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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 23/02/2026, n. 2733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2733 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2733/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GAGLIARDI GI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2835/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249114117779000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249114117779000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1355/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento notificata nell'anno 2024, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione per conto della
Regione Lazio, avente ad oggetto il recupero di somme relative a: cartella di pagamento per tassa automobilistica anno 2018; cartella di pagamento per tassa automobilistica anno 2020.
La ricorrente deduceva: la nullità dell'intimazione per omessa notifica delle cartelle presupposte, la prescrizione dei crediti, la illegittimità derivata dell'atto impugnato.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione.
Si costituivano entrambe le Amministrazioni resistenti, producendo documentazione attestante la rituale notifica delle cartelle e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'intimazione di pagamento impugnata costituisce atto consequenziale emesso ai sensi dell'art. 50 D.P.R.
602/1973 e trova fondamento in due cartelle di pagamento relative alla tassa automobilistica per gli anni
2018 e 2020.
La ricorrente non ha impugnato le suddette cartelle nei termini di legge.
È principio consolidato che, ove la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata e non tempestivamente impugnata, essa diviene definitiva e non può essere rimessa in discussione attraverso l'impugnazione dell'atto successivo, salvo che vengano dedotti vizi propri di quest'ultimo. Nel caso di specie, le doglianze articolate dalla ricorrente attengono al merito della pretesa tributaria (prescrizione e contestazione del credito), ossia a profili che avrebbero dovuto essere fatti valere mediante impugnazione delle cartelle presupposte.
Non risultano dedotti né dimostrati specifici vizi propri dell'intimazione.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ad abundantiam, anche a voler esaminare il merito delle censure, il ricorso risulterebbe comunque infondato.
Dalla documentazione prodotta da Agenzia delle Entrate – Riscossione risulta la rituale notifica: della cartella relativa alla tassa automobilistica anno 2018; della cartella relativa alla tassa automobilistica anno 2020.
Le notifiche hanno efficacia interruttiva del termine prescrizionale triennale previsto dall'art. 5 D.L.
953/1982. Tra le notifiche delle cartelle e l'emissione dell'intimazione non risulta decorso un termine superiore a quello di prescrizione. Pertanto, anche nel merito, le eccezioni della ricorrente non potrebbero trovare accoglimento. La declaratoria di inammissibilità comporta la soccombenza della ricorrente e la condanna alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 300,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GAGLIARDI GI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2835/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249114117779000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249114117779000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1355/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento notificata nell'anno 2024, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione per conto della
Regione Lazio, avente ad oggetto il recupero di somme relative a: cartella di pagamento per tassa automobilistica anno 2018; cartella di pagamento per tassa automobilistica anno 2020.
La ricorrente deduceva: la nullità dell'intimazione per omessa notifica delle cartelle presupposte, la prescrizione dei crediti, la illegittimità derivata dell'atto impugnato.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione.
Si costituivano entrambe le Amministrazioni resistenti, producendo documentazione attestante la rituale notifica delle cartelle e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'intimazione di pagamento impugnata costituisce atto consequenziale emesso ai sensi dell'art. 50 D.P.R.
602/1973 e trova fondamento in due cartelle di pagamento relative alla tassa automobilistica per gli anni
2018 e 2020.
La ricorrente non ha impugnato le suddette cartelle nei termini di legge.
È principio consolidato che, ove la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata e non tempestivamente impugnata, essa diviene definitiva e non può essere rimessa in discussione attraverso l'impugnazione dell'atto successivo, salvo che vengano dedotti vizi propri di quest'ultimo. Nel caso di specie, le doglianze articolate dalla ricorrente attengono al merito della pretesa tributaria (prescrizione e contestazione del credito), ossia a profili che avrebbero dovuto essere fatti valere mediante impugnazione delle cartelle presupposte.
Non risultano dedotti né dimostrati specifici vizi propri dell'intimazione.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ad abundantiam, anche a voler esaminare il merito delle censure, il ricorso risulterebbe comunque infondato.
Dalla documentazione prodotta da Agenzia delle Entrate – Riscossione risulta la rituale notifica: della cartella relativa alla tassa automobilistica anno 2018; della cartella relativa alla tassa automobilistica anno 2020.
Le notifiche hanno efficacia interruttiva del termine prescrizionale triennale previsto dall'art. 5 D.L.
953/1982. Tra le notifiche delle cartelle e l'emissione dell'intimazione non risulta decorso un termine superiore a quello di prescrizione. Pertanto, anche nel merito, le eccezioni della ricorrente non potrebbero trovare accoglimento. La declaratoria di inammissibilità comporta la soccombenza della ricorrente e la condanna alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 300,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.