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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 2813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2813 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2937/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 18/09/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2937 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Palma e Elisa Parte_1
Cacciato Insilla giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Raffaella CP_1
Piergentili che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 5508/2024, pubblicata in data 13/05/2024 2
___________________
Con ricorso depositato il 25/10/2024 ha proposto Parte_1 tempestivo appello avverso la sentenza indicata in oggetto, limitatamente al capo sulle spese di lite che assume essere state liquidate in violazione dei minimi di legge.
L' si è costituito in giudizio resistendo al gravame. CP_1
Con l'originario ricorso introduttivo la adiva il Tribunale di Roma in Pt_1 funzione di giudice del lavoro al fine di chiedere il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. n. 18/80 con condanna dell' al pagamento in suo favore dei ratei maturati e maturandi CP_1
a decorrere dal 6.10.2021, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze sino al soddisfo. A sostegno della domanda osservava che:
- con decreto di omologa ex art. 445 bis del 28.6.2023 il Tribunale di Roma aveva omologato l'accertamento del requisito sanitario previsto dall'art. 1 della
L. 18/80;
- in data 21.7.2023 aveva trasmesso all' la documentazione CP_1 amministrativa (modello AP 70) unitamente al decreto di omologa e alla CTU;
- decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto per l'espletamento della procedura amministrativa, l' non aveva provveduto a Controparte_2 liquidare la prestazione.
Il Tribunale, nella contumacia dell' accoglieva il ricorso e CP_1 condannava l' al pagamento in favore della dei ratei di indennità CP_2 Pt_1 di accompagnamento maturati e al pagamento delle spese di lite che liquidava in complessivi € 854,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Con un unico motivo di doglianza, l'appellante lamenta l'assenza di congrua motivazione in merito al criterio di liquidazione adottato nonché violazione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche con riferimento ai minimi tariffari previsti dalle rispettive tabelle nell'ambito delle cause di tipo previdenziale. Ha concluso chiedendo, in parziale riforma 3
della gravata sentenza, la rideterminazione delle spese del primo grado in complessivi € 2.886,00, oltre accessori, da distrarsi.
L' si è costituito nel grado resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Sussiste infatti un reale scostamento tra quanto previsto dalla Tabella n. 4 allegata al D.M. 55/2014, modificato dapprima dal D.M. n. 37/2018 e da ultimo dal D.M. 147/2022, applicabile ratione temporis al primo grado di giudizio, e quanto liquidato dal Tribunale che non ha esplicitato le ragioni e i criteri adottati per la liquidazione.
L'appello pone, in effetti, problemi di derogabilità dei minimi previsti dall'art. 1, comma 4, del D.M. 55/2014 che, a seguito delle modifiche apportate dal D.M. 37/2018, dispone che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice deve tener conto dei valori medi di cui alle allegate tabelle che “possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la sola fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”. Tale disposizione normativa è stata modificata, da ultimo, dall'art. 2 del D.M. 147/2022 che ha sostituito le parole “di regola sino all'80 per cento” con l'espressione “fino al 50 per cento” e ha soppresso la disposizione finale relativa alla fase istruttoria.
Come argomentato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
9815/2023) nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato a tener conto dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% e diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13, comma 6, della L. n. 247/2012.
Pertanto, l'inderogabilità dei minimi tariffari è stata espressamente introdotta dal d.m. 37/2018. Prima di tale modifica normativa, infatti, si prevedeva che di regola nella liquidazione delle spese processuali i parametri medi non si dovessero ridurre oltre il 50%, ma si argomentava nel senso che la 4
liquidazione delle spese e dei compensi professionali era espressione del potere discrezionale del Giudice. Ne derivava che, se contenuta entro i minimi e i massimi tabellari, la liquidazione non richiedeva una apposita motivazione e non comportava il controllo di legittimità. Attualmente, in forza della ricordata modifica normativa apportata dal d.m. 37/2018, non è più consentita la liquidazione di somme risultanti da una diminuzione oltre il 50% dei parametri medi e ciò è espressione di una specifica scelta normativa volta a limitare la discrezionalità del giudice e a garantire, entro una ponderata flessibilità dei parametri previsti, l'uniformità e la prevedibilità della liquidazione delle spese processuali a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Da ultimo, tale ratio ha trovato ulteriore conferma nella L. n. 49/2023 in materia di equo compenso professionale, laddove l'art. 1 dispone che “per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”.
Deve, quindi, trovare applicazione il principio enunciato dalla sopracitata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 9815/2023): salva diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione delle spese processuali e dei compensi professionali avvenga secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi indicati.
Il motivo di gravame è, dunque, meritevole di accoglimento posto che il
Tribunale ha ritenuto di liquidare, a titolo di spese processuali del primo grado di giudizio, somme inferiori al 50% dei valori medi indicati. Dunque, il compenso relativo al primo grado di giudizio può essere rideterminato, applicando la tabella n. 4 di riferimento, con riferimento allo scaglione compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00, in complessivi € 1.865,00, di cui: € 465,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
1.011,00 per la fase decisionale. Nulla è dovuto per la fase istruttoria in quanto non espletata.
Pertanto, in accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata, l deve essere condannata al pagamento delle spese CP_1 processuali nella misura sopra indicata. 5
Anche le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell' soccombente, dovendo trovare applicazione il seguente CP_2 principio: “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”. Pertanto, il valore del presente grado di giudizio ammonta a € 1.011,00 pari alla differenza fra l'importo di € 1.865,00 liquidato da questa Corte e l'importo di
€ 854,00 liquidato dal Tribunale. Anche la liquidazione delle spese del presente grado va effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, nel resto ferma, così provvede: condanna l' al pagamento delle spese di primo grado che liquida in CP_1 complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in € 247,00, CP_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi. Roma, 18/09/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2937/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 18/09/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2937 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Palma e Elisa Parte_1
Cacciato Insilla giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Raffaella CP_1
Piergentili che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 5508/2024, pubblicata in data 13/05/2024 2
___________________
Con ricorso depositato il 25/10/2024 ha proposto Parte_1 tempestivo appello avverso la sentenza indicata in oggetto, limitatamente al capo sulle spese di lite che assume essere state liquidate in violazione dei minimi di legge.
L' si è costituito in giudizio resistendo al gravame. CP_1
Con l'originario ricorso introduttivo la adiva il Tribunale di Roma in Pt_1 funzione di giudice del lavoro al fine di chiedere il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. n. 18/80 con condanna dell' al pagamento in suo favore dei ratei maturati e maturandi CP_1
a decorrere dal 6.10.2021, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze sino al soddisfo. A sostegno della domanda osservava che:
- con decreto di omologa ex art. 445 bis del 28.6.2023 il Tribunale di Roma aveva omologato l'accertamento del requisito sanitario previsto dall'art. 1 della
L. 18/80;
- in data 21.7.2023 aveva trasmesso all' la documentazione CP_1 amministrativa (modello AP 70) unitamente al decreto di omologa e alla CTU;
- decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto per l'espletamento della procedura amministrativa, l' non aveva provveduto a Controparte_2 liquidare la prestazione.
Il Tribunale, nella contumacia dell' accoglieva il ricorso e CP_1 condannava l' al pagamento in favore della dei ratei di indennità CP_2 Pt_1 di accompagnamento maturati e al pagamento delle spese di lite che liquidava in complessivi € 854,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Con un unico motivo di doglianza, l'appellante lamenta l'assenza di congrua motivazione in merito al criterio di liquidazione adottato nonché violazione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche con riferimento ai minimi tariffari previsti dalle rispettive tabelle nell'ambito delle cause di tipo previdenziale. Ha concluso chiedendo, in parziale riforma 3
della gravata sentenza, la rideterminazione delle spese del primo grado in complessivi € 2.886,00, oltre accessori, da distrarsi.
L' si è costituito nel grado resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Sussiste infatti un reale scostamento tra quanto previsto dalla Tabella n. 4 allegata al D.M. 55/2014, modificato dapprima dal D.M. n. 37/2018 e da ultimo dal D.M. 147/2022, applicabile ratione temporis al primo grado di giudizio, e quanto liquidato dal Tribunale che non ha esplicitato le ragioni e i criteri adottati per la liquidazione.
L'appello pone, in effetti, problemi di derogabilità dei minimi previsti dall'art. 1, comma 4, del D.M. 55/2014 che, a seguito delle modifiche apportate dal D.M. 37/2018, dispone che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice deve tener conto dei valori medi di cui alle allegate tabelle che “possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la sola fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”. Tale disposizione normativa è stata modificata, da ultimo, dall'art. 2 del D.M. 147/2022 che ha sostituito le parole “di regola sino all'80 per cento” con l'espressione “fino al 50 per cento” e ha soppresso la disposizione finale relativa alla fase istruttoria.
Come argomentato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
9815/2023) nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato a tener conto dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% e diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13, comma 6, della L. n. 247/2012.
Pertanto, l'inderogabilità dei minimi tariffari è stata espressamente introdotta dal d.m. 37/2018. Prima di tale modifica normativa, infatti, si prevedeva che di regola nella liquidazione delle spese processuali i parametri medi non si dovessero ridurre oltre il 50%, ma si argomentava nel senso che la 4
liquidazione delle spese e dei compensi professionali era espressione del potere discrezionale del Giudice. Ne derivava che, se contenuta entro i minimi e i massimi tabellari, la liquidazione non richiedeva una apposita motivazione e non comportava il controllo di legittimità. Attualmente, in forza della ricordata modifica normativa apportata dal d.m. 37/2018, non è più consentita la liquidazione di somme risultanti da una diminuzione oltre il 50% dei parametri medi e ciò è espressione di una specifica scelta normativa volta a limitare la discrezionalità del giudice e a garantire, entro una ponderata flessibilità dei parametri previsti, l'uniformità e la prevedibilità della liquidazione delle spese processuali a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Da ultimo, tale ratio ha trovato ulteriore conferma nella L. n. 49/2023 in materia di equo compenso professionale, laddove l'art. 1 dispone che “per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”.
Deve, quindi, trovare applicazione il principio enunciato dalla sopracitata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 9815/2023): salva diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione delle spese processuali e dei compensi professionali avvenga secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi indicati.
Il motivo di gravame è, dunque, meritevole di accoglimento posto che il
Tribunale ha ritenuto di liquidare, a titolo di spese processuali del primo grado di giudizio, somme inferiori al 50% dei valori medi indicati. Dunque, il compenso relativo al primo grado di giudizio può essere rideterminato, applicando la tabella n. 4 di riferimento, con riferimento allo scaglione compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00, in complessivi € 1.865,00, di cui: € 465,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
1.011,00 per la fase decisionale. Nulla è dovuto per la fase istruttoria in quanto non espletata.
Pertanto, in accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata, l deve essere condannata al pagamento delle spese CP_1 processuali nella misura sopra indicata. 5
Anche le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell' soccombente, dovendo trovare applicazione il seguente CP_2 principio: “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”. Pertanto, il valore del presente grado di giudizio ammonta a € 1.011,00 pari alla differenza fra l'importo di € 1.865,00 liquidato da questa Corte e l'importo di
€ 854,00 liquidato dal Tribunale. Anche la liquidazione delle spese del presente grado va effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, nel resto ferma, così provvede: condanna l' al pagamento delle spese di primo grado che liquida in CP_1 complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in € 247,00, CP_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi. Roma, 18/09/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)