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Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 22/10/2024, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 479/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 479/2022
Parte_1
/
RUZZO RETI
Oggi 22 ottobre 2024 ad ore 09:00, innanzi al dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per parte attrice opponente, l'avv. Mario Mariani. per parte convenuta opposta, l'avv. Cecilia Di Guardo, in sostituzione e per delega orale dell'avv. Alice Fernandez.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Mario Mariani, per l'attrice opponente, conclude come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ivi richiamando tutti i propri scritti e le proprie verbalizzazioni come riepilogato nelle proprie note conclusive. L'avv. Cecilia Di Guardo, per parte convenuta opposta, conclude come da comparsa di costituzione e risposta ivi richiamando i propri scritti e le note autorizzate.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Stefania Iannetti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 479/2022 promossa da:
c.f. , residente in [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Mario Mariani.
Attore Opponente contro
.f. e partita iva con sede in Teramo V.N. Dati n. 18, in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Alice Fernandez.
Convenuta Opposta
Conclusioni.
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alla ha spiegato Controparte_1 Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13/2022 reso in data 20/01/2022, dall'intestato Tribunale di Ascoli Piceno, nell'ambito del procedimento monitorio rubricato con il n. 47/2022 R.G., con cui è stato ingiunto all'odierno opponente di consegnare alla suddetta società ingiungente immediatamente e per le causali di cui al ricorso, l'elenco dei nominativi dei condomini morosi del condominio
”, con riferimento anche alle quote millesimali di ciascun condomino e con il pagamento Pt_2 delle spese di cui all'opposto provvedimento monitorio.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto ed eccepito salvo altro quanto segue. Parte_1
pagina 2 di 5 A)Il aveva opposto il decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Teramo in Parte_3
favore della con cui veniva ingiunto al medesimo di pagare alcuni non Controparte_1 Parte_3 meglio precisati consumi idrici, di cui il aveva eccepito l'erroneità della contabilizzazione Parte_3
e, all'esito della produzione delle relative fatture, la prescrizione del credito azionato
B)Al suddetto decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Teramo era stata comunque concessa la provvisoria esecutorietà.
C) Era stato poi notificato all'odierno opponente in proprio il decreto ingiuntivo in oggetto, avverso il quale il medesimo ha spiegato l'opposizione per cui è causa, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l' ingiunzione de qua era stata ottenuta nei suoi confronti in proprio e non, invece, quale amministratore del condominio ”. Parte_2
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta, chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, essendo l'amministratore obbligato in proprio ex art. 63 disp. att. c.c, vinte le spese.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c. e depositate le relative memorie, il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione.
La causa è stata dunque fissata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.pc., all'odierna udienza, spirato il termine concesso alle parti per il deposito delle note conclusive.
L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Su ricorso della il Tribunale di Teramo ha emesso decreto ingiuntivo n 1785/2018 Controparte_1 del 12/06/2018 nei confronti del condominio ” in persona dell'amministratore pro tempore, Pt_2 per la somma complessiva pari ad € 8.633,00 oltre interessi e spese di procedura, decreto dichiarato provvisoriamente esecutivo, per cui il condominio ha spiegato opposizione generando il giudizio rubricato con il n. 1785/2018 R.G. Trib. TE.
La intendendo promuovere la relativa azione esecutiva, ha poi chiesto, senza esito, Controparte_1 all'amministratore condominiale di conoscere la consistenza delle singole quote millesimali di ciascun condomino ed, in conformità all'art. 63 comma 2 disp. att. c.c., dei nominativi di eventuali condomini morosi, per poter esperire la previa esecuzione nei loro confronti.
Nelle more del presente giudizio, il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 1014/2022 del 14/10/2022, in accoglimento dell'opposizione proposta dal ha revocato l'opposto decreto Parte_3
ingiuntivo, sentenza che la ha appellato, così generando il procedimento dinanzi al Controparte_1
giudice di seconde cure, a tutt'oggi pendente.
pagina 3 di 5 La suddetta sentenza con la quale il Tribunale di Teramo ha revocato l'opposto decreto ingiuntivo e per cui è stato ottenuto il provvedimento monitorio in oggetto, non essendo passata in giudicato è priva di possibile efficacia riflessa nel presente procedimento, laddove si ritenesse sussistere il nesso di pregiudizialità ovvero di dipendenza giuridica.
Stante la non definitività della suddetta sentenza che ha revocato il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Teramo, deve ritenersi ancora sussistere, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse ad agire della nell'opposizione che ci occupa, la cui carenza può essere rilevata anche Controparte_1
d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, poiché tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda, al fine di evitare una inutile attività processuale ed, in ogni caso, una altrettanto inutile relativa pronuncia.
Alla luce di quanto appena esposto, ritenuta la sussistenza, a tutt'oggi, dell'interesse ad agire della nel procedimento di opposizione in questione, si procede alle seguenti Controparte_1
considerazioni, da cui deriva la presente decisione.
Fatta tale ricostruzione, si evidenzia che l'art. 63 disp. att. c.c. determina in capo all'amministratore condominiale l'obbligo della comunicazione dei dati dei condomini morosi, derivandone, in capo allo stesso ed in caso di mancato assolvimento, una omissione in quanto l'amministratore è l'unico legittimato ad assolvere all'obbligo di comunicazione di cui al surrichiamato dettato normativo.
Il predetto obbligo appartiene al c.d. munus dell'amministratore, onde l'eventuale inadempimento espone quest'ultimo alla responsabilità diretta nei confronti dei terzi che siano rimasti lesi dall'obbligo di comunicazione.
Per questo, l'amministratore è obbligato a comunicare al creditore, che intenda agire per soddisfare il proprio credito, le specifiche generalità dei condomini morosi, potendo i condomini in regola con i pagamenti essere aggrediti esclusivamente dopo che il comune creditore abbia tentato infruttuosamente di soddisfarsi nei confronti dei primi, stante l'opponibilità a costui del beneficium excussionis.
In altre parole, l'ultima parte del citato art. 63 disp. att. c.p.c. comma 1, delineerebbe un obbligo legale di cooperazione con il terzo creditore che sarebbe posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non costituirebbe affatto un adempimento o un'incombenza derivante dal rapporto di mandato che lo lega ai condomini (in tal senso, ex multis Corte Cass. Sent. n. 412/2022; Trib.
Catania ord. del 16/01/2018; Trib. Napoli, 01/02/2017) e il suo rifiuto risulta essere contrario al canone di buona fede, dovendosi a tale riguardo intendersi un autonomo dovere giuridico espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica.
pagina 4 di 5 Mette conto sottolineare che l'art. 1130 c.c., così come modificato dalla legge n. 220/2012, impone all'amministratore del condominio la regolare tenuta del registro dell'anagrafe condominiale, contente le generalità dei singoli proprietari e titolari di diritti reali e di personali godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio.
L'opposizione è dunque infondata in guisa delle predette argomentazioni, per cui la stessa deve essere rigettata, con conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e con la conseguente statuizione in ordine alle spese di lite che, invero, seguono la soccombenza e che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo in oggetto, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, cosi provvede:
A) rigetta l'opposizione in quanto infondata e, per l'effetto, conferma l'opposto decreto ingiuntivo;
B) condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta al pagamento delle spese di lite, su scaglione valore indeterminato -complessità bassa, che liquida in euro 2.410,00, oltre spese generali del
15%, IVA e CPA nella misura di legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ascoli Piceno, lì 22/10/2024
Trasmissione ore 15:59.
Il giudice
Stefania Iannetti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 479/2022
Parte_1
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RUZZO RETI
Oggi 22 ottobre 2024 ad ore 09:00, innanzi al dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per parte attrice opponente, l'avv. Mario Mariani. per parte convenuta opposta, l'avv. Cecilia Di Guardo, in sostituzione e per delega orale dell'avv. Alice Fernandez.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Mario Mariani, per l'attrice opponente, conclude come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ivi richiamando tutti i propri scritti e le proprie verbalizzazioni come riepilogato nelle proprie note conclusive. L'avv. Cecilia Di Guardo, per parte convenuta opposta, conclude come da comparsa di costituzione e risposta ivi richiamando i propri scritti e le note autorizzate.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Stefania Iannetti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 479/2022 promossa da:
c.f. , residente in [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Mario Mariani.
Attore Opponente contro
.f. e partita iva con sede in Teramo V.N. Dati n. 18, in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Alice Fernandez.
Convenuta Opposta
Conclusioni.
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alla ha spiegato Controparte_1 Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13/2022 reso in data 20/01/2022, dall'intestato Tribunale di Ascoli Piceno, nell'ambito del procedimento monitorio rubricato con il n. 47/2022 R.G., con cui è stato ingiunto all'odierno opponente di consegnare alla suddetta società ingiungente immediatamente e per le causali di cui al ricorso, l'elenco dei nominativi dei condomini morosi del condominio
”, con riferimento anche alle quote millesimali di ciascun condomino e con il pagamento Pt_2 delle spese di cui all'opposto provvedimento monitorio.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto ed eccepito salvo altro quanto segue. Parte_1
pagina 2 di 5 A)Il aveva opposto il decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Teramo in Parte_3
favore della con cui veniva ingiunto al medesimo di pagare alcuni non Controparte_1 Parte_3 meglio precisati consumi idrici, di cui il aveva eccepito l'erroneità della contabilizzazione Parte_3
e, all'esito della produzione delle relative fatture, la prescrizione del credito azionato
B)Al suddetto decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Teramo era stata comunque concessa la provvisoria esecutorietà.
C) Era stato poi notificato all'odierno opponente in proprio il decreto ingiuntivo in oggetto, avverso il quale il medesimo ha spiegato l'opposizione per cui è causa, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l' ingiunzione de qua era stata ottenuta nei suoi confronti in proprio e non, invece, quale amministratore del condominio ”. Parte_2
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta, chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, essendo l'amministratore obbligato in proprio ex art. 63 disp. att. c.c, vinte le spese.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c. e depositate le relative memorie, il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione.
La causa è stata dunque fissata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.pc., all'odierna udienza, spirato il termine concesso alle parti per il deposito delle note conclusive.
L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Su ricorso della il Tribunale di Teramo ha emesso decreto ingiuntivo n 1785/2018 Controparte_1 del 12/06/2018 nei confronti del condominio ” in persona dell'amministratore pro tempore, Pt_2 per la somma complessiva pari ad € 8.633,00 oltre interessi e spese di procedura, decreto dichiarato provvisoriamente esecutivo, per cui il condominio ha spiegato opposizione generando il giudizio rubricato con il n. 1785/2018 R.G. Trib. TE.
La intendendo promuovere la relativa azione esecutiva, ha poi chiesto, senza esito, Controparte_1 all'amministratore condominiale di conoscere la consistenza delle singole quote millesimali di ciascun condomino ed, in conformità all'art. 63 comma 2 disp. att. c.c., dei nominativi di eventuali condomini morosi, per poter esperire la previa esecuzione nei loro confronti.
Nelle more del presente giudizio, il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 1014/2022 del 14/10/2022, in accoglimento dell'opposizione proposta dal ha revocato l'opposto decreto Parte_3
ingiuntivo, sentenza che la ha appellato, così generando il procedimento dinanzi al Controparte_1
giudice di seconde cure, a tutt'oggi pendente.
pagina 3 di 5 La suddetta sentenza con la quale il Tribunale di Teramo ha revocato l'opposto decreto ingiuntivo e per cui è stato ottenuto il provvedimento monitorio in oggetto, non essendo passata in giudicato è priva di possibile efficacia riflessa nel presente procedimento, laddove si ritenesse sussistere il nesso di pregiudizialità ovvero di dipendenza giuridica.
Stante la non definitività della suddetta sentenza che ha revocato il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Teramo, deve ritenersi ancora sussistere, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse ad agire della nell'opposizione che ci occupa, la cui carenza può essere rilevata anche Controparte_1
d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, poiché tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda, al fine di evitare una inutile attività processuale ed, in ogni caso, una altrettanto inutile relativa pronuncia.
Alla luce di quanto appena esposto, ritenuta la sussistenza, a tutt'oggi, dell'interesse ad agire della nel procedimento di opposizione in questione, si procede alle seguenti Controparte_1
considerazioni, da cui deriva la presente decisione.
Fatta tale ricostruzione, si evidenzia che l'art. 63 disp. att. c.c. determina in capo all'amministratore condominiale l'obbligo della comunicazione dei dati dei condomini morosi, derivandone, in capo allo stesso ed in caso di mancato assolvimento, una omissione in quanto l'amministratore è l'unico legittimato ad assolvere all'obbligo di comunicazione di cui al surrichiamato dettato normativo.
Il predetto obbligo appartiene al c.d. munus dell'amministratore, onde l'eventuale inadempimento espone quest'ultimo alla responsabilità diretta nei confronti dei terzi che siano rimasti lesi dall'obbligo di comunicazione.
Per questo, l'amministratore è obbligato a comunicare al creditore, che intenda agire per soddisfare il proprio credito, le specifiche generalità dei condomini morosi, potendo i condomini in regola con i pagamenti essere aggrediti esclusivamente dopo che il comune creditore abbia tentato infruttuosamente di soddisfarsi nei confronti dei primi, stante l'opponibilità a costui del beneficium excussionis.
In altre parole, l'ultima parte del citato art. 63 disp. att. c.p.c. comma 1, delineerebbe un obbligo legale di cooperazione con il terzo creditore che sarebbe posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non costituirebbe affatto un adempimento o un'incombenza derivante dal rapporto di mandato che lo lega ai condomini (in tal senso, ex multis Corte Cass. Sent. n. 412/2022; Trib.
Catania ord. del 16/01/2018; Trib. Napoli, 01/02/2017) e il suo rifiuto risulta essere contrario al canone di buona fede, dovendosi a tale riguardo intendersi un autonomo dovere giuridico espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica.
pagina 4 di 5 Mette conto sottolineare che l'art. 1130 c.c., così come modificato dalla legge n. 220/2012, impone all'amministratore del condominio la regolare tenuta del registro dell'anagrafe condominiale, contente le generalità dei singoli proprietari e titolari di diritti reali e di personali godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio.
L'opposizione è dunque infondata in guisa delle predette argomentazioni, per cui la stessa deve essere rigettata, con conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e con la conseguente statuizione in ordine alle spese di lite che, invero, seguono la soccombenza e che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo in oggetto, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, cosi provvede:
A) rigetta l'opposizione in quanto infondata e, per l'effetto, conferma l'opposto decreto ingiuntivo;
B) condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta al pagamento delle spese di lite, su scaglione valore indeterminato -complessità bassa, che liquida in euro 2.410,00, oltre spese generali del
15%, IVA e CPA nella misura di legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ascoli Piceno, lì 22/10/2024
Trasmissione ore 15:59.
Il giudice
Stefania Iannetti
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