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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Foglio n. 1
R.G. N. 1480-1/2025
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XIV
IL COLLEGIO:
Dottor Giorgio Jachia Presidente Rel ed Est. Dottoressa Angela Coluccio Giudice Dottoressa Daniela Cavaliere Giudice
PRONUNCIA LA SEGUENTE
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
NEI CONFRONTI DEL DEBITORE
[...]
Controparte_1
Codice fiscale: P.IVA_1
Sede legale: Roma (RM), Via Gregorio VII n. 249/A N. REA: RM - 1549758 RESISTENTE – NON COSTITUITO
ED ALL'UOPO ESPONE LE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 DEL RICORSO, DELLA FISSAZIONE DELL'UDIENZA E DI EVENTUALI RIUNIONI
1.1 PRIMO RICORRENTE
Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 39 e 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza si chiede di disporre l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2
, codice fiscale , avente sede legale in Roma (RM), Via
[...] P.IVA_1
Gregorio VII n. 249/A. Il ricorso è proposto da e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dagli Avv.ti Vincenzo Scorsone, Elena Scorsone e Fabrizio Bonato. Il ricorrente allega il proprio credito di euro € 9.420,18, Parte_1 oltre accessori e rappresenta che è provato da decreto ingiuntivo n. 7112/2023, r.g.n. 38335/2023 emesso dal Tribunale Civile di Roma, Sez. Lavoro, ritualmente
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notificato alla debitrice unitamente a pedissequo atto di precetto, decreto successivamente munito del decreto di definitiva esecutorietà ex art. 647 c.p.c. reso in data 16/4/2025. Il ricorrente allega il proprio credito di euro 12.810,16 oltre Parte_2 accessori e rappresenta che è provato da decreto ingiuntivo n. 1270/2024, r.g. n. 38338/2023 emesso dal Tribunale Civile di Roma, Sez. Lavoro, ritualmente notificato alla debitrice unitamente a pedissequo atto di precetto, decreto successivamente munito del decreto di definitiva esecutorietà ex art. 647 c.p.c. reso in data 9/7/2025. Infine, il ricorrente rappresenta che nella sua prospettazione sussiste lo stato di insolvenza del resistente non solo in ragione dei mancati pagamenti nei suoi confronti ma anche in ragione dell'esito negativo delle procedure esecutive espletate.
1.2 RESISTENTE NON COSTITUITO
Parte resistente non si è costituita anche se la notifica dell'invito a comparire e del primo ricorso è stata compiuta regolarmente sulla pec del debitore con esito positivo anche se occorre precisare che al debitore è stato assegnato un domicilio digitale/PEC Email_1
Non va dimenticato che l'art. 37 l. 120/2020 dispone non solo che le imprese sono tenute a comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale/PEC ma anche che i soggetti che non hanno indicato il proprio domicilio digitale sono sottoposti ad una sanzione amministrativa ed all'assegnazione di ufficio di un domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore ed erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio. Di conseguenza in giurisprudenza si spiega (cfr., da ultimo Corte di Appello di Milano, N. R.G. 1714/2024 del 23 settembre 2024; si veda anche Tribunale di Monza, 1-1/23, 8 febbraio 2023 ) che le notifiche al domicilio digitale/PEC avvengono ad un domicilio digitale che, se pur Email_2 attribuito d'ufficio dal sistema in assenza di un domicilio digitale indicato dalla società stessa, è accessibile da quest'ultima e costituisce notifica a tutti gli effetti (art. 37 l. 120/2020). Pertanto, in ordine alla notifica di un ricorso iscritto ad un procedimento unitario (in uno al relativo decreto di convocazione) effettuata ad un domicilio digitale denominato con la dizione si Email_2 deve ritenere che sia sufficiente la prova del regolare invio da parte della cancelleria perché è del tutto irrilevante ai fini della regolarità della notifica se il domicilio digitale sia stato attribuito di ufficio (in assenza di un domicilio digitale indicato dall'impresa) o sia stato, come di regola, creato dall'impresa e comunicato alla Camera di Commercio.
1.3 ACCOGLIMENTO
Ciò premesso, va preliminarmente affermata la competenza del Tribunale di Roma, atteso che il debitore ha la propria residenza nel circondario dell'intestato
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Ufficio Giudiziario. Va rilevato, inoltre, che risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale come si evince dalla visura storica in atti e dall'oggetto sociale ivi indicato. L'impresa risulta assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, atteso che dalla documentazione acquisita d'ufficio dalla Cancelleria ex artt. 42 e 367 CCII non emerge il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Sul punto è sufficiente constatare che non risultano depositati nel Registro delle Imprese i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi antecedenti alla data di deposito del ricorso. Va rappresentato, inoltre, che il requisito di cui all'art. 49 ultimo comma CCII risulta soddisfatto in ragione della somma fra i debiti della resistente nei confronti della parte ricorrente e quelli risultanti dall'informativa ADER acquisita d'ufficio. Per quanto concerne la prova dello stato di insolvenza, in generale, va rammentato che il riscontro della sussistenza di quest'ultimo si concreta in un giudizio di probabilità avente per oggetto la capacità finanziaria del debitore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni in relazione al quale il Giudice deve descrivere, nella motivazione, gli elementi esaminati;
va poi rammentato anche che in dottrina ed in giurisprudenza è comune la constatazione che l'insolvenza manifesta all'esterno una situazione strutturale che, appunto, è interna all'azienda. Va poi osservato che di regola lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori che dimostrino appunto che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
infatti di regola si ritiene che l'incapacità a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni si manifesti attraverso uno o più inadempimenti o attraverso alcune situazione descritte come sintomatiche dell'insolvenza, come rivelatrici dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni tra le quali vi sono anche: a) la cessazione dell'attività produttiva;
b) il licenziamento dei dipendenti;
c) l'abbandono della sede sociale;
d) l'irreperibilità e la latitanza dell'imprenditore; e) la pluralità degli inadempimenti;
f) l'entità degli inadempimenti;
g) il perdurare nel tempo degli inadempimenti;
h) l'intervenuta levata nell'ultimo anno di protesti per importi significativi;
i) l'effettuazione di pagamenti anomali vale a dire non attraverso la tempestiva consegna di somme di denaro e/o di titoli di credito regolarmente datati ma, ad esempio, attraverso la sistematica emissione di titoli di credito post-datati, la cessione come corrispettivo di altri beni;
l) la contrazione di ulteriori debiti ad elevato tasso di interesse;
m) la cessione dei beni strumentali;
n) l'avvenuto espletamento con esito negativo di una procedura esecutiva individuale;
o) l'eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale;
p) la diminuzione fraudolenta dell'attivo. Nel caso di specie, è agevole riscontrare che l'insolvenza dell'impresa resistente si è manifestata sulla base dei seguenti elementi:
- riscontrato inadempimento dei crediti vantati dai ricorrenti;
- avvenuto espletamento con esito negativo di procedure esecutive individuali da parte dei ricorrenti;
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- la circostanza che l'ultimo bilancio depositato nel Registro delle Imprese si riferisca all'esercizio chiuso in data 31/12/2019;
- la circostanza che dall'informativa ADER acquisita d'ufficio risultino, alla data del 21/10/2025, cartelle e avvisi a carico della resistente per un ammontare complessivo pari ad euro 211.121,49.
1.4 VERIFICA TELEMATICA DELLO STATO PASSIVO
Il Tribunale ai sensi del terzo comma dell'art. 203 CCI stabilisce che l'udienza sia svolta in via telematica scritta, nelle forme di seguito precisate, ma con facoltà di essere presente per quei creditori con posizioni controverse che lo richiedano.
1.5 DISPOSITIVO
Il tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, e 121, CCI,
P.Q.M.
(1) DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di Controparte_2
, codice fiscale , avente sede legale in Roma
[...] P.IVA_1
(RM), Via Gregorio VII n. 249/A; (2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Giorgio Jachia;
(3) NOMINA curatore dr Persona_1
(4) INVITA il curatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
(5) ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
(6) PRECISA ai sensi dell'art. 142 CCI che la sentenza priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale che sono presi in consegna dal curatore ai sensi dell'art. 197 CCI;
(7) DISPONE ai sensi del comma 2 dell'art. 197 CCI la trascrizione a cura del curatore nei pubblici registri per gli immobili ed i beni mobili registrati;
(8) DISPONE che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCI, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
(9) DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il
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P.C.T.; b) che il curatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra curatore e creditori e terzi;
c) comunichi ai creditori l'indirizzo di posta elettronica della procedura;
(10) FISSA ex art. 49 c. 3 lett. d) CCI l'udienza del __24.02.26________________ ore 10.30 per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato nella forma dell'udienza telematica scritta;
(11) ASSEGNA AI CREDITORI E AI TERZI, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCI;
(12) AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
(13) PRECISA che nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo dì posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dai curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CC;
(14) DISPONE IN ORDINE ALL'UDIENZA TELEMATICA scritta di verifica dello stato passivo:
• il curatore deposita sul PCT e trasmetta al debitore ed a tutti i creditori via pec entro 15 giorni prima dell'udienza il progetto di stato passivo;
• che il debitore è abilitato al deposito di memorie;
• che i creditori potranno depositare osservazioni al progetto di stato passivo con PEC diretta alla pec del fallimento entro 6 giorni prima dell'udienza;
• che il curatore deposita sia su eventuale gestionale che sul PCT tutte le osservazioni;
• che il Curatore deposita sia su eventuale gestionale che sul PCT entro due giorni prima dell'udienza eventuali modifiche al progetto di stato passivo già depositato;
• che qualora il GD ritenga di adottare una decisione più sfavorevole al creditore rispetto alla proposta del Curatore, la trattazione della
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singola domanda (e quindi la dichiarazione di esecutività) sarà rinviata per consentirgli di esporre le proprie difese;
• che il curatore depositi sul PCT relazione con tutti gli allegati il giorno prima dell'udienza;
• che il singolo creditore ha facoltà di chiedere la discussione orale per posizioni controverse mediante istanza da depositare via pec alla casella pec del fallimento entro 5 giorni prima dell'udienza e che in tal caso solo per tali posizioni si svolgerà in via residuale l'udienza fisica nello stesso giorno ed alla stessa ora già fissati nell'aula 212, primo piano, Tribunale di Roma in viale Giulio Cesare 54/B; (15) AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
(16) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies disp. att c.p.c.• 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. dalla L. 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
7) alle banche dati degli enti previdenziali;
(17) AUTORIZZA il curatore ad accedere: 1) al cassetto fiscale;
2) al cassetto previdenziale;
3) alle banche dati dell'anagrafe tributaria;
4) all'archivio dei rapporti finanziari;
5) alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro;
6) al pubblico registro automobilistico;
(18) DISPONE che la presente sentenza sia comunicata: a) al debitore;
b) ai ricorrenti;
c) al pubblico ministero;
d) al curatore, (19) DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa per estratto al Registro delle Imprese di Roma per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo;
(20) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
(21) AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
(22) MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Così deciso in Roma il 12.11.26_______
Il Presidente Estensore Giorgio Jachia