Cass. civ., sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 2309
CASS
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 509, 510, 4° co., 587, 2° comma, cod. proc. civ. e 177 disp. att. cod. proc. civ.

    Il risarcimento del danno previsto dagli artt. 587, cpv, e 509, cod. proc. civ., pari alla differenza tra l’importo offerto dall’aggiudicatario inadempiente e il prezzo che si ricava a seguito della vendita forzata realizzata a seguito della decadenza dello stesso, sorge nel processo esecutivo dalla violazione di un obbligo inserito nella relativa serie procedimentale, attiene ad un danno subìto dai creditori, procedenti od intervenuti, nell’interesse dei quali quel processo è instaurato al fine di soddisfarne le ragioni creditorie. Di conseguenza, il procedimento di accertamento del relativo diritto e il titolo formato ai sensi dell’art. 177, disp. att., cod. proc. civ., rispettivamente si svolge e si pronuncia a loro esclusivo vantaggio e, pertanto, a maggior ragione ove gli stessi siano integralmente soddisfatti dal ricavato della vendita, non ha il debitore diritto di ottenere dal giudice dell’esecuzione l’emissione a proprio vantaggio del decreto ivi previsto.

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Commentari2

  • 1Vendita a prezzo inferiore a quello offerto dall’aggiudicatario? Ai creditori spetta il risarcimentoAccesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 28 gennaio 2026

  • 2Aggiudicatario inadempiente: per la Cassazione il danno è dei creditori, non del debitore
    Ewelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 5 marzo 2026

    Il risarcimento previsto dagli artt. 587 e 509 c.p.c., pari alla differenza tra il prezzo offerto dall'aggiudicatario inadempiente e quello ricavato dalla successiva vendita, costituisce un credito funzionale alla tutela dei creditori della procedura esecutiva. Ne consegue che il relativo accertamento e il titolo esecutivo previsto dall'art. 177 disp. att. c.p.c. possono essere emessi esclusivamente a loro favore e non anche a vantaggio del debitore, neppure quando i creditori risultino già integralmente soddisfatti dal ricavato della vendita. Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2026, n. 2309 La questione: cosa accade quando l'aggiudicatario non paga La decisione affronta una questione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 2309
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2309
Data del deposito : 4 febbraio 2026

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