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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 16/02/2026, n. 2592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2592 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2592/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8126/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005957539000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200037732405000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220047248283000 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230060116234000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240025716931000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TERTERM001025 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
La parte ricorrente chiede l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori e contesta la documentazione depositata dalla parte resistente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la intimazione di pagamento n. 07120259005957539000, notificata al ricorrente in data 10.03.2025, emessa da Agenzia delle Entrate ON - Napoli, limitatamente alle cartelle nn. 07120200037732405, presuntivamente notificata in data 09.12.2019, relativa a imposta registro
Fabbricati anno 2015, per l'importo di €. 187,24, 07120220047248283000, presuntivamente notificata in data 27.05.2022, relativa a Imposta registro Fabbricati anno 2016, per l'importo di €. 179,42,
07120230060116234000, presuntivamente notificata in data 20.11.2023, relativa Imposta registro Fabbricati anno 2017, per l'importo di €. 166,93, 07120240025716931000, presuntivamente notificata in data
18.03.2024, relativa a tassa automobilistica anno 2018, per l'importo di €. 390,16, avviso di accertamento
TERTERM001025, presuntivamente notificato in data 03.08.2019, relativo ad IRPEF 2014, per l'importo di
€. 2.912,70, rientranti nella giurisdizione dell'adito Giudice, per far valere i motivi di opposizione di seguito riportati.
La parte ricorrente lamenta la mancata notifica delle cartelle prodromiche e di tutti gli atti presupposti, nonché la intervenuta prescrizione dei crediti.
Si costituiva il Concessionario il quale, preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e depositava documentazione relativa alle cartelle contestate;
deduceva la rituale notifica di esse e degli atti impositivi ad esse presupposti. Con memorie illustrative, Ricorrente_1 replicava alle controdeduzioni del concessionario. Alla udienza del 15.12.2025 la causa era trattenuta in decisione e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. La eccezione di inammissibilità proposta dalla parte resistente avrebbe potuto condurre ad una pronuncia di inammissibilità, in quanto la parte ricorrente avrebbe dovuto evocare in giudizio anche l'Ente impositore e non vi ha provveduto.
Nel merito, il ricorso non può trovare, comunque, accoglimento, essendo stata fornita la prova delle notifiche delle cartelle prodromiche:
- Cartella di pagamento n. 07120200037732405 (Imposta registro 2015) è stata notificata a mani del destinatario in data 09.12.2021 (come indicato nell'intimazione impugnata, e non 09.12.2019 come erroneamente indicato nel ricorso, data peraltro antecedente alla formazione del ruolo avvenuta l'08.01.2020) come da allegata notifica.
- Cartella di pagamento n. 07120220047248283000 (Imposta registro 2016) è stata notificata a mani del destinatario in data 27.05.2022 come da allegata notifica;
- Cartella di pagamento n. 07120230060116234000 (Imposta registro 2017) è stata notificata in data
20.11.2023, per compiuta giacenza, come da allegata notifica.
- Cartella di pagamento n. 07120240025716931000 (Tassa Automobilistica 2018) è stata notificata in data
18.03.2024 a mani del destinatario, come da allegata notifica.
- Avviso di accertamento n. TERTERM001025 (IRPEF 2014): non risulta depositata la notifica e, tuttavia, la parte resistente aveva già notificato una pregressa intimazione avente n. 071 2023 90353804 50/000 in data 29.12.2023 per compiuta giacenza, avente ad oggetto anche l'avviso di cui sopra. La parte aveva, quindi, già ricevuto la notifica dell'avviso per il tramite della intimazione. Il ricorrente aveva l'onere di impugnare la detta intimazione di pagamento nei termini previsti;
in mancanza quella pretesa tributaria si considera consolidata ovvero "cristallizzata". Nessuna prescrizione è maturata, tenuto conto che il termine è decennale in ragione della natura dei tributi e non è decorso.
Segue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del concessionario che si liquidano in euro 550,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione.
Così deciso in data 15.12.2025
Il Giudice Monocratico
dott.ssa Gerardina Guglielmo
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8126/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259005957539000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200037732405000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220047248283000 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230060116234000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240025716931000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TERTERM001025 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
La parte ricorrente chiede l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori e contesta la documentazione depositata dalla parte resistente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la intimazione di pagamento n. 07120259005957539000, notificata al ricorrente in data 10.03.2025, emessa da Agenzia delle Entrate ON - Napoli, limitatamente alle cartelle nn. 07120200037732405, presuntivamente notificata in data 09.12.2019, relativa a imposta registro
Fabbricati anno 2015, per l'importo di €. 187,24, 07120220047248283000, presuntivamente notificata in data 27.05.2022, relativa a Imposta registro Fabbricati anno 2016, per l'importo di €. 179,42,
07120230060116234000, presuntivamente notificata in data 20.11.2023, relativa Imposta registro Fabbricati anno 2017, per l'importo di €. 166,93, 07120240025716931000, presuntivamente notificata in data
18.03.2024, relativa a tassa automobilistica anno 2018, per l'importo di €. 390,16, avviso di accertamento
TERTERM001025, presuntivamente notificato in data 03.08.2019, relativo ad IRPEF 2014, per l'importo di
€. 2.912,70, rientranti nella giurisdizione dell'adito Giudice, per far valere i motivi di opposizione di seguito riportati.
La parte ricorrente lamenta la mancata notifica delle cartelle prodromiche e di tutti gli atti presupposti, nonché la intervenuta prescrizione dei crediti.
Si costituiva il Concessionario il quale, preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e depositava documentazione relativa alle cartelle contestate;
deduceva la rituale notifica di esse e degli atti impositivi ad esse presupposti. Con memorie illustrative, Ricorrente_1 replicava alle controdeduzioni del concessionario. Alla udienza del 15.12.2025 la causa era trattenuta in decisione e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. La eccezione di inammissibilità proposta dalla parte resistente avrebbe potuto condurre ad una pronuncia di inammissibilità, in quanto la parte ricorrente avrebbe dovuto evocare in giudizio anche l'Ente impositore e non vi ha provveduto.
Nel merito, il ricorso non può trovare, comunque, accoglimento, essendo stata fornita la prova delle notifiche delle cartelle prodromiche:
- Cartella di pagamento n. 07120200037732405 (Imposta registro 2015) è stata notificata a mani del destinatario in data 09.12.2021 (come indicato nell'intimazione impugnata, e non 09.12.2019 come erroneamente indicato nel ricorso, data peraltro antecedente alla formazione del ruolo avvenuta l'08.01.2020) come da allegata notifica.
- Cartella di pagamento n. 07120220047248283000 (Imposta registro 2016) è stata notificata a mani del destinatario in data 27.05.2022 come da allegata notifica;
- Cartella di pagamento n. 07120230060116234000 (Imposta registro 2017) è stata notificata in data
20.11.2023, per compiuta giacenza, come da allegata notifica.
- Cartella di pagamento n. 07120240025716931000 (Tassa Automobilistica 2018) è stata notificata in data
18.03.2024 a mani del destinatario, come da allegata notifica.
- Avviso di accertamento n. TERTERM001025 (IRPEF 2014): non risulta depositata la notifica e, tuttavia, la parte resistente aveva già notificato una pregressa intimazione avente n. 071 2023 90353804 50/000 in data 29.12.2023 per compiuta giacenza, avente ad oggetto anche l'avviso di cui sopra. La parte aveva, quindi, già ricevuto la notifica dell'avviso per il tramite della intimazione. Il ricorrente aveva l'onere di impugnare la detta intimazione di pagamento nei termini previsti;
in mancanza quella pretesa tributaria si considera consolidata ovvero "cristallizzata". Nessuna prescrizione è maturata, tenuto conto che il termine è decennale in ragione della natura dei tributi e non è decorso.
Segue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del concessionario che si liquidano in euro 550,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione.
Così deciso in data 15.12.2025
Il Giudice Monocratico
dott.ssa Gerardina Guglielmo