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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/09/2024, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1252 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. VERNUCCIO
[...] C.F._1
GIUSEPPE; ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
contumace; resistente avente ad oggetto: Altre ipotesi
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 4 è inserito nelle graduatorie di circolo e Parte_1
d'istituto del personale ATA della provincia di Ragusa per il triennio
2021/2024 per i profili di Assistente Amministrativo e Collaboratore
Scolastico.
Per il servizio militare reso dal 19.8.1992 al 18.8.1993, non in costanza di servizio quale personale ATA, il ha riconosciuto 0,6 punti, CP_1
in applicazione del d.m. 50/2021 all. A che equipara il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego al servizio effettivo reso nella medesima qualifica (valutandolo quindi 6 punti/anno e 0,5 punti/mese); e quello prestato non in costanza di rapporto di impiego al servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato (valutandolo quindi
0,6 punti/anno e 0,05 punti/mese).
Il ricorrente deduce l'illegittimità di tale regolamentazione alla luce della normativa primaria, da cui si evincerebbe che il servizio militare deve essere ugualmente computato a prescindere dal fatto che sia stato prestato in costanza di rapporto d'impiego o meno.
Chiede quindi la dichiarazione del proprio diritto alla valutazione del servizio militare in ragione di 6 punti/anno e di 0,5 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni.
Il e i controinteressati sono rimasti contumaci. CP_1
***
Il ricorso è infondato. L'articolo 2050 del decreto legislativo 15 marzo
2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare), ai primi due commi, prevede: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le
Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo
Pagina 2 di 4 trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Il primo comma stabilisce dunque che, di regola, il servizio militare è valutato allo stesso modo del servizio svolto nell'ambito di un impiego civile presso enti pubblici.
Il secondo comma fa riferimento al “militare di leva o richiamato”. Il primo è colui che svolge il servizio obbligatorio ai sensi dell'art. 1929
d.lgs. cit.; il secondo è il militare in congedo che venga richiamato ai sensi degli artt. 986 e ss. d.lgs. cit. Dato che la leva ed il richiamo, in quanto obbligatori, possono avvenire mentre il militare svolge altro impiego, la disposizione va intesa nel senso che quando l'aver svolto una determinata attività lavorativa rilevi quale titolo di ammissione o al fine dell'attribuzione del punteggio in un concorso pubblico, la sua durata va calcolata al lordo dei periodi di leva o di richiamo svolti in pendenza del rapporto di lavoro, il che equivale a dire che il periodo di leva o richiamo svolto in pendenza di rapporto di lavoro ha lo stesso valore del periodo in cui tale rapporto di lavoro si è svolto (in attuazione dell'art. 52 co. 2
Cost.).
I due commi si pongono quindi in rapporto di genere a specie, nel senso che il servizio militare vale generalmente come il servizio prestato quale impiegato civile presso gli enti pubblici;
mentre quando esso si svolge in pendenza di un impiego specificamente rilevante ai fini concorsuali (il che può avvenire solo quando si tratti di servizio obbligatorio), esso ha lo stesso valore di tale impiego (ovviamente solo se, come di regola avviene, questo valga di più del servizio generico nell'impiego presso enti pubblici).
Correttamente quindi, ai sensi dell'art. 2050 d.lgs. cit., il servizio militare prestato dal ricorrente non in pendenza di rapporto di lavoro è stato valutato allo stesso modo del servizio reso alle dipendenze delle
Pagina 3 di 4 amministrazioni statali, ossia in ragione di 0,6 punti/anno e 0,05 punti/mese (o frazione di mese superiore a 15 giorni).
Le disposizioni dell'art. 485 d.lgs. 297/1994 richiamate dal ricorrente non rilevano ai fini del presente giudizio, in quanto relative all'avanzamento di carriera e non alle procedure di assunzione.
I precedenti di legittimità richiamati dalla giurisprudenza allegata dal ricorrente riguardano il diverso caso dei precedenti d.m. che ai fini delle graduatorie non consideravano in alcun modo il servizio militare se non svolto in costanza di impiego.
Ed anzi la Corte di Cassazione, con sentenza n. 22429/2024, ha confermato la legittimità della regolamentazione di cui al d.m. 50/2021.
Il ricorso va quindi rigettato. La contumacia del ministero resistente esonera dalla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso.
24/09/2024
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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