Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 175
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità della rettifica per omessa notifica e carenza di motivazione

    La Corte ritiene che la variazione di classamento catastale non notificata non sia autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992, poiché priva di efficacia giuridica prima della notifica e non costituisce una pretesa impositiva compiuta. La tutela del contribuente avviene tramite l'impugnazione del primo atto successivo che utilizzi tale rendita non notificata.

  • Rigettato
    Infondatezza della sentenza di primo grado per erronea interpretazione dell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992

    La Corte ritiene che la sentenza di primo grado abbia correttamente applicato il principio secondo cui la variazione catastale non notificata non è autonomamente impugnabile.

  • Rigettato
    Richiesta di condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese

    La domanda di pagamento delle spese legali viene rigettata in conseguenza del rigetto dell'appello principale.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'appello

    L'eccezione preliminare di inammissibilità per tardività dell'appello è infondata e viene respinta in applicazione della sospensione dei termini di impugnazione prevista dalla Legge di Bilancio 2023.

  • Rigettato
    Rigetto dell'appello nel merito

    L'appello viene rigettato nel merito in quanto la variazione catastale non notificata non è autonomamente impugnabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 175
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 175
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo