CASS
Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
Massime • 1
È affetta da nullità assoluta la sentenza emessa dal giudice onorario di pace per reati non compresi, al momento della pronuncia, nel novero di quelli per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, difettando in radice la capacità del giudicante di definire giudizi assegnatigli in violazione del divieto stabilito dall'art. 11, comma 6, lett. b), n. 1, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116. (Fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso prima del suo inserimento nell'art. 550, comma 2, lett. g, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 32, comma 1, lett. a, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2024, n. 44962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44962 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UA AU, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/1/2024 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impu g nato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto l'annullamento della sentenza;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/1/2024, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 10/6/2022 dal Tribunale di Velletri, con la quale AU UA era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannata alla pena di un anno e q uattro mesi di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 550 cod. proc. pen., 11, d. Igs. n. 116 del 13 luglio 2017. La sentenza di primo g rado sarebbe affetta da nullità assoluta perché C (L Penale Sent. Sez. 3 Num. 44962 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 17/10/2024 emessa da un giudice - ordinario di pace - privo di capacità. Dal complesso normativo richiamato, infatti, risulterebbe che il G.o.p. potrebbe conoscere soltanto dei reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen., mentre l'art. 5 in esame sarebbe stato introdotto in questa disposizione soltanto dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150; - violazione di norme processuali. La Corte di appello, così come il Tribunale, non avrebbe esaminato la copiosa documentazione prodotta dalla difesa, nonostante lo specifico motivo di gravame;
qualora fosse stata valutata, tale documentazione - ed in particolare una nota informativa (ampliamente ripresa nel ricorso) - avrebbe evidenziato l'innocenza della ricorrente, con particolare riguardo al mancato superamento della soglia di punibilità; - la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione sono poi dedotte con riguardo alle prove utilizzate dalla Corte di appello ai fini della decisione: in particolare, sarebbe stato impiegato soltanto il verbale della Guardia di finanza, ma la sentenza non spiegherebbe come sarebbe stata quantificata la supposta IVA evasa, e peraltro non terrebbe in esame quella effettivamente dovuta;
- la motivazione della sentenza è infine contestata con riguardo al profilo soggettivo del reato, atteso che l'istruttoria avrebbe dimostrato la completa inconsapevolezza dell'omissione dichiarativa: in particolare, la difesa avrebbe documentato il passaggio tra la ricorrente e tale DA TI, al quale sarebbe stata consegnata tutta la documentazione fiscale e contabile della società, con l'effetto che la UA non avrebbe più di fatto svolto mansioni di amministratrice, pur mantenendo la qualifica formale. Altro documento, poi, attesterebbe la richiesta - inviata dal difensore dell'imputata al commercialista - di consegna alla ricorrente di tutta la documentazione presente presso lo studio, così escludendo ulteriormente il dolo del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta fondato quanto al primo motivo, con carattere assorbente sui successivi. 4. La difesa eccepisce la nullità assoluta della sentenza di primo grado (e, per l'effetto, anche di quella d'appello) perché emessa da un giudice incompetente„ ossia da un giudice onorario di pace. L'eccezione deve essere condivisa. 4.1. L'art. 11, comma 6, lett. b), n. 1), d. Igs. n. 116 del 2017, stabilisce che ai giudici onorari di pace non possono essere assegnati, quanto al giudizio penale, i procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen. Quest'ultimo, 2 al comma 1, lega l'esercizio dell'azione penale alla citazione diretta a giudizio "quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva"; il comma 2, invece, contiene l'elenco di specifiche fattispecie di reato per le quali il pubblico ministero procede comunque con la citazione diretta, anche se sanzionate in termini più gravi rispetto al comma 1. 4.2. Ebbene, alla data della pronuncia della sentenza di primo grado - 10/6/2022 - il delitto di cui all'art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000, contestato alla UA, era punito con la pena della reclusione da due a cinque anni, non rientrando, dunque, nella previsione dell'art. 550, comma 1, cod. proc. pen.; lo stesso reato, inoltre, non era previsto nell'elenco di cui al comma 2 di questa norma, in quanto vi sarebbe stato inserito soltanto dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30/12/2022. 4.3. Alla data della pronuncia di primo grado, dunque, il giudice onorario di pace difettava di capacità a decidere il giudizio, così che la sentenza risulta viziata da nullità assoluta, tale da travolgere anche quella emessa dalla Corte d'appello il 16/1/2024: entrambe, pertanto, debbono essere annullate senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024 Il C liere estensore Il Pres dente
visti gli atti, il provvedimento impu g nato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto l'annullamento della sentenza;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/1/2024, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 10/6/2022 dal Tribunale di Velletri, con la quale AU UA era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannata alla pena di un anno e q uattro mesi di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 550 cod. proc. pen., 11, d. Igs. n. 116 del 13 luglio 2017. La sentenza di primo g rado sarebbe affetta da nullità assoluta perché C (L Penale Sent. Sez. 3 Num. 44962 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 17/10/2024 emessa da un giudice - ordinario di pace - privo di capacità. Dal complesso normativo richiamato, infatti, risulterebbe che il G.o.p. potrebbe conoscere soltanto dei reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen., mentre l'art. 5 in esame sarebbe stato introdotto in questa disposizione soltanto dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150; - violazione di norme processuali. La Corte di appello, così come il Tribunale, non avrebbe esaminato la copiosa documentazione prodotta dalla difesa, nonostante lo specifico motivo di gravame;
qualora fosse stata valutata, tale documentazione - ed in particolare una nota informativa (ampliamente ripresa nel ricorso) - avrebbe evidenziato l'innocenza della ricorrente, con particolare riguardo al mancato superamento della soglia di punibilità; - la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione sono poi dedotte con riguardo alle prove utilizzate dalla Corte di appello ai fini della decisione: in particolare, sarebbe stato impiegato soltanto il verbale della Guardia di finanza, ma la sentenza non spiegherebbe come sarebbe stata quantificata la supposta IVA evasa, e peraltro non terrebbe in esame quella effettivamente dovuta;
- la motivazione della sentenza è infine contestata con riguardo al profilo soggettivo del reato, atteso che l'istruttoria avrebbe dimostrato la completa inconsapevolezza dell'omissione dichiarativa: in particolare, la difesa avrebbe documentato il passaggio tra la ricorrente e tale DA TI, al quale sarebbe stata consegnata tutta la documentazione fiscale e contabile della società, con l'effetto che la UA non avrebbe più di fatto svolto mansioni di amministratrice, pur mantenendo la qualifica formale. Altro documento, poi, attesterebbe la richiesta - inviata dal difensore dell'imputata al commercialista - di consegna alla ricorrente di tutta la documentazione presente presso lo studio, così escludendo ulteriormente il dolo del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta fondato quanto al primo motivo, con carattere assorbente sui successivi. 4. La difesa eccepisce la nullità assoluta della sentenza di primo grado (e, per l'effetto, anche di quella d'appello) perché emessa da un giudice incompetente„ ossia da un giudice onorario di pace. L'eccezione deve essere condivisa. 4.1. L'art. 11, comma 6, lett. b), n. 1), d. Igs. n. 116 del 2017, stabilisce che ai giudici onorari di pace non possono essere assegnati, quanto al giudizio penale, i procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen. Quest'ultimo, 2 al comma 1, lega l'esercizio dell'azione penale alla citazione diretta a giudizio "quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva"; il comma 2, invece, contiene l'elenco di specifiche fattispecie di reato per le quali il pubblico ministero procede comunque con la citazione diretta, anche se sanzionate in termini più gravi rispetto al comma 1. 4.2. Ebbene, alla data della pronuncia della sentenza di primo grado - 10/6/2022 - il delitto di cui all'art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000, contestato alla UA, era punito con la pena della reclusione da due a cinque anni, non rientrando, dunque, nella previsione dell'art. 550, comma 1, cod. proc. pen.; lo stesso reato, inoltre, non era previsto nell'elenco di cui al comma 2 di questa norma, in quanto vi sarebbe stato inserito soltanto dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30/12/2022. 4.3. Alla data della pronuncia di primo grado, dunque, il giudice onorario di pace difettava di capacità a decidere il giudizio, così che la sentenza risulta viziata da nullità assoluta, tale da travolgere anche quella emessa dalla Corte d'appello il 16/1/2024: entrambe, pertanto, debbono essere annullate senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024 Il C liere estensore Il Pres dente