del giudizio si è perfezionato il pagamento della prestazione oggetto del ricorso, ovvero il pagamento degli arretrati e della rata. Considerata la natura documentale della controversia, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti in sintesi le sole istanze e conclusioni, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta come da seguente sentenza. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Deve ritenersi che tale circostanza abbia determinato la fine della lite e quindi la cessazione della materia del contendere: è quindi, intervenuta una situazione sostanziale che ha privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia. È, difatti, noto che chi che agisce in giudizio deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del 1 giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa (cfr. Cass. civ. n. 16162/2015). Di contro nella fattispecie non v'è alcuna incertezza oggettiva in merito ai fatti di causa, essendo stato corrisposto a controparte quanto spettante, come documentato in atti. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cassazione civile, sez. lav., 13/03/1999, n. 2268; nello stesso senso, Cassazione civile, sez. lav., 25/03/2010, n. 7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”). Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cassazione civile, sez. III, 01/06/2004, n. 10478: “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”; Cassazione civile, sez. III, 08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”; conforme: Cassazione civile, sez. II, 21/02/2007, n. 4034). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte. La pronuncia in questione può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cassazione civile, sez. III, 22/08/2007, n. 17861; Cassazione civile, sez. I, 28/07/2004, n. 14194; Cassazione civile, sez. lav., 27/04/2000, n. 5390; Cassazione civile, sez. un., 28/09/2000, n. 1048). Alla luce di quanto rappresentato dalle parti nel corso del giudizio, può ritenersi che la controversia, oggetto del presente giudizio, sia parzialmente cessata. Il fatto sopravvenuto che induce questo giudicante a ritenere del tutto cessata la materia del contendere è costituito dalla rinuncia all'azione operata dal ricorrente. Ciò comporta che l'oggetto del contendere debba ritenersi estinto in toto, considerando che nessuna parte possa più nutrire alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, neppure ai fini di un eventuale accertamento negativo del diritto vantato in ricorso.
2 Difatti, la rinuncia dichiarata dal ricorrente non può essere qualificata come rinuncia agli atti del giudizio, bensì come rinuncia all'azione, correttamente eseguita dalle procuratrici del ricorrente stesso, in forza della procura ad hoc versata in atti ed in conformità ai principi espressi in materia dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. II, 06/06/2022, n. 18033). Così qualificata l'operata rinuncia, non trovano applicazione alla fattispecie le disposizioni di cui all'art. 306 c.p.c. e, pertanto, essa non richiede l'accettazione delle controparti (Cassazione civile, sez. II, 23/07/2019, n. 19845: “La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. La rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere”). In punto di regolamentazione delle spese di lite, a fronte della cessazione della materia del contendere, deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale, anche in caso di rinuncia all'azione (Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2020, n. 14939: “La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale”). Nella fattispecie, il contraddittorio instaurato tra le parti si è arrestato subito dopo il suo incardinamento, in assenza di svolgimento di qualsiasi attività istruttoria. Di conseguenza, non può essere operato, in questa sede, alcun vaglio circa l'eventuale infondatezza della domanda, né rilevare la soccombenza virtuale del ricorrente. Pertanto, ritiene il giudicante che sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza Cost. 77/2018, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
1. dichiara interamente cessata la materia del contendere;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Avellino, il24.9.2025 Il Giudice del Lavoro Monica d'Agostino
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