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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 16/12/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENT.N.
TRIBUNALE DI BELLUNO
in composizione monocratica N. 396/25 R.G. nella persona del giudice U. OM ha pronunciato la seguente
N. CRON. S E N T E N Z A
N. REP. nella causa iscritta al n. 396/2025 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 22.5.2025
da
Avv. FRANCESCO MANCA (C.F. ) con il
C.F._1
patrocinio dell'Avv. PODDIE CE ( , C.F._2
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PODDIE
CE
Oggetto: prestazione ATTORE
d'opera intellettuale contro
Controparte_1 C.F._3
(C.F.
), nato ad [...] il [...] (C.F.
[...] [...]
) residente in [...], non
C.F._3
costituito
CONVENUTO CONTUMACE
oggetto: prestazione d'opera professionale ha pronunciato
SENTENZA
1 sulle conclusioni formulate dall'attore:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria,
contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
1) accertare lo svolgimento dell'attività professionale svolta da parte dell'Avv. CO MA a favore e nell'interesse di
[...]
nei procedimenti di cui all'espositiva del Controparte_1
presente atto;
2) per l'effetto, liquidare il pagamento delle competenze professionali a favore dello stesso Avv. CO MA ed a carico di
[...]
condannando quest'ultimo al pagamento della Controparte_1
somma nella misura pari ad euro 12.660,12 come da parametri
Ministeriali oltre interessi;
3) con vittoria di spese e di onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22.5.2025, l'avv. CO MA
ha convenuto in giudizio il sig. , davanti al Controparte_1
tribunale di NO, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 12.660,12, a titolo di compenso professionale per l'assistenza prestata dall'attore quale difensore del sig.
[...]
, in tre procedimenti penali ed in alcune cause civili. Controparte_1
In particolare, l'attore ha dedotto che il Sig. Controparte_1
ha subito i seguenti processi penali:
1° Procedimento: A seguito di fatti delittuosi commessi in data
02.09.2018 in danno del Sig. nato a [...] il CP_2
06.05.1965 e residente in [...], il Sig.
2 veniva rinviato a giudizio per i seguenti Controparte_1
reati: a) art. 582 c.p. (lesioni personali), b) art. 61, commi 1 e 2 e 614 c.p.
(violazione di domicilio aggravata), c) art. 635 comma 1 c.p.
(danneggiamento).
Detti reati venivano iscritti nel RGNR 2579/2018 del Tribunale di
NO e il PM disponeva la citazione a giudizio del sig. per CP_1
l'udienza del 28.09.2021 davanti al Tribunale Monocratico.
Per la difesa del nel procedimento citato, questi ha nominato CP_1
l'Avv. CO MA, il quale, nell'ambito di detto giudizio,
presenziava all'udienza del 07.12.2021 e depositava la nomina a difensore;
alla stessa udienza formulava istanza di patteggiamento.
Il giudice, nonostante il P.M. avesse espresso parere positivo, rigettava detta istanza. Successivamente, a seguito dell'astensione del primo
Giudice, l'Avv. CO MA formulava nuova istanza scritta di patteggiamento, la quale veniva accolta dal giudice incaricato.
Detta attività è comprovata dai verbali di udienza, dall'istanza di patteggiamento depositata via pec e dalla Sentenza di patteggiamento pronunciata dal giudice del Tribunale di NO.
Per detto processo, concluso con la sentenza di patteggiamento, l'Avv.
CO MA ha maturato competenze per euro 3.586,52.
Il difensore, inoltre, sosteneva le spese di trasferta per la partecipazione all'udienza del 07.12.2021 nella misura di euro 579,93.
2° Procedimento: Al Sig. è stato contestato Controparte_1
un ulteriore fatto delittuoso. Come risulta dall'unito decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M. presso il Tribunale di NO (RGNR
3 997/2019), il Sig. è stato rinviato a giudizio per il reato di cui CP_1
all'art. 392 c.p. perché, al fine di esercitare un preteso diritto, pur potendo ricorrere al giudice civile, si faceva arbitrariamente ragione da sé
medesimo, sostituendo la serratura di un garage di sua proprietà, del quale si accede ad un terreno di proprietà comune con la sorella Sig.ra
Anche per la difesa in detto procedimento il Parte_1
ha nominato l'Avv. CO MA. CP_1
L'attività professionale dell'attore si è concretizzata nello studio del processo e degli atti depositati nel fascicolo del P.M., nella preparazione della fase introduttiva del giudizio e nello svolgimento di una porzione di attività della fase istruttoria del giudizio.
Inoltre, l'Avv. CO MA, tramite sostituti, ha partecipato ad alcune udienze davanti al Tribunale di NO ed ha curato la fase finale del processo che, dopo trattative svolte con la controparte, si è concluso con la remissione di querela da parte di quest'ultima.
Detta attività è documentata dai verbali di udienza, dallo scambio di mail con l'Avv. Ianese e dall'invio della pec al Comandante della Stazione dei
Carabinieri di Santo Stefano di Cadore.
Per detta attività professionale l'avv. CO MA ha maturato competenze per euro 1.517,00.
3° Procedimento: Al Sig. è stato, infine, Controparte_1
contestato un ulteriore fatto delittuoso.
Come risulta, infatti, dal decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M.
presso il Tribunale di NO, il sig. è stato rinviato a giudizio CP_1
con l'imputazione del delitto di cui all'art. 581 c.p. (RG 545/2021)
4 perché, durante un litigio verbale con la sorella Parte_1
avrebbe percosso la medesima con una gomitata alla spalla intenzionale e, nel contempo, le avrebbe sputato in faccia.
Anche per la difesa in detto procedimento, il sig. ha nominato CP_1
l'Avv. CO MA. L'attività professionale dell'attore si è
concretizzata nello studio del processo e degli atti depositati nel fascicolo del PM, nella preparazione della fase introduttiva del giudizio e nello svolgimento di una porzione di attività della fase istruttoria del giudizio.
Infatti, l'Avv. CO MA ha predisposto e depositato la lista testi testimoniale ed ha partecipato, anche tramite sostituti, a n. 6 udienze davanti al Giudice di Pace Penale di NO.
Per lo svolgimento dell'attività del presente processo, l'attore ha maturato competenze per euro 1.214,72.
Inoltre, il Sig. è stato convenuto in giudizio Controparte_1
in sede civile in n. 3 processi e precisamente:
4° Procedimento: Il Sig. è stato convenuto Controparte_1
in un giudizio civile promosso dalla Sig.ra Parte_1
avente ad oggetto una procedura d'urgenza ex art. 700 c.p.c. (Rg n.
974/2021 del Tribunale civile di NO) per la cura, la manutenzione e la modifica dell'ubicazione delle canne fumarie nel fabbricato di proprietà comune delle parti sito in Danta di Cadore, Via Marconi 41.
Anche in detto giudizio civile la difesa del sig. è stata curata CP_1
dall'attore giusta procura rilasciata da quest'ultimo.
L'attività professionale svolta dall'Avv. CO MA è consistita nell'esame e lo studio della controversia, nella preparazione della
5 comparsa di risposta, nella trattazione del procedimento attraverso la redazione delle note scritte, nelle sessioni con il cliente, con la controparte e con il CTU nominato dal giudice. L'Avv. MA ha anche collaborato con il CT di parte, Geom. , per la soluzione degli Per_1
aspetti più controversi del procedimento.
In relazione all'attività svolta, l'odierno attore ha maturato compensi per euro 2.709,40 tenuto conto del valore indeterminabile della causa di complessità media.
5° Procedimento: Il Sig. è stato convenuto Controparte_1
in un giudizio civile promosso dalla Sig.ra Parte_1
avente ad oggetto una divisione ereditaria circa i beni immobili indivisi di proprietà delle parti (Rg. 346/2021 del Tribunale di NO).
Anche in detto giudizio civile la difesa del è stata curata CP_1
dall'attore giusta procura rilasciata da quest'ultimo.
L'attività professionale svolta dall'Avv. CO MA è consistita nell'esame e lo studio della controversia, nella preparazione della comparsa di risposta, nella trattazione del procedimento attraverso la redazione delle note scritte, nelle sessioni con il cliente, con la controparte e con il CTU nominato dal giudice.
Inoltre, l'Avv. CO MA ha partecipato personalmente all'udienza di prova per interrogatorio e di prova per testi del 10.10.2022
sostenendo le spese di trasferta.
Le competenze maturate dall'attore ammontano, per questo processo civile, ad euro 8.557,74. Le spese di trasferta ammontano ad euro 626,96.
6 6° Procedimento: Il Sig. è stato convenuto Controparte_1
in un giudizio civile davanti al Giudice di Pace di NO.
La domanda giudiziale è stata proposta dal Sig. (Rg. n. CP_2
338/2023 del Giudice di Pace di NO) ed ha avuto ad oggetto il risarcimento dei danni subiti in occasione dei fatti che hanno dato luogo al processo penale di cui al Procedimento di cui al n. 1 sopra indicato.
Anche in detto giudizio civile la difesa del è stata curata CP_1
dall'attore giusta procura rilasciata da quest'ultimo.
L'attività professionale svolta dall'Avv. CO MA è consistita nell'esame e nello studio della controversia, nella preparazione della comparsa di risposta, nella trattazione del procedimento attraverso la partecipazione ad alcune udienze con sostituti processuali.
Le competenze maturate dall'attore ammontano, per questo processo civile, ad euro 968,85.
L'attore ha dedotto che, a fronte di un debito complessivo di euro
25.9754,91, il sig. ha pagato solamente la somma di euro CP_1
7.100,00 in 13 acconti di diverso importo;
pertanto, l'Avv. CO
MA risulta creditore nei suoi confronti della residua somma di euro
12.660,12, oltre interessi.
Ai sensi dell'art. 163 n. 3 bis c.p.c., l'attore ha dichiarato di avere assolto gli oneri di procedibilità della domanda attraverso l'invio dell'atto di negoziazione assistita con raccomandata a/r ricevuta dal convenuto in data 17.04.2024 e rimasta senza alcun riscontro.
Il convenuto non si è costituito.
7 All'udienza di trattazione scritta del 13.11.2025 il giudice tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni dell'attore, precisate come in premessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Va preliminarmente rilevato che ‒ nella materia oggetto del giudizio ‒
è intervenuta la sentenza della Suprema Corte di cassazione a Sezioni
unite n. 4485 del 23.2.2018, la quale ha stabilito che il procedimento di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come modificato dal d.lgs. n.
150/2001, concerne “la liquidazione delle spettanze dell'attività
professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano "in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività
strumentale o complementare di quella propriamente processuale" (ex
multis, in generale: Cass. n. 3744 del 2006; n. 13847 del 2007; per la transazione della lite, Cass. Ric. 2016 n. 03644 sez. un. n. 25675 del
2009 e Cass. n. 5566 del 2001, per l'estensione anche all'ipotesi in cui la transazione non si sia verificata con conciliazione in sede giudiziale;
Cass. n. 2282 del 1963 per l'estensione al difensore dell'avversario nella fattispecie disciplinata dall'art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933; Cass. n.
6402 del 1980 e n. 106 del 1981 per l'attività professionale relativa al precetto ed al pignoramento), restando, invece, esclusa l'attività
professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione
8 civile in sede penale) e amministrativa, o davanti a giudici speciali” (cfr.
inoltre Cass. ord. 25.9.2014 n. 20269).
Ne consegue che, nell'ipotesi di prestazioni professionali relative a procedimenti penali (come avviene nel caso in esame), il disposto dell'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come modificato dall'art. 14, 2°
comma, del d.lgs. n. 150 del 2011, non trova applicazione, né con riferimento alla forma dell'atto introduttivo, dovendo ritenersi consentita l'introduzione del giudizio mediante un ordinario atto di citazione.
Inoltre, l'art. 14 del D. lgs. 1 settembre 2011, n. 150, come modificato dal D. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197,
prevede la competenza dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera, il tribunale decide in composizione monocratica.
2.- Ciò premesso la domanda deve essere accolta.
La documentazione acquisita comprova, infatti, la fondatezza dell'assunto attoreo.
Sono stati prodotti in giudizio gli atti concernenti i procedimenti penali e civili (v. doc. 1-31) nei quali l'attore ha svolto attività professionale,
come difensore del convenuto, il quale è rimasto contumace e non ha contestato l'avvenuta esecuzione delle prestazioni.
L'attore ha altresì indicato nell'atto introduttivo le note dei compensi e delle spese relative alle attività eseguite in favore del convenuto (v. doc.
6, 7, 13, 17, 21, 26, 27 e 31).
Si deve innanzitutto ricordare, come insegna la giurisprudenza di legittimità, che "la parcella del difensore è assimilabile ad un rendiconto
9 in relazione al quale le contestazioni del cliente non possono essere generiche, ma devono riguardare specificamente le singole voci esposte,
sorgendo solo in caso di contestazione l'obbligo del professionista di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali in caso contrario devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto" (v.
Cass. 11.1.1997 n. 242; cfr. Cass. 20.2.2003 n. 2561, Cass. 15.6.2001 n.
8160, Cass. 30.1.1997 n. 932, secondo cui la parcella del professionista è
assistita da una presunzione di veridicità, superata soltanto dalle contestazioni della controparte in ordine all'effettiva esecuzione delle prestazioni;
Cass. sez. un. 18.4.2010 n. 14699: “la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le "poste" o "voci" in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice”).
Va inoltre considerato che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce ai sensi dell'art. 1218 c.c. deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto di credito,
limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (v.
Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, Cass. sez. un. 24.3.2006 n. 6572,
Cass. 12.2.2010 n. 3373); la disciplina dell'onere della prova assume un rilievo particolare nell'ambito dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ove l'art. 1218 c.c. introduce una presunzione, in deroga alla
10 regola generale dell'art. 2697 c.c., accollando al debitore, che non ha eseguito esattamente la prestazione dovuta, l'onere di provare che l'inadempimento o il ritardo siano stati provocati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, o di provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa di controparte.
Nel caso in esame, il convenuto – a fronte delle univoche risultanze documentali attestanti il credito professionale dell'attore – non si è
costituito (con un comportamento valutabile a norma dell'art. 116, 2°
comma, c.p.c., che può concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice: v. Cass. 24.11.2006 n. 24992, Cass.
29.3.2007 n. 7739, Cass. 14.10.2010 n. 21251), dimostrando di volersi disinteressare del giudizio, nell'evidente consapevolezza della fondatezza della pretesa attorea, né ha sollevato contestazioni in merito alle singole voci delle note redatte dall'attore.
Alla luce della giurisprudenza richiamata, l'assenza di contestazioni in merito alla parcella esonera dunque il professionista dal fornire la specifica dimostrazione delle singole prestazioni ivi indicate, che in ogni caso sono comprovate dai documenti prodotti in giudizio, attestanti lo svolgimento delle attività cui si riferiscono le note spese poste a fondamento della domanda.
Poiché il compenso delle prestazioni, richiesto dall'attore, è stato determinato in base alle tariffe professionali, a norma dell'art. 2233 c.c.,
va quindi accolta la domanda di condanna del convenuto al pagamento,
in favore dell'attore, della residua somma capitale di euro 12.660,12, con interessi legali ‒ trattandosi di credito di valuta (v. Cass.
7.6.2005 n.
11 11777, Cass. 28.3.2012 n. 4959) ‒ a far data dalla costituzione in mora sino al saldo effettivo.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza del convenuto.
P. Q. M.
Il tribunale di NO in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta con atto di citazione notificato in data
22.5.2025 dall'avv. CO MA nei confronti di
[...]
, così provvede: Controparte_1
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, accertato e dichiarato l'inadempimento del convenuto all'obbligo Controparte_1
di corresponsione dei compensi spettanti all'Avv. CO MA,
quale difensore nei procedimenti penali e civili svolti innanzi al
Tribunale di NO, indicati nell'atto introduttivo, condanna lo stesso convenuto a pagare all'attore la somma capitale di euro 12.660,12, con interessi legali a far data dalla costituzione in mora sino al saldo effettivo;
2) condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese del giudizio,
liquidate in complessivi euro 4.518,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in NO, 12.12.2025
Il giudice
TO OM
12