Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/02/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6108 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
T R A
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Clementina Parte_1 C.F._1
Spagnolo, come da mandato in atti;
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_2 C.F._2
Muciaccia, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili).
Per l'udienza del 09/12/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 14/09/2023, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Guagnano in data 14/06/2021;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che il rapporto coniugale è in crisi ed è ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che sia dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate in atti e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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Per l'udienza del 09/12/2024, infine, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia del divorzio, riportandosi alle richieste formulate in ricorso, e la causa è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti,
i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi
è ragione per discostarsene.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da E Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_2
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Guagnano (LE) il
14/06/2021 tra e , trascritto nei registri di matrimonio Parte_3 Parte_2
2 di quel Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2021, alle seguenti condizioni tra loro concordate:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ragion per cui rinunciano reciprocamente a conseguire qualsivoglia assegno di mantenimento;
3) la casa coniugale in Via Gianni Rodari n. 5 (residenza del nucleo familiare), catastalmente identificata al Fg. 35 p.lla n. 1789, di proprietà di entrambi, oggi oggetto di valutazione e stima a cura del Sig. , verrà posta in vendita. Le parti Parte_2 dichiarano sin d'ora che, venduto l'immobile, procederanno a dividersi nella misura del 50% ciascuno l'intero ricavato, non avendo pendenze di alcun tipo;
b) nulla per le spese;
c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13/01/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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