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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/11/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
r.g. 4363/2018
cron.……...………………. rep.…...……………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
OGGETTO: Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la RESPONSABILITA' seguente EXTRACONTRATTU SENTENZA ALE nella causa iscritta al n. 4363/2018 R.G., promossa da
(P.I. Parte_1
).) con gli avv.ti MICHELE PAOLETTI e P.IVA_1
SC AR.
ATTRICE
Contro
(C.F. ) con Controparte_1 C.F._1
l'avv. IRENE CONSOLONI.
CONVENUTO
e
Controparte_2
(C.F. ) con l'avv. ANDREA POLI. P.IVA_2
ZA IA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento, per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.4.2025 con termini massimi per memorie e repliche decorrenti dal 3.7.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha promosso avanti Parte_2 all'intestato Tribunale un'azione risarcitoria invocando la responsabilità del sig. in virtù di un danno che la Controparte_1 fuoriuscita di gasolio proveniente dall'imbarcazione dell'odierno convenuto avrebbe procurato a quella di tale Persona_1
(si tratta di un'imbarcazione a motore denominata “Lux”) assicurata contro i danni con polizza Unità da Diporto, doc.1 parte attrice) della stessa compagnia attrice.
Tale sversamento -avvenuto in data 5.8.2016 – si sarebbe propagato nella zona limitrofa e avrebbe contaminato lo scafo del m/y “Lux” per tutta la sua lunghezza e ad un'altezza di circa 40 cm sopra la linea di galleggiamento. La macchia di gasolio, continua l'attrice, penetrava attraverso gli strati di vernice dello scafo in legno dell'imbarcazione, causandone il danneggiamento.
Il fatto troverebbe conferma nella dichiarazione di evento straordinario resa dal sig. in data 26.8.2016 presso Per_1
l'Ufficio Locale Marittimo di Castiglione della Pescaia (doc. 4).
A seguito del preventivo presentato dall'assicurato per i lavori di verniciatura della fascia di bellezza e della parte prodiera dell'opera morta del m/y “Lux” (doc.9 di parte attrice) e tenuto conto delle valutazioni effettuate dal perito – incaricato dalla stessa compagnia attrice –, la provvedeva alla Parte_1 liquidazione del danno verificatosi a seguito dell'occorso
2 corrispondendo all'assicurato la somma di euro 20.000 (doc. 6 parte attrice).
In data 6.3.2017, con lettera raccomandata, la Parte_2
agendo in surroga dell'assicurato ex art. 1916 c.c.,
[...] reclamava la corresponsione dell'importo indennizzato da parte del convenuto Controparte_1
In data 13.3.2018 si costituiva in giudizio nulla Controparte_1 eccependo in merito alla ricostruzione fattuale di parte attrice, ma contestando l'assenza di nesso causale tra la fuoriuscita di gasolio e il danno subito.
In particolare, deduce il convenuto che il personale del porto di
Marina di Punta Ala – presso il quale avvenne il sinistro – aveva posto in essere operazioni di bonifica dell'area interessata dallo sversamento, tramite il posizionamento di panne galleggianti antinquinamento. Tale operazione, tuttavia, come pure afferma parte attrice in occasione della denuncia di evento straordinario resa dinanzi all'Ufficio Locale Marittimo, ha invero impedito che il gasolio defluisse, stagnando così sotto l'imbarcazione.
Risulta, inoltre, che, pur essendo le due barche ormeggiate nello stesso posto ma a circa quindici posti di distanza l'una dall'altra, nessun altro proprietario si sia lamentato della fuoriuscita di carburante.
Con decreto del 20.3.2019, veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo Società con Controparte_2 richiesta manleva in ipotesi di condanna, che, regolarmente costituitosi in data 22.7.2019, si associava in toto alle eccezioni articolate da Controparte_1
3 Concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., la causa è stata istruita sia attraverso i documenti che tramite l'escussione di testimoni.
Successivamente, il procedimento è stato assegnato alla sottoscritta per la decisione.
Le parti hanno quindi concluso come in epigrafe e con ordinanza del 10.4.2025 la causa è stata rimessa in decisione con concessione dei termini massimi per memorie e repliche ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 3.7.2025.
Come è noto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2051 c.c., la responsabilità oggettiva del custode implica che lo stesso sia responsabile dei danni, salvo il caso in cui provi che in realtà
l'occorso è stato causato da un evento fortuito e imprevedibile, tale da interrompere il nesso di causalità: “il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente” (Cass. civile
Sez III, ordinanza n. 3549 del 1 dicembre 2022).
Avendo tale responsabilità carattere oggettivo, è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. (Cass. civile,
Sez. Unite, ordinanza n. 20943 del 30 giugno 2022).
Ciò premesso, ritiene questo Giudice di dover accogliere la richiesta di parte attrice.
Alla luce delle risultanze dell'espletata istruttoria, emerge, infatti, come parte convenuta non abbia dato prova che il danno sia in realtà ascrivibile a terzi ovvero integri il caso fortuito.
Pacifico il fatto, – cfr. la difesa di parte convenuta, per la quale
“questa difesa non intende assolutamente negare che, in data 5
4 agosto 2016, vi era stato uno sversamento di gasolio dal motore dell'imbarcazione del Sig. anch'essa ormeggiata nella CP_1 diga foranea del porto di Marina di Punta Ala” – il nesso causale tra lo sversamento di gasolio e i danni procurati all'imbarcazione di può dirsi supportato dalla dichiarazione resa Per_1 nell'immediatezza dell'evento dal proprietario dell'imbarcazione
(cfr., la denuncia di evento straordinario (doc.4 di parte attrice) di che asserisce che “dopo un appurato controllo con Per_1 il Comandante dell'imbarcazione mi sono reso conto che si trattava di una grande macchia procurata dal gasolio che nelle settimane precedenti avevamo riscontrato sulla superficie dell'acqua circostante l'imbarcazione al nostro ormeggio n° 04 della diga foranea del porto di Marina di Punta Ala”) e dalle dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale (“quando arrivai in giornata ho viste queste boe, questa grande chiazza di gasolio che è stata assorbita dalla mia barca di legno. Ho chiamato la mia assicurazione per fare la denuncia del danno.
ADR potei constatare che lo sversamento proveniva da una barca”).
Anche l'odierno convenuto, durante l'interrogatorio formale, in risposta al capitolo di prova n.1 della seconda memoria di parte attrice, ne dà conferma: “sì è vero la mia imbarcazione ha sversato il gasolio da sola”.
In secondo luogo, la circostanza, confermata a più riprese sia documentalmente che a mezzo di testimonianza, circa l'intervento immediato del personale del porto in cui erano ormeggiate le imbarcazioni tramite l'apposizione di panni assorbenti, non integra, di per sé, la prova liberatoria di parte convenuta.
5 Non vi è prova, infatti, della circostanza che in assenza dell'erroneo posizionamento dei panneggi, non avrebbe da sola causato il danno oggetto del presente giudizio.
Non può ritenersi dirimente in tal senso la dichiarazione del teste di parte convenuta – teste anch'egli proprietario di Tes_1 un'imbarcazione ormeggiata nel luogo dell'occorso – nella parte in cui dichiara di non aver subito danni.
Nessun elemento allegato da parte convenuta vale dunque ad integrare il caso fortuito, nelle sue caratteristiche intrinseche di imprevedibilità ed eccezionalità, come richieste dalla giurisprudenza sopra citata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore e alla natura della controversia, nonché in base all'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna parte convenuta a pagare a parte attrice la somma di € 20.000,00, oltre interessi, dalla data della domanda al saldo.
Condanna altresì parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese id lite, liquidate in € 4835,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Condanna la parte terza chiamata a tenere indenne la parte convenuta dalle conseguenze economiche della condanna.
Così deciso in Pisa, il 4/11/2025.
6 IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
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r.g. 4363/2018
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
OGGETTO: Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la RESPONSABILITA' seguente EXTRACONTRATTU SENTENZA ALE nella causa iscritta al n. 4363/2018 R.G., promossa da
(P.I. Parte_1
).) con gli avv.ti MICHELE PAOLETTI e P.IVA_1
SC AR.
ATTRICE
Contro
(C.F. ) con Controparte_1 C.F._1
l'avv. IRENE CONSOLONI.
CONVENUTO
e
Controparte_2
(C.F. ) con l'avv. ANDREA POLI. P.IVA_2
ZA IA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento, per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.4.2025 con termini massimi per memorie e repliche decorrenti dal 3.7.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha promosso avanti Parte_2 all'intestato Tribunale un'azione risarcitoria invocando la responsabilità del sig. in virtù di un danno che la Controparte_1 fuoriuscita di gasolio proveniente dall'imbarcazione dell'odierno convenuto avrebbe procurato a quella di tale Persona_1
(si tratta di un'imbarcazione a motore denominata “Lux”) assicurata contro i danni con polizza Unità da Diporto, doc.1 parte attrice) della stessa compagnia attrice.
Tale sversamento -avvenuto in data 5.8.2016 – si sarebbe propagato nella zona limitrofa e avrebbe contaminato lo scafo del m/y “Lux” per tutta la sua lunghezza e ad un'altezza di circa 40 cm sopra la linea di galleggiamento. La macchia di gasolio, continua l'attrice, penetrava attraverso gli strati di vernice dello scafo in legno dell'imbarcazione, causandone il danneggiamento.
Il fatto troverebbe conferma nella dichiarazione di evento straordinario resa dal sig. in data 26.8.2016 presso Per_1
l'Ufficio Locale Marittimo di Castiglione della Pescaia (doc. 4).
A seguito del preventivo presentato dall'assicurato per i lavori di verniciatura della fascia di bellezza e della parte prodiera dell'opera morta del m/y “Lux” (doc.9 di parte attrice) e tenuto conto delle valutazioni effettuate dal perito – incaricato dalla stessa compagnia attrice –, la provvedeva alla Parte_1 liquidazione del danno verificatosi a seguito dell'occorso
2 corrispondendo all'assicurato la somma di euro 20.000 (doc. 6 parte attrice).
In data 6.3.2017, con lettera raccomandata, la Parte_2
agendo in surroga dell'assicurato ex art. 1916 c.c.,
[...] reclamava la corresponsione dell'importo indennizzato da parte del convenuto Controparte_1
In data 13.3.2018 si costituiva in giudizio nulla Controparte_1 eccependo in merito alla ricostruzione fattuale di parte attrice, ma contestando l'assenza di nesso causale tra la fuoriuscita di gasolio e il danno subito.
In particolare, deduce il convenuto che il personale del porto di
Marina di Punta Ala – presso il quale avvenne il sinistro – aveva posto in essere operazioni di bonifica dell'area interessata dallo sversamento, tramite il posizionamento di panne galleggianti antinquinamento. Tale operazione, tuttavia, come pure afferma parte attrice in occasione della denuncia di evento straordinario resa dinanzi all'Ufficio Locale Marittimo, ha invero impedito che il gasolio defluisse, stagnando così sotto l'imbarcazione.
Risulta, inoltre, che, pur essendo le due barche ormeggiate nello stesso posto ma a circa quindici posti di distanza l'una dall'altra, nessun altro proprietario si sia lamentato della fuoriuscita di carburante.
Con decreto del 20.3.2019, veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo Società con Controparte_2 richiesta manleva in ipotesi di condanna, che, regolarmente costituitosi in data 22.7.2019, si associava in toto alle eccezioni articolate da Controparte_1
3 Concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., la causa è stata istruita sia attraverso i documenti che tramite l'escussione di testimoni.
Successivamente, il procedimento è stato assegnato alla sottoscritta per la decisione.
Le parti hanno quindi concluso come in epigrafe e con ordinanza del 10.4.2025 la causa è stata rimessa in decisione con concessione dei termini massimi per memorie e repliche ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 3.7.2025.
Come è noto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2051 c.c., la responsabilità oggettiva del custode implica che lo stesso sia responsabile dei danni, salvo il caso in cui provi che in realtà
l'occorso è stato causato da un evento fortuito e imprevedibile, tale da interrompere il nesso di causalità: “il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente” (Cass. civile
Sez III, ordinanza n. 3549 del 1 dicembre 2022).
Avendo tale responsabilità carattere oggettivo, è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. (Cass. civile,
Sez. Unite, ordinanza n. 20943 del 30 giugno 2022).
Ciò premesso, ritiene questo Giudice di dover accogliere la richiesta di parte attrice.
Alla luce delle risultanze dell'espletata istruttoria, emerge, infatti, come parte convenuta non abbia dato prova che il danno sia in realtà ascrivibile a terzi ovvero integri il caso fortuito.
Pacifico il fatto, – cfr. la difesa di parte convenuta, per la quale
“questa difesa non intende assolutamente negare che, in data 5
4 agosto 2016, vi era stato uno sversamento di gasolio dal motore dell'imbarcazione del Sig. anch'essa ormeggiata nella CP_1 diga foranea del porto di Marina di Punta Ala” – il nesso causale tra lo sversamento di gasolio e i danni procurati all'imbarcazione di può dirsi supportato dalla dichiarazione resa Per_1 nell'immediatezza dell'evento dal proprietario dell'imbarcazione
(cfr., la denuncia di evento straordinario (doc.4 di parte attrice) di che asserisce che “dopo un appurato controllo con Per_1 il Comandante dell'imbarcazione mi sono reso conto che si trattava di una grande macchia procurata dal gasolio che nelle settimane precedenti avevamo riscontrato sulla superficie dell'acqua circostante l'imbarcazione al nostro ormeggio n° 04 della diga foranea del porto di Marina di Punta Ala”) e dalle dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale (“quando arrivai in giornata ho viste queste boe, questa grande chiazza di gasolio che è stata assorbita dalla mia barca di legno. Ho chiamato la mia assicurazione per fare la denuncia del danno.
ADR potei constatare che lo sversamento proveniva da una barca”).
Anche l'odierno convenuto, durante l'interrogatorio formale, in risposta al capitolo di prova n.1 della seconda memoria di parte attrice, ne dà conferma: “sì è vero la mia imbarcazione ha sversato il gasolio da sola”.
In secondo luogo, la circostanza, confermata a più riprese sia documentalmente che a mezzo di testimonianza, circa l'intervento immediato del personale del porto in cui erano ormeggiate le imbarcazioni tramite l'apposizione di panni assorbenti, non integra, di per sé, la prova liberatoria di parte convenuta.
5 Non vi è prova, infatti, della circostanza che in assenza dell'erroneo posizionamento dei panneggi, non avrebbe da sola causato il danno oggetto del presente giudizio.
Non può ritenersi dirimente in tal senso la dichiarazione del teste di parte convenuta – teste anch'egli proprietario di Tes_1 un'imbarcazione ormeggiata nel luogo dell'occorso – nella parte in cui dichiara di non aver subito danni.
Nessun elemento allegato da parte convenuta vale dunque ad integrare il caso fortuito, nelle sue caratteristiche intrinseche di imprevedibilità ed eccezionalità, come richieste dalla giurisprudenza sopra citata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore e alla natura della controversia, nonché in base all'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna parte convenuta a pagare a parte attrice la somma di € 20.000,00, oltre interessi, dalla data della domanda al saldo.
Condanna altresì parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese id lite, liquidate in € 4835,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Condanna la parte terza chiamata a tenere indenne la parte convenuta dalle conseguenze economiche della condanna.
Così deciso in Pisa, il 4/11/2025.
6 IL GIUDICE
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