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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1417/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 1417/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
Oggi 21 gennaio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. GLAVE GIUSEPPINA per parte ricorrente presente di Parte_1 persona, che chiede di depositare prospetto del calcolo dell'indennità spettante alla ricorrente
Nonché, per parte resistente Controparte_1
, l'avv. MACCOLINI.
[...]
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice
Autorizza il deposito e all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 4 N. R.G. 1417/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1417/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. GLAVE GIUSEPPINA
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
(cf/PI: )
[...] P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. SARNO ELISA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: infortunio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di essere rimasta coinvolta in un infortunio sul lavoro in data
19 agosto 2022 e che l' , cui si era rivolta per gli indennizzi di legge, non aveva CP_1 riconosciuto alcuna invalidità permanente indennizzabile, agiva in questa sede per sentir riconoscere il diritto alla provvidenza per postumi nella misura del 7%, oltre inabilità temporanea, accessori e vittoria di spese.
L' , costituitosi, resisteva alla domanda. CP_1
pagina 2 di 4 Espletata CTU la causa è stata decisa all'udienza odierna.
Il ricorso può essere in parte accolto poiché, confermato l'infortunio in oggetto, il CTU ha accertato che dallo stesso, è derivato alla ricorrente un danno biologico permanente nella misura del 6%, come tale sufficiente per radicare il diritto della ll'indennizzo. Pt_2
Il risultato peritale è stato raggiunto con scrupoloso esame del caso e adeguata discussione e può essere, perciò, posto a base dell'odierna decisione.
Il consulente, infatti, dopo aver evidenziato che «Sulla base dei rilievi obiettivi constatati durante la visita medica peritale si può affermare che dalle lesioni traumatiche sono derivati i seguenti postumi: rigidità e limitazione dei movimenti del 1° dito della mano sinistra, cicatrice traumatica sulla seconda falange del pollice sinistro, rilievi strumentali dimostrativi di tessuto cicatriziale in profondità rispetto al tendine flessore lungo del primo dito, all'altezza della testa della falange prossimale. Tali menomazioni sono da considerarsi ormai stabilizzate in quanto sussistenti dopo circa due anni dal fatto. Ne conseguono minorazione permanente dell'integrità psico-fisica con pregiudizio alla vita di relazione, quindi danno biologico suscettibile di accertamento medico legale. Alla luce della criteriologia valutativa indicata dalle
TABELLE DELLE MENOMAZIONI del D.M. 12 luglio 2000, da utilizzare nell'ambito CP_1 dell'infortunistica del lavoro, la menomazione residuata in capo alla ricorrente è quantificabile in misura del 6%», ha dato atto che non vi sono state osservazioni contrarie provenienti dai
CTP, con ciò evidenziando le ragioni per le quali possa confermarsi la statuizione raggiunta.
Non può essere concessa la provvidenza per l'inabilità temporanea, considerando il ritardo con il quale è stato denunciato l'infortunio, inizialmente rappresentato senza riferimenti con l'attività lavorativa, circostanza che ha determinato un primo rigetto della domanda fondato esclusivamente sulla mancata correlazione con le mansioni svolte dalla ricorrente.
Peraltro, l'origine professionale è dimostrata in atti dalle dichiarazioni depositate e dalla stessa indicazione della parte datoriale (cfr., doc. 2, 3, 4 e 13, fasc. ricorrente)
Le spese di lite sono a carico di parte resistente e sono liquidate come da dispositivo.
CTU liquidata a parte.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429
c.p.c.
pagina 3 di 4 A) Accoglie in parte il ricorso e dichiara che parte ricorrente ha subito un'invalidità permanente del 6%, quale conseguenza permanente dall'infortunio del giorno
19.8.2022;
B) Condanna parte resistente al pagamento del relativo indennizzo;
C) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
2.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Spese di C.T.U. liquidate a parte.
Bologna il 21/01/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 1417/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
Oggi 21 gennaio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. GLAVE GIUSEPPINA per parte ricorrente presente di Parte_1 persona, che chiede di depositare prospetto del calcolo dell'indennità spettante alla ricorrente
Nonché, per parte resistente Controparte_1
, l'avv. MACCOLINI.
[...]
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice
Autorizza il deposito e all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 4 N. R.G. 1417/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1417/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. GLAVE GIUSEPPINA
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
(cf/PI: )
[...] P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. SARNO ELISA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: infortunio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di essere rimasta coinvolta in un infortunio sul lavoro in data
19 agosto 2022 e che l' , cui si era rivolta per gli indennizzi di legge, non aveva CP_1 riconosciuto alcuna invalidità permanente indennizzabile, agiva in questa sede per sentir riconoscere il diritto alla provvidenza per postumi nella misura del 7%, oltre inabilità temporanea, accessori e vittoria di spese.
L' , costituitosi, resisteva alla domanda. CP_1
pagina 2 di 4 Espletata CTU la causa è stata decisa all'udienza odierna.
Il ricorso può essere in parte accolto poiché, confermato l'infortunio in oggetto, il CTU ha accertato che dallo stesso, è derivato alla ricorrente un danno biologico permanente nella misura del 6%, come tale sufficiente per radicare il diritto della ll'indennizzo. Pt_2
Il risultato peritale è stato raggiunto con scrupoloso esame del caso e adeguata discussione e può essere, perciò, posto a base dell'odierna decisione.
Il consulente, infatti, dopo aver evidenziato che «Sulla base dei rilievi obiettivi constatati durante la visita medica peritale si può affermare che dalle lesioni traumatiche sono derivati i seguenti postumi: rigidità e limitazione dei movimenti del 1° dito della mano sinistra, cicatrice traumatica sulla seconda falange del pollice sinistro, rilievi strumentali dimostrativi di tessuto cicatriziale in profondità rispetto al tendine flessore lungo del primo dito, all'altezza della testa della falange prossimale. Tali menomazioni sono da considerarsi ormai stabilizzate in quanto sussistenti dopo circa due anni dal fatto. Ne conseguono minorazione permanente dell'integrità psico-fisica con pregiudizio alla vita di relazione, quindi danno biologico suscettibile di accertamento medico legale. Alla luce della criteriologia valutativa indicata dalle
TABELLE DELLE MENOMAZIONI del D.M. 12 luglio 2000, da utilizzare nell'ambito CP_1 dell'infortunistica del lavoro, la menomazione residuata in capo alla ricorrente è quantificabile in misura del 6%», ha dato atto che non vi sono state osservazioni contrarie provenienti dai
CTP, con ciò evidenziando le ragioni per le quali possa confermarsi la statuizione raggiunta.
Non può essere concessa la provvidenza per l'inabilità temporanea, considerando il ritardo con il quale è stato denunciato l'infortunio, inizialmente rappresentato senza riferimenti con l'attività lavorativa, circostanza che ha determinato un primo rigetto della domanda fondato esclusivamente sulla mancata correlazione con le mansioni svolte dalla ricorrente.
Peraltro, l'origine professionale è dimostrata in atti dalle dichiarazioni depositate e dalla stessa indicazione della parte datoriale (cfr., doc. 2, 3, 4 e 13, fasc. ricorrente)
Le spese di lite sono a carico di parte resistente e sono liquidate come da dispositivo.
CTU liquidata a parte.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429
c.p.c.
pagina 3 di 4 A) Accoglie in parte il ricorso e dichiara che parte ricorrente ha subito un'invalidità permanente del 6%, quale conseguenza permanente dall'infortunio del giorno
19.8.2022;
B) Condanna parte resistente al pagamento del relativo indennizzo;
C) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
2.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Spese di C.T.U. liquidate a parte.
Bologna il 21/01/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 4 di 4