Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 09/01/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.22603 del ruolo gen. dell'anno 2023 (cause riunite RG n.
22605/23, 7480/24)
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Carlo Napolitano presso il quale elettivamente domiciliano;
ricorrenti
E in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti
Raffaele Cuccurullo, Rita Castaldo e Anna Rega, presso i quali elettivamente domicilia. convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati in data 01.12.2023 e 26.03.2024 successivamente riuniti per identità di questioni, i ricorrenti in epigrafe hanno dedotto di lavorare alle dipendenze dalla azienda ospedaliera convenuta con inquadramento e livello come precisato nella documentazione allegata al ricorso;
di lavorare in qualità di turnisti secondo i turni così come emergenti dai cedolini paga allegati in cui vengono analiticamente rilevati i turni osservati;
di aver prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali nel periodo compreso tra il 25.04.2019 e il 15.08.2022 i ricorrenti e tra il 01.01.2018 e il 26.12.2022 il , e precisamente Pt_1 Pt_2 Pt_3 nei giorni e secondo gli orari indicati nei “cartellini marcatempo” allegati al ricorso.
1
per l'effetto condannare l'azienda ospedaliera convenuta al pagamento della somma complessiva di €
2.685,80 in favore di , € 2.236.23 in favore di ed € 6.056.65 in Pt_1 Pt_2
favore di , come da conteggi allegati al ricorso, oltre interessi legali dalla Pt_3
data di maturazione di ogni singolo rateo e fino al soddisfo. Spese vinte.
Nel resistere alla domanda proposta da , l Pt_1 Controparte_1
ne ha dedotto con articolate argomentazioni nel merito,
[...]
l'infondatezza in fatto ed in diritto.
In particolare, ha preliminarmente eccepito la nullità del ricorso e la decadenza dal diritto azionato, per non essere stata formulata dal ricorrente la richiesta di cui all'art. 9 del CCNL di categoria 20.09.2001 nel termine di giorni 30 in esso indicato.
Ha poi contestato il quantum preteso, rilevando che alla ricorrente è stata riconosciuta la somma di € 2.290,92 -di poco inferiore rispetto a quella pretesa- che in ogni caso va ridotta in ragione dell'intervenuta prescrizione del credito.
In relazione alla domanda proposta da l ha ritenuto Pt_2 CP_1
sostanzialmente fondata la pretesa del ricorrente, riconoscendo come dovuta la somma di € 2.111,34 e manifestando la volontà di procedere al relativo pagamento.
Con riferimento infine alla domanda proposta da , l resistente Pt_3 CP_1
ha preliminarmente rilevato la nullità del ricorso;
la prescrizione del diritto azionato stante l'assenza di atti interruttivi precedenti la notifica del ricorso, effettuata il
10.4.2024; la decadenza dal diritto azionato per non essere stata formulata dal ricorrente la richiesta di cui all'art. 9 del CCNL di categoria 20.09.2001 nel termine di giorni 30 in esso indicato;
ha in ogni caso contestato i conteggi ed il quantum preteso
, deducendo, con articolate argomentazioni nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda e concludendo per l'integrale rigetto.
*****
2 Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dall'azienda ospedaliera convenuta in relazione alla domanda proposta da e Pt_1 Pt_3
essendo agevolmente individuabile l'oggetto della domanda e gli elementi di fatto e le ragioni di diritto su cui la stessa si fonda.
La domanda invero ha ad oggetto la richiesta di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali, in cui i ricorrenti hanno lavorato come turnisti, alla stregua dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL 2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 pacificamente percepita, è volta a compensare unicamente la gravosità del lavoro prestato secondo turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in un giorno festivo, e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
Il quadro normativo di riferimento è il seguente.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato da parte ricorrente e riprodotto dall'art. 29, co.
6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni,
a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo.
Si rimette dunque al lavoratore la scelta - condizionata solo dalla sua tempistica- di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività
3 infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
L'azienda ospedaliera convenuta persevera – anche dopo l'intervento ermeneutico della Suprema Corte, come sarà nel prosieguo della presente motivazione evidenziato - nella negazione del diritto invocato dai ricorrenti, assumendo che nulla
è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale, solo laddove esso espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro, giacché, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9, anche laddove la prestazione festiva fosse svolta entro l'orario ordinario, si creerebbe una disparità di trattamento con il personale non turnista.
La prospettata tesi difensiva risulta infondata.
Il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, è solo parametrato alle aliquote retributive previste per il lavoro straordinario, ma non è correlato alla prestazione resa oltre l'orario ordinario, potendo escludersi tale condizione sia in base al tenore testuale della norma, sia in base alla sua finalità, considerato altresì – sotto il profilo sistematico – che la clausola contrattuale è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo.
La cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9, riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità, per cui può senz'altro ritenersi che l'art.9 riprodotto è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è senz'altro cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
A tale riguardo, va segnalato che, in senso favorevole alla tesi sostenuta in ricorso, sono intervenute molteplici pronunce della Cassazione, tra cui la sentenza del
01/08/2022 n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav.,
4 25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n.
2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439).
Va inoltre registrato che, anche di recente, è intervenuta l'ennesima decisione della
Corte di Cassazione, confermativa di un orientamento ormai consolidato, con l'ordinanza del 18/07/2023, n.20743.
I Giudici di legittimità nella citata pronuncia (ord. n. 20743/2023) hanno ulteriormente ribadito che “…la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi
"è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva".
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art.
44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla
5 metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
Infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con
l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che
"Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del
CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi
(art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo
6 compete un'indennità di E 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall' , CP_1
secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL
20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363
c.c., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, laddove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Deve aggiungersi che la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano
l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
7 La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
ha errato il giudice
d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n.
16600/2019; Cass. n. 21412/2019), atteso che in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c)
CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.
Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art.
34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Né può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal
CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo
a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n.
4878/2015)” ( così l'ordinanza citata in motivazione).
8 I Giudici di legittimità hanno quindi elaborato il seguente principio di diritto:
“L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del
CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro, negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
L'azienda ospedaliera convenuta sostiene, con riferimento alla domanda proposta da e , di avere remunerato alcune ore di lavoro straordinario di cui Pt_1 Pt_3
una parte idonea ad avere carattere parzialmente satisfattorio della pretesa fatta valere e, con riferimento alla domanda proposta da , di aver altresì fatto Pt_3
fruire al ricorrente di un numero di giorni di riposo compensativo in misura superiore a quello consentito.
9 Ebbene non è ragionevole ipotizzare che la convenuta, pur avendo formalmente e fermamente negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista, sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia invece spontaneamente dato corso alla sua esecuzione, riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta da parte del dipendente turnista, o lo abbia remunerato con le prescritte maggiorazioni spontaneamente per la prestazione resa nelle festività infrasettimanali.
Un tale comportamento extra-giudiziale e giudiziale mette in evidenzia quindi che non viene in discussione la verifica dell'ammontare dei riposi compensativi goduti e/o la remunerazione del lavoro straordinario prestato in base ai turni di lavoro, bensì la loro imputazione che, per le ragioni sopra enunciate, non risulta avvenuta per effetto dell'art. 29 cit. in quanto l'azienda ospedaliera ne nega il diritto, ove la prestazione lavorativa resa nella giornata festiva infrasettimanale resti nei limiti dell'orario ordinario.
I principi affermati dalla Suprema Corte portano in definitiva a superare la prospettazione dell'azienda ospedaliera resistente, secondo cui l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale.
Conclusivamente deve affermarsi che le eccezioni di merito dell' azienda ospedaliera affondano in una tesi interpretativa delle clausole contrattuali scrutinate che, di contro, deve ritenersi infondata, giacché la resistente– giova ribadirlo - afferma che il riposo de quo vada riconosciuto solo in presenza di una prestazione oraria eccedente l'orario ordinario , mentre la norma contrattuale lo ricollega unicamente allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale, a prescindere dal superamento o meno del monte ore giornaliero settimanale o mensile, posto che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, l'orario di lavoro va a ridursi per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
In definitiva, in ordine alla quantificazione del credito, dalla documentazione in atti ( cfr cartellini marcatempo) risulta che i ricorrenti hanno svolto attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati in ricorso e per la durata oraria ivi indicata, dati su cui è stato sviluppato il conteggio, al quale può farsi utile riferimento stante la genericità delle eccezioni di controparte sul punto. Nulla infatti è stato
10 specificamente contestato sulla base del calcolo che i ricorrenti hanno sviluppato analiticamente, riportando per ogni anno e per ogni mese d'interesse, giorni, ore e importi, facendo applicazione delle maggiorazioni previste dalle parti collettive a seconda del segmento temporale giornaliero in cui si colloca la prestazione lavorativa ed utilizzando la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 – 2018 al 1° gennaio
2016, tenuto conto della paga oraria (cfr conteggi allegati al ricorso ).
Quanto all'eccezione di parziale pagamento dedotta dall'azienda ospedaliera con riferimento alla pretesa di e , giova ribadire che la stessa riguarda, Pt_1 Pt_3
per come espressamente dedotto dalla resistente, il pagamento di ore a titolo di lavoro straordinario e/ o per pronta disponibilità, riferibili alle giornate infrasettimanali oggetto di causa.
L'azienda ospedaliera, quindi, si limita a dedurre genericamente l'intervenuto pagamento di ore di lavoro straordinario prestato durante l'esecuzione dei turni di lavoro, tra l'altro senza allegare idonea documentazione attestante l'effettivo pagamento.
Non è stato pertanto dedotto né provato dalla resistente il pagamento delle giornate festive infrasettimanali con la relativa maggiorazione, per come preteso dai ricorrenti.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione del credito genericamente formulata dalla resistente in relazione alla domanda proposta da , la stessa risulta Pt_1
infondata, avuto riguardo al periodo cui inerisce la domanda -compreso tra il
25.04.2019 e il 15.08.2022 - considerata l'allegazione di un atto interruttivo della prescrizione inviato a mezzo pec alla convenuta in data 29.11.2023
Risulta invece parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, con riferimento alla domanda proposta da . Pt_3
Va infatti osservato che il primo valido atto interruttivo è individuabile nella missiva inviata a mezzo pec all'azienda convenuta in data 20.12.2023, con estinzione per prescrizione di ogni diritto maturato prima del 20.12.2018, dovendosi applicare il termine quinquennale di prescrizione, residuando la sola festività del 26.12.2018 ( cfr conteggi).
Conclusivamente va riconosciuto il diritto dei ricorrenti, per quanto di ragione, per la prestazione lavorativa resa nei giorni festivi infrasettimanali, alla maggiorazione come da domanda, in virtù dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018
11 (già art. 9 del CCNL 2001) e l'azienda ospedaliera resistente condannata al pagamento di complessivi €. 2.685,80 in favore di , di complessivi €.2.236.23 Pt_1 in favore di ed €. 5.056,67( tenuto conto della parziale prescrizione del Pt_2 credito riferito all'anno 2018) in favore di come da conteggi allegati al Pt_3
ricorso e come ulteriormente specificati in corso di giudizio, oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, da calcolare sugli importi netti da erogare, secondo il seguente principio: “In caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati sulla somma dovuta al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, come previsto dall'art. 3, comma 2, del d.m. n. 352 del 1998, senza che possa configurarsi in tale disciplina un eccesso di delega dell'autorità amministrativa, costituendo l'individuazione della base di computo una tra le possibili modalità applicative del divieto di cumulo ex art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994 ( cfr;
Cass SU 14429/ 2017; conf Cass
20765/2018).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell'importo liquidato e della riunione in fase decisionale.
P.Q.M.
b) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l
[...] al pagamento di € 2.685,80 in favore di Controparte_1
, € 2.236.23 in favore di ed € 5.056,67 in favore di Parte_1 Parte_2
per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali Parte_3
decorrenti dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo, da calcolare sugli importi netti da erogare;
c) condanna l al pagamento delle Controparte_1 spese di lite a favore dei ricorrenti che si liquidano in complessivi € 2.537,00 oltre spese di contributo unificato, spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Napoli 09.01.2025 Il Giudice
( dott. A. Bonfiglio)
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