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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/11/2025, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunziato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5042/2023 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Carotenuto Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Ida Rampino CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.9.23, il lavoratore in epigrafe ha esposto di aver riportato, in ragione dell'attività lavorativa espletata di operaio edile sin dal 1988, malattia professionale (discopatie del rachide lombare) a seguito della quale ha inoltrato domanda all' (in data 10.3.23) per il relativo CP_1 riconoscimento, ma l'istituto convenuto ha negato la sussistenza del nesso eziologico tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
Ha pertanto chiesto a questo Giudice: “
1.accertare e dichiarare che il sig. è Parte_1 affetto da patologia di origine professionale;
2. se ritenuti cumulabili i gradi di menomazione da parte dell'On.le Giudicante, accertare e dichiarare che il signor ha riportato un grado di menomazione complessivo per Parte_1 il danno da MP superiore allo 06% in virtù del cumulo con il precedente di cui in premessa, e per
l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla riliquidazione del CP_1 danno biologico con conseguente pagamento delle somme dovute a titolo di differenza, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Eseguita l'istruttoria con ammissione della prova testimoniale ed espletata consulenza medico- legale, all'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
In via preliminare va respinta l'eccezione di prescrizione triennale sollevata dalla parte resistente, posto che la denuncia di malattia professionale risale al 10.3.23, da tale data decorreva il termine triennale per l'esperimento dell'azione giudiziale. Ne consegue che alla data del deposito dell'odierno ricorso (19.9.23) non era ancora spirato il termine di prescrizione triennale.
In ordine al dies a quo, vedasi Cass. 2285/2013 secondo cui “A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica contemporanea, dai quali la malattia sia riconoscibile per l'assicurato.”
Da ultimo, poi, Cass. SS.UU. 11928/19 ha chiarito che “Il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'articolo 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso
d.P.R., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore”.
Aggiunge poi la Suprema Corte che con il decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto dall'art. 104, o di duecentodieci giorni, di cui all'art. 83 dello stesso decreto, è semplicemente rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ed all'assicurato è data facoltà (ma non l'obbligo) di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata, ben potendo egli attendere l'esito del procedimento amministrativo, anche oltre il termine di 150 gg, con provvedimento espresso. Solo allorchè intervenga il provvedimento espresso dell' , potrà CP_2 ritenersi esaurito il termine di sospensione e la prescrizione tornerà nuovamente a decorrere.
Tanto chiarito, nel merito occorre premettere che la fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38.
Per tale ipotesi, l'art. 13 d.lgs. 38/2000, rubricato Danno biologico, stabilisce: «1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
"tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell' . In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro CP_1 trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
5. Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato.
6. Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze.
In tale caso, l'assicurato continuerà a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata».
Sicché, il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato». Tanto premesso, nel caso di specie, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata è emersa innanzitutto conferma della derivazione professionale della malattia denunciata ed accertata nel ricorrente e ciò anche in linea con le risultanze delle prove testimoniali. Da queste è emerso infatti che il ricorrente è stato esposto in modo continuativo, nell'espletamento delle proprie mansioni
(operaio edile), a sollecitazioni meccaniche ripetitive e incongrue e a movimentazioni manuali di carichi (segnatamente, il teste ha riferito: “Una volta giunto il materiale sul cantiere, noi Tes_1 tutti diamo una mano a scaricare il materiale con attrezzature molto pesanti. Una volta scaricato il materiale ognuno provvede ad eseguire le proprie mansioni. Anche il ricorrente si occupa di carpenteria edile. Preciso che la catena utilizzata da noi tutti per scaricare conci di cemento
(blocchi prefabbricati di cemento) e trasportarli sull'impalcatura in cui bisogna montarli, pesa da sola più di 40kg e sono di regola necessarie due persone per movimentarla. Oltre alle catene, si utilizzano piastre di ferro (del peso ognuna di circa 10 kg) su cui vengono poggiati i conci per essere poi trasportati.”).
Nell'elaborato peritale, poi, il ctu ha correttamente evidenziato quanto segue: “La patologia presentata dal periziato emerge dall'esame clinico-anamnestico e risulta confermata dalla documentazione tecnica, invero scarna, allegata agli atti. La stessa è da ritenersi permanente e non emendabile.
Per “malattia professionale” si intende la malattia contratta nell'esercizio ed a causa della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore. Va riconosciuta la natura professionale alla patologia conseguente ad aggressione dell'organismo del lavoratore, etiologicamente connessa all'attività lavorativa, a seguito ed a esito della quale residua una definitiva alterazione dell'organismo stesso comportante, a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa.
Indispensabile risulta, in merito, il riconoscimento del nesso causale, del quale costituiscono una valida fonte gli elenchi delle malattie professionali contenute nelle tabelle allegate al D.P.R. n°
1124/1965. (…) La “protrusione discale” è una patologia della colonna vertebrale, caratterizzata dalla deformazione dello strato più esterno di un disco intervertebrale, tale per cui quest'ultimo risulta schiacciato e fuori asse rispetto agli altri dischi intervertebrali sani. La protrusione discale rientra nell'elenco delle “discopatie”, ossia le malattie del disco intervertebrale, e rappresenta, in molti casi, il preludio a un'ernia del disco. La maggior parte dei casi di protrusione discale interessa il tratto cervicale ed il tratto lombare della colonna vertebrale. Con l'avanzare dell'età e il conseguente invecchiamento del corpo umano, i dischi intervertebrali sono vittime di una progressiva degenerazione, che comporta la perdita irreversibile di buona parte della loro componente acquosa, fenomeno che li rende più fragili, meno elastici, predisposti alle deformazioni
e inclini alla rottura. La protrusione discale è una tipica conseguenza dei cambiamenti che l'invecchiamento del corpo umano determina ai danni dei dischi intervertebrali. Altri fattori scatenanti o favorenti quest'ultima sono abitudini e stili di vita errati (obesità, sedentarietà, eccessiva attività fisica, posture incongrue), traumi alla colonna vertebrale (cadute violente, cadute da grandi altezze, incidenti stradali e infortuni sportivi), il sollevamento ripetuto e con le modalità sbagliate di oggetti molto pesanti. (…) Nel caso di specie va sottolineato che non risulta documentata una storia clinica significativa della patologia, essendo tutta la relativa produzione tecnica rappresentata dal referto di un'unica TAC del rachide lombare, che l'esame obiettivo evidenzia esclusivamente una limitazione ai gradi elevati delle fisiologiche escursioni del rachide lombare e, soprattutto, che l'esame neurologico risulta nella norma e questo esclude la presenza di una radicolopatia, sia in fase irritativa che deficitaria, o di una mielopatia secondaria all'interessamento vertebrale, né sono stati riscontrati presunti disturbi trofico-sensitivi agli arti inferiori.
Per il risarcimento della malattia professionale va valutato, ai sensi del D.lgs 38/2000 e D.M.
12/7/2000, il danno permanente (Danno Biologico o menomazione della integrità psico-fisica). Le tabelle allegate al suddetto DM valutano (cod. 193) nella misura fino al 25% la “Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale lombare”.
Le “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” della 2016 Controparte_3 assegnano (cfr. pag. 336) un valore di fascia del 2-5% alla Patologia discale in I classe
(“Protrusione discale o esiti di erniectomia ad un livello con lieve deficit funzionale”).
Nel caso di cui trattasi, tenuto conto della natura e dell'entità della patologia riscontrata e dei conseguenti riverberi funzionali, invero più che modesti, poiché l'esame neurologico risulta nella norma e questo esclude la presenza di una radicolopatia, sia in fase irritativa che deficitaria o di una mielopatia secondaria all'interessamento vertebrale, ed in assenza di disturbi trofico-sensitivi agli arti inferiori e/o di una claudicatio neurogena, appare equo attribuire, con criterio analogico- proporzionale, alla stessa, riconoscibile come malattia professionale, un valore non superiore al
6% (sei%).
Nel caso di specie il lavoratore risulta già portatore di esiti di pregresso (2005) infortunio lavorativo (frattura-lussazione del gomito sinistro), valutati ed indennizzati dall'Istituto
Assicuratore nella misura del 6% di menomazione dell'integrità psico-fisica. I criteri applicativi dal DM 12/7/2000 prevedono che per “ in caso di danni policroni professionali (come quelli di cui trattasi), sia riferibili a menomazioni ricadute in franchigia, sia a menomazioni indennizzate con capitale o in rendita, il danno biologico permanente finale sarà sempre il risultato di una valutazione complessiva. La stessa sarà guidata dai criteri comunemente utilizzate nella valutazione di menomazioni coesistenti e concorrenti”. Nel caso in oggetto l'applicazione di tale criterio, tenuto conto dell'entità delle singole patologie e dei conseguenti riverberi funzionali riscontrati, invero modesti, appare equa una valutazione complessiva del 9% (novepercento) di menomazione permanente dell'integrità psico-fisica del lavoratore.”
Il ctu ha, dunque, riconosciuto al ricorrente, sulla scorta della documentazione sanitaria in atti ed all'esito dell'esame obiettivo, un danno biologico pari al 6% a decorrere dalla denuncia amministrativa del 10.3.23 che, cumulato (v. artt. 80, 81 e 132 T.U. 1124/965) a quello già riconosciuto per pregresso infortunio, genera una lesione complessiva pari al 9%.
Le conclusioni del c.t.u. trovano piena giustificazione nella patologia accertata e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici. Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della
Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Alla stregua di tali considerazioni va riconosciuto che il ricorrente ha riportato un danno biologico indennizzabile nella misura complessiva del 9% (cumulato cioè a quello derivato da pregresso infortunio); di conseguenza l' va condannato a corrispondere il relativo indennizzo in forma CP_1 di capitale nelle percentuali e con le decorrenze indicate, oltre interessi legali, ex art.16, 6°comma
L.412/91.
Le spese di lite (unitamente a quelle di ctu liquidate con separato decreto) seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della lite. La semplicità delle questioni affrontate fa ritenere congruo l'utilizzo, nel caso di specie, dello scaglione di valore inferiore a €. 26.001,00 (v. Cass. 38466/21, 968/22).
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente, per CP_1 la malattia professionale denunciata in data 10.3.23, dell'indennizzo in forma di capitale ex art. 13
d.lgs. 38/2000 commisurato ad una percentuale di danno biologico complessivo del 9% alla data del 10.3.23, oltre interessi legali, ex art.16, 6°comma L.412/91;
b) condanna l'istituto convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali (oltre quelle della CTU) liquidate in complessivi € 2697,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie, con attribuzione.
Si comunichi.
Nola, 18.11.25
Il giudice del lavoro dr.ssa Fabrizia Di Palma