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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 175/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2866/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8664/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 41
e pubblicata il 23/06/2023
Atti impositivi:
- CLASSAMENTO n. RM0045594 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4041/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Appellante: chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado di Roma,in totale riforma della sentenza impugnata, voglia dichiarare inutiliter dato e, comunque, annullare l'atto ab origine impugnato siccome erroneo, nullo, illegittimo, infondato ed inammissibile in fatto e in diritto, inefficace e improduttivo di effetti giuridici, nonché gli atti antecedenti e successivi comunque connessi.
In ogni caso, condannare l'Agenzia delle Entrate di Roma – Ufficio Provinciale di Roma Territorio al pagamento di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
RESISTENTE A.E. TERRITORIO chiede a codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Lazio, preliminarmente che l'appello venga dichiarato inammissibile, per quanto in motivazione e in subordine che venga respinto con conferma della sentenza n. 8664/41/2023 impugnata, con vittoria delle spese di giudizio come da nota allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'annullamento della variazione di classamento e di rendita catastale ritenuta in atti dal 05.02.2021 (prot. n. RM0045594) e non notificata, rilevata a séguito di estrazione della visura catastale del 27.07.2021 dell'unità immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1, int. 7.
Precisava che solo dalla suddetta visura catastale veniva a conoscenza che l'Ufficio Provinciale di Roma
Territorio aveva operato una variazione nel classamento, elevandolo da Categoria A2, Classe 5, Rendita
3.458,97 euro a Categoria A1, Classe 3, Rendita 4.113,58 euro. Detto nuovo classamento - non notificato
- era stato effettuato successivamente alla comunicazione di fine lavori del 17.02.2020 presentata agli uffici di Roma Capitale dal tecnico incaricato, ing. Nominativo_1, riguardante lavori per diversa distribuzione di spazi interni di cui alla LA (comunicazione inizio lavori asseverata) del 20.12.2019. Nel ricorso introduttivo la ricorrente eccepiva l'illegittimità della rettifica in quanto la stessa non si sostanziava in un procedimento amministrativo di semplice correzione di errori materiali o di vizi rispetto alla variazione presentata con la
LA, bensì di un nuovo e diverso accertamento con determinazione di nuovo classamento e rendita catastale, sulla base di un processo valutativo mai portato a conoscenza, non notificato e, quindi, affetto da nullità. Eccepiva ancora che la notifica della rettifica non era stata effettuata nel termine di dodici mesi dalla presentazione della LA e che, in ogni caso, proprio l'omessa notifica del provvedimento, aveva lasciato il nuovo classamento privo di motivazione.
Si è costituiva l'Agenzia delle Entrate Territorio che con proprie controdeduzioni ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e la fondatezza della variazione del classamento. Riguardo all'eccezione di inammissibilità,
l'Ufficio ha fatto presente che la variazione di classamento non rientra tra gli atti impugnabili di cui all'articolo
19 del D. Lgs. n. 546 del 1992, perché non è qualificabile come atto impositivo, neppure nel senso più ampio del termine che si voglia assumere;
ha, inoltre aggiunto che tale variazione non è efficace fino alla notifica dell'avviso di accertamento a cura dell'ufficio competente, così come previsto dall'art. 74, co. 1 della L.
342/2000.
Con la sentenza impugnata la sez. 41 della CGT di primo grado di Roma dichiarava inammissibile il ricorso e condannava la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in complessivi euro 1.500,00, assumendo che il provvedimento impugnato dalla ricorrente, non avendo efficacia giuridica prima della sua notificazione, non costituisce una pretesa impositiva compiuta e, quindi, non può ritenersi autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, D. Lgs. n. 546/1992.
La contribuente ha interposto gravame avverso la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1) Infondatezza della sentenza di primo grado per erronea interpretazione e violazione dell'art.19 del D.
Lgs. n. 546/1992 e della relativa interpretazione ed evoluzione giurisprudenziale. 2) Assume ancora l'appellante che la Corte di Giustizia di Primo Grado di Roma, con la sentenza qui impugnata, avendo dichiarato l'inammissibilità del ricorso, ha omesso sostanzialmente di pronunciarsi sulle eccezioni di diritto mosse dalla ricorrente che vengono quindi richiamate integralmente nel gravame quale parte essenziale e tali:
-“Illegittimità della rettifica operata con la predetta variazione del 5 febbraio 2021 per violazione di legge ed erroneità della stessa. Carenza assoluta di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 74, comma
1, Legge n. 342/2000. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 D.M. n. 701/1994.
Si costituiva l'Ufficio per resistere e concludeva come in atti.
Esaurita la trattazione la causa veniva trattenuta a riserva.
Il Collegio rilevava peraltro una difficoltà/impossibilità tecnica nella lettura di alcuna files del fascicolo della c.d. “scrivania del giudice” e riteneva necessario ordinare la produzione alla parte interessata ai fini di una corretta disamina.
Con ordinanza istruttoria, il Collegio quindi , “ritenuto che dagli atti non si evince in modo esaustivo in quale data la contribuente Ricorrente_1 a mezzo del suo procuratore costituito abbia provveduto a notificare ad Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio l'atto di appello per cui è causa, ed essendo pertanto necessario un supplemento di istruttoria, rimette il fascicolo in udienza e manda al giorno 9 dicembre 2025 per la trattazione, per le ragioni di cui in motivazione e a supplemento di istruttoria, a parte appellante di produrre idonea documentazione nei formati consentiti, attestante la data in cui è stato notificato all'Ufficio l'atto di appello, con deposito al fascicolo telematico, entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Manda all'udienza del 9 dicembre 2025 ore 11,30 per la trattazione.
Con memoria l'AE Territorio ha insistito per la declaratoria di inammissibilità o in subordine per il rigetto producendo precedente di questa sezione reso inter partes previa revoca/annullamento del dispositivo erroneamente depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di inammissibilità per tardività dell'appello spiegata dall' Ufficio è infondata e deve essere respinta. Con l' Ordinanza della Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22618 Anno 2025, gli Ermellini hanno chiarito che la sospensione dei termini di impugnazione prevista dalla Legge di Bilancio 2023 opera per tutte le controversie pendenti e definibili alla data del 1° gennaio 2023, a meno che non rientrino in specifiche categorie escluse (come quelle su risorse proprie tradizionali UE o aiuti di Stato).
Dunque, la sospensione di undici mesi si applica a tutte le controversie tributarie definibili, in cui il ricorso di primo grado sia stato notificato entro l'1 gennaio 2023 e per le quali, a tale data, il processo non si sia ancora concluso con una pronuncia definitiva. La sospensione riguarda i termini di impugnazione che scadono tra la data di entrata in vigore della legge e il 31 ottobre 2023. Tale è il caso di specie, atteso che il ricorso introduttivo è stato notificato nel 2022, la sentenza di primo grado è stata depositata in data 23 giugno 2023 e trattasi di materia non esclusa da quelle “definibili” .
L'appello pertanto è tempestivo, può essere deciso nel merito e dev'essere rigettato.
Nel caso sottoposto a questa Corte, la ricorrente ha impugnato una variazione di classamento e di rendita catastale risultante in visura catastale (che Nominativo_2 contribuente afferma aver avuto notizia casualmente). Nelle more del contenzioso Roma Capitale faceva seguire un formale avviso di accertamento RM0302817
CATASTO ESTIMI E CLASSAMENTO a sua volta impugnato dalla contribuente ed il cui giudizio di appello si è concluso con sentenza n. 6500/2025 ( RGA 2871/2024) di questa stessa sezione con esito favorevole all'Ufficio.
Tanto premesso, recita l'articolo 74, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 342, che stabilisce un principio fondamentale circa l'efficacia degli atti di variazione catastale: "A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita.”
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. n. 3160/2011) hanno ormai da tempo chiarito il significato dell'espressione "sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione", precisando che :
-La notifica è condizione di efficacia, non un elemento costitutivo della rendita.
-L'attribuzione della rendita ha natura meramente accertativa della situazione catastale dell'immobile.
-Il provvedimento, una volta notificato, può essere utilizzato per annualità d'imposta anche "sospese" (cioè per accertamenti o liquidazioni relative a periodi precedenti alla notifica, ma successivi al 1° gennaio 2000).
Tuttavia, prima della notificazione, vi è "l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata".
La variazione di rendita catastale non notificata non può essere considerata autonomamente impugnabile ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 546/1992.
Questo perché, secondo la Legge n. 342/2000 e l'interpretazione della Suprema Corte, il provvedimento non ha efficacia giuridica prima della sua notificazione e di conseguenza, non costituisce una "pretesa impositiva compiuta" che possa essere portata a conoscenza del contribuente in modo idoneo a far scattare il termine per l'impugnazione.
In sostanza, la pretesa impositiva che deriva da una variazione catastale, se non notificata, non ha ancora rilevanza giuridica e quindi non suscettibile di contenzioso.
La questione sottoposta al Collegio, i.e. la variazione catastale non notificata, è proprio l'applicazione (o meglio, l'esclusione) di questo principio, atteso che la variazione Catastale (è un atto interno) che attribuisce o modifica la rendita è, in sé, una determinazione amministrativa di accertamento;
la stessa legge n. 342/2000 specifica che tale atto è efficace solo dalla notifica;
ed vi è assenza di Pretesa Compiuta poiché se manca la notifica, l'atto non acquista efficacia giuridica esterna. Di conseguenza, esso non è idoneo a portare a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva utilizzabile o esigibile. Non essendoci un effetto giuridico immediato sul rapporto tributario, non è configurabile una "pretesa compiuta" autonomamente impugnabile.
Il contribuente, in questo caso, è tutelato non con l'impugnazione immediata della mera visura, ma con l'impugnazione del primo atto successivo (tipicamente l'avviso di accertamento ICI/IMU/TASI) che utilizzerà quella rendita non notificata come presupposto.
Tale peraltro è il caso di specie avvenuto atteso che la contribuente ha tempestivamente impugnato l' Avviso di accertamento n. RM0302817/2021 , che è stato già deciso con la sentenza n. 6500/2025 depositata in data 27/10/2025, richiamata da parte resistente.
Per tutte le considerazioni sopra esposte l'appello deve rigettarsi con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di euro 2.500,00 a favore di Roma Capitale.
Dalla motivazione sovraestesa si evince che un palese errore nella collazione e scritturazione del dispositivo che si pone in contrasto con la motivazione, che invece è quella corretta e coerente con il decisum.
Contrariamente a quanto chiesto dal resistente, la novella tributaria che ha introdotto ( come nel diritto del lavoro o processual penale ) la lettura del dispositivo in udienza, non conosce l'istituto della revoca del dispositivo stesso, atteso che, una volta esaurita la camera di consiglio, il dispositivo viene letto o pubblicato.
Tuttavia sono possibili e nella penna umana possono capitare errori di trascrizione che però all'atto della motivazione devono essere emendati fine di conservare quella perfetta simmetria tra decisione assunta nella Camera della camera di consiglio, dispositivo e motivazione.
Nel caso di specie è' di tutta evidenza, e se ne dà conto, ad evitare istanze di correzione materiale o altri istituti, che il Collegio, per mera svista nella compilazione dei (molti) dispositivi a conclusione dell'udienza, ha così erroneamente scritto: “La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello di Ricorrente_1 e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla gli atti impugnati. Condanna AG.ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA-
TERRITORIO a rifondere le spese di lite alla contribuente, liquidate in euro 1.800,00 per il primo grado ed euro 2.500,00 per il secondo, oltre spese generali, IVA e cassa se dovute ed esposti.”
Invero, invertendo le parti processuali, ed in adesione al decisum così come emerso dalla Camera di Consiglio ed alla motivazione, la decisione assunta dal Collegio vedeva in realtà la soccombenza di parte appellante con rigetto dell'appello della sig.ra Ricorrente_1 e conferma della decisione impugnata. Con condanna alle spese del grado in euro 2.500,00 a favore del resistente.
Detta precisazione è doverosa, atteso che la giurisprudenza della Suprema Corte è orientata nel senso di ritenere che, “il dispositivo nel processo tributario ha la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione”…e dunque, “il contrasto tra motivazione e dispositivo, non può che essere sciolto nel senso della prevalenza della motivazione sul dispositivo” (cfr. Cass. 4 marzo 2005, n. 4741, e Cass., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 9840 del 2012).
Tanto premesso, pur non potendo metter mano al Dispositivo per le ridette ragioni si conferma la decisione come in motivazione che vede il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado, con condanna alle spese del grado in favore di Roma Capitale liquidate in euro 2.500,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello di Ricorrente_1 e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla gli atti impugnati. Condanna AG.ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA-TERRITORIO a rifondere le spese di lite alla contribuente, liquidate in euro 1.800,00 per il primo grado ed euro 2.500,00 per il secondo, oltre spese generali, IVA e cassa se dovute ed esposti. Così deciso in Roma, 18 giugno-10 dicembre 2025
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2866/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8664/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 41
e pubblicata il 23/06/2023
Atti impositivi:
- CLASSAMENTO n. RM0045594 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4041/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Appellante: chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado di Roma,in totale riforma della sentenza impugnata, voglia dichiarare inutiliter dato e, comunque, annullare l'atto ab origine impugnato siccome erroneo, nullo, illegittimo, infondato ed inammissibile in fatto e in diritto, inefficace e improduttivo di effetti giuridici, nonché gli atti antecedenti e successivi comunque connessi.
In ogni caso, condannare l'Agenzia delle Entrate di Roma – Ufficio Provinciale di Roma Territorio al pagamento di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
RESISTENTE A.E. TERRITORIO chiede a codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Lazio, preliminarmente che l'appello venga dichiarato inammissibile, per quanto in motivazione e in subordine che venga respinto con conferma della sentenza n. 8664/41/2023 impugnata, con vittoria delle spese di giudizio come da nota allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'annullamento della variazione di classamento e di rendita catastale ritenuta in atti dal 05.02.2021 (prot. n. RM0045594) e non notificata, rilevata a séguito di estrazione della visura catastale del 27.07.2021 dell'unità immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1, int. 7.
Precisava che solo dalla suddetta visura catastale veniva a conoscenza che l'Ufficio Provinciale di Roma
Territorio aveva operato una variazione nel classamento, elevandolo da Categoria A2, Classe 5, Rendita
3.458,97 euro a Categoria A1, Classe 3, Rendita 4.113,58 euro. Detto nuovo classamento - non notificato
- era stato effettuato successivamente alla comunicazione di fine lavori del 17.02.2020 presentata agli uffici di Roma Capitale dal tecnico incaricato, ing. Nominativo_1, riguardante lavori per diversa distribuzione di spazi interni di cui alla LA (comunicazione inizio lavori asseverata) del 20.12.2019. Nel ricorso introduttivo la ricorrente eccepiva l'illegittimità della rettifica in quanto la stessa non si sostanziava in un procedimento amministrativo di semplice correzione di errori materiali o di vizi rispetto alla variazione presentata con la
LA, bensì di un nuovo e diverso accertamento con determinazione di nuovo classamento e rendita catastale, sulla base di un processo valutativo mai portato a conoscenza, non notificato e, quindi, affetto da nullità. Eccepiva ancora che la notifica della rettifica non era stata effettuata nel termine di dodici mesi dalla presentazione della LA e che, in ogni caso, proprio l'omessa notifica del provvedimento, aveva lasciato il nuovo classamento privo di motivazione.
Si è costituiva l'Agenzia delle Entrate Territorio che con proprie controdeduzioni ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e la fondatezza della variazione del classamento. Riguardo all'eccezione di inammissibilità,
l'Ufficio ha fatto presente che la variazione di classamento non rientra tra gli atti impugnabili di cui all'articolo
19 del D. Lgs. n. 546 del 1992, perché non è qualificabile come atto impositivo, neppure nel senso più ampio del termine che si voglia assumere;
ha, inoltre aggiunto che tale variazione non è efficace fino alla notifica dell'avviso di accertamento a cura dell'ufficio competente, così come previsto dall'art. 74, co. 1 della L.
342/2000.
Con la sentenza impugnata la sez. 41 della CGT di primo grado di Roma dichiarava inammissibile il ricorso e condannava la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in complessivi euro 1.500,00, assumendo che il provvedimento impugnato dalla ricorrente, non avendo efficacia giuridica prima della sua notificazione, non costituisce una pretesa impositiva compiuta e, quindi, non può ritenersi autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, D. Lgs. n. 546/1992.
La contribuente ha interposto gravame avverso la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1) Infondatezza della sentenza di primo grado per erronea interpretazione e violazione dell'art.19 del D.
Lgs. n. 546/1992 e della relativa interpretazione ed evoluzione giurisprudenziale. 2) Assume ancora l'appellante che la Corte di Giustizia di Primo Grado di Roma, con la sentenza qui impugnata, avendo dichiarato l'inammissibilità del ricorso, ha omesso sostanzialmente di pronunciarsi sulle eccezioni di diritto mosse dalla ricorrente che vengono quindi richiamate integralmente nel gravame quale parte essenziale e tali:
-“Illegittimità della rettifica operata con la predetta variazione del 5 febbraio 2021 per violazione di legge ed erroneità della stessa. Carenza assoluta di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 74, comma
1, Legge n. 342/2000. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 D.M. n. 701/1994.
Si costituiva l'Ufficio per resistere e concludeva come in atti.
Esaurita la trattazione la causa veniva trattenuta a riserva.
Il Collegio rilevava peraltro una difficoltà/impossibilità tecnica nella lettura di alcuna files del fascicolo della c.d. “scrivania del giudice” e riteneva necessario ordinare la produzione alla parte interessata ai fini di una corretta disamina.
Con ordinanza istruttoria, il Collegio quindi , “ritenuto che dagli atti non si evince in modo esaustivo in quale data la contribuente Ricorrente_1 a mezzo del suo procuratore costituito abbia provveduto a notificare ad Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio l'atto di appello per cui è causa, ed essendo pertanto necessario un supplemento di istruttoria, rimette il fascicolo in udienza e manda al giorno 9 dicembre 2025 per la trattazione, per le ragioni di cui in motivazione e a supplemento di istruttoria, a parte appellante di produrre idonea documentazione nei formati consentiti, attestante la data in cui è stato notificato all'Ufficio l'atto di appello, con deposito al fascicolo telematico, entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Manda all'udienza del 9 dicembre 2025 ore 11,30 per la trattazione.
Con memoria l'AE Territorio ha insistito per la declaratoria di inammissibilità o in subordine per il rigetto producendo precedente di questa sezione reso inter partes previa revoca/annullamento del dispositivo erroneamente depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di inammissibilità per tardività dell'appello spiegata dall' Ufficio è infondata e deve essere respinta. Con l' Ordinanza della Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22618 Anno 2025, gli Ermellini hanno chiarito che la sospensione dei termini di impugnazione prevista dalla Legge di Bilancio 2023 opera per tutte le controversie pendenti e definibili alla data del 1° gennaio 2023, a meno che non rientrino in specifiche categorie escluse (come quelle su risorse proprie tradizionali UE o aiuti di Stato).
Dunque, la sospensione di undici mesi si applica a tutte le controversie tributarie definibili, in cui il ricorso di primo grado sia stato notificato entro l'1 gennaio 2023 e per le quali, a tale data, il processo non si sia ancora concluso con una pronuncia definitiva. La sospensione riguarda i termini di impugnazione che scadono tra la data di entrata in vigore della legge e il 31 ottobre 2023. Tale è il caso di specie, atteso che il ricorso introduttivo è stato notificato nel 2022, la sentenza di primo grado è stata depositata in data 23 giugno 2023 e trattasi di materia non esclusa da quelle “definibili” .
L'appello pertanto è tempestivo, può essere deciso nel merito e dev'essere rigettato.
Nel caso sottoposto a questa Corte, la ricorrente ha impugnato una variazione di classamento e di rendita catastale risultante in visura catastale (che Nominativo_2 contribuente afferma aver avuto notizia casualmente). Nelle more del contenzioso Roma Capitale faceva seguire un formale avviso di accertamento RM0302817
CATASTO ESTIMI E CLASSAMENTO a sua volta impugnato dalla contribuente ed il cui giudizio di appello si è concluso con sentenza n. 6500/2025 ( RGA 2871/2024) di questa stessa sezione con esito favorevole all'Ufficio.
Tanto premesso, recita l'articolo 74, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 342, che stabilisce un principio fondamentale circa l'efficacia degli atti di variazione catastale: "A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita.”
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. n. 3160/2011) hanno ormai da tempo chiarito il significato dell'espressione "sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione", precisando che :
-La notifica è condizione di efficacia, non un elemento costitutivo della rendita.
-L'attribuzione della rendita ha natura meramente accertativa della situazione catastale dell'immobile.
-Il provvedimento, una volta notificato, può essere utilizzato per annualità d'imposta anche "sospese" (cioè per accertamenti o liquidazioni relative a periodi precedenti alla notifica, ma successivi al 1° gennaio 2000).
Tuttavia, prima della notificazione, vi è "l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata".
La variazione di rendita catastale non notificata non può essere considerata autonomamente impugnabile ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 546/1992.
Questo perché, secondo la Legge n. 342/2000 e l'interpretazione della Suprema Corte, il provvedimento non ha efficacia giuridica prima della sua notificazione e di conseguenza, non costituisce una "pretesa impositiva compiuta" che possa essere portata a conoscenza del contribuente in modo idoneo a far scattare il termine per l'impugnazione.
In sostanza, la pretesa impositiva che deriva da una variazione catastale, se non notificata, non ha ancora rilevanza giuridica e quindi non suscettibile di contenzioso.
La questione sottoposta al Collegio, i.e. la variazione catastale non notificata, è proprio l'applicazione (o meglio, l'esclusione) di questo principio, atteso che la variazione Catastale (è un atto interno) che attribuisce o modifica la rendita è, in sé, una determinazione amministrativa di accertamento;
la stessa legge n. 342/2000 specifica che tale atto è efficace solo dalla notifica;
ed vi è assenza di Pretesa Compiuta poiché se manca la notifica, l'atto non acquista efficacia giuridica esterna. Di conseguenza, esso non è idoneo a portare a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva utilizzabile o esigibile. Non essendoci un effetto giuridico immediato sul rapporto tributario, non è configurabile una "pretesa compiuta" autonomamente impugnabile.
Il contribuente, in questo caso, è tutelato non con l'impugnazione immediata della mera visura, ma con l'impugnazione del primo atto successivo (tipicamente l'avviso di accertamento ICI/IMU/TASI) che utilizzerà quella rendita non notificata come presupposto.
Tale peraltro è il caso di specie avvenuto atteso che la contribuente ha tempestivamente impugnato l' Avviso di accertamento n. RM0302817/2021 , che è stato già deciso con la sentenza n. 6500/2025 depositata in data 27/10/2025, richiamata da parte resistente.
Per tutte le considerazioni sopra esposte l'appello deve rigettarsi con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di euro 2.500,00 a favore di Roma Capitale.
Dalla motivazione sovraestesa si evince che un palese errore nella collazione e scritturazione del dispositivo che si pone in contrasto con la motivazione, che invece è quella corretta e coerente con il decisum.
Contrariamente a quanto chiesto dal resistente, la novella tributaria che ha introdotto ( come nel diritto del lavoro o processual penale ) la lettura del dispositivo in udienza, non conosce l'istituto della revoca del dispositivo stesso, atteso che, una volta esaurita la camera di consiglio, il dispositivo viene letto o pubblicato.
Tuttavia sono possibili e nella penna umana possono capitare errori di trascrizione che però all'atto della motivazione devono essere emendati fine di conservare quella perfetta simmetria tra decisione assunta nella Camera della camera di consiglio, dispositivo e motivazione.
Nel caso di specie è' di tutta evidenza, e se ne dà conto, ad evitare istanze di correzione materiale o altri istituti, che il Collegio, per mera svista nella compilazione dei (molti) dispositivi a conclusione dell'udienza, ha così erroneamente scritto: “La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello di Ricorrente_1 e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla gli atti impugnati. Condanna AG.ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA-
TERRITORIO a rifondere le spese di lite alla contribuente, liquidate in euro 1.800,00 per il primo grado ed euro 2.500,00 per il secondo, oltre spese generali, IVA e cassa se dovute ed esposti.”
Invero, invertendo le parti processuali, ed in adesione al decisum così come emerso dalla Camera di Consiglio ed alla motivazione, la decisione assunta dal Collegio vedeva in realtà la soccombenza di parte appellante con rigetto dell'appello della sig.ra Ricorrente_1 e conferma della decisione impugnata. Con condanna alle spese del grado in euro 2.500,00 a favore del resistente.
Detta precisazione è doverosa, atteso che la giurisprudenza della Suprema Corte è orientata nel senso di ritenere che, “il dispositivo nel processo tributario ha la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione”…e dunque, “il contrasto tra motivazione e dispositivo, non può che essere sciolto nel senso della prevalenza della motivazione sul dispositivo” (cfr. Cass. 4 marzo 2005, n. 4741, e Cass., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 9840 del 2012).
Tanto premesso, pur non potendo metter mano al Dispositivo per le ridette ragioni si conferma la decisione come in motivazione che vede il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado, con condanna alle spese del grado in favore di Roma Capitale liquidate in euro 2.500,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello di Ricorrente_1 e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla gli atti impugnati. Condanna AG.ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA-TERRITORIO a rifondere le spese di lite alla contribuente, liquidate in euro 1.800,00 per il primo grado ed euro 2.500,00 per il secondo, oltre spese generali, IVA e cassa se dovute ed esposti. Così deciso in Roma, 18 giugno-10 dicembre 2025