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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 8539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8539 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 15320/2025 avente da OGGETTO: opposizione ad ATP, vertente TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Danilo Prisco Parte_1 RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1 Maisto RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso del 23.06.2025 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l' resistente CP_2 chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico del ricorrente è tale da integrare i presupposti per ottenere l' assegno mensile di assistenza, già riconosciuta nella fase di atp, dalla data della domanda amministrativa del 2/3/2023 o in subordine da data meglio invidiuata dall'Ill.mo Giudice o in subordine dalla data individuata del ctu nella fase di atp del 5/9/2024 e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto. Si chiede l'acquisizione del fascicolo di parte relativo all'atp. Con vittoria di spese diritti ed onorari del procedimento per atp nonché di quello che ci impegna, con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo”. In punto di fatto il deduceva di aver promosso giudizio per ATP, ex art.445 bis c.p.c., Parte_1 all'esito del quale il CTU nominato riconosceva la prestazione assistenziale invocata a far data dal settembre 2024 e chiedeva, quindi, il riconoscimento della stessa già a partire dalla presentazione della domanda amministrativa. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' che, premessa la genericità delle CP_1 contestazioni, chiedeva il rigetto della domanda attorea con ogni ulteriore conseguenza di legge. Non necessitando la causa di ulteriore attività istruttoria, all'odierna udienza, è stata decisa. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato per i motivi di seguito illustrati. Nel caso di specie, il CTU nominato in fase di ATP ha valutato il invalido nella misura Parte_1 dell'84% tenuto conto delle patologie da cui è affetto e, quindi:
- Diabete mellito tipo 2;
- Obesità di Secondo grado (BMI 38.5) con complicanze artrosiche;
- Cardiopatia Ipertensiva in terapia farmacologica;
- Disturbo depressivo endoreattivo di moderata gravità. In particolare, la Dott.ssa ha specificato che di tali patologie erano già presenti al momento Per_1 della domanda amministrativa la sindrome depressiva endoreattiva, che successivamente si è cronicizzata ed aggravata, il diabete mellito con complicanze e il sovrappeso ponderale debitamente documentate dagli accertamenti specialistici allegati. Nel corso del procedimento amministrativo e di quello giudiziario, tuttavia, sono sopraggiunte l'obesità che ha determinato le complicanze artrosiche, nonché, la cardiopatia ipertensiva. È proprio con l'accertamento del 05.12.2024, quindi, che è stata diagnosticata la cardiopatia ipertensiva in Seconda classe NYHA, e constatato, altresì, l'eccesso ponderale non riscontrato in nessuna delle certificazioni mediche pregresse, che ha portato, così, l'ausiliare nominato a retrodatare il riconoscimento della prestazione assistenziale invocata al settembre 2024 proprio in virtù dell'aggravamento delle condizioni di salute dell'istante. Per quanto innanzi, il ricorso in opposizione va rigettato. Compensa integralmente le spese del giudizio in ragione della data di riconoscimento del requisito sanitario e del rigetto dell'opposizione proposta.
PQM
Così provvede:
- Rigetta l'opposizione e dichiara che è invalido nella misura dell'84% dal Parte_1
01.09.2024;
- Compensa le spese di entrambe le fasi del giudizio. Napoli, 19 novembre 2025. IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi