Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo indicato all'articolo precedente, nonche' ai relativi emendamenti, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, agli articoli 65 e 60 dell'accordo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo indicato all'articolo precedente, nonche' ai relativi emendamenti, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, agli articoli 65 e 60 dell'accordo stesso.