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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
DELLA VOLPE SERGIO, Relatore
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3480/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Cipriano D'Aversa - Piazza Municipio 81036 San Cipriano D'Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06228202400000270000 TARI 2009 contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06220110021042666000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06220110024779953000 TARI 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06220120008863689000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0622012002634124000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 062013000374538000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06220130015454342000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06220140008091957000 TARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0622015002986745000 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5306/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato dall'avv. Difensore_1, ricorre avverso la comunicazione con la quale l'ADER di Capannori chiede autorizzarsi la compensazione del credito vantato di euro 944,00 con il debito di euro 23.369,66 risultante da una serie di cartelle relative a tributi di diversa natura ed ivi compreso la Tarsu dovuta al comune di San Cipriano d'Aversa per gli anni 2009, 2003, 2010, 2011, 2012,
2013 nonché Tefa anno 2014.
Il ricorrente con il presente ricorso contesta esclusivamente tali cartelle sostenendo di non avere mai ricevuto la notifica delle stesse con la conseguenza che il comune è decaduto dal richiedere le somme le quali si sono, altresì, prescritte.
Nessuno si costituisce per il comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la competenza territoriale di questa Corte atteso che il ricorso è proposto avverso cartelle emesse sulla base di somme che si assume siano dovute al comune di San Cipriano
d'Aversa.
Sempre in via preliminare deve ritenersi ammissibile l'impugnazione del provvedimento di mancata compensazione il quale, nel caso in esame e come si dirà, costituisce il primo atto notificato ed in virtù del quale il contribuente è venuto a sapere della pretesa fiscale.
Ancora in via preliminare va esaminata l'eccezione secondo la quale il provvedimento di compensazione non sarebbe stato preceduto dalla notifica della cartella di pagamento emesse per tarsu e sulla quale lo stesso provvedimento si fonda. Tale eccezione deve ritenersi sia assorbente rispetto a tutte le altre eccezioni.
Infatti, nel caso di espressa contestazione, spetta al resistente l'onere di fornire la prova diretta a dimostrare che gli atti precedenti, e posti a fondamento del provvedimento impugnato, sono stati regolarmente notificati.
Nel caso in esame tale prova non è stata fornita dall'ADER la quale, al contrario, è rimasta contumace.
A tal proposto va ricordato che la Suprema Corte ricorda un consolidato orientamento secondo il quale
“in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (Cass. n. 12932 del 22/4/22).
Il ricorso va, pertanto, accolto mentre la particolarità della materia trattata comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, definitivamente pronunciando così provvede:
1-accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;
2-compensa integralmente le spese di causa tra le parti
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
DELLA VOLPE SERGIO, Relatore
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3480/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Cipriano D'Aversa - Piazza Municipio 81036 San Cipriano D'Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06228202400000270000 TARI 2009 contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06220110021042666000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06220110024779953000 TARI 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06220120008863689000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0622012002634124000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 062013000374538000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06220130015454342000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06220140008091957000 TARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0622015002986745000 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5306/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato dall'avv. Difensore_1, ricorre avverso la comunicazione con la quale l'ADER di Capannori chiede autorizzarsi la compensazione del credito vantato di euro 944,00 con il debito di euro 23.369,66 risultante da una serie di cartelle relative a tributi di diversa natura ed ivi compreso la Tarsu dovuta al comune di San Cipriano d'Aversa per gli anni 2009, 2003, 2010, 2011, 2012,
2013 nonché Tefa anno 2014.
Il ricorrente con il presente ricorso contesta esclusivamente tali cartelle sostenendo di non avere mai ricevuto la notifica delle stesse con la conseguenza che il comune è decaduto dal richiedere le somme le quali si sono, altresì, prescritte.
Nessuno si costituisce per il comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la competenza territoriale di questa Corte atteso che il ricorso è proposto avverso cartelle emesse sulla base di somme che si assume siano dovute al comune di San Cipriano
d'Aversa.
Sempre in via preliminare deve ritenersi ammissibile l'impugnazione del provvedimento di mancata compensazione il quale, nel caso in esame e come si dirà, costituisce il primo atto notificato ed in virtù del quale il contribuente è venuto a sapere della pretesa fiscale.
Ancora in via preliminare va esaminata l'eccezione secondo la quale il provvedimento di compensazione non sarebbe stato preceduto dalla notifica della cartella di pagamento emesse per tarsu e sulla quale lo stesso provvedimento si fonda. Tale eccezione deve ritenersi sia assorbente rispetto a tutte le altre eccezioni.
Infatti, nel caso di espressa contestazione, spetta al resistente l'onere di fornire la prova diretta a dimostrare che gli atti precedenti, e posti a fondamento del provvedimento impugnato, sono stati regolarmente notificati.
Nel caso in esame tale prova non è stata fornita dall'ADER la quale, al contrario, è rimasta contumace.
A tal proposto va ricordato che la Suprema Corte ricorda un consolidato orientamento secondo il quale
“in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (Cass. n. 12932 del 22/4/22).
Il ricorso va, pertanto, accolto mentre la particolarità della materia trattata comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, definitivamente pronunciando così provvede:
1-accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;
2-compensa integralmente le spese di causa tra le parti