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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/12/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 471/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Lorenzo Meoli - giudice rel. dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di 1° grado RG 471/2025, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ALLAI SILVIA presso il cui studio in Luzzara (RE), via Soragna n. 6 è elettivamente domiciliato contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MONTICELLI LUCA presso il cui studio in Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale n. 3 è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti, nei fogli di p.c. depositati in data 12.09.2025, hanno così concluso: parte ricorrente,
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinte tutte le domande di controparte e tenuto conto delle sopravvenute circostanze, modificare le condizioni fissate a seguito dello scioglimento del matrimonio tra e disponendo come di seguito: Parte_1 Controparte_2
A. il figlio affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso, trascorrerà Parte_1 tempi paritari di permanenza presso entrambi i genitori e segnatamente a settimane alternate: la prima settimana i giorni di lunedì e martedì con il padre, mercoledì, giovedì e venerdì con la madre, sabato e domenica con il padre e la seconda settimana i giorni di lunedì e martedì con la madre, mercoledì, giovedì e venerdì con il padre, sabato e domenica con la madre.
B. i genitori provvederanno in modo diretto al mantenimento del figlio oltre alla Per_1 partecipazione al 50% ciascuno delle spese straordinarie sanitarie, scolastiche e ricreative come indicate nel protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
C. l'assegno unico relativo al figlio sarà diviso al 50% fra i genitori;
Per_1
D. In ogni caso, anche in modalità diversa da quella indicata al punto A) voglia il Tribunale disporre un ampliamento del diritto di visita paterno, come da volontà espressa dal ragazzo stesso al Giudice, ed una riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente ad euro 300,00.
D. Vinte le spese di giudizio parte resistente:
1) rigettare le domande formulate dal ricorrente;
2) disporre l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, in Persona_2 considerazione del persistente inadempimento economico del padre, della maggiore idoneità educativa e competente della madre e della stabile e continuativa convivenza con essa, nonché di quanto descritto in sede di costituzione in giudizio;
3) in ogni caso, anche nell'ipotesi in cui venisse confermato l'affidamento condiviso ai genitori, disporre la collocazione prevalente del figlio presso la madre, riservando al ricorrente il tempo che in modo ormai risalente gli dedica: a) lunedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 18,00 (o fino all'orario concordato con lui); b) giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 17,00 (o fino all'orario concordato con lui); c) sabato ogni due settimane, dalle ore 13,00 alle ore 15,00 (o fino all'orario concordato con lui); d) domenica ogni due settimane, ore 13,00 alle ore 15,00 (o fino all'orario concordato con lui);
4) a riguardo dell'uso e/o registrazione delle carte di credito sul cellulare di di cui Per_1 si è scritto, sia intestate al ricorrente che allo stesso, disporre affinché si interrompa un suo qualsivoglia coinvolgimento;
5) confermare l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente come stabilito all'art. 6) delle condizioni del divorzio congiunto (ossia, la somma di €450,00 entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo la variazione dell'indice I.S.T.A.T. a far tempo dal mese di gennaio 2017, prendendo come base di calcolo il mese di gennaio 2016), con riparto delle spese straordinarie al 50% per ogni genitore;
6) in ogni caso, disporre che l'assegno unico familiare riconosciuto dall' venga CP_3 attribuito esclusivamente in favore della madre.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il ricorso riguarda le condizioni previste nella Sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1252/2016, emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 26-29.09.2016 in accoglimento del ricorso congiunto delle parti.
Tali condizioni prevedevano l'affidamento condiviso del figlio minore nato il [...], con collocamento presso la madre, Persona_2 regolavano il diritto di visita del padre prevedendolo a week end alternati oltre a due giorni infrasettimanali di cui uno con pernottamento a seconda della spettanza del week end e ponevano a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento in favore della sig.ra della somma mensile di € 450,00 rivalutabile, oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie.
Con l'odierno ricorso il sig. ha chiesto che le tempistiche di Pt_1 permanenza del figlio presso di sé vengano regolate in maniera paritaria e che il mantenimento del minore avvenga direttamente da parte dei genitori.
A sostegno della domanda ha dedotto che l'attuale età del figlio, oggi di anni 16, consentirebbe una regolamentazione paritaria dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Costituitasi in giudizio la sig.ra ha resistito alla domanda CP_1 sostenendo che l'unico motivo della richiesta del ricorrente sarebbe quello di ritrarne un risparmio economico;
ha elencato al riguardo una serie di procedimenti giudiziari che ha dovuto intraprendere nei confronti di quest'ultimo per il recupero di somme non pagate relative al mantenimento del figlio;
ha sostenuto che la situazione economica del sig. – che Pt_1 ha intrapreso una nuova occupazione successivamente al divorzio - sarebbe migliorata;
ha stigmatizzato l'intestazione al figlio di alcune carte di credito/pagamento da parte del padre chiedendo che i relativi applicativi vengano rimossi dal telefono del minore;
ha chiesto che venga disposto l'affidamento esclusivo a sé del figlio, nonché di essere autorizzata a percepire per intero l'Assegno Unico.
All'udienza di comparizione in data 29.05.2025 è emerso quale circostanza incontestata che le tempistiche di permanenza del minore presso il padre sono inferiori rispetto a quanto previsto in sede di divorzio;
ciò è stato successivamente confermato anche dallo stesso minore all'udienza del 26.06.2025 nel corso della quale ha riferito di recarsi dal padre per due pranzi alla settimana, oltre al sabato a pranzo ogni quindici giorni:
vado da mio padre a pranzo il lunedì il giovedì quando esco da scuola, poi il lunedì stavo da lui fino alle 18.30 che avevo la lezione di ripetizione a LL e lui mi accompagnava ed il giovedì stavo da lui fino all'orario di allenamento che inizia alle 18.00. Vado da mio padre anche un week end sì e uno no;
ci vado il sabato dopo la scuola a pranzo e verso le 15.00 lui mi riaccompagna a LL
Con riguardo ad un eventuale ampliamento dei tempi presso il padre il minore, pur dicendosi disponibile in tal senso, ha indicato solo la possibilità di aggiungere uno o due pranzi, compatibilmente con i propri allenamenti sportivi.
Successivamente all'audizione del minore la causa, previa integrazione documentale, è stata rinviata per la rimessione in decisione con termini di legge per p.c., comparse e repliche.
2. Per giurisprudenza costante e consolidata i “giustificati motivi” (già previsti dall'art. 9 legge 898/1970 ed ora dall'art. 473bis n. 29 c.p.c.) che consentono una revisione delle condizioni di divorzio devono consistere in fatti nuovi sopravvenuti a fronte dei quali il Giudice, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni (ex multis, Cass. Civ., III, 4170/2024)
Alla luce di tale principio ritiene il Collegio che l'età del minore oggi sedicenne, renda opportuno che i tempi di permanenza Per_1 dello stesso presso il padre vadano rimessi ad accordi diretti tra il sig. ed il ragazzo, come di fatto già accade. Pt_1
Le tempistiche attuali, peraltro, come emerso dall'audizione del ragazzo, risultano significativamente inferiori rispetto alle previsioni della sentenza di divorzio e non costituiscono pertanto elemento sopravvenuto che consenta di rivedere al ribasso – né tanto meno di revocare – il contributo al mantenimento posto a carico del ricorrente.
Per ciò solo, dunque, il ricorso – unicamente fondato sulla richiesta di aumento di tempistiche di permanenza già sensibilmente ridotte - non merita accoglimento
Si osserva in ogni caso che anche sotto il profilo economico non è possibile apprezzare un'eventuale modifica al ribasso delle condizioni del ricorrente rispetto all'epoca del divorzio posto che il medesimo non produce documentazione che consenta una comparazione tra i redditi dell'epoca (2016) e quelli attuali (2024 e 2025. In nessun passaggio degli atti di causa invero il ricorrente riferisce quali siano stati i propri redditi nel 2016 né tanto meno quali siano quelli attuali.
Va rammentato infatti che l'onere di provare i fatti nuovi sopravvenuti che consentono la modifica delle condizioni di divorzio, in ossequio alla regola generale dell'onere della prova, è a carico di chi propone la domanda di modifica: in materia di divorzio, qualora siano sopravvenuti fatti modificativi delle complessive situazioni economiche delle parti, nell'ipotesi di azione diretta alla modifica delle condizioni di divorzio - il cui onere probatorio è a carico del coniuge obbligato - il giudice deve verificare se gli stessi siano idonei ad determinare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico - patrimoniale delle parti. (Cass. Civ., VI, 13657/22)
Valga peraltro rilevare, ad abundantiam, che l'unica documentazione reddituale in atti – a parte alcune buste paga di segno negativo per i mesi gennaio/novembre 2024 - risulta quella relativa agli anni di imposta 2023 e 2022 (CU 2024 e 2023) allorchè il ricorrente era lavoratore dipendente e percepiva un reddito netto (reddito complessivo detratta l'imposta netta) pari a circa € 24.000,00 e dunque € 2.000,00 mensili. Attualmente il sig.
licenziatosi dall'occupazione precedente, risulta lavoratore Pt_1 autonomo (come dallo stesso dichiarato in ricorso) e si deve ritenere che i suoi redditi, se pur dallo stesso non quantificati, non siano inferiori rispetto a quanto percepito come dipendente posto che diversamente egli non avrebbe scelto di cambiare occupazione.
Nemmeno merita accoglimento la domanda della resistente, reiterata negli scritti conclusivi, di ottenere l'affidamento esclusivo del figlio minore. Va rammentato infatti che per giurisprudenza costante e consolidata l'affidamento condiviso previsto dalla legge quale regime preferenziale di affidamento della prole minore può venire derogato solo quando risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. (ex multis Cass. Civ. I, 16280/2025)
In quest'ottica non sono emersi elementi che consentano di ritenere pregiudizievole per il ragazzo il mantenimento dell'affidamento condiviso, anche alla luce dell'età del minore e delle dichiarazioni rese da quest'ultimo.
Quanto alla richiesta della resistente perché il Tribunale si pronunci in merito all'utilizzo delle Carte di Credito e/o prepagate da parte del figlio (disporre affinché si interrompa un suo qualsivoglia coinvolgimento) la stessa, genericamente formulata, risulta inammissibile e comunque inaccoglibile, considerato che nessun pregiudizio risulta provato in capo al minore dall'utilizzo di strumenti di pagamento che sono in uso – specie mediante applicativi sul telefono - alla maggior parte degli adolescenti.
Da ultimo non si ritiene di dover modificare la ripartizione dell'Assegno Unico tra le parti le quali, pacificamente, lo percepiscono da anni nella misura del 50% ciascuna.
Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa e della prevalente soccombenza del ricorrente, vanno poste per 1/2 a carico di quest'ultimo e compensate per la restante metà, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 47/2022, scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa, relative alle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e reietta
- rigetta il ricorso
- liquida in € 7.616,00 le spese di lite, oltre a 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, ponendole per 1/2 a carico del ricorrente e compensandole per la restante metà.
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 11.12.2025
Il Presidente rel. dott. Damiano Dazzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Lorenzo Meoli - giudice rel. dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di 1° grado RG 471/2025, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ALLAI SILVIA presso il cui studio in Luzzara (RE), via Soragna n. 6 è elettivamente domiciliato contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MONTICELLI LUCA presso il cui studio in Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale n. 3 è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti, nei fogli di p.c. depositati in data 12.09.2025, hanno così concluso: parte ricorrente,
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinte tutte le domande di controparte e tenuto conto delle sopravvenute circostanze, modificare le condizioni fissate a seguito dello scioglimento del matrimonio tra e disponendo come di seguito: Parte_1 Controparte_2
A. il figlio affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso, trascorrerà Parte_1 tempi paritari di permanenza presso entrambi i genitori e segnatamente a settimane alternate: la prima settimana i giorni di lunedì e martedì con il padre, mercoledì, giovedì e venerdì con la madre, sabato e domenica con il padre e la seconda settimana i giorni di lunedì e martedì con la madre, mercoledì, giovedì e venerdì con il padre, sabato e domenica con la madre.
B. i genitori provvederanno in modo diretto al mantenimento del figlio oltre alla Per_1 partecipazione al 50% ciascuno delle spese straordinarie sanitarie, scolastiche e ricreative come indicate nel protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
C. l'assegno unico relativo al figlio sarà diviso al 50% fra i genitori;
Per_1
D. In ogni caso, anche in modalità diversa da quella indicata al punto A) voglia il Tribunale disporre un ampliamento del diritto di visita paterno, come da volontà espressa dal ragazzo stesso al Giudice, ed una riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente ad euro 300,00.
D. Vinte le spese di giudizio parte resistente:
1) rigettare le domande formulate dal ricorrente;
2) disporre l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, in Persona_2 considerazione del persistente inadempimento economico del padre, della maggiore idoneità educativa e competente della madre e della stabile e continuativa convivenza con essa, nonché di quanto descritto in sede di costituzione in giudizio;
3) in ogni caso, anche nell'ipotesi in cui venisse confermato l'affidamento condiviso ai genitori, disporre la collocazione prevalente del figlio presso la madre, riservando al ricorrente il tempo che in modo ormai risalente gli dedica: a) lunedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 18,00 (o fino all'orario concordato con lui); b) giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 17,00 (o fino all'orario concordato con lui); c) sabato ogni due settimane, dalle ore 13,00 alle ore 15,00 (o fino all'orario concordato con lui); d) domenica ogni due settimane, ore 13,00 alle ore 15,00 (o fino all'orario concordato con lui);
4) a riguardo dell'uso e/o registrazione delle carte di credito sul cellulare di di cui Per_1 si è scritto, sia intestate al ricorrente che allo stesso, disporre affinché si interrompa un suo qualsivoglia coinvolgimento;
5) confermare l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente come stabilito all'art. 6) delle condizioni del divorzio congiunto (ossia, la somma di €450,00 entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo la variazione dell'indice I.S.T.A.T. a far tempo dal mese di gennaio 2017, prendendo come base di calcolo il mese di gennaio 2016), con riparto delle spese straordinarie al 50% per ogni genitore;
6) in ogni caso, disporre che l'assegno unico familiare riconosciuto dall' venga CP_3 attribuito esclusivamente in favore della madre.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il ricorso riguarda le condizioni previste nella Sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1252/2016, emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 26-29.09.2016 in accoglimento del ricorso congiunto delle parti.
Tali condizioni prevedevano l'affidamento condiviso del figlio minore nato il [...], con collocamento presso la madre, Persona_2 regolavano il diritto di visita del padre prevedendolo a week end alternati oltre a due giorni infrasettimanali di cui uno con pernottamento a seconda della spettanza del week end e ponevano a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento in favore della sig.ra della somma mensile di € 450,00 rivalutabile, oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie.
Con l'odierno ricorso il sig. ha chiesto che le tempistiche di Pt_1 permanenza del figlio presso di sé vengano regolate in maniera paritaria e che il mantenimento del minore avvenga direttamente da parte dei genitori.
A sostegno della domanda ha dedotto che l'attuale età del figlio, oggi di anni 16, consentirebbe una regolamentazione paritaria dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Costituitasi in giudizio la sig.ra ha resistito alla domanda CP_1 sostenendo che l'unico motivo della richiesta del ricorrente sarebbe quello di ritrarne un risparmio economico;
ha elencato al riguardo una serie di procedimenti giudiziari che ha dovuto intraprendere nei confronti di quest'ultimo per il recupero di somme non pagate relative al mantenimento del figlio;
ha sostenuto che la situazione economica del sig. – che Pt_1 ha intrapreso una nuova occupazione successivamente al divorzio - sarebbe migliorata;
ha stigmatizzato l'intestazione al figlio di alcune carte di credito/pagamento da parte del padre chiedendo che i relativi applicativi vengano rimossi dal telefono del minore;
ha chiesto che venga disposto l'affidamento esclusivo a sé del figlio, nonché di essere autorizzata a percepire per intero l'Assegno Unico.
All'udienza di comparizione in data 29.05.2025 è emerso quale circostanza incontestata che le tempistiche di permanenza del minore presso il padre sono inferiori rispetto a quanto previsto in sede di divorzio;
ciò è stato successivamente confermato anche dallo stesso minore all'udienza del 26.06.2025 nel corso della quale ha riferito di recarsi dal padre per due pranzi alla settimana, oltre al sabato a pranzo ogni quindici giorni:
vado da mio padre a pranzo il lunedì il giovedì quando esco da scuola, poi il lunedì stavo da lui fino alle 18.30 che avevo la lezione di ripetizione a LL e lui mi accompagnava ed il giovedì stavo da lui fino all'orario di allenamento che inizia alle 18.00. Vado da mio padre anche un week end sì e uno no;
ci vado il sabato dopo la scuola a pranzo e verso le 15.00 lui mi riaccompagna a LL
Con riguardo ad un eventuale ampliamento dei tempi presso il padre il minore, pur dicendosi disponibile in tal senso, ha indicato solo la possibilità di aggiungere uno o due pranzi, compatibilmente con i propri allenamenti sportivi.
Successivamente all'audizione del minore la causa, previa integrazione documentale, è stata rinviata per la rimessione in decisione con termini di legge per p.c., comparse e repliche.
2. Per giurisprudenza costante e consolidata i “giustificati motivi” (già previsti dall'art. 9 legge 898/1970 ed ora dall'art. 473bis n. 29 c.p.c.) che consentono una revisione delle condizioni di divorzio devono consistere in fatti nuovi sopravvenuti a fronte dei quali il Giudice, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni (ex multis, Cass. Civ., III, 4170/2024)
Alla luce di tale principio ritiene il Collegio che l'età del minore oggi sedicenne, renda opportuno che i tempi di permanenza Per_1 dello stesso presso il padre vadano rimessi ad accordi diretti tra il sig. ed il ragazzo, come di fatto già accade. Pt_1
Le tempistiche attuali, peraltro, come emerso dall'audizione del ragazzo, risultano significativamente inferiori rispetto alle previsioni della sentenza di divorzio e non costituiscono pertanto elemento sopravvenuto che consenta di rivedere al ribasso – né tanto meno di revocare – il contributo al mantenimento posto a carico del ricorrente.
Per ciò solo, dunque, il ricorso – unicamente fondato sulla richiesta di aumento di tempistiche di permanenza già sensibilmente ridotte - non merita accoglimento
Si osserva in ogni caso che anche sotto il profilo economico non è possibile apprezzare un'eventuale modifica al ribasso delle condizioni del ricorrente rispetto all'epoca del divorzio posto che il medesimo non produce documentazione che consenta una comparazione tra i redditi dell'epoca (2016) e quelli attuali (2024 e 2025. In nessun passaggio degli atti di causa invero il ricorrente riferisce quali siano stati i propri redditi nel 2016 né tanto meno quali siano quelli attuali.
Va rammentato infatti che l'onere di provare i fatti nuovi sopravvenuti che consentono la modifica delle condizioni di divorzio, in ossequio alla regola generale dell'onere della prova, è a carico di chi propone la domanda di modifica: in materia di divorzio, qualora siano sopravvenuti fatti modificativi delle complessive situazioni economiche delle parti, nell'ipotesi di azione diretta alla modifica delle condizioni di divorzio - il cui onere probatorio è a carico del coniuge obbligato - il giudice deve verificare se gli stessi siano idonei ad determinare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico - patrimoniale delle parti. (Cass. Civ., VI, 13657/22)
Valga peraltro rilevare, ad abundantiam, che l'unica documentazione reddituale in atti – a parte alcune buste paga di segno negativo per i mesi gennaio/novembre 2024 - risulta quella relativa agli anni di imposta 2023 e 2022 (CU 2024 e 2023) allorchè il ricorrente era lavoratore dipendente e percepiva un reddito netto (reddito complessivo detratta l'imposta netta) pari a circa € 24.000,00 e dunque € 2.000,00 mensili. Attualmente il sig.
licenziatosi dall'occupazione precedente, risulta lavoratore Pt_1 autonomo (come dallo stesso dichiarato in ricorso) e si deve ritenere che i suoi redditi, se pur dallo stesso non quantificati, non siano inferiori rispetto a quanto percepito come dipendente posto che diversamente egli non avrebbe scelto di cambiare occupazione.
Nemmeno merita accoglimento la domanda della resistente, reiterata negli scritti conclusivi, di ottenere l'affidamento esclusivo del figlio minore. Va rammentato infatti che per giurisprudenza costante e consolidata l'affidamento condiviso previsto dalla legge quale regime preferenziale di affidamento della prole minore può venire derogato solo quando risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. (ex multis Cass. Civ. I, 16280/2025)
In quest'ottica non sono emersi elementi che consentano di ritenere pregiudizievole per il ragazzo il mantenimento dell'affidamento condiviso, anche alla luce dell'età del minore e delle dichiarazioni rese da quest'ultimo.
Quanto alla richiesta della resistente perché il Tribunale si pronunci in merito all'utilizzo delle Carte di Credito e/o prepagate da parte del figlio (disporre affinché si interrompa un suo qualsivoglia coinvolgimento) la stessa, genericamente formulata, risulta inammissibile e comunque inaccoglibile, considerato che nessun pregiudizio risulta provato in capo al minore dall'utilizzo di strumenti di pagamento che sono in uso – specie mediante applicativi sul telefono - alla maggior parte degli adolescenti.
Da ultimo non si ritiene di dover modificare la ripartizione dell'Assegno Unico tra le parti le quali, pacificamente, lo percepiscono da anni nella misura del 50% ciascuna.
Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa e della prevalente soccombenza del ricorrente, vanno poste per 1/2 a carico di quest'ultimo e compensate per la restante metà, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 47/2022, scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa, relative alle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e reietta
- rigetta il ricorso
- liquida in € 7.616,00 le spese di lite, oltre a 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, ponendole per 1/2 a carico del ricorrente e compensandole per la restante metà.
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 11.12.2025
Il Presidente rel. dott. Damiano Dazzi