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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/11/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa
IA GH SO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2512 del R.A.G.C. relativo all'anno 2023, posta in decisione all'udienza cartolare del 20.11.2025, e vertente
TRA
nato a [...], il [...], CF: Parte_1 C.F._1
, residente a [...] e ,
[...] Parte_2
nato a [...] il [...] CF: ed CodiceFiscale_2
ivi residente nella via Diaz n. 65, entrambi elettivamente domiciliati in
Campofelice di Roccella, in Viale della Provincia n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Allegra che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
- parte attrice -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
P.IVA con sede in Milano, piazza Tre Torri n.3, in persona del P.IVA_1
suo legale rappresentante pro-tempore, Dr. , elettivamente Controparte_2
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
domiciliata in Cefalù, Piazza Bellipanni n.32, presso lo studio dell'Avv.
AU Di CH, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Liberto che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
- parte convenuta-
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, avente sede legale in Prizzi nella Contrada Filaga snc – A mezzo PEC: Email_1
, nato a [...] il [...], CF: Controparte_4 C.F._3
, residente a [...]nella Contrada Cicci snc,
[...]
- convenuti contumaci- oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI entrambi i procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti introduttivi, memorie ex art. 171 ter c.p.c., verbali di causa, memorie ex art. 189 c.p.c. e note scritte depositate per l'udienza cartolare del 20.11.2025, cui si rinvia integralmente,
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132
c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile
(legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Fatta questa breve premessa, si osserva che con atto di citazione regolarmente notificato, i Sigg. e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
la MP Assicurativa, la società CP_5 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed Controparte_3
il Sig. , al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni Controparte_4
fisici, patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi a Collesano il 17 dicembre 2016.
A fondamento delle domande, parte attrice deduceva che il giorno 17 dicembre 2016, alle ore 16,30 circa, in territorio del Comune di Collesano
(PA) nella via Isnello, il Sig. a bordo dell'autovettura Alfa 147 Parte_1
Tg. CE889AN di proprietà dell'attore Sig. , percorreva la via Parte_2
Isnello in direzione Comune di Isnello, quando veniva violentemente tamponato dall'autovettura Fiat OR Tg. DR972XN di proprietà della società convenuta e condotta dal Sig. Controparte_3 [...]
che percorreva la medesima via, ma in direzione di marcia opposta. CP_4
L'urto era talmente violento che l'autovettura attorea, condotta dal Sig.
, veniva scaraventata su un altro mezzo parcheggiato, una Fiat Parte_1
Panda Tg. DR280XN.
A seguito del sinistro, il Sig. riportava lesioni personali tanto che Pt_1
veniva trasportato con l'autoambulanza presso l'ospedale Pronto Soccorso del
Presidio Ospedaliero “Fondazione Istituto G. Giglio” di Cefalù, dove gli
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veniva diagnosticato “Colpo di Frusta e trauma contusivo spalla sinistra” (cfr.
referto Pronto soccorso verbale n. 022188, all. n. 1). Veniva giudicato
“guaribile in giorni 5.”. In occasione del ricovero veniva sottoposto a tutti gli accertamenti del caso (cfr. all. n. 1)
Sottoposto a perizia medica, il danno non patrimoniale veniva quantificato in complessivi € 29.250,33.
Anche l'autovettura subiva diversi danni che venivano quantificati in complessivi € 3.800,00.
Per tutti questi motivi, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“Reiectis adversis
Ritenere e dichiarare che l'attore, a seguito di un sinistro stradale Parte_1
avvenuto il 17 dicembre 2016, alle ore 16,30 circa, in territorio del Comune di Collesano
(PA) nella via Isnello, subiva delle gravi lesioni diagnosticate dall'Ospedale Fondazione G.
Giglio di Cefalù con il verbale Pronto Soccorso n. 022188 e successiva documentazione medica e che venivano cagionate dalla imperita condotta del conducente del veicolo Modello
Fiat OR Tg. DR972XN, Sig. ; Controparte_4
Ritenere e dichiarare che l'attore, a seguito del sinistro stradale di cui Parte_2
sopra, subiva dei danni nella propria autovettura modello Alfa 147 Tg. CE889AN, per un ammontare complessivo di Euro 3.800,00;
Per l'effetto, condannare in solido la soc. Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in
[...]
Prizzi nella Contrada Filaga snc;
il Sig. residente a [...]
Collesano nella Contrada Cicci snc e la , in persona Controparte_6
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale a Milano in Piazza Tre Torri n. 3 al pagamento in favore dell'attore, , della somma di EURO Parte_1
28.250,00, o di quella maggiore o minore che l'Ill' mo Tribunale riterrà conforme a
giustizia per la causa di cui in narrativa, nei limiti della propria competenza. Detta cifra dovrà essere aumentata, in ogni caso, degli interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo e della somma dovuta per la rivalutazione monetaria intervenuta.
Per l'effetto, condannare in solido la soc. Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in
[...]
Prizzi nella Contrada Filaga snc;
il Sig. residente a [...]
Collesano nella Contrada Cicci snc e la , in persona Controparte_6
del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale a Milano in Piazza Tre Torri n. 3 al pagamento in favore dell'attore per i danni patrimoniali subiti, della Parte_2
somma di EURO 3.800,00, o di quella maggiore o minore che l'Ill'mo Tribunale riterrà conforme a giustizia per la causa di cui in narrativa, nei limiti della propria competenza.
Detta cifra dovrà essere aumentata, in ogni caso, degli interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo e della somma dovuta per la rivalutazione monetaria intervenuta.
Con vittoria di spese competenze ed onorari.”.
Con decreto reso in data 09.01.2024, il Tribunale dopo le verifiche preliminari di cui all'art. 171 ter c.p.c., dichiarava la contumacia dei tre convenuti, che non si costituivano malgrado la regolare notifica dell'atto di citazione.
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Con il medesimo decreto, venivano assegnati i termini perentori per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e veniva fissata l'udienza del
21.03.2024, per la trattazione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.02.2024 e depositata in pari data, si costituiva - tardivamente - in giudizio la società , la Controparte_7
quale contestava, nel merito, le pretese attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
eccepiva il concorso di colpa tra i conducenti e chiedeva darsi atto che ante causam l aveva già erogato l'importo di € 1.200,00 in favore del CP_6
Sig. (cfr. nota del 22.01.2018) e di € 1.200,00 in favore del Parte_1
Sig. (cfr. nota del 24.08.2017). Parte_2
La compagnia convenuta rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Rejectis adversis;
Dichiarare e affermare il concorso di colpa del conducente per tutte Parte_1
le ragioni espresse in narrativa;
Dare atto che ante causam l ha erogato l'importo di € 1.200,00 in favore del Sig. CP_6
e di € 1.500,00 in favore del Sig. Parte_1 Parte_2
Rigettare tutte le domande spiegate in atto di citazione, perché infondate in fatto e in diritto;
In ogni caso, rigettare la domanda riferita al cumulo della rivalutazione monetaria con gli interessi, per tutti i motivi dedotti in narrativa, cui si rinvia;
Con vittoria delle spese di lite.”
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Venivano depositate dalle parti le rispettive memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c, in cui le stesse precisavano le rispettive posizioni ed articolavano i mezzi di prova.
All'udienza del 21 marzo 2024, entrambe le parti insistevano sulle richieste istruttorie avanzate con le memorie depositate.
Con ordinanza del 22 marzo 2024, questo Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del Sig. e la prova per testi articolata da parte Controparte_4
attrice, riservandosi all'esito per l'ammissione della CTU tecnica e per la CTU medico-legale.
Escussi i testi, con ordinanza del 7 novembre 2024, veniva ammessa la CTU tecnica, nominando all'uopo, l'Ing. , e la CTU medico – legale, Persona_1
nominando all'uopo, il Dott. , i quali prestavano giuramento Persona_2
telematico.
Su richiesta dall'Ing. , parte attrice veniva onerata di depositare il Per_1
rapporto dei Carabinieri citato nell'atto introduttivo che, veniva depositato telematicamente il 6 dicembre 2024.
Espletate le CC.TT.UU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.11.2025 e venivano assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., per il deposito delle memorie ivi previste;
veniva disposta, per la predetta udienza, la trattazione scritta, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive in sostituzione di udienza.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Con ordinanza riservata, resa in data 21.11.2025, sulle note depositate nei termini assegnati, entrambe le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione.
Ciò posto, passando alla trattazione del giudizio, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.
Sulla condizione di procedibilità:
Deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria di parte attrice, alla luce della richiesta stragiudiziale ritualmente inoltrata alla compagnia assicurativa , con pec del 20.10.2021, ai sensi degli artt. 2 e CP_6
3 del Decreto Legge 132/2014.
La MP a tale invito, con nota pec del 25.10.2021, dichiarava di non aderire.
Considerazioni sull'an debeatur:
In questa sede, appare opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via d'azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa.
In particolare, il Sig. ha allegato che il giorno 17 dicembre 2016, alle Pt_1
ore 16,30 circa, in territorio del Comune di Collesano (PA) nella via Isnello, il
Sig. a bordo dell'autovettura Alfa 147 Tg. CE889AN di Parte_1
proprietà dell'attore Sig. , percorreva la via Isnello in Parte_2
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
direzione Comune di Isnello, quando veniva violentemente tamponato dall'Autovettura Fiat OR Tg. DR972XN di proprietà della società convenuta e condotta dal Sig. Controparte_3 [...]
che percorreva la medesima via, ma in direzione di marcia opposta. CP_4
In atto di citazione si rappresentava che l'urto era stato talmente violento che l'autovettura attorea condotta dal Sig. veniva scaraventata su Parte_1
un altro mezzo ivi parcato più precisamente una Fiat Panda Tg. DR280XN.
Ciò posto, in primo luogo, deve dirsi acclarato il fatto storico e le cause allegate dall'attore che hanno determinato il verificarsi del sinistro per cui è causa, come è stato dimostrato con le dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa.
All'udienza del 2 maggio 2024, veniva sentita la teste che Testimone_1
dichiarava: “DR (sulle circostanze di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte attrice): posso confermare le circostanze che mi vengono lette;
preciso che il giorno del sinistro, io mi trovavo sui luoghi poiché, in quel momento mi stavo recando dal parrucchiere, quando ho visto che il OR del Sig. impattava con l'auto condotta da mio CP_4
genero; preciso che il Sig. non guardava la carreggiata, ma era distratto poiché CP_4
guardava dentro la parruccheria dove c'era sua figlia;
preciso comunque che il Sig. CP_4
non guardava la carreggiata ma era girato;
preciso che l'impatto è stato violento;
infatti la macchina di mio genero è stata colpita sul lato sinistro (ndr: lato conducente) tanto che sono scoppiati gli airbag in faccia a mio genero;
posso precisare che, a causa del forte impatto la macchina di mio genero è rimbalzata su una panda bianca parcheggiata sul lato destro della strada per poi ricadere e fermarsi nuovamente sulla carreggiata;
mio genero percorreva la via
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Isnello, direzione Isnello, mentre il Sig. era nella corsia opposta;
a seguito CP_4
dell'impatto mio genero riportava danni al viso, alla spalla ed al ginocchio;
abbiamo chiamato l'autoambulanza che lo ha portato a Cefalù presso l'Ospedale Giglio;
è intervenuta la pattuglia dei Carabinieri di Cefalù; mio genero è stato poi operato al ginocchio presso l'Ospedale Giglio di Cefalù;
DR: preciso che le autovetture avevano un'andatura regolare, anche perché la strada è stretta, anche se consente il passaggio di due autovetture che procedono in senso opposto;
infatti, quando ci sono le auto parcheggiate, due auto che provengono dalle direzioni opposte, passano ma devono stare attenti alle macchine parcheggiate che, alle volte, non sono parcheggiate bene;
DR (avv. Di Liberto): io mi stavo incamminando per entrare nella parruccheria;
ero comunque già vicina alla parruccheria tanto è vero che vi stavo entrando anche se, a causa di quello che è accaduto, non ci sono potuta entrare più; ricordo di avere chiamato mia figlia, che ha chiamato i Carabinieri;
sul lato sinistro, dove mi trovavo io, non c'è marciapiede ma solo un muretto;
DR (Avv. Di Liberto): la parruccheria si trova dal lato sinistro rispetto al punto in cui si trovava il veicolo condotto dal Sig. ; preciso che sul lato destro della strada, c'è il CP_4
marciapiede, dove si parcheggiano le macchine mentre su lato sinistro non c'è marciapiede ma ci sono delle strisce gialle per parcheggiare le macchine;
sul lato sinistro per una parte c'è il muretto che si ferma fino alla parruccheria, dove ci sono le strisce gialle, la strada diventa più larga e più agevole;
preciso che l'impatto si è verificato proprio dove finisce il muretto;
qualche metro più sotto;
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DR (avv. Di Liberto): il Sig. era più vicino al muretto;
anzi preciso che, al CP_4
momento del sinistro, il suo veicolo si trovava più spostato rispetto al muretto, quasi al centro della carreggiata, perché guardava di lato e non la strada davanti a sé;”.
Le medesime circostanze venivano riferite dal teste, , sentito Testimone_2
all'udienza del 26 settembre 2024, il quale così dichiarava: “DR (sulle circostanze di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.: “posso confermare che il giorno
16 dicembre io mi trovavo a Collesano, ma non conosco il nome della strada;
posso solo dire che io stavo recando a piedi, dopo avere parcheggiato la mia autovettura, all'oleificio che si trova nei pa-raggi; preciso che di fronte l'oleificio c'è una parrucchiera;
ricordo che io stavo chiudendo la mia auto, quando ho visto passare accanto a me l'auto Alfa, condotta dal
, che percorreva la mia stessa direzione di marcia;
poi ho visto il che Pt_1 Tes_3
percorreva la carreggiata opposta e mi sono accorto che il conducente del era Tes_3
distratto, guardava dal lato dove si trovava la parrucchiera ed, improvvisamente, impattava attingendo lo sportello dell'Alfa (lato guida), colpendo tutta la fiancata sinistra tanto che
l'Alfa impattava contro un'auto parcheggiata lì vicino e, per l'esattezza, si trattava di una
Panda, per poi ritornare sulla carreggiata, arrestando la sua corsa;
DR: posso precisare che non è stato un impatto frontale;
per quello che posso riferire e che il Sig. , nel Pt_1
tentativo di scansare il , si spostava verso destra, ma non poteva scansarlo perché lo Tes_3
spazio di azione era ri-stretto, tanto è vero che il lo prendeva sula lato sinistro, come Tes_3
ho precisato prima;
per quello che ho visto, entrambi i conducenti procedevano a velocità moderata;
posso riferire che dopo l'urto, il ragazzo (il ), era “intontito” e si Pt_1
lamentava per i dolori;
ricordo che poi è arrivata una signora che diceva essere la suocera;
abbiamo aiutato il Sig. ad uscire dall'auto e lo abbiamo fatto sedere su una sedia;
Pt_1
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poi è arrivata l'ambulanza, che era stata chiamata dalla suocera;
appena è arrivata
l'ambulanza io sono andato via;
penso sia stato accompagnato in ospedale ma non so riferire altro;
DR (avv. Allegra): il scendeva verso Collesano, mentre l'Alfa Tes_3
anda-va verso Isnello;
DR (avv. Di liberto): conosco di vista il e conosco di vita Pt_1
anche il Sig. ; ci consociamo un po' tutti, perché si tratta di piccoli centri;
DR: io CP_4
ho parcheggiato la mia auto direzione Isnello, da dove è passata l'Alfa; al momento del sinistro, io mi trovavo a fianco della mia auto e stavo chiudendo lo sportello, però avevo la visibilità in avanti e, pertanto, vedevo le auto che andavano verso Collesano;
preciso che io ho visto il retro dell'Alfa che mi è passata acconto e la parte frontale del OR;
DR
(avv. Di Liberto): sul lato destra (dove ho parcheggiato la mia auto) vi erano altre auto parcheggiate;
ma non ricordo se sull'altra carreggiata vi fos-sero auto parcheggiate;
”.
Entrambi i testi, invero, hanno confermato le circostanze dedotte dall'attore nei propri atti difensivi, precisando lo stato dei luoghi ove si è verificato il sinistro e le modalità con le quali esso si sarebbe verificato.
Orbene, nella vicenda che ci occupa, è indubbio che l'onere probatorio incombente su parte attrice può ritenersi assolto alla luce delle deposizioni testimoniali rese dai testi escussi durante l'istruttoria.
Inquadramento normativo:
Con riferimento alla fattispecie in esame, si osserva che, come stabilito dall'art. art. 143 Codice della strada “I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. … 3. La disposizione del comma 2 si applica
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anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.
4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra;
quando è divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.
5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra;
la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia libera più a destra;
la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso….i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a destra.. 11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 167 a € 665. 12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 327 a € 1.308. Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi. Qualora dalla circolazione contromano di un veicolo ai sensi del presente comma derivi un incidente con morte o lesioni personali gravi o gravissime, è sempre disposta la confisca
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del predetto veicolo. 13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.”
Dall'istruzione probatoria è emerso che il conducente del mezzo, Fiat OR
Tg. DR972XN, Sig. , proveniente dal senso di marcia Controparte_4
opposto nella via Isnello, andava ad impattare violentemente il mezzo condotto dal Sig. che, a sua volta, a seguito del violento urto finiva la Pt_1
sua marcia su una autovettura ivi parcata in quanto secondo le dichiarazioni dei testi volgeva lo sguardo in direzione della parruccheria;
il conducente del
OR era distratto e non guardava la strada;
infatti, non si accorgeva dall'autovettura attorea che proveniva dall'opposto senso di marcia, la quale nulla poteva fare per evitare l'urto ma, addirittura, andava ad impattare con la
Panda parcheggiata sul lato destro della carreggiata.
La dinamica del sinistro è stata illustrata nella relazione dei Carabinieri, redatta in occasione del sinistro stesso.
Sulle risultanze della relazione peritale dell'Ing. : Persona_1
Il nominato CTU, l'Ingegnere , nel proprio elaborato peritale Persona_1
accertava: “Nei momenti precedenti il sinistro stradale, alla guida Parte_1
dell'autovettura A) Alfa Romeo 147 transitava lungo la S.P. 9 alla velocità di circa 37 km/h con verso di percorrenza Campofelice-Isnello tenendo la propria destra in un tratto rettilineo in leggera salita prossimo ad un restringimento stradale costituito a sinistra da un muretto in pietrame che delimita la carreggiata e a destra da una serie di veicoli in sosta regolarmente parcheggiati. In quel frangente, alla guida dell'autocarro Controparte_4
leggero B) Fiat OR percorreva in senso inverso il medesimo tratto stradale alla velocità
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di circa 43 km/h e, poco oltre il restringimento predetto, deviava la traiettoria verso la sua sinistra, invadendo l'opposta corsia di marcia. I due veicoli, stante la larghezza disponibile del piano stradale in quel tratto pari a circa 5,05, entravano in contatto d'urto tangenziale obliquo che interessata tutta la fiancata sinistra dell' A) e la parte antero- CP_8
laterale sinistra dell'autocarro leggero B). Al termine di questa prima fase di contatti in strisciamento si concretizzava un urto di significativa intensità tra la ruota anteriore sinistra del veicolo B) e la ruota posteriore sinistra del veicolo A) in seguito al quale il veicolo B), uscendo dall'impatto alla velocità residua di circa 36 km/h scarrocciava per un tratto esteso circa m. 7,40, terminando il proprio moto quasi totalmente nell'opposta corsia di marcia, mentre il veicolo A) sollecitato posteriormente dalla forza impulsiva d'urto entrava in rotazione antioraria alla velocità residua di circa 25 km/h e, dopo aver colpito con la parte latero-posteriore destra la parte latero-posteriore sinistra dell'autovettura C) Fiat
Panda targata DR280XN, parcheggiata sulla destra della via, rimbalzava e si arrestava in prossimità della stessa alla distanza di circa m. 3,65 dalla zona dell'impatto finale con il veicolo B). L'urto tra i veicoli A) e B) si materializzava entro la corsia di marcia dei veicoli con direzione Campofelice-Isnello a causa della parziale invasione dell'opposta corsia da parte dell'autocarro leggero B) che la impegnava nella misura di circa 60 cm oltre l'asse stradale del restringimento. Le cause del sinistro sono ascrivibili allo sconfinamento nell'altrui corsia da parte del conducente l'autoveicolo B) Fiat OR condotto da
[...]
; Nel tratto stradale in argomento il limite massimo di velocità è di 50 km/h, CP_4
ed è consentita la sosta lungo il margine destro della strada nel verso preso a riferimento
Campofelice – Isnello;
La pavimentazione stradale, realizzata in conglomerato bituminoso,
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si presentava all'atto del sopralluogo in medie condizioni funzionali con qualche anomalia….”
Da quanto riportato nella perizia dell'Ing. , la dinamica dell'incidente è Per_1
da ascrivere ad esclusiva responsabilità di parte convenuta.
Ed infatti: “Si come rappresentato nell'Elaborato grafico allegato, al momento
dell'impatto il veicolo B) presentava una direzione obliqua leggermente divergente rispetto
l'asse longitudinale stradale quindi incidente rispetto la direzione di marcia dell'autovettura
A) che si trovava a transitare lungo il margine destro in adiacenza alle auto parcheggiate.
Il veicolo B) invece, al momento dell'impatto, oltre a presentare una direzione divergente verso la propria sinistra, invadendo la corsia di transito dei veicoli procedenti in senso opposto nella misura di 60 cm, si trovava alla distanza di circa m. 1,50 dal margine destro stradale riferita alla propria fiancata destra.”.
È, pertanto, evidente, che – al momento del sinistro – il OR condotto dal
Sig. aveva invaso la carreggiata opposta, andando ad impattare con il Pt_3
lato sinistro dell'autovettura condotta dal Sig. che – invece – CP_9
procedeva nel suo senso di marcia, lunga la carreggiata.
Il CTU, tuttavia, precisa che: “Si può attendibilmente affermare, pur tenendo in conto le approssimazioni insite in tali valutazioni, che entrambi i conducenti dei veicoli, nel momento in cui si incrociarono tenevano velocità inferiori al limite massimo consentito nel tratto pari a 50 km/h.”.
La Corte di Cassazione, ha chiarito che, colui che si trova la carreggiata invasa, nonostante la velocità sostenuta, per tentare di evitare l'impatto, può
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unicamente frenare (cfr. Cass. VI Sezione Civile, ordinanza n. 19115 del 15 settembre 2020).
In materia di responsabilità civile da circolazione stradale, anche se dalla valutazione delle prove resta individuata la condotta colposa di uno solo dei due conducenti, per attribuire allo stesso la causa determinante ed esclusiva dell'incidente, deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, in quanto
è necessario dimostrare di aver operato tutto il possibile al fine di evitare il danno, altrimenti si deve presumere anche il suo colpevole concorso.
La Cassazione, in più occasioni, ha inoltre chiarito che la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli, come pure a quelle di comune prudenza, può essere acquisita anche in modo indiretto, attraverso l'accertamento del collegamento causale esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con la condotta dell'altro conducente. Nella specie, sul conducente che invade la carreggiata di marcia opposta ricade l'intera responsabilità del sinistro, pur se al momento dell'impatto il veicolo antagonista procedeva a velocità sostenuta. Nella specie, secondo il collegio, pur essendo ipotizzabile un'andatura non commisurata del veicolo, tale circostanza resta assorbita dalla condotta dell'altro conducente, il quale ha oltrepassato la striscia continua senza neanche rallentare. Pertanto, il concorso di colpa si vanifica quando la violazione imputabile al veicolo antagonista non ha incidenza causale nell'incidente, in quanto il guidatore, preso atto che un veicolo, superando la striscia continua ed invadendo la corsia, sta per
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
impattare frontalmente, può unicamente compiere una manovra d'emergenza,
e cioè frenando per tentare di evitare lo scontro.
La presunzione di colpa concorrente, ex art. 2054, II comma, c.c., opera sul piano causale, tuttavia la presunzione di colpa deve pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta e l'evento. Quando, al contrario, risulti che quella violazione non abbia avuto incidenza causale, non sussiste ragione di ritenere non superata quella presunzione: una differente interpretazione finirebbe con l'attribuire, alla norma in questione, una valenza puramente sanzionatoria.
Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, deve ritenersi sussistente la responsabilità esclusiva del sinistro in oggetto al conducente del mezzo Fiat OR Tg. DR972XN, Sig. il quale, Controparte_4
provenendo dal senso di marcia opposto nella via Isnello, andava ad impattare violentemente il mezzo condotto dal Sig. causando danni Pt_1
al mezzo e alla persona.
Pertanto, nella fattispecie in esame non può trovare applicazione l'ipotesi contemplata nell'art. 2054 II comma, cc., non potendosi ravvisare alcun concorso di colpa tra i conducenti degli autoveicoli.
Ed invero, il Sig. ha provato di avere fatto il possibile per evitare il Pt_1
danno, conformandosi alle norme del codice della strada ed agendo con la normale diligenza.
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D'altra parte, dalle emergenze istruttorie e documentali, è risultato dimostrato che l'incidente è stato causato esclusivamente dal Sig. , alla guida del CP_4
OR.
Quantificazione del danno patrimoniale:
L'Ing. ha quantificato il danno subito dal mezzo attoreo in complessivi Per_1
€ 2.800,00.
Tale somma deve essere, tuttavia, decurtata dall'importo di € 1.200,00 già corrisposto dalla compagnia, in via stragiudiziale.
Per l'effetto, la somma ancora dovuta al Sig. , a titolo di Parte_2
risarcimento danni, è pari ad € 1.600,00.
Sul danno non patrimoniale:
Il Dott. nel proprio elaborato peritale riscontrava: “esiste nesso Persona_2
eziologico tra le lesioni refertate al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cefalù il 17/12/2016 alle ore 17:53 con diagnosi di: “colpo di frusta e trauma contusivo spalla sinistra” e successivamente ginocchio sn (RM del 19/12/2016) e la dinamica dell'evento lesivo occorso il 17/12/2016 alle ore 16:30 circa, poiché mentre era alla guida della propria alfa 147 in Collesano, altro mezzo invadeva la corsia (riferisce) di percorrenza dell'Alfa con collisione di intensità tale da determinare un insulto dinamico somatico (cervicale- arto inferiore sn- lombare- spalla), pur avendo la cintura di sicurezza inserita, credibile, stante le non riportate lesioni ecchimotiche, visus ecc..., ma con trauma cervicale e su ginocchio sn distorsivo, valutando che l'altezza del ricorrente (m. 1,86) ha determinato un movimento anomalo dell'arto inferiore sn, con appoggio estremità sul parafango interno sn, la
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sollecitazione sul capo-cervice ha causato la sintomatologia esitata ed obiettivata.
L'interessamento spalla e regione lombare è certo, ma privo di esiti”.
Considerazioni medico – legali del Dott. Per_2
Il CTU, Dott. concludeva il proprio elaborato peritale Persona_2
accertando che: “causa le lesioni riportate, ebbe un periodo di Inabilità Assoluta
Temporanea (I.T.T.) al 100% (cento) di giorni 0 (zero) (impossibilità in autonomia di provvedere alle normali esigenze di vita soggettive), Inabilità Temporanea Parziale (I.T.P.) al 75% (settantacinque) di giorni 20 (venti), giorni 30 (trenta) al 50% (cinquanta), valutando anche l'intervento in artroscopia [richiesta di parte ricorrente ITT. 15 gg. - ITP al 75% di gg. 35, al 50% di gg. 50, al 25% di gg. 300 – richiesta assicurazione I.T.T. 0 gg. - I.T.P. Al 75% 5 gg., I.T.P al 50% 15 gg, I.T.P. al 25% 10 gg]”; 3) gli esiti stabilizzati, conseguenziali all'evento traumatico, in assenza di preesistenza relativa, stabilizzati, non più migliorabili con trattamento cruento od incruento, possono essere valutati quale danno biologico pari al 4% (quattro) (richiesta di parte ricorrente 9 % - assicurazione 1,5 %), così articolato: - 3% ginocchio sn (artroscopia e modesti esiti funzionali); - 1% trauma cervicale;
4) agli atti non vi sono documentate spese mediche. ciò per quanto esclusivamente di competenza medico – legale, visti i D.M. del 03/07/2003 e del 12/07/2000 e stante la sintomatologia accusata L.27 – 24/03/2012 (art. 32 3 quater) pag. 46-47-48 – - ed. 2015.”. Per_3 Persona_4 Per_5
Quantificazione del danno non patrimoniale:
La liquidazione del danno biologico subito da procederà Parte_1
secondo le risultanze della CTU medico legale redatta in corso di causa, dal
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Dott. , le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili, il Persona_2
quale ha riconosciuto all'attore un danno biologico nella misura del 4%.
Dal punto di vista pratico, la liquidazione del danno non patrimoniale avviene secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, riconosciute come criterio di riferimento nazionale. In particolare, il risarcimento del danno è agevolato, perché tali tabelle prevedono la possibilità di includere, anche in via presuntiva, la sofferenza morale scaturente dal fatto. In termini pratici, questo vuol dire che occorre sempre considerare quella componente psicologica e motivare in modo puntuale la liquidazione anche del danno morale.
Quest'ultimo non è una sorta di voce accessoria, ma una componente essenziale del pregiudizio subìto.
Chi subisce un incidente ha diritto a essere risarcito non soltanto per la menomazione fisica, ma anche per il disagio psicologico che ne deriva. Una sofferenza che, pur non misurabile oggettivamente con strumenti medici, è pur sempre una componente reale del danno alla persona, tutelata dalla legge e dalla giurisprudenza.
Ciò posto, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle aggiornate, gli importi per la liquidazione del danno biologico sono stati aggiornati dal D.M. 18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025.
Le nuove tabelle prevedono un punto base di € 963,40 ed un'indennità giornaliera di € 56,18.
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Applicando tali importi aggiornati, spetta a , a titolo di danno Parte_1
biologico permanente, tenuto conto della invalidità del 4% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (30), il danno biologico può essere liquidato in
€ 4.508,71 secondo i valori attuali.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea totale, così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità la somma di € 56,18 al giorno prevista dal citato D.M. l8 luglio 2025.
Sulla liquidazione del danno morale:
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 31 marzo 2025 n. 8475, torna ad affermare l'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, spiegando anche il motivo (poggiato sulla presunzione e sulla nozione della comune esperienza) per il quale, ai fini della quantificazione del primo, il secondo costituisce un punto di riferimento importante (come peraltro confermato anche dalla modalità liquidativa prevista dalla tabella di Milano e dalla TUN).
Si afferma infatti che “il danno morale discende presuntivamente dalla lesione della salute, essendo un'ordinaria componente, oltre a quella fisica e come tale relazionale, del danno biologico tabellarmente liquidato, salva specifica allegazione di parte, e relativa prova, diretta a valorizzarlo in misura eccezionalmente ulteriore;
la giurisprudenza di legittimità ha perciò confermato la correttezza della modalità di liquidazione del danno morale attraverso il riferimento all'entità del danno biologico al quale la sofferenza interiore patita dal danneggiato è correlata, senza che tale osservazione valga a incidere o, comunque, a compromettere la
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strutturale distinzione tra le due specifiche categorie di danno (cfr., ad
esempio, di recente, Cass., 24/07/2024, n. 20661); com'è stato sottolineato, “alla base del parametro standard di valutazione che è alla base del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non v'è se non un ragionamento presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit,
determinate menomazioni dinamico-relazionali, per così dire, ordinarie; così, allo stesso modo, un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute…è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr. Sez. 3, sentenza n. 25164, del
10/11/2020.)” (Cass., n. 20661 del 2024, cit., pag. 7)”.
Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, appare equo riconoscere, a titolo di danno morale, una percentuale del 33,33%, al Sig.
per danno patito, non potendo essere riconosciuta una Parte_1
diversa o maggiore percentuale, in mancanza della prova di circostanze specifiche che abbiano esplicato un'incidenza negativa sulla attività quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali del danneggiato.
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Sempre secondo le risultanze del CTU, il periodo di inabilità temporanea parziale deve essere quantificato, secondo i seguenti importi:
Età del danneggiato 30 anni
Percentuale di invalidità permanente 4%
Danno biologico permanente € 4.508,71
ITP al 75% (20 gg) € 842,70
ITP al 50% (30 gg) € 842,70
Danno biologico temporaneo € 1.685,40
Danno morale (33,33%) € 2.064,50
Totale € 8.258,61
Pertanto, la somma dovuta a titolo di danno patrimoniale è da ritenersi pari ad € 8.258,61.
Sulla rivalutazione monetaria e gli interessi dovuti:
La Corte di Cassazione ha costantemente affermato, come fa anche nella sentenza n. 10376 del 17 aprile 2024, che, ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente al fatto illecito, sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere appunto adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito.
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E' stato sottolineato che gli interessi “compensativi” (o risarcitori), sono gli interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito, fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione e ciò in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente, sempre che, beninteso, una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata.
In ordine alla rivalutazione, la Corte di Cassazione nella sentenza citata ritiene però corretta la decisione del Giudice di merito di non procedere alla rivalutazione: “essendo stata quantificata “all'attualità” la somma dovuta a titolo di risarcimento (sicché non avrebbe avuto ragione d'essere la funzione di “reintegrazione” del valore del bene perduto, propria della rivalutazione)”.
In merito all'acconto corrisposto, in via stragiudiziale, dalla MP di
Assicurazioni, si osserva che, nel definire i criteri per il calcolo degli interessi, occorre calcolarli anche per il periodo decorrente dalla data del sinistro fino alla liquidazione dell'acconto.
Ed invero, le disposizioni di legge che, in tema di liquidazione del danno da illecito extracontrattuale (art. 2056 c.c.) rinviano, quanto ai criteri per la sua determinazione, alle norme generali di cui agli artt. 1223 e 1226 c.c. relative
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all'inadempimento delle obbligazioni. Il tutto in contrasto con il principio di legittimità secondo il quale l'obbligazione risarcitoria da illecito extracontrattuale, quale debito di valore, comporta, in aggiunta alla rivalutazione monetaria dal momento del fatto fino all'epoca della liquidazione, l'attribuzione in favore del danneggiato, ed a carico di chi sia onerato del pagamento, degli interessi sul credito indennitario via via rivalutato.
La rivalutazione monetaria, infatti, esprime “ratio risarcitoria” e copre il danno emergente, ripristinando la situazione patrimoniale del creditore al momento del verificarsi dell'illecito, mentre gli interessi integrano una finalità remunerativa, mirando cioè a ristorare il creditore del lucro cessante.
Omettendo di calcolare gli interessi sulla somma pagata a titolo di acconto e, dunque, dal momento del sinistro fino al pagamento dell'acconto stesso, si violerebbero le disposizioni del consolidato orientamento della Cassazione.
Il credito risarcitorio, spiega infatti la Suprema Corte, “è stato sì reso omogeneo nella devalutazione delle somme dovute nella liquidazione definitiva rispetto a quelle pagate
a titolo di acconto ma, a seguito della detrazione degli acconti, solo sulla somma così ottenuta sono stati computati gli interessi dalla data del sinistro sulla somma via via rivalutata sino alla sentenza di primo grado, mentre non sono stati conteggiati gli interessi sulla somma pagata a titolo di acconto. Ciò contrasta con i principi in tema di liquidazione del danno nelle obbligazioni di valore”.
Il danno da fatto illecito, prosegue la Cassazione, “forma l'oggetto d'una obbligazione di valore, cioè di un debito che, al momento in cui nasce, non è predeterminato
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in una somma di denaro né è monetizzabile con un criterio oggettivo. Il risarcimento del
danno ha lo scopo di riprodurre la condizione patrimoniale in cui si sarebbe trovato il danneggiato se il fatto illecito non si fosse verificato”.
Nel caso in cui il risarcimento avvenga, come capita spesso, tramite il pagamento di acconti seguito poi dalla liquidazione definitiva del danno, “se, come nel caso in esame, si omette il computo degli interessi sulla somma versata a titolo di acconto, e cioè dalla data del sinistro fino al pagamento dell'acconto, non si riproduce la condizione patrimoniale in cui il danneggiato si sarebbe trovato se il fatto illecito non si fosse verificato” sottolineano i giudici del , ribadendo come Parte_4
la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento a cui hanno inteso dare continuità, si sia da tempo consolidata nel senso che “il computo degli interessi debba essere svolto anche sulla somma versata a titolo di acconto”.
Gli citano in particolare la sentenza n. 9950/2017, la quale ha Parte_5
stabilito che: “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; detraendo l'acconto dal credito;
calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva”.
Dal totale come sopra liquidato di € 8.258,61 va decurtato l'importo di €
1.200,00 già corrisposto dalla compagnia assicurativa in data 22.01.2018
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discendendo ad € 7.058,61 il totale dovuto dai convenuti in solido al Sig.
a titolo di risarcimento danni. Sono altresì dovuti gli Parte_1
interessi legali sull'acconto di € 1.200,00 dal fatto (17.12.2016) al pagamento, avvenuto il 22.01.2018 e sul saldo di € 7.058,61, dal fatto al soddisfo;
tali interessi dovranno essere calcolati sulla sorte prima devalutata e successivamente rivalutata anno per anno secondo l'insegnamento delle S.U. della Cassazione di cui alla nota sentenza n. 1712/1995.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, i convenuti in solido tra loro devono essere condannati al pagamento, della complessiva somma di €
7.858,60 oltre i successivi interessi legali dal fatto (17 dicembre 2016) sino all'effettivo soddisfo.
Liquidazione delle spese di lite:
La recente ordinanza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sezione Terza
Civile, n. 13145 del 17 maggio 2025), affronta con rigore sistematico il tema della determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali. La Suprema Corte riafferma che la base per l'applicazione degli scaglioni tariffari non può essere individuata nelle dichiarazioni del difensore relative al contributo unificato, trattandosi di atti privi di valenza giuridica sostanziale ai fini del giudizio. L'articolo analizza il contenuto dell'ordinanza, il quadro normativo di riferimento (in particolare il D.M. n. 55/2014 e l'art. 10 c.p.c.) e le implicazioni sistemiche per la pratica giudiziaria e la difesa tecnica, soprattutto in sede di impugnazione.
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Nel diritto processuale civile, il tema della liquidazione delle spese giudiziali rappresenta un crocevia tra equità, certezza del diritto e tutela del principio dispositivo. Il valore della controversia, rilevante non solo ai fini del contributo unificato ma anche per la determinazione dei compensi spettanti al difensore della parte vittoriosa, è spesso oggetto di contenzioso.
In tale ambito si inserisce l'ordinanza n. 13145/2025 della Corte di
Cassazione, che chiarisce il discrimine tra “valore processuale effettivo del decisum e valore dichiarato ai fini amministrativi del contributo unificato”.
La Suprema Corte, con l'ordinanza sopra richiamata, ha ribadito un principio consolidato (cfr. ex multis Cass. Ordinanza del novembre 2023 n. 30999): il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, si determina in base all'effettivo oggetto del contendere e non alle indicazioni formali o amministrative fornite dal difensore.
Tale orientamento conferma un indirizzo giurisprudenziale ormai granitico della Cassazione, in forza del quale: "Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto" (Cass. civ., ordinanza n. 35195 del
30.11.2022).
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Le spese di lite si liquidano con applicazione dei parametri medi disciplinati dal D.M. n. 55 del 2014 aggiornati dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto delle attività espletate, delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa, così come accertato in parte motiva, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da €
5.2001,00 ad € 26.000,00) da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., come da dichiarazione in atti.
I compensi liquidati ai CC.TT.UU., con separati decreti, devono essere posti a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, nella contumacia della società in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore e del Sig. Controparte_4
così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità esclusiva del Sig. del Controparte_4
verificarsi del sinistro in oggetto, per tutte le argomentazioni esposte in parte motiva;
- si prende atto degli acconti corrisposti dalla MP
[...]
in via stragiudiziale e, precisamente di € 1.200,00 per il Controparte_6
danno non patrimoniale subito dal Sig. e di € 1.200,00 per il Parte_1
danno patrimoniale subito dall'autovettura attorea, di proprietà del Sig.
; Parte_2
- per l'effetto, condanna i convenuti Controparte_3
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Sig.
[...]
e la in persona del legale CP_4 Controparte_6
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento, in favore del
Sig. , della complessiva somma di € 7.858,60 oltre i successivi Parte_1
interessi legali dal fatto (17 dicembre 2016) sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, subiti a seguito del sinistro de quo ed al pagamento degli interessi legali, calcolati come in motivazione, sull'acconto di
€ 1.200,00 dal fatto (17.12.2016) al 22.01.2018;
- condanna, altresì, i convenuti in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, il Sig. e la Controparte_4
MP , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Sig. Pt_2
della complessiva somma di € 1.600,00 a titolo di risarcimento danni
[...]
patrimoniali, oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
- condanna tutti i convenuti, in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, il Sig. e la Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.622,00 di cui € 545,00 per spese non imponibili ed
€ 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Giovanni Allegra che ne ha fatto richiesta, per dichiarazione in atti;
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
- pone definitivamente a carico di tutti i convenuti, in solido tra loro, i compensi liquidati ai CC.TT.UU., con separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 25.11.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa IA GH SO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa IA GH SO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa
IA GH SO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2512 del R.A.G.C. relativo all'anno 2023, posta in decisione all'udienza cartolare del 20.11.2025, e vertente
TRA
nato a [...], il [...], CF: Parte_1 C.F._1
, residente a [...] e ,
[...] Parte_2
nato a [...] il [...] CF: ed CodiceFiscale_2
ivi residente nella via Diaz n. 65, entrambi elettivamente domiciliati in
Campofelice di Roccella, in Viale della Provincia n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Allegra che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
- parte attrice -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
P.IVA con sede in Milano, piazza Tre Torri n.3, in persona del P.IVA_1
suo legale rappresentante pro-tempore, Dr. , elettivamente Controparte_2
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
domiciliata in Cefalù, Piazza Bellipanni n.32, presso lo studio dell'Avv.
AU Di CH, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Liberto che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
- parte convenuta-
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, avente sede legale in Prizzi nella Contrada Filaga snc – A mezzo PEC: Email_1
, nato a [...] il [...], CF: Controparte_4 C.F._3
, residente a [...]nella Contrada Cicci snc,
[...]
- convenuti contumaci- oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI entrambi i procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti introduttivi, memorie ex art. 171 ter c.p.c., verbali di causa, memorie ex art. 189 c.p.c. e note scritte depositate per l'udienza cartolare del 20.11.2025, cui si rinvia integralmente,
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132
c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile
(legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Fatta questa breve premessa, si osserva che con atto di citazione regolarmente notificato, i Sigg. e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
la MP Assicurativa, la società CP_5 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed Controparte_3
il Sig. , al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni Controparte_4
fisici, patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi a Collesano il 17 dicembre 2016.
A fondamento delle domande, parte attrice deduceva che il giorno 17 dicembre 2016, alle ore 16,30 circa, in territorio del Comune di Collesano
(PA) nella via Isnello, il Sig. a bordo dell'autovettura Alfa 147 Parte_1
Tg. CE889AN di proprietà dell'attore Sig. , percorreva la via Parte_2
Isnello in direzione Comune di Isnello, quando veniva violentemente tamponato dall'autovettura Fiat OR Tg. DR972XN di proprietà della società convenuta e condotta dal Sig. Controparte_3 [...]
che percorreva la medesima via, ma in direzione di marcia opposta. CP_4
L'urto era talmente violento che l'autovettura attorea, condotta dal Sig.
, veniva scaraventata su un altro mezzo parcheggiato, una Fiat Parte_1
Panda Tg. DR280XN.
A seguito del sinistro, il Sig. riportava lesioni personali tanto che Pt_1
veniva trasportato con l'autoambulanza presso l'ospedale Pronto Soccorso del
Presidio Ospedaliero “Fondazione Istituto G. Giglio” di Cefalù, dove gli
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
veniva diagnosticato “Colpo di Frusta e trauma contusivo spalla sinistra” (cfr.
referto Pronto soccorso verbale n. 022188, all. n. 1). Veniva giudicato
“guaribile in giorni 5.”. In occasione del ricovero veniva sottoposto a tutti gli accertamenti del caso (cfr. all. n. 1)
Sottoposto a perizia medica, il danno non patrimoniale veniva quantificato in complessivi € 29.250,33.
Anche l'autovettura subiva diversi danni che venivano quantificati in complessivi € 3.800,00.
Per tutti questi motivi, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“Reiectis adversis
Ritenere e dichiarare che l'attore, a seguito di un sinistro stradale Parte_1
avvenuto il 17 dicembre 2016, alle ore 16,30 circa, in territorio del Comune di Collesano
(PA) nella via Isnello, subiva delle gravi lesioni diagnosticate dall'Ospedale Fondazione G.
Giglio di Cefalù con il verbale Pronto Soccorso n. 022188 e successiva documentazione medica e che venivano cagionate dalla imperita condotta del conducente del veicolo Modello
Fiat OR Tg. DR972XN, Sig. ; Controparte_4
Ritenere e dichiarare che l'attore, a seguito del sinistro stradale di cui Parte_2
sopra, subiva dei danni nella propria autovettura modello Alfa 147 Tg. CE889AN, per un ammontare complessivo di Euro 3.800,00;
Per l'effetto, condannare in solido la soc. Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in
[...]
Prizzi nella Contrada Filaga snc;
il Sig. residente a [...]
Collesano nella Contrada Cicci snc e la , in persona Controparte_6
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale a Milano in Piazza Tre Torri n. 3 al pagamento in favore dell'attore, , della somma di EURO Parte_1
28.250,00, o di quella maggiore o minore che l'Ill' mo Tribunale riterrà conforme a
giustizia per la causa di cui in narrativa, nei limiti della propria competenza. Detta cifra dovrà essere aumentata, in ogni caso, degli interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo e della somma dovuta per la rivalutazione monetaria intervenuta.
Per l'effetto, condannare in solido la soc. Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in
[...]
Prizzi nella Contrada Filaga snc;
il Sig. residente a [...]
Collesano nella Contrada Cicci snc e la , in persona Controparte_6
del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale a Milano in Piazza Tre Torri n. 3 al pagamento in favore dell'attore per i danni patrimoniali subiti, della Parte_2
somma di EURO 3.800,00, o di quella maggiore o minore che l'Ill'mo Tribunale riterrà conforme a giustizia per la causa di cui in narrativa, nei limiti della propria competenza.
Detta cifra dovrà essere aumentata, in ogni caso, degli interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo e della somma dovuta per la rivalutazione monetaria intervenuta.
Con vittoria di spese competenze ed onorari.”.
Con decreto reso in data 09.01.2024, il Tribunale dopo le verifiche preliminari di cui all'art. 171 ter c.p.c., dichiarava la contumacia dei tre convenuti, che non si costituivano malgrado la regolare notifica dell'atto di citazione.
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Con il medesimo decreto, venivano assegnati i termini perentori per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e veniva fissata l'udienza del
21.03.2024, per la trattazione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.02.2024 e depositata in pari data, si costituiva - tardivamente - in giudizio la società , la Controparte_7
quale contestava, nel merito, le pretese attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
eccepiva il concorso di colpa tra i conducenti e chiedeva darsi atto che ante causam l aveva già erogato l'importo di € 1.200,00 in favore del CP_6
Sig. (cfr. nota del 22.01.2018) e di € 1.200,00 in favore del Parte_1
Sig. (cfr. nota del 24.08.2017). Parte_2
La compagnia convenuta rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Rejectis adversis;
Dichiarare e affermare il concorso di colpa del conducente per tutte Parte_1
le ragioni espresse in narrativa;
Dare atto che ante causam l ha erogato l'importo di € 1.200,00 in favore del Sig. CP_6
e di € 1.500,00 in favore del Sig. Parte_1 Parte_2
Rigettare tutte le domande spiegate in atto di citazione, perché infondate in fatto e in diritto;
In ogni caso, rigettare la domanda riferita al cumulo della rivalutazione monetaria con gli interessi, per tutti i motivi dedotti in narrativa, cui si rinvia;
Con vittoria delle spese di lite.”
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Venivano depositate dalle parti le rispettive memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c, in cui le stesse precisavano le rispettive posizioni ed articolavano i mezzi di prova.
All'udienza del 21 marzo 2024, entrambe le parti insistevano sulle richieste istruttorie avanzate con le memorie depositate.
Con ordinanza del 22 marzo 2024, questo Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del Sig. e la prova per testi articolata da parte Controparte_4
attrice, riservandosi all'esito per l'ammissione della CTU tecnica e per la CTU medico-legale.
Escussi i testi, con ordinanza del 7 novembre 2024, veniva ammessa la CTU tecnica, nominando all'uopo, l'Ing. , e la CTU medico – legale, Persona_1
nominando all'uopo, il Dott. , i quali prestavano giuramento Persona_2
telematico.
Su richiesta dall'Ing. , parte attrice veniva onerata di depositare il Per_1
rapporto dei Carabinieri citato nell'atto introduttivo che, veniva depositato telematicamente il 6 dicembre 2024.
Espletate le CC.TT.UU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.11.2025 e venivano assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., per il deposito delle memorie ivi previste;
veniva disposta, per la predetta udienza, la trattazione scritta, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive in sostituzione di udienza.
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Con ordinanza riservata, resa in data 21.11.2025, sulle note depositate nei termini assegnati, entrambe le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione.
Ciò posto, passando alla trattazione del giudizio, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.
Sulla condizione di procedibilità:
Deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria di parte attrice, alla luce della richiesta stragiudiziale ritualmente inoltrata alla compagnia assicurativa , con pec del 20.10.2021, ai sensi degli artt. 2 e CP_6
3 del Decreto Legge 132/2014.
La MP a tale invito, con nota pec del 25.10.2021, dichiarava di non aderire.
Considerazioni sull'an debeatur:
In questa sede, appare opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via d'azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa.
In particolare, il Sig. ha allegato che il giorno 17 dicembre 2016, alle Pt_1
ore 16,30 circa, in territorio del Comune di Collesano (PA) nella via Isnello, il
Sig. a bordo dell'autovettura Alfa 147 Tg. CE889AN di Parte_1
proprietà dell'attore Sig. , percorreva la via Isnello in Parte_2
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direzione Comune di Isnello, quando veniva violentemente tamponato dall'Autovettura Fiat OR Tg. DR972XN di proprietà della società convenuta e condotta dal Sig. Controparte_3 [...]
che percorreva la medesima via, ma in direzione di marcia opposta. CP_4
In atto di citazione si rappresentava che l'urto era stato talmente violento che l'autovettura attorea condotta dal Sig. veniva scaraventata su Parte_1
un altro mezzo ivi parcato più precisamente una Fiat Panda Tg. DR280XN.
Ciò posto, in primo luogo, deve dirsi acclarato il fatto storico e le cause allegate dall'attore che hanno determinato il verificarsi del sinistro per cui è causa, come è stato dimostrato con le dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa.
All'udienza del 2 maggio 2024, veniva sentita la teste che Testimone_1
dichiarava: “DR (sulle circostanze di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte attrice): posso confermare le circostanze che mi vengono lette;
preciso che il giorno del sinistro, io mi trovavo sui luoghi poiché, in quel momento mi stavo recando dal parrucchiere, quando ho visto che il OR del Sig. impattava con l'auto condotta da mio CP_4
genero; preciso che il Sig. non guardava la carreggiata, ma era distratto poiché CP_4
guardava dentro la parruccheria dove c'era sua figlia;
preciso comunque che il Sig. CP_4
non guardava la carreggiata ma era girato;
preciso che l'impatto è stato violento;
infatti la macchina di mio genero è stata colpita sul lato sinistro (ndr: lato conducente) tanto che sono scoppiati gli airbag in faccia a mio genero;
posso precisare che, a causa del forte impatto la macchina di mio genero è rimbalzata su una panda bianca parcheggiata sul lato destro della strada per poi ricadere e fermarsi nuovamente sulla carreggiata;
mio genero percorreva la via
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Isnello, direzione Isnello, mentre il Sig. era nella corsia opposta;
a seguito CP_4
dell'impatto mio genero riportava danni al viso, alla spalla ed al ginocchio;
abbiamo chiamato l'autoambulanza che lo ha portato a Cefalù presso l'Ospedale Giglio;
è intervenuta la pattuglia dei Carabinieri di Cefalù; mio genero è stato poi operato al ginocchio presso l'Ospedale Giglio di Cefalù;
DR: preciso che le autovetture avevano un'andatura regolare, anche perché la strada è stretta, anche se consente il passaggio di due autovetture che procedono in senso opposto;
infatti, quando ci sono le auto parcheggiate, due auto che provengono dalle direzioni opposte, passano ma devono stare attenti alle macchine parcheggiate che, alle volte, non sono parcheggiate bene;
DR (avv. Di Liberto): io mi stavo incamminando per entrare nella parruccheria;
ero comunque già vicina alla parruccheria tanto è vero che vi stavo entrando anche se, a causa di quello che è accaduto, non ci sono potuta entrare più; ricordo di avere chiamato mia figlia, che ha chiamato i Carabinieri;
sul lato sinistro, dove mi trovavo io, non c'è marciapiede ma solo un muretto;
DR (Avv. Di Liberto): la parruccheria si trova dal lato sinistro rispetto al punto in cui si trovava il veicolo condotto dal Sig. ; preciso che sul lato destro della strada, c'è il CP_4
marciapiede, dove si parcheggiano le macchine mentre su lato sinistro non c'è marciapiede ma ci sono delle strisce gialle per parcheggiare le macchine;
sul lato sinistro per una parte c'è il muretto che si ferma fino alla parruccheria, dove ci sono le strisce gialle, la strada diventa più larga e più agevole;
preciso che l'impatto si è verificato proprio dove finisce il muretto;
qualche metro più sotto;
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DR (avv. Di Liberto): il Sig. era più vicino al muretto;
anzi preciso che, al CP_4
momento del sinistro, il suo veicolo si trovava più spostato rispetto al muretto, quasi al centro della carreggiata, perché guardava di lato e non la strada davanti a sé;”.
Le medesime circostanze venivano riferite dal teste, , sentito Testimone_2
all'udienza del 26 settembre 2024, il quale così dichiarava: “DR (sulle circostanze di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.: “posso confermare che il giorno
16 dicembre io mi trovavo a Collesano, ma non conosco il nome della strada;
posso solo dire che io stavo recando a piedi, dopo avere parcheggiato la mia autovettura, all'oleificio che si trova nei pa-raggi; preciso che di fronte l'oleificio c'è una parrucchiera;
ricordo che io stavo chiudendo la mia auto, quando ho visto passare accanto a me l'auto Alfa, condotta dal
, che percorreva la mia stessa direzione di marcia;
poi ho visto il che Pt_1 Tes_3
percorreva la carreggiata opposta e mi sono accorto che il conducente del era Tes_3
distratto, guardava dal lato dove si trovava la parrucchiera ed, improvvisamente, impattava attingendo lo sportello dell'Alfa (lato guida), colpendo tutta la fiancata sinistra tanto che
l'Alfa impattava contro un'auto parcheggiata lì vicino e, per l'esattezza, si trattava di una
Panda, per poi ritornare sulla carreggiata, arrestando la sua corsa;
DR: posso precisare che non è stato un impatto frontale;
per quello che posso riferire e che il Sig. , nel Pt_1
tentativo di scansare il , si spostava verso destra, ma non poteva scansarlo perché lo Tes_3
spazio di azione era ri-stretto, tanto è vero che il lo prendeva sula lato sinistro, come Tes_3
ho precisato prima;
per quello che ho visto, entrambi i conducenti procedevano a velocità moderata;
posso riferire che dopo l'urto, il ragazzo (il ), era “intontito” e si Pt_1
lamentava per i dolori;
ricordo che poi è arrivata una signora che diceva essere la suocera;
abbiamo aiutato il Sig. ad uscire dall'auto e lo abbiamo fatto sedere su una sedia;
Pt_1
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poi è arrivata l'ambulanza, che era stata chiamata dalla suocera;
appena è arrivata
l'ambulanza io sono andato via;
penso sia stato accompagnato in ospedale ma non so riferire altro;
DR (avv. Allegra): il scendeva verso Collesano, mentre l'Alfa Tes_3
anda-va verso Isnello;
DR (avv. Di liberto): conosco di vista il e conosco di vita Pt_1
anche il Sig. ; ci consociamo un po' tutti, perché si tratta di piccoli centri;
DR: io CP_4
ho parcheggiato la mia auto direzione Isnello, da dove è passata l'Alfa; al momento del sinistro, io mi trovavo a fianco della mia auto e stavo chiudendo lo sportello, però avevo la visibilità in avanti e, pertanto, vedevo le auto che andavano verso Collesano;
preciso che io ho visto il retro dell'Alfa che mi è passata acconto e la parte frontale del OR;
DR
(avv. Di Liberto): sul lato destra (dove ho parcheggiato la mia auto) vi erano altre auto parcheggiate;
ma non ricordo se sull'altra carreggiata vi fos-sero auto parcheggiate;
”.
Entrambi i testi, invero, hanno confermato le circostanze dedotte dall'attore nei propri atti difensivi, precisando lo stato dei luoghi ove si è verificato il sinistro e le modalità con le quali esso si sarebbe verificato.
Orbene, nella vicenda che ci occupa, è indubbio che l'onere probatorio incombente su parte attrice può ritenersi assolto alla luce delle deposizioni testimoniali rese dai testi escussi durante l'istruttoria.
Inquadramento normativo:
Con riferimento alla fattispecie in esame, si osserva che, come stabilito dall'art. art. 143 Codice della strada “I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. … 3. La disposizione del comma 2 si applica
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anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.
4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra;
quando è divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.
5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra;
la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia libera più a destra;
la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso….i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a destra.. 11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 167 a € 665. 12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 327 a € 1.308. Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi. Qualora dalla circolazione contromano di un veicolo ai sensi del presente comma derivi un incidente con morte o lesioni personali gravi o gravissime, è sempre disposta la confisca
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del predetto veicolo. 13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.”
Dall'istruzione probatoria è emerso che il conducente del mezzo, Fiat OR
Tg. DR972XN, Sig. , proveniente dal senso di marcia Controparte_4
opposto nella via Isnello, andava ad impattare violentemente il mezzo condotto dal Sig. che, a sua volta, a seguito del violento urto finiva la Pt_1
sua marcia su una autovettura ivi parcata in quanto secondo le dichiarazioni dei testi volgeva lo sguardo in direzione della parruccheria;
il conducente del
OR era distratto e non guardava la strada;
infatti, non si accorgeva dall'autovettura attorea che proveniva dall'opposto senso di marcia, la quale nulla poteva fare per evitare l'urto ma, addirittura, andava ad impattare con la
Panda parcheggiata sul lato destro della carreggiata.
La dinamica del sinistro è stata illustrata nella relazione dei Carabinieri, redatta in occasione del sinistro stesso.
Sulle risultanze della relazione peritale dell'Ing. : Persona_1
Il nominato CTU, l'Ingegnere , nel proprio elaborato peritale Persona_1
accertava: “Nei momenti precedenti il sinistro stradale, alla guida Parte_1
dell'autovettura A) Alfa Romeo 147 transitava lungo la S.P. 9 alla velocità di circa 37 km/h con verso di percorrenza Campofelice-Isnello tenendo la propria destra in un tratto rettilineo in leggera salita prossimo ad un restringimento stradale costituito a sinistra da un muretto in pietrame che delimita la carreggiata e a destra da una serie di veicoli in sosta regolarmente parcheggiati. In quel frangente, alla guida dell'autocarro Controparte_4
leggero B) Fiat OR percorreva in senso inverso il medesimo tratto stradale alla velocità
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di circa 43 km/h e, poco oltre il restringimento predetto, deviava la traiettoria verso la sua sinistra, invadendo l'opposta corsia di marcia. I due veicoli, stante la larghezza disponibile del piano stradale in quel tratto pari a circa 5,05, entravano in contatto d'urto tangenziale obliquo che interessata tutta la fiancata sinistra dell' A) e la parte antero- CP_8
laterale sinistra dell'autocarro leggero B). Al termine di questa prima fase di contatti in strisciamento si concretizzava un urto di significativa intensità tra la ruota anteriore sinistra del veicolo B) e la ruota posteriore sinistra del veicolo A) in seguito al quale il veicolo B), uscendo dall'impatto alla velocità residua di circa 36 km/h scarrocciava per un tratto esteso circa m. 7,40, terminando il proprio moto quasi totalmente nell'opposta corsia di marcia, mentre il veicolo A) sollecitato posteriormente dalla forza impulsiva d'urto entrava in rotazione antioraria alla velocità residua di circa 25 km/h e, dopo aver colpito con la parte latero-posteriore destra la parte latero-posteriore sinistra dell'autovettura C) Fiat
Panda targata DR280XN, parcheggiata sulla destra della via, rimbalzava e si arrestava in prossimità della stessa alla distanza di circa m. 3,65 dalla zona dell'impatto finale con il veicolo B). L'urto tra i veicoli A) e B) si materializzava entro la corsia di marcia dei veicoli con direzione Campofelice-Isnello a causa della parziale invasione dell'opposta corsia da parte dell'autocarro leggero B) che la impegnava nella misura di circa 60 cm oltre l'asse stradale del restringimento. Le cause del sinistro sono ascrivibili allo sconfinamento nell'altrui corsia da parte del conducente l'autoveicolo B) Fiat OR condotto da
[...]
; Nel tratto stradale in argomento il limite massimo di velocità è di 50 km/h, CP_4
ed è consentita la sosta lungo il margine destro della strada nel verso preso a riferimento
Campofelice – Isnello;
La pavimentazione stradale, realizzata in conglomerato bituminoso,
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si presentava all'atto del sopralluogo in medie condizioni funzionali con qualche anomalia….”
Da quanto riportato nella perizia dell'Ing. , la dinamica dell'incidente è Per_1
da ascrivere ad esclusiva responsabilità di parte convenuta.
Ed infatti: “Si come rappresentato nell'Elaborato grafico allegato, al momento
dell'impatto il veicolo B) presentava una direzione obliqua leggermente divergente rispetto
l'asse longitudinale stradale quindi incidente rispetto la direzione di marcia dell'autovettura
A) che si trovava a transitare lungo il margine destro in adiacenza alle auto parcheggiate.
Il veicolo B) invece, al momento dell'impatto, oltre a presentare una direzione divergente verso la propria sinistra, invadendo la corsia di transito dei veicoli procedenti in senso opposto nella misura di 60 cm, si trovava alla distanza di circa m. 1,50 dal margine destro stradale riferita alla propria fiancata destra.”.
È, pertanto, evidente, che – al momento del sinistro – il OR condotto dal
Sig. aveva invaso la carreggiata opposta, andando ad impattare con il Pt_3
lato sinistro dell'autovettura condotta dal Sig. che – invece – CP_9
procedeva nel suo senso di marcia, lunga la carreggiata.
Il CTU, tuttavia, precisa che: “Si può attendibilmente affermare, pur tenendo in conto le approssimazioni insite in tali valutazioni, che entrambi i conducenti dei veicoli, nel momento in cui si incrociarono tenevano velocità inferiori al limite massimo consentito nel tratto pari a 50 km/h.”.
La Corte di Cassazione, ha chiarito che, colui che si trova la carreggiata invasa, nonostante la velocità sostenuta, per tentare di evitare l'impatto, può
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unicamente frenare (cfr. Cass. VI Sezione Civile, ordinanza n. 19115 del 15 settembre 2020).
In materia di responsabilità civile da circolazione stradale, anche se dalla valutazione delle prove resta individuata la condotta colposa di uno solo dei due conducenti, per attribuire allo stesso la causa determinante ed esclusiva dell'incidente, deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, in quanto
è necessario dimostrare di aver operato tutto il possibile al fine di evitare il danno, altrimenti si deve presumere anche il suo colpevole concorso.
La Cassazione, in più occasioni, ha inoltre chiarito che la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli, come pure a quelle di comune prudenza, può essere acquisita anche in modo indiretto, attraverso l'accertamento del collegamento causale esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con la condotta dell'altro conducente. Nella specie, sul conducente che invade la carreggiata di marcia opposta ricade l'intera responsabilità del sinistro, pur se al momento dell'impatto il veicolo antagonista procedeva a velocità sostenuta. Nella specie, secondo il collegio, pur essendo ipotizzabile un'andatura non commisurata del veicolo, tale circostanza resta assorbita dalla condotta dell'altro conducente, il quale ha oltrepassato la striscia continua senza neanche rallentare. Pertanto, il concorso di colpa si vanifica quando la violazione imputabile al veicolo antagonista non ha incidenza causale nell'incidente, in quanto il guidatore, preso atto che un veicolo, superando la striscia continua ed invadendo la corsia, sta per
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impattare frontalmente, può unicamente compiere una manovra d'emergenza,
e cioè frenando per tentare di evitare lo scontro.
La presunzione di colpa concorrente, ex art. 2054, II comma, c.c., opera sul piano causale, tuttavia la presunzione di colpa deve pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta e l'evento. Quando, al contrario, risulti che quella violazione non abbia avuto incidenza causale, non sussiste ragione di ritenere non superata quella presunzione: una differente interpretazione finirebbe con l'attribuire, alla norma in questione, una valenza puramente sanzionatoria.
Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, deve ritenersi sussistente la responsabilità esclusiva del sinistro in oggetto al conducente del mezzo Fiat OR Tg. DR972XN, Sig. il quale, Controparte_4
provenendo dal senso di marcia opposto nella via Isnello, andava ad impattare violentemente il mezzo condotto dal Sig. causando danni Pt_1
al mezzo e alla persona.
Pertanto, nella fattispecie in esame non può trovare applicazione l'ipotesi contemplata nell'art. 2054 II comma, cc., non potendosi ravvisare alcun concorso di colpa tra i conducenti degli autoveicoli.
Ed invero, il Sig. ha provato di avere fatto il possibile per evitare il Pt_1
danno, conformandosi alle norme del codice della strada ed agendo con la normale diligenza.
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D'altra parte, dalle emergenze istruttorie e documentali, è risultato dimostrato che l'incidente è stato causato esclusivamente dal Sig. , alla guida del CP_4
OR.
Quantificazione del danno patrimoniale:
L'Ing. ha quantificato il danno subito dal mezzo attoreo in complessivi Per_1
€ 2.800,00.
Tale somma deve essere, tuttavia, decurtata dall'importo di € 1.200,00 già corrisposto dalla compagnia, in via stragiudiziale.
Per l'effetto, la somma ancora dovuta al Sig. , a titolo di Parte_2
risarcimento danni, è pari ad € 1.600,00.
Sul danno non patrimoniale:
Il Dott. nel proprio elaborato peritale riscontrava: “esiste nesso Persona_2
eziologico tra le lesioni refertate al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cefalù il 17/12/2016 alle ore 17:53 con diagnosi di: “colpo di frusta e trauma contusivo spalla sinistra” e successivamente ginocchio sn (RM del 19/12/2016) e la dinamica dell'evento lesivo occorso il 17/12/2016 alle ore 16:30 circa, poiché mentre era alla guida della propria alfa 147 in Collesano, altro mezzo invadeva la corsia (riferisce) di percorrenza dell'Alfa con collisione di intensità tale da determinare un insulto dinamico somatico (cervicale- arto inferiore sn- lombare- spalla), pur avendo la cintura di sicurezza inserita, credibile, stante le non riportate lesioni ecchimotiche, visus ecc..., ma con trauma cervicale e su ginocchio sn distorsivo, valutando che l'altezza del ricorrente (m. 1,86) ha determinato un movimento anomalo dell'arto inferiore sn, con appoggio estremità sul parafango interno sn, la
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sollecitazione sul capo-cervice ha causato la sintomatologia esitata ed obiettivata.
L'interessamento spalla e regione lombare è certo, ma privo di esiti”.
Considerazioni medico – legali del Dott. Per_2
Il CTU, Dott. concludeva il proprio elaborato peritale Persona_2
accertando che: “causa le lesioni riportate, ebbe un periodo di Inabilità Assoluta
Temporanea (I.T.T.) al 100% (cento) di giorni 0 (zero) (impossibilità in autonomia di provvedere alle normali esigenze di vita soggettive), Inabilità Temporanea Parziale (I.T.P.) al 75% (settantacinque) di giorni 20 (venti), giorni 30 (trenta) al 50% (cinquanta), valutando anche l'intervento in artroscopia [richiesta di parte ricorrente ITT. 15 gg. - ITP al 75% di gg. 35, al 50% di gg. 50, al 25% di gg. 300 – richiesta assicurazione I.T.T. 0 gg. - I.T.P. Al 75% 5 gg., I.T.P al 50% 15 gg, I.T.P. al 25% 10 gg]”; 3) gli esiti stabilizzati, conseguenziali all'evento traumatico, in assenza di preesistenza relativa, stabilizzati, non più migliorabili con trattamento cruento od incruento, possono essere valutati quale danno biologico pari al 4% (quattro) (richiesta di parte ricorrente 9 % - assicurazione 1,5 %), così articolato: - 3% ginocchio sn (artroscopia e modesti esiti funzionali); - 1% trauma cervicale;
4) agli atti non vi sono documentate spese mediche. ciò per quanto esclusivamente di competenza medico – legale, visti i D.M. del 03/07/2003 e del 12/07/2000 e stante la sintomatologia accusata L.27 – 24/03/2012 (art. 32 3 quater) pag. 46-47-48 – - ed. 2015.”. Per_3 Persona_4 Per_5
Quantificazione del danno non patrimoniale:
La liquidazione del danno biologico subito da procederà Parte_1
secondo le risultanze della CTU medico legale redatta in corso di causa, dal
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Dott. , le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili, il Persona_2
quale ha riconosciuto all'attore un danno biologico nella misura del 4%.
Dal punto di vista pratico, la liquidazione del danno non patrimoniale avviene secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, riconosciute come criterio di riferimento nazionale. In particolare, il risarcimento del danno è agevolato, perché tali tabelle prevedono la possibilità di includere, anche in via presuntiva, la sofferenza morale scaturente dal fatto. In termini pratici, questo vuol dire che occorre sempre considerare quella componente psicologica e motivare in modo puntuale la liquidazione anche del danno morale.
Quest'ultimo non è una sorta di voce accessoria, ma una componente essenziale del pregiudizio subìto.
Chi subisce un incidente ha diritto a essere risarcito non soltanto per la menomazione fisica, ma anche per il disagio psicologico che ne deriva. Una sofferenza che, pur non misurabile oggettivamente con strumenti medici, è pur sempre una componente reale del danno alla persona, tutelata dalla legge e dalla giurisprudenza.
Ciò posto, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle aggiornate, gli importi per la liquidazione del danno biologico sono stati aggiornati dal D.M. 18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025.
Le nuove tabelle prevedono un punto base di € 963,40 ed un'indennità giornaliera di € 56,18.
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Applicando tali importi aggiornati, spetta a , a titolo di danno Parte_1
biologico permanente, tenuto conto della invalidità del 4% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (30), il danno biologico può essere liquidato in
€ 4.508,71 secondo i valori attuali.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea totale, così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità la somma di € 56,18 al giorno prevista dal citato D.M. l8 luglio 2025.
Sulla liquidazione del danno morale:
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 31 marzo 2025 n. 8475, torna ad affermare l'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, spiegando anche il motivo (poggiato sulla presunzione e sulla nozione della comune esperienza) per il quale, ai fini della quantificazione del primo, il secondo costituisce un punto di riferimento importante (come peraltro confermato anche dalla modalità liquidativa prevista dalla tabella di Milano e dalla TUN).
Si afferma infatti che “il danno morale discende presuntivamente dalla lesione della salute, essendo un'ordinaria componente, oltre a quella fisica e come tale relazionale, del danno biologico tabellarmente liquidato, salva specifica allegazione di parte, e relativa prova, diretta a valorizzarlo in misura eccezionalmente ulteriore;
la giurisprudenza di legittimità ha perciò confermato la correttezza della modalità di liquidazione del danno morale attraverso il riferimento all'entità del danno biologico al quale la sofferenza interiore patita dal danneggiato è correlata, senza che tale osservazione valga a incidere o, comunque, a compromettere la
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strutturale distinzione tra le due specifiche categorie di danno (cfr., ad
esempio, di recente, Cass., 24/07/2024, n. 20661); com'è stato sottolineato, “alla base del parametro standard di valutazione che è alla base del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non v'è se non un ragionamento presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit,
determinate menomazioni dinamico-relazionali, per così dire, ordinarie; così, allo stesso modo, un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute…è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr. Sez. 3, sentenza n. 25164, del
10/11/2020.)” (Cass., n. 20661 del 2024, cit., pag. 7)”.
Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, appare equo riconoscere, a titolo di danno morale, una percentuale del 33,33%, al Sig.
per danno patito, non potendo essere riconosciuta una Parte_1
diversa o maggiore percentuale, in mancanza della prova di circostanze specifiche che abbiano esplicato un'incidenza negativa sulla attività quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali del danneggiato.
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Sempre secondo le risultanze del CTU, il periodo di inabilità temporanea parziale deve essere quantificato, secondo i seguenti importi:
Età del danneggiato 30 anni
Percentuale di invalidità permanente 4%
Danno biologico permanente € 4.508,71
ITP al 75% (20 gg) € 842,70
ITP al 50% (30 gg) € 842,70
Danno biologico temporaneo € 1.685,40
Danno morale (33,33%) € 2.064,50
Totale € 8.258,61
Pertanto, la somma dovuta a titolo di danno patrimoniale è da ritenersi pari ad € 8.258,61.
Sulla rivalutazione monetaria e gli interessi dovuti:
La Corte di Cassazione ha costantemente affermato, come fa anche nella sentenza n. 10376 del 17 aprile 2024, che, ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente al fatto illecito, sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere appunto adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito.
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E' stato sottolineato che gli interessi “compensativi” (o risarcitori), sono gli interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito, fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione e ciò in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente, sempre che, beninteso, una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata.
In ordine alla rivalutazione, la Corte di Cassazione nella sentenza citata ritiene però corretta la decisione del Giudice di merito di non procedere alla rivalutazione: “essendo stata quantificata “all'attualità” la somma dovuta a titolo di risarcimento (sicché non avrebbe avuto ragione d'essere la funzione di “reintegrazione” del valore del bene perduto, propria della rivalutazione)”.
In merito all'acconto corrisposto, in via stragiudiziale, dalla MP di
Assicurazioni, si osserva che, nel definire i criteri per il calcolo degli interessi, occorre calcolarli anche per il periodo decorrente dalla data del sinistro fino alla liquidazione dell'acconto.
Ed invero, le disposizioni di legge che, in tema di liquidazione del danno da illecito extracontrattuale (art. 2056 c.c.) rinviano, quanto ai criteri per la sua determinazione, alle norme generali di cui agli artt. 1223 e 1226 c.c. relative
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all'inadempimento delle obbligazioni. Il tutto in contrasto con il principio di legittimità secondo il quale l'obbligazione risarcitoria da illecito extracontrattuale, quale debito di valore, comporta, in aggiunta alla rivalutazione monetaria dal momento del fatto fino all'epoca della liquidazione, l'attribuzione in favore del danneggiato, ed a carico di chi sia onerato del pagamento, degli interessi sul credito indennitario via via rivalutato.
La rivalutazione monetaria, infatti, esprime “ratio risarcitoria” e copre il danno emergente, ripristinando la situazione patrimoniale del creditore al momento del verificarsi dell'illecito, mentre gli interessi integrano una finalità remunerativa, mirando cioè a ristorare il creditore del lucro cessante.
Omettendo di calcolare gli interessi sulla somma pagata a titolo di acconto e, dunque, dal momento del sinistro fino al pagamento dell'acconto stesso, si violerebbero le disposizioni del consolidato orientamento della Cassazione.
Il credito risarcitorio, spiega infatti la Suprema Corte, “è stato sì reso omogeneo nella devalutazione delle somme dovute nella liquidazione definitiva rispetto a quelle pagate
a titolo di acconto ma, a seguito della detrazione degli acconti, solo sulla somma così ottenuta sono stati computati gli interessi dalla data del sinistro sulla somma via via rivalutata sino alla sentenza di primo grado, mentre non sono stati conteggiati gli interessi sulla somma pagata a titolo di acconto. Ciò contrasta con i principi in tema di liquidazione del danno nelle obbligazioni di valore”.
Il danno da fatto illecito, prosegue la Cassazione, “forma l'oggetto d'una obbligazione di valore, cioè di un debito che, al momento in cui nasce, non è predeterminato
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in una somma di denaro né è monetizzabile con un criterio oggettivo. Il risarcimento del
danno ha lo scopo di riprodurre la condizione patrimoniale in cui si sarebbe trovato il danneggiato se il fatto illecito non si fosse verificato”.
Nel caso in cui il risarcimento avvenga, come capita spesso, tramite il pagamento di acconti seguito poi dalla liquidazione definitiva del danno, “se, come nel caso in esame, si omette il computo degli interessi sulla somma versata a titolo di acconto, e cioè dalla data del sinistro fino al pagamento dell'acconto, non si riproduce la condizione patrimoniale in cui il danneggiato si sarebbe trovato se il fatto illecito non si fosse verificato” sottolineano i giudici del , ribadendo come Parte_4
la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento a cui hanno inteso dare continuità, si sia da tempo consolidata nel senso che “il computo degli interessi debba essere svolto anche sulla somma versata a titolo di acconto”.
Gli citano in particolare la sentenza n. 9950/2017, la quale ha Parte_5
stabilito che: “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; detraendo l'acconto dal credito;
calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva”.
Dal totale come sopra liquidato di € 8.258,61 va decurtato l'importo di €
1.200,00 già corrisposto dalla compagnia assicurativa in data 22.01.2018
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discendendo ad € 7.058,61 il totale dovuto dai convenuti in solido al Sig.
a titolo di risarcimento danni. Sono altresì dovuti gli Parte_1
interessi legali sull'acconto di € 1.200,00 dal fatto (17.12.2016) al pagamento, avvenuto il 22.01.2018 e sul saldo di € 7.058,61, dal fatto al soddisfo;
tali interessi dovranno essere calcolati sulla sorte prima devalutata e successivamente rivalutata anno per anno secondo l'insegnamento delle S.U. della Cassazione di cui alla nota sentenza n. 1712/1995.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, i convenuti in solido tra loro devono essere condannati al pagamento, della complessiva somma di €
7.858,60 oltre i successivi interessi legali dal fatto (17 dicembre 2016) sino all'effettivo soddisfo.
Liquidazione delle spese di lite:
La recente ordinanza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sezione Terza
Civile, n. 13145 del 17 maggio 2025), affronta con rigore sistematico il tema della determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali. La Suprema Corte riafferma che la base per l'applicazione degli scaglioni tariffari non può essere individuata nelle dichiarazioni del difensore relative al contributo unificato, trattandosi di atti privi di valenza giuridica sostanziale ai fini del giudizio. L'articolo analizza il contenuto dell'ordinanza, il quadro normativo di riferimento (in particolare il D.M. n. 55/2014 e l'art. 10 c.p.c.) e le implicazioni sistemiche per la pratica giudiziaria e la difesa tecnica, soprattutto in sede di impugnazione.
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Nel diritto processuale civile, il tema della liquidazione delle spese giudiziali rappresenta un crocevia tra equità, certezza del diritto e tutela del principio dispositivo. Il valore della controversia, rilevante non solo ai fini del contributo unificato ma anche per la determinazione dei compensi spettanti al difensore della parte vittoriosa, è spesso oggetto di contenzioso.
In tale ambito si inserisce l'ordinanza n. 13145/2025 della Corte di
Cassazione, che chiarisce il discrimine tra “valore processuale effettivo del decisum e valore dichiarato ai fini amministrativi del contributo unificato”.
La Suprema Corte, con l'ordinanza sopra richiamata, ha ribadito un principio consolidato (cfr. ex multis Cass. Ordinanza del novembre 2023 n. 30999): il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, si determina in base all'effettivo oggetto del contendere e non alle indicazioni formali o amministrative fornite dal difensore.
Tale orientamento conferma un indirizzo giurisprudenziale ormai granitico della Cassazione, in forza del quale: "Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto" (Cass. civ., ordinanza n. 35195 del
30.11.2022).
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Le spese di lite si liquidano con applicazione dei parametri medi disciplinati dal D.M. n. 55 del 2014 aggiornati dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto delle attività espletate, delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa, così come accertato in parte motiva, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da €
5.2001,00 ad € 26.000,00) da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., come da dichiarazione in atti.
I compensi liquidati ai CC.TT.UU., con separati decreti, devono essere posti a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, nella contumacia della società in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore e del Sig. Controparte_4
così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità esclusiva del Sig. del Controparte_4
verificarsi del sinistro in oggetto, per tutte le argomentazioni esposte in parte motiva;
- si prende atto degli acconti corrisposti dalla MP
[...]
in via stragiudiziale e, precisamente di € 1.200,00 per il Controparte_6
danno non patrimoniale subito dal Sig. e di € 1.200,00 per il Parte_1
danno patrimoniale subito dall'autovettura attorea, di proprietà del Sig.
; Parte_2
- per l'effetto, condanna i convenuti Controparte_3
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Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Sig.
[...]
e la in persona del legale CP_4 Controparte_6
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento, in favore del
Sig. , della complessiva somma di € 7.858,60 oltre i successivi Parte_1
interessi legali dal fatto (17 dicembre 2016) sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, subiti a seguito del sinistro de quo ed al pagamento degli interessi legali, calcolati come in motivazione, sull'acconto di
€ 1.200,00 dal fatto (17.12.2016) al 22.01.2018;
- condanna, altresì, i convenuti in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, il Sig. e la Controparte_4
MP , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Sig. Pt_2
della complessiva somma di € 1.600,00 a titolo di risarcimento danni
[...]
patrimoniali, oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
- condanna tutti i convenuti, in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, il Sig. e la Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.622,00 di cui € 545,00 per spese non imponibili ed
€ 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Giovanni Allegra che ne ha fatto richiesta, per dichiarazione in atti;
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- pone definitivamente a carico di tutti i convenuti, in solido tra loro, i compensi liquidati ai CC.TT.UU., con separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 25.11.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa IA GH SO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa IA GH SO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
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