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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/07/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BENEVENTO
In nome del popolo italiano il Giudice dott. Rocco Abbondandolo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.4430 del 2019 promosso da nella qualità di erede di , Parte_1 Persona_1
con l'Avv. Avv. Francesco Angeloni parte attrice contro
, in proprio e nella qualità di erede di CP_1
deceduto in data 10.7.2017, Persona_2
nonché nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su rappresentata e difesa Persona_3
dall'avv. Francesco Lukacs ed elettivamente domiciliati in San Giorgio del Sannio (BN), presso lo studio dell'avv. Gianpiero Marallo, alla via Aldo Moro
n. convenuti nella qualità di erede di , CP_2 Persona_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Lukacs e
1 con questi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gianpiero Marallo
Interveniente volontario
Oggetto Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio agiva nei confronti di in Persona_1 CP_1
proprio e nella qualità di erede di Persona_2
deceduto in data 10.7.2017, nonché nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore ed esponeva che il Tribunale Persona_3
di Napoli con sentenza n. 15263/222014, aveva condannato al pagamento in favore Persona_2
della madre della somma di euro Persona_1
330.379,03 oltre interessi e spese legali;
aggiungeva che la sentenza era stata confermata dalla Corte di
Appello di Napoli, VIII sez. civ. con la sentenza nr.
4884/2022 del 10 novembre 2022, depositata in data
18 novembre 2022, che aveva rigettato il gravame e confermato la sentenza del Giudice di prime cure;
aggiungeva che il già menzionato suo figlio il 20 gennaio 2015, con atto pubblico per notar Per_4
fu del 27.1.2015, rep. n. 12359 e
[...] Per_5
racc.ta n. 3623 aveva costituito un fondo patrimoniale nel quale aveva fatto confluire tutti i propri beni, così arrecando pregiudizio alle proprie
2 ragioni creditorie e chiedeva la declatoria di inefficacia del detto fondo patrimoniale. In corso di causa si costituiva per sostenere le CP_2
ragioni del nipote , figlio di Persona_3 Per_2
e al medesimo succeduto a seguito del
[...]
decesso del genitore. In particolare, si opponeva alla domanda proposta dalla madre nei confronti del fratello e poi del nipote, oltre che di , CP_1
parte dell'atto costitutivo del fondo, moglie di e madre di . Per_2 Per_3
In corso di causa il giudizio veniva interrotto per la morte del difensore della e si costituiva la Per_1
figlia nella qualità di procuratrice Parte_1
generale della madre.
Successivamente decedeva e si Persona_1
costituiva , nella qualità di erede della Parte_1
medesima, per proseguire il giudizio (riassunzione del giudizio interrotto del 15.1.2024).
La causa veniva assegnata a sentenza ma veniva rimessa sul ruolo, avendo la parte convenuta depositato dopo la precisazione delle conclusioni, il documento “Eredità Maffei”, al fine di acquisirlo ritualmente e con la garanzia del contraddittorio.
Sulle conclusioni in atti e lette le memorie difensive delle parti, la causa è stata assegnata a sentenza e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 In applicazione del principio della ragione più liquida che impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, e consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” ( Cass.
22/01/2015 n 1113; 28/5/2014, n. 12002). Risultano superate quindi tutte le questioni relative alla eccepita interruzione del giudizio a seguito della morte del difensore della ora defunta , Persona_1
così come tutte le altre questioni di merito.
Rilevante ai fini della decisione è il documento
“eredità Maffei” che anzitutto può ritenersi prodotto tempestivamente, considerato che con lo stesso il
Nipote accettava, iure rappresentationis, Per_3
l'eredità della nonna, poiché trattasi di documento formato dopo la precisazione delle conclusioni e perciò non poteva essere prodotto in precedenza. In ogni caso trattasi di documento che sarebbe producibile anche in appello, e rilevante, decisivo ai
4 fini della soluzione della controversia per le ragioni che di seguito si espongono e che sono rilevabili ex officio, e che sono la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ed il difetto di legittimazione attiva di . Parte_1
Il detto atto non è altro che l'accettazione da parte del nipote, succeduto iure rappresentationis al padre premorto, dell'eredità della nonna. La de Per_2
cuius disponeva dei propri beni con testamento, che non è stato acquisito agli atti, ma è stata acquisita la sola dichiarazione di accettazione del nipote e dell'altro figlio mentre si deve ritenere che la CP_2
nel proseguire il giudizio abbia accettato Parte_1
tacitamente l'eredità ponendo in essere un atto compatibile solo con la manifestata volontà di accettare, attraverso la riassunzione del giudizio dove peraltro si è qualificata ed ha agito espressamente quale erede. L'accettazione ovviamente è relativa all'intero testamento ed anche alla disposizione con la quale disposizione testamentaria la defunta precisava di aver intestato al figlio l'appartamento in Napoli alla Piazza Per_2
Medaglie d'Oro e lo stesso lasciava al medesimo figlio in conto della legittima spettantegli. La disposizione risulta dal detto atto notarile. Ora appare evidente che la disposizione testamentaria va intesa nel senso che assegna al figlio (premorto e
5 quindi al nipote) le somme già a lui “date” per l'acquisto dell'appartamento e cioè quelle stesse somme che il figlio era stato condannato a restituire alla madre. Il Tribunale di Napoli, con sentenza ora irrevocabile, accertava che quell'appartamento era di proprietà del figlio, tant'è che rigettava la domanda proposta in via principale dalla di Per_1
trasferimento a lei dell'immobile ed accoglieva quella subordinata di condanna del figlio alla restituzione delle somme dalla medesima impiegate per il pagamento dell'appartamento stesso. Appare evidente che la de cuius non poteva disporre di un bene che non era suo, non lo era mai stato, perché intestato al figlio e perché, come accertato dal
Tribunale, era di proprietà dello stesso, ma poteva solo disporre delle somme predette, prestate, date al figlio per acquistare l'appartamento, ed in tal senso va letta ed interpretata la disposizione testamentaria. Sicché, essendo state assegnate al nipote le somme, è venuto meno, si è estinto, il credito e diritto posto a fondamento della proposta domanda revocatoria e quindi è venuto meno l'interesse ad agire con la ulteriore conseguenza che va dichiarata cessata la materia del contendere.
L'art. 100, disponendo che per proporre una domanda o contraddire alla stessa è necessario avervi un interesse, prevede l'interesse ad
6 agire. Tale interesse, richiesto sin dal momento inziale, deve permanere fino alla decisione. La carenza di interesse dovrà essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti (C. 8034/2020, Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ordinanza, 22/04/2020, n. 8034). Ed è pacifico che la cessazione della materia del contendere debba essere rilevata, per la ragione suindicata, anche di ufficio (persino in sede di legittimità - Cassazione civile sez. I, 07/02/2024, (ud. 26/10/2023, dep.
07/02/2024), n.3449).
Condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria o pauliana è il compimento da parte del debitore di un atto pregiudizievole per il proprio creditore. Il pregiudizio deve essere effettivo ed attuale, coincidendo con l'interesse del creditore alla conservazione del patrimonio del proprio debitore su cui soddisfarsi. L'eventus damni, che deve essere conseguenza diretta dell'atto impugnato, deve sussistere al momento della proposizione dell'azione e fino alla decisione, venendo meno in caso contrario l'interesse del creditore ad agire. Avendo Per_3
acquistato iure hereditario il credito della
[...]
nonna è venuto meno , si è estinto per confusione, il credito fatto valere con l'azione revocatoria e quindi
è venuto meno l'interesse ad agire.
7 Ma vi è anche un altro aspetto da esaminare e che attiene alla legittimazione a proseguire il giudizio da parte di . CP_3
Nel caso di morte di una persona che abbia intentato un giudizio, questo può essere proseguito dall'erede o dagli eredi per far valere il diritto del de cuius e cioè per acquisire alla massa ereditaria un diritto di natura patrimoniale e quindi trasmissibile iure hereditario. Tale giudizio può essere fatto valere, evidentemente anche quando il convenuto sia un soggetto poi divenuto poi egli stesso erede o legatario, ma in questo caso occorre distinguere e valutare specificamente il caso concreto.
Per effetto della morte e dell'apertura della successione si ha la delazione o vocazione ereditaria, il patrimonio che è un'entità giuridica e materiale, e che è necessariamente collegato, facente capo, ad un soggetto giuridico, fino all'accettazione da parte dei chiamati, è privo di titolare e la dottrina, per questa particolare situazione o condizione dei beni ereditari, privi di un titolare, parla di “patrimonio autonomo”. La legge riconosce espressamente ai chiamati all'eredità dei diritti e delle azioni di tale patrimonio, conservative (art. 460 c.p.c.) tipiche e con esclusione di atti od azione aventi natura dispositiva. Superata questa fase, a seguito dell'accettazione dell'eredità, che può essere anche
8 tacita e nell'ipotesi tipica quella della domanda giudiziale che manifesta ed esprime accettazione dell'eredità, così come quella proposta dalla Pt_1
, che ha agito quale erede e si è qualificata tale,
[...]
l'erede può agire, anche nell'interesse ed a nome degli altri coeredi, per il recupero della massa ereditaria da dividere. Può anche agire in proprio e solo in quanto tale, quando sia succeduto nel diritto controverso. Ad es. quando sia stato assegnatario di un bene, di un immobile, rispetto al quale il de cuius aveva promosso un'azione restitutoria od altra. In questo caso gli altri eredi, diversi dall'assegnatario, non avendo alcun diritto su quel determinato bene non sono legittimati e non possono, salva impugnazione del testamento, agire o proseguire il giudizio. In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare e provare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa ( Cassazione civile sez. II, 18/04/2024, (ud. 11/04/2024, dep.
18/04/2024), n.10519). Ora, nel caso in esame, la de cuius disponeva con testamento dei propri beni ed attribuiva al figlio premorto le somme, a titolo di legittima, per cui il credito a tutela del quale era stata promossa la revocatoria si è estinto per
9 confusione o comunque quel credito è stato assegnato al figlio premorto, convenuto nella revocatoria, per cui non era più Parte_1
legittimata e non aveva interesse alla prosecuzione del giudizio perché quel bene e cioè le somme di cui alla invocata sentenza del Tribunale di Napoli, sono state assegnate al fratello e quindi al nipote.
Ma s'impone una ulteriore considerazione. Anche a voler esaminare nel merito la revocatoria, occorrerebbe verificare, a seguito della successione, se permane il periculum e cioè il pregiudizio, anche solo potenziale, per l'erede che agisce e tanto in considerazione della successione con assegnazione dei beni da parte del testatore, che ha impedito il sorgere di una comunione ereditaria e considerando inoltre che l'altro erede, oltre CP_2
allo stesso minore, si sono opposti alla domanda della de cuius prima e della oggi. Parte_1
Ritenere ammissibile la prosecuzione del giudizio comporterebbe , come ha comportato, che la Pt_1
esercita, nel proseguire il giudizio, un'azione
[...]
per far valere un diritto che non è suo non essendo subentrata nella medesima posizione della propria dante causa ( n.10519/2024 cit. ) e soprattutto la fa valere nei confronti dello stesso titolare del diritto ( il nipote minore assegnatario del credito ) oltre ad agire per il fratello che si è opposto in CP_2
10 giudizio, alla domanda proposta prima dalla madre ed ora dalla sorella . Una eventuale sentenza di Pt_1
dichiarazione di inefficacia dell'atto, per la conservazione e recupero in funzione esecutiva dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sarebbe pronunziata anche a favore di un erede che non la chiede, anzi si oppone (il fratello e di un altro (il CP_2
nipote ), che è titolare dello stesso credito Per_3
posto a fondamento della revocatoria e che non è più debitore, essendosi il debito estinto per confusione.
Da ciò la carenza di interesse a proseguire il giudizio e la carenza di legittimazione attiva di , Parte_1
la quale, oltretutto non ha provato, a seguito della successione e dell'acquisto dell'eredità, la sussistenza del pregiudizio, come era suo onere. Ogni questione che la potrebbe sollevare non Parte_1
attiene più a questo giudizio.
Le spese possono essere compensate, stante la peculiarità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, pronunziando sulla domanda proposta da contro in proprio e Parte_1 CP_1
nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su e con l'intervento di Persona_3
ogni altra istanza eccezione e CP_2
deduzione disattese, così provvede:
11 dichiara inammissibile la prosecuzione del giudizio da parte di e cessata la materia del Parte_1
contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Benevento il giorno
Il Giudice
(dott. Rocco Abbondandolo)
12
TRIBUNALE DI BENEVENTO
In nome del popolo italiano il Giudice dott. Rocco Abbondandolo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.4430 del 2019 promosso da nella qualità di erede di , Parte_1 Persona_1
con l'Avv. Avv. Francesco Angeloni parte attrice contro
, in proprio e nella qualità di erede di CP_1
deceduto in data 10.7.2017, Persona_2
nonché nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su rappresentata e difesa Persona_3
dall'avv. Francesco Lukacs ed elettivamente domiciliati in San Giorgio del Sannio (BN), presso lo studio dell'avv. Gianpiero Marallo, alla via Aldo Moro
n. convenuti nella qualità di erede di , CP_2 Persona_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Lukacs e
1 con questi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gianpiero Marallo
Interveniente volontario
Oggetto Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio agiva nei confronti di in Persona_1 CP_1
proprio e nella qualità di erede di Persona_2
deceduto in data 10.7.2017, nonché nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore ed esponeva che il Tribunale Persona_3
di Napoli con sentenza n. 15263/222014, aveva condannato al pagamento in favore Persona_2
della madre della somma di euro Persona_1
330.379,03 oltre interessi e spese legali;
aggiungeva che la sentenza era stata confermata dalla Corte di
Appello di Napoli, VIII sez. civ. con la sentenza nr.
4884/2022 del 10 novembre 2022, depositata in data
18 novembre 2022, che aveva rigettato il gravame e confermato la sentenza del Giudice di prime cure;
aggiungeva che il già menzionato suo figlio il 20 gennaio 2015, con atto pubblico per notar Per_4
fu del 27.1.2015, rep. n. 12359 e
[...] Per_5
racc.ta n. 3623 aveva costituito un fondo patrimoniale nel quale aveva fatto confluire tutti i propri beni, così arrecando pregiudizio alle proprie
2 ragioni creditorie e chiedeva la declatoria di inefficacia del detto fondo patrimoniale. In corso di causa si costituiva per sostenere le CP_2
ragioni del nipote , figlio di Persona_3 Per_2
e al medesimo succeduto a seguito del
[...]
decesso del genitore. In particolare, si opponeva alla domanda proposta dalla madre nei confronti del fratello e poi del nipote, oltre che di , CP_1
parte dell'atto costitutivo del fondo, moglie di e madre di . Per_2 Per_3
In corso di causa il giudizio veniva interrotto per la morte del difensore della e si costituiva la Per_1
figlia nella qualità di procuratrice Parte_1
generale della madre.
Successivamente decedeva e si Persona_1
costituiva , nella qualità di erede della Parte_1
medesima, per proseguire il giudizio (riassunzione del giudizio interrotto del 15.1.2024).
La causa veniva assegnata a sentenza ma veniva rimessa sul ruolo, avendo la parte convenuta depositato dopo la precisazione delle conclusioni, il documento “Eredità Maffei”, al fine di acquisirlo ritualmente e con la garanzia del contraddittorio.
Sulle conclusioni in atti e lette le memorie difensive delle parti, la causa è stata assegnata a sentenza e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 In applicazione del principio della ragione più liquida che impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, e consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” ( Cass.
22/01/2015 n 1113; 28/5/2014, n. 12002). Risultano superate quindi tutte le questioni relative alla eccepita interruzione del giudizio a seguito della morte del difensore della ora defunta , Persona_1
così come tutte le altre questioni di merito.
Rilevante ai fini della decisione è il documento
“eredità Maffei” che anzitutto può ritenersi prodotto tempestivamente, considerato che con lo stesso il
Nipote accettava, iure rappresentationis, Per_3
l'eredità della nonna, poiché trattasi di documento formato dopo la precisazione delle conclusioni e perciò non poteva essere prodotto in precedenza. In ogni caso trattasi di documento che sarebbe producibile anche in appello, e rilevante, decisivo ai
4 fini della soluzione della controversia per le ragioni che di seguito si espongono e che sono rilevabili ex officio, e che sono la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ed il difetto di legittimazione attiva di . Parte_1
Il detto atto non è altro che l'accettazione da parte del nipote, succeduto iure rappresentationis al padre premorto, dell'eredità della nonna. La de Per_2
cuius disponeva dei propri beni con testamento, che non è stato acquisito agli atti, ma è stata acquisita la sola dichiarazione di accettazione del nipote e dell'altro figlio mentre si deve ritenere che la CP_2
nel proseguire il giudizio abbia accettato Parte_1
tacitamente l'eredità ponendo in essere un atto compatibile solo con la manifestata volontà di accettare, attraverso la riassunzione del giudizio dove peraltro si è qualificata ed ha agito espressamente quale erede. L'accettazione ovviamente è relativa all'intero testamento ed anche alla disposizione con la quale disposizione testamentaria la defunta precisava di aver intestato al figlio l'appartamento in Napoli alla Piazza Per_2
Medaglie d'Oro e lo stesso lasciava al medesimo figlio in conto della legittima spettantegli. La disposizione risulta dal detto atto notarile. Ora appare evidente che la disposizione testamentaria va intesa nel senso che assegna al figlio (premorto e
5 quindi al nipote) le somme già a lui “date” per l'acquisto dell'appartamento e cioè quelle stesse somme che il figlio era stato condannato a restituire alla madre. Il Tribunale di Napoli, con sentenza ora irrevocabile, accertava che quell'appartamento era di proprietà del figlio, tant'è che rigettava la domanda proposta in via principale dalla di Per_1
trasferimento a lei dell'immobile ed accoglieva quella subordinata di condanna del figlio alla restituzione delle somme dalla medesima impiegate per il pagamento dell'appartamento stesso. Appare evidente che la de cuius non poteva disporre di un bene che non era suo, non lo era mai stato, perché intestato al figlio e perché, come accertato dal
Tribunale, era di proprietà dello stesso, ma poteva solo disporre delle somme predette, prestate, date al figlio per acquistare l'appartamento, ed in tal senso va letta ed interpretata la disposizione testamentaria. Sicché, essendo state assegnate al nipote le somme, è venuto meno, si è estinto, il credito e diritto posto a fondamento della proposta domanda revocatoria e quindi è venuto meno l'interesse ad agire con la ulteriore conseguenza che va dichiarata cessata la materia del contendere.
L'art. 100, disponendo che per proporre una domanda o contraddire alla stessa è necessario avervi un interesse, prevede l'interesse ad
6 agire. Tale interesse, richiesto sin dal momento inziale, deve permanere fino alla decisione. La carenza di interesse dovrà essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti (C. 8034/2020, Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ordinanza, 22/04/2020, n. 8034). Ed è pacifico che la cessazione della materia del contendere debba essere rilevata, per la ragione suindicata, anche di ufficio (persino in sede di legittimità - Cassazione civile sez. I, 07/02/2024, (ud. 26/10/2023, dep.
07/02/2024), n.3449).
Condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria o pauliana è il compimento da parte del debitore di un atto pregiudizievole per il proprio creditore. Il pregiudizio deve essere effettivo ed attuale, coincidendo con l'interesse del creditore alla conservazione del patrimonio del proprio debitore su cui soddisfarsi. L'eventus damni, che deve essere conseguenza diretta dell'atto impugnato, deve sussistere al momento della proposizione dell'azione e fino alla decisione, venendo meno in caso contrario l'interesse del creditore ad agire. Avendo Per_3
acquistato iure hereditario il credito della
[...]
nonna è venuto meno , si è estinto per confusione, il credito fatto valere con l'azione revocatoria e quindi
è venuto meno l'interesse ad agire.
7 Ma vi è anche un altro aspetto da esaminare e che attiene alla legittimazione a proseguire il giudizio da parte di . CP_3
Nel caso di morte di una persona che abbia intentato un giudizio, questo può essere proseguito dall'erede o dagli eredi per far valere il diritto del de cuius e cioè per acquisire alla massa ereditaria un diritto di natura patrimoniale e quindi trasmissibile iure hereditario. Tale giudizio può essere fatto valere, evidentemente anche quando il convenuto sia un soggetto poi divenuto poi egli stesso erede o legatario, ma in questo caso occorre distinguere e valutare specificamente il caso concreto.
Per effetto della morte e dell'apertura della successione si ha la delazione o vocazione ereditaria, il patrimonio che è un'entità giuridica e materiale, e che è necessariamente collegato, facente capo, ad un soggetto giuridico, fino all'accettazione da parte dei chiamati, è privo di titolare e la dottrina, per questa particolare situazione o condizione dei beni ereditari, privi di un titolare, parla di “patrimonio autonomo”. La legge riconosce espressamente ai chiamati all'eredità dei diritti e delle azioni di tale patrimonio, conservative (art. 460 c.p.c.) tipiche e con esclusione di atti od azione aventi natura dispositiva. Superata questa fase, a seguito dell'accettazione dell'eredità, che può essere anche
8 tacita e nell'ipotesi tipica quella della domanda giudiziale che manifesta ed esprime accettazione dell'eredità, così come quella proposta dalla Pt_1
, che ha agito quale erede e si è qualificata tale,
[...]
l'erede può agire, anche nell'interesse ed a nome degli altri coeredi, per il recupero della massa ereditaria da dividere. Può anche agire in proprio e solo in quanto tale, quando sia succeduto nel diritto controverso. Ad es. quando sia stato assegnatario di un bene, di un immobile, rispetto al quale il de cuius aveva promosso un'azione restitutoria od altra. In questo caso gli altri eredi, diversi dall'assegnatario, non avendo alcun diritto su quel determinato bene non sono legittimati e non possono, salva impugnazione del testamento, agire o proseguire il giudizio. In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare e provare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa ( Cassazione civile sez. II, 18/04/2024, (ud. 11/04/2024, dep.
18/04/2024), n.10519). Ora, nel caso in esame, la de cuius disponeva con testamento dei propri beni ed attribuiva al figlio premorto le somme, a titolo di legittima, per cui il credito a tutela del quale era stata promossa la revocatoria si è estinto per
9 confusione o comunque quel credito è stato assegnato al figlio premorto, convenuto nella revocatoria, per cui non era più Parte_1
legittimata e non aveva interesse alla prosecuzione del giudizio perché quel bene e cioè le somme di cui alla invocata sentenza del Tribunale di Napoli, sono state assegnate al fratello e quindi al nipote.
Ma s'impone una ulteriore considerazione. Anche a voler esaminare nel merito la revocatoria, occorrerebbe verificare, a seguito della successione, se permane il periculum e cioè il pregiudizio, anche solo potenziale, per l'erede che agisce e tanto in considerazione della successione con assegnazione dei beni da parte del testatore, che ha impedito il sorgere di una comunione ereditaria e considerando inoltre che l'altro erede, oltre CP_2
allo stesso minore, si sono opposti alla domanda della de cuius prima e della oggi. Parte_1
Ritenere ammissibile la prosecuzione del giudizio comporterebbe , come ha comportato, che la Pt_1
esercita, nel proseguire il giudizio, un'azione
[...]
per far valere un diritto che non è suo non essendo subentrata nella medesima posizione della propria dante causa ( n.10519/2024 cit. ) e soprattutto la fa valere nei confronti dello stesso titolare del diritto ( il nipote minore assegnatario del credito ) oltre ad agire per il fratello che si è opposto in CP_2
10 giudizio, alla domanda proposta prima dalla madre ed ora dalla sorella . Una eventuale sentenza di Pt_1
dichiarazione di inefficacia dell'atto, per la conservazione e recupero in funzione esecutiva dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sarebbe pronunziata anche a favore di un erede che non la chiede, anzi si oppone (il fratello e di un altro (il CP_2
nipote ), che è titolare dello stesso credito Per_3
posto a fondamento della revocatoria e che non è più debitore, essendosi il debito estinto per confusione.
Da ciò la carenza di interesse a proseguire il giudizio e la carenza di legittimazione attiva di , Parte_1
la quale, oltretutto non ha provato, a seguito della successione e dell'acquisto dell'eredità, la sussistenza del pregiudizio, come era suo onere. Ogni questione che la potrebbe sollevare non Parte_1
attiene più a questo giudizio.
Le spese possono essere compensate, stante la peculiarità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, pronunziando sulla domanda proposta da contro in proprio e Parte_1 CP_1
nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su e con l'intervento di Persona_3
ogni altra istanza eccezione e CP_2
deduzione disattese, così provvede:
11 dichiara inammissibile la prosecuzione del giudizio da parte di e cessata la materia del Parte_1
contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Benevento il giorno
Il Giudice
(dott. Rocco Abbondandolo)
12