Articolo 1 della Legge 31 luglio 1956, n. 1004
Articolo 2
Versione
25 settembre 1956
Art. 1.
E' autorizzata la concessione, a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, di un contributo straordinario di lire 20.000.000 per lo svolgimento della sua attivita' nel campo dell'assistenza e della cooperazione rurale agraria.
Entrata in vigore il 25 settembre 1956