TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/11/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
n. 3137/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. VA CA RE, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3137/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. FOTI GRAZIELLA C.F._2 ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPA SEBASTIANO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CASTELLAN RENATA CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per gli attori Revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1076/2024 (R.G. n. 2557/2024) emesso dal Tribunale di Como in data 26/08/2024, perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a per tutti i motivi esposti nel presente atto. Controparte_2 In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari.
Per la convenuta In via pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti avversaria e, per l'effetto, dichiarare l'opposizione inammissibile e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta ex art. 648 cpc né sorretta da alcun periculum in mora né fumus boni iuris;
Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, pagina 1 di 4 accertare e dichiarare il credito in favore di per l'effetto condannare le parti Controparte_1 opponenti al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 1.507.574,98, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente previsto sul solo capitale dal 12/10/2014 al saldo effettivo ovvero di quella diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge, incluse quelle della fase monitoria e del procedimento di mediazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1076/2024 del 23-26/8/2024, ottenuto da per il Controparte_1 pagamento di € 1.507.574,98 oltre interessi e spese, e contestavano;
I. improcedibilità del giudizio, per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
II. mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e mancata prova del credito ingiunto;
III. nullità relativa della fideiussione;
IV. decadenza della convenuta opposta dal beneficio del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Si costituiva che eccepiva la nullità della procura avversaria, dava atto di aver già Controparte_1 avviato la procedura di mediazione obbligatoria e nel merito, negava il fondamento dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
La procura alle liti degli opponenti
Non può dubitarsi della riferibilità al presente giudizio di opposizione ex art 645 cpc, della procura ex art 83 cpc sottoscritta dagli opponenti, per la sola mancata indicazione del tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo, non soltanto perché allegata all'atto di citazione, ma soprattutto perché contiene tutti gli altri dati identificativi del decreto ingiuntivo opposto e la denominazione della creditrice,
, in favore della quale era stato emesso, che pertanto, letti congiuntamente tra loro, Controparte_1 costituiscono elementi identificativi univoci, tali da consentire di stabilire l'effettiva estensione della procura conferita all'avv. Foti alla presente controversia, che non può pertanto, ritenersi diversa da quella realmente voluta dagli opponenti.
La mediazione obbligatoria
La convenuta opposta ha dato atto di aver il 28/10/2024 avviato il procedimento di mediazione (doc 7), per cui risulta soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda di pagamento, svolta in via monitoria.
La nullità della fideiussione
E' dubbio che la fideiussione sottoscritta dagli opponenti nel maggio 2012 sia l'effetto della precedente pagina 2 di 4 intesa anticoncorrenziale, accertata dalla Banca d'Italia nel 2005 con riferimento alla fideiussione
“omnibus”, per aver poi l'ABI eliminato le clausole ritenute nulle dalla relativa modulistica, fermo restando che la fideiussione in oggetto - seppur rilasciata su un modulo prestampato, relativo all'apertura di credito, poi indicata nel mutuo ipotecario concesso a - non può ricondursi a CP_3 tale tipologia di fideiussione, in quanto stipulata esclusivamente a garanzia di un credito esattamente individuato e non per obbligazioni future, per cui non è stata conclusa in base al modello ABI ritenuto lesivo della concorrenza.
Inoltre, nel caso di una fideiussione “specifica”, secondo la giurisprudenza (Cass. 657/2025,
21841/2024) anche di merito (vd Corte appello Milano n. 1425 e 1093/2023), la parte che contesta la validità del contratto, non può avvalersi della prova privilegiata costituita dalla delibera n. 55 della
Banca d'Italia del 2005, per cui ha l'onere di dimostrare che anche per le fideiussioni “specifiche”, all'epoca della conclusione di quella di cui è causa, le banche avevano adottato una condotta anticoncorrenziale, con la predisposizione di condizioni uniformi tali da costituire una sorta di cartello.
A tale riguardo gli opponenti hanno prodotto una serie di fideiussioni specifiche, che contengono la clausola di deroga all'art 1957 cc, che di per sé sole, in mancanza di un'indagine più approfondita, sull'intero territorio nazionale, non pare sufficiente a dimostrare un'uniforme applicazione, da parte delle banche, di tale clausola, come pratica anticoncorrenziale, adottata recependo uno schema contrattuale uniforme, predisposto dall'ABI o da uno degli organismi di cui all'art 2 l. 287/1990, potendo ricondursi, più semplicemente, all'esigenza, di indubbia utilità, di ciascuna banca di sottrarsi all'obbligo del rispetto del termine previsto dall'art 1957 cc, anzichè all'adesione a una regola uniforme, limitativa della concorrenza, imposta nel settore a seguito di un'intesa raggiunta a livello nazionale.
La prova del credito
La documentazione prodotta dalla convenuta opposta (doc 3, 9/13) dimostra l'erogazione alla CP_3
[...
in sei tranches, della complessiva somma di € 2.022.000,00 come peraltro implicitamente riconosciuto il 14/1/2015 anche dal suo amministratore e fideiussore, con la proposta di Pt_1 versare a saldo e stralcio del maggior debito, la somma di 1 milione di euro, offerta da un operatore per l'acquisto dell'immobile ipotecato da MPS.
In ogni caso i fideiussori non hanno dimostrato che il credito residuo di € 1.507.574,98 al netto di quanto ottenuto dalla banca all'esito dell'esecuzione immobiliare nei confronti di poi CP_3 oggetto del decreto ingiuntivo, si sia ridotta per effetto di pagamenti successivi.
La decadenza ex art 1957 cc
Gli opponenti hanno eccepito la decadenza della controparte dal diritto di azionare la fideiussione oggetto di causa, per il decorso del termine di cui all'art 1957 cc, stante la nullità della relativa clausola pagina 3 di 4 di rinuncia.
Come già detto, la nullità della deroga dell'art 1957 cc stabilita dall'art 7 della fideiussione, in quanto effetto di un'intesa anticoncorrenziale “a monte”, non risulta adeguatamente provata.
La deroga convenzionale alla decadenza prevista dall'art 1957 cc è comunque consentita (Cass
835/2025) per cui anche questa eccezione dev'essere respinta.
Dal mancato fondamento dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, VI scaglione + 60%, senza l'ultima fase, di fatto non svolta, valore minimo, trattandosi di contenzioso seriale) seguono la soccombenza degli opponenti.
PQM
1. respinge l'opposizione e conseguentemente, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
1076/2024 del 23-26/8/2024,
2. condanna gli opponenti in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 13.768,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 19/11/2025
Il giudice
(VA CA RE)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. VA CA RE, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3137/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. FOTI GRAZIELLA C.F._2 ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPA SEBASTIANO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CASTELLAN RENATA CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per gli attori Revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1076/2024 (R.G. n. 2557/2024) emesso dal Tribunale di Como in data 26/08/2024, perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a per tutti i motivi esposti nel presente atto. Controparte_2 In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari.
Per la convenuta In via pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti avversaria e, per l'effetto, dichiarare l'opposizione inammissibile e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta ex art. 648 cpc né sorretta da alcun periculum in mora né fumus boni iuris;
Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, pagina 1 di 4 accertare e dichiarare il credito in favore di per l'effetto condannare le parti Controparte_1 opponenti al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 1.507.574,98, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente previsto sul solo capitale dal 12/10/2014 al saldo effettivo ovvero di quella diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge, incluse quelle della fase monitoria e del procedimento di mediazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1076/2024 del 23-26/8/2024, ottenuto da per il Controparte_1 pagamento di € 1.507.574,98 oltre interessi e spese, e contestavano;
I. improcedibilità del giudizio, per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
II. mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e mancata prova del credito ingiunto;
III. nullità relativa della fideiussione;
IV. decadenza della convenuta opposta dal beneficio del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Si costituiva che eccepiva la nullità della procura avversaria, dava atto di aver già Controparte_1 avviato la procedura di mediazione obbligatoria e nel merito, negava il fondamento dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
La procura alle liti degli opponenti
Non può dubitarsi della riferibilità al presente giudizio di opposizione ex art 645 cpc, della procura ex art 83 cpc sottoscritta dagli opponenti, per la sola mancata indicazione del tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo, non soltanto perché allegata all'atto di citazione, ma soprattutto perché contiene tutti gli altri dati identificativi del decreto ingiuntivo opposto e la denominazione della creditrice,
, in favore della quale era stato emesso, che pertanto, letti congiuntamente tra loro, Controparte_1 costituiscono elementi identificativi univoci, tali da consentire di stabilire l'effettiva estensione della procura conferita all'avv. Foti alla presente controversia, che non può pertanto, ritenersi diversa da quella realmente voluta dagli opponenti.
La mediazione obbligatoria
La convenuta opposta ha dato atto di aver il 28/10/2024 avviato il procedimento di mediazione (doc 7), per cui risulta soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda di pagamento, svolta in via monitoria.
La nullità della fideiussione
E' dubbio che la fideiussione sottoscritta dagli opponenti nel maggio 2012 sia l'effetto della precedente pagina 2 di 4 intesa anticoncorrenziale, accertata dalla Banca d'Italia nel 2005 con riferimento alla fideiussione
“omnibus”, per aver poi l'ABI eliminato le clausole ritenute nulle dalla relativa modulistica, fermo restando che la fideiussione in oggetto - seppur rilasciata su un modulo prestampato, relativo all'apertura di credito, poi indicata nel mutuo ipotecario concesso a - non può ricondursi a CP_3 tale tipologia di fideiussione, in quanto stipulata esclusivamente a garanzia di un credito esattamente individuato e non per obbligazioni future, per cui non è stata conclusa in base al modello ABI ritenuto lesivo della concorrenza.
Inoltre, nel caso di una fideiussione “specifica”, secondo la giurisprudenza (Cass. 657/2025,
21841/2024) anche di merito (vd Corte appello Milano n. 1425 e 1093/2023), la parte che contesta la validità del contratto, non può avvalersi della prova privilegiata costituita dalla delibera n. 55 della
Banca d'Italia del 2005, per cui ha l'onere di dimostrare che anche per le fideiussioni “specifiche”, all'epoca della conclusione di quella di cui è causa, le banche avevano adottato una condotta anticoncorrenziale, con la predisposizione di condizioni uniformi tali da costituire una sorta di cartello.
A tale riguardo gli opponenti hanno prodotto una serie di fideiussioni specifiche, che contengono la clausola di deroga all'art 1957 cc, che di per sé sole, in mancanza di un'indagine più approfondita, sull'intero territorio nazionale, non pare sufficiente a dimostrare un'uniforme applicazione, da parte delle banche, di tale clausola, come pratica anticoncorrenziale, adottata recependo uno schema contrattuale uniforme, predisposto dall'ABI o da uno degli organismi di cui all'art 2 l. 287/1990, potendo ricondursi, più semplicemente, all'esigenza, di indubbia utilità, di ciascuna banca di sottrarsi all'obbligo del rispetto del termine previsto dall'art 1957 cc, anzichè all'adesione a una regola uniforme, limitativa della concorrenza, imposta nel settore a seguito di un'intesa raggiunta a livello nazionale.
La prova del credito
La documentazione prodotta dalla convenuta opposta (doc 3, 9/13) dimostra l'erogazione alla CP_3
[...
in sei tranches, della complessiva somma di € 2.022.000,00 come peraltro implicitamente riconosciuto il 14/1/2015 anche dal suo amministratore e fideiussore, con la proposta di Pt_1 versare a saldo e stralcio del maggior debito, la somma di 1 milione di euro, offerta da un operatore per l'acquisto dell'immobile ipotecato da MPS.
In ogni caso i fideiussori non hanno dimostrato che il credito residuo di € 1.507.574,98 al netto di quanto ottenuto dalla banca all'esito dell'esecuzione immobiliare nei confronti di poi CP_3 oggetto del decreto ingiuntivo, si sia ridotta per effetto di pagamenti successivi.
La decadenza ex art 1957 cc
Gli opponenti hanno eccepito la decadenza della controparte dal diritto di azionare la fideiussione oggetto di causa, per il decorso del termine di cui all'art 1957 cc, stante la nullità della relativa clausola pagina 3 di 4 di rinuncia.
Come già detto, la nullità della deroga dell'art 1957 cc stabilita dall'art 7 della fideiussione, in quanto effetto di un'intesa anticoncorrenziale “a monte”, non risulta adeguatamente provata.
La deroga convenzionale alla decadenza prevista dall'art 1957 cc è comunque consentita (Cass
835/2025) per cui anche questa eccezione dev'essere respinta.
Dal mancato fondamento dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, VI scaglione + 60%, senza l'ultima fase, di fatto non svolta, valore minimo, trattandosi di contenzioso seriale) seguono la soccombenza degli opponenti.
PQM
1. respinge l'opposizione e conseguentemente, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
1076/2024 del 23-26/8/2024,
2. condanna gli opponenti in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 13.768,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 19/11/2025
Il giudice
(VA CA RE)
pagina 4 di 4