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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 09/12/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1345/2025
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, composto dai magistrati:
Dr. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella Incardona GIUDICE
Dr.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1345/2025 avente per oggetto: mutamento di sesso promossa da:
(c.f. , nata a [...] – Iran il 29 dicembre 2000, Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca PIEMONTE del Foro di Pavia ricorrente contro
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOVARA CP_1
Conclusioni
Attore: ordinare alla Cancelleria la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero, così esonerando parte ricorrente dalla notifica del ricorso e del decreto che invece comporterebbe un inutile prolungamento della durata del processo. Trova infatti applicazione l'art. 70 c.p.c., in relazione al quale la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del P.M. per consentirgli di intervenire nel giudizio” (cfr. Cassazione n. 19727/03. L'ordine alla cancelleria di comunicare gli atti al PM è stato infatti già disposto diverse volte in altri processi patrocinati dal sottoscritto difensore: ex multis Trib. Milano n. 31364/23 RG (anche post Cartabia), Trib. Brescia n. 4682/23 RG (anche post Cartabia), Trib. Catania n. 4556/23 (anche post Cartabia), Trib. Trani n. 2542/23 RG (anche post Cartabia), Trib. Bolzano n. 2102/2023 (anche post Cartabia), Trib. Milano n. 26779/21 RG, Trib. Genova n. 1606/22 RG, Trib. Messina n. 72/21 RG, Trib. Lecco n. 910/23 R.G., Trib. L'Aquila n. 648/22 RG, Trib. Arezzo n. 2130/22 RG, Trib. Taranto n. 3344/20 RG, Trib. Siena n. 179/21 RG, Trib. Lodi n. 963/22 RG, Trib. Caltagirone n. 1243/22 RG, Trib. Brescia 1065/23 RG); • la rettificazione di attribuzione di sesso, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, o di qualsiasi altro competente, di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso da femminile a maschile e con indicazione del nome AN in sostituzione del nome;
• accertare il diritto di parte ricorrente ad accedere agli Pt_1 interventi chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali a quelli del genere opposto, considerato che l'autorizzazione a tale intervento non necessità più dell'autorizzazione del Tribunale a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma IV, d.lgs 150/2011, dichiarata dalla sentenza n. 143/2024 della Corte Costituzionale;
• ordinare alla Cancelleria di comunicare la sentenza all'Ufficiale di stato civile. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero o no che parte attrice utilizza il nome Pt_2
2) Vero o no che parte attrice indossa abiti maschili? 3) Vero o no che parte attrice è riconosciuto in quanto uomo in ambito sociale? Si indica quale teste la signora , residente in [...]
1. In via alternativa o in ulteriore subordine, si chiede ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio sui seguenti quesiti: o se nella parte ricorrente è diagnosticabile la disforia di genere;
o se la scelta della parte di rettificare l'attribuzione del sesso è
“seria”, “univoca”, “definitiva” e “irreversibile” (in conformità ai presupposti individuati dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15138 del 2015); o se nella parte vi è una piena identificazione nel sesso opposto rispetto a quello biologico
Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/7/2025, ha allegato disforia di genere e Parte_1 documentato il percorso di transizione dal genere femminile e quello maschile, chiedendo al Tribunale di disporre la rettificazione del sesso, la rettificazione del nome e l'autorizzazione a procedere con l'intervento chirurgico di mutamento di sesso.
A fondamento della sua domanda, la ricorrente ha riferito di aver sempre esternato la sua identità psicosessuale come maschile e di essersi sempre presentata con il nome maschile , decidendo di Pt_2 intraprendere il percorso di transizione.
In particolare, con relazione psicologica in atti del 13/08/2022, redatta dalla dott.ssa , Persona_1 medico neuropsichiatra specialista in Neurologia e Psichiatria, è stata diagnosticata la “Disforia di genere”, con esclusione di altre diagnosi differenziali e identificazione stabile del paziente nel genere maschile;
con relazione endocrinologica in atti del 29/08/2022, redatta dai dottori Persona_2
, , medici specialisti in endocrinologia, è stato certificato che il Persona_3 Per_4 Persona_5 paziente si sottopone a una terapia ormonale per l'assegnazione del sesso maschile.
All'udienza del 20/11/2025, la ricorrente è stata sentita personalmente, ha confermato la sua volontà di sottoporsi all'intervento chirurgico per completare la transizione e, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, la difesa si è riportata al ricorso chiedendone l'accoglimento, così come il Procuratore della Repubblica che si è associato alle conclusioni.
***
Ritiene il Collegio che il ricorso di meriti accoglimento. Parte_1
Invero, ai sensi dell'art. 1 L. 164/1982, la rettificazione di attribuzione di sesso si dispone in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato, che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali: la giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale, inoltre, hanno precisato che non occorre la preventiva modifica chirurgica dei caratteri sessuali per autorizzare la rettificazione del sesso. E, infatti, con la sentenza n. 221/2015, la Corte costituzionale ha statuito che “la disposizione in esame costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)” e che “la legge n. 164 del 1982 accoglie un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti .... La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale. […] Interpretata alla luce dei diritti della persona - ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia - la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. La Corte ha ulteriormente chiarito che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”. Ha proseguito, rilevando che “in questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità (“Quando risulta necessario”) del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione […], ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
La Consulta, comunque, impone un rigido controllo sulle modalità attraverso cui il cambio è avvenuto:
“rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona”.
Tali conclusioni sono condivise anche dalla Corte di Cassazione che, con la nota sentenza n. 15138/2015, ha affermato che la scelta di sottoporsi ad intervento di modifica chirurgica dei caratteri sessuali è il risultato di un lungo processo di autodeterminazione e che il ricorso alla chirurgia rappresenta uno dei possibili esiti di tale percorso ma non l'unico: “l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale”.
Fatta tale premessa, secondo il Tribunale è stata raggiunta la prova della volontà della ricorrente di acquisire l'identità di genere maschile: invero, la dr.ssa , psicologa della ricorrente, ha Persona_1 rilevato l'assenza di elementi ostativi ad avviare e proseguire il percorso di transizione e ha anche accertato un maggiore benessere della ricorrente con la comparsa dei tratti mascolini. Anche i dr. Persona_2
, , endocrinologi dell'attrice, hanno confermato come l'unica area Persona_3 Per_4 Persona_5 di disagio della ricorrente è rappresentata proprio dall'utilizzo dell'attuale documentazione con identità femminile.
Entrambi gli specialisti, inoltre, hanno dato atto della regolare assunzione della terapia ormonale, associata ai colloqui psicoterapici (da cui è emersa preferenza, sin da ragazzina, di abbigliamento maschile e attività ricreative maschili) e della chiara necessità di concludere tale processo in maniera irreversibile per definire ulteriormente la sua identità maschile.
Anche nel corso dell'interrogatorio libero del 20/11/2025, la ricorrente ha dichiarato di aver sentito questa esigenza già quando era piccola, che la sua famiglia la appoggia così come la sua compagna.
A fronte del quadro istruttorio innanzi descritto, ritiene il Tribunale che la documentazione in atti sia sufficiente per formulare quel giudizio di completezza della transizione dal genere femminile a quello maschile e di definitività della stessa e, quindi, di certezza della sovrapposizione tra il genere psicologico maschile ed il genere fisico, anche in assenza di previo trattamento chirurgico, ma con il sostegno di trattamenti medici e psicologici. Non vi è quindi, nel caso di specie, alcuna compromissione dell'interesse pubblico alla certezza delle relazioni sociali e giuridiche, avendo parte attrice conseguito il cambiamento dei caratteri sessuali secondari per via dei trattamenti ormonali ed un aspetto naturalmente maschile, come ha avuto modo di constatare anche il Giudice istruttore all'udienza fissata per l'interrogatorio libero della stessa, ed essendo riconosciuto come uomo nel contesto sociale e lavorativo.
Ritiene, pertanto, il Collegio che, alla luce delle univoche risultanze mediche, il sesso attribuito nell'atto di nascita non corrisponda più all'identità attuale di parte attrice e possa, pertanto, procedersi immediatamente alla rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione a parte attrice del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. 164/82 (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”) sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso. Come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte, non sussiste, cionondimeno, alcun obbligo di trasposizione meccanica del nome originario nell'altro genere, né emergono obiezioni al fatto che sia la stessa parte interessata ad indicare il nuovo nome prescelto, quando non ostino disposizioni normative o diritti di terzi, attesa l'intima relazione esistente tra identità sessuale e segni distintivi della persona, quale il nome.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 120/2001, ha chiaramente affermato che il nome, inteso come il primo ed immediato segno distintivo, costituisce uno dei diritti inviolabili della persona protetti dalla Carta ex art. 2 Cost., cui si riconosce il carattere di clausola aperta, con conseguente possibilità di evincere, dalla lettura combinata dell'art. 6 c. 3 c.c. e degli artt. 2 e 22 Cost., la natura di diritto soggettivo insopprimibile della persona.
Il prenome dell'attore deve, pertanto, essere rettificato, conformemente a quanto richiesto dall'interessato, da a , risultando quest'ultimo il nome con il quale la parte è conosciuta nel Pt_1 Pt_2 mondo esterno. Deve inoltre essere accolta in questa sede anche la domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile, in adesione all'ormai prevalente orientamento della giurisprudenza di merito (cfr., ex multis, Trib. Roma, 04.04.2017; Trib. Milano, 10.04.2017; Trib. Bologna, 07.06.2017; Trib. Padova, 16.11.2016). Se, del resto, il previo intervento chirurgico non è più necessario per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, nondimeno e a fortiori esso potrà ugualmente essere autorizzato contestualmente all'immediata rettifica. Premessa, infatti, la sussistenza di interesse a domandare autorizzazione all'intervento anche in caso di domanda di immediata rettificazione dell'attribuzione di sesso, in quanto l'esecuzione dell'intervento resta subordinata alla previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria ex art. 31 d.lgs. 150/2011, tale intervento, ancorché non più necessario per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, ben può giustificarsi come
“eventuale ausilio per il benessere della persona … ponendo fine all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica e condizione psichica” (Cass. 15138/2015 cit.) e “come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (Corte cost. 221/2015 cit.) dovendo, pertanto, il Giudice di merito, richiesto dell'autorizzazione, accertare che non vi siano controindicazioni mediche o psicologiche all'esecuzione del radicale intervento e che tale trattamento sia funzionale al miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'interessato. Nel caso di specie, le già menzionate relazioni mediche in atti escludono controindicazioni all'intervento e, anzi, ne valutano la positività in termini di completamento del percorso di transizione, di piena realizzazione dell'identità di parte attrice e di miglioramento della qualità della sua vita, sicché la domanda deve essere accolta.
Le spese devono essere dichiarate irripetibili, in considerazione della natura in concreto non contenziosa della procedura, l'unico contraddittore essendo stato il Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con l'intervento del P.M, così provvede: Parte_1
1. rettifica l'attribuzione di sesso relativa (c.f. , nata a Parte_1 C.F._1
Mashhad (EE) – Iran il 29 dicembre 2000, attribuendo il sesso maschile ed il prenome di “ ”; Pt_2
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di parte ricorrente di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita di facendo constatare per mezzo di annotazioni marginali Pt_1 che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “maschile” e come “ ” e non altrimenti;
Pt_2
3. autorizza , a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per Parte_1 Pt_2
l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile;
4. spese irripetibili.
Novara, così deciso all'esito della camera di consiglio del 20/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice rel. Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, composto dai magistrati:
Dr. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella Incardona GIUDICE
Dr.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1345/2025 avente per oggetto: mutamento di sesso promossa da:
(c.f. , nata a [...] – Iran il 29 dicembre 2000, Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca PIEMONTE del Foro di Pavia ricorrente contro
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOVARA CP_1
Conclusioni
Attore: ordinare alla Cancelleria la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero, così esonerando parte ricorrente dalla notifica del ricorso e del decreto che invece comporterebbe un inutile prolungamento della durata del processo. Trova infatti applicazione l'art. 70 c.p.c., in relazione al quale la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del P.M. per consentirgli di intervenire nel giudizio” (cfr. Cassazione n. 19727/03. L'ordine alla cancelleria di comunicare gli atti al PM è stato infatti già disposto diverse volte in altri processi patrocinati dal sottoscritto difensore: ex multis Trib. Milano n. 31364/23 RG (anche post Cartabia), Trib. Brescia n. 4682/23 RG (anche post Cartabia), Trib. Catania n. 4556/23 (anche post Cartabia), Trib. Trani n. 2542/23 RG (anche post Cartabia), Trib. Bolzano n. 2102/2023 (anche post Cartabia), Trib. Milano n. 26779/21 RG, Trib. Genova n. 1606/22 RG, Trib. Messina n. 72/21 RG, Trib. Lecco n. 910/23 R.G., Trib. L'Aquila n. 648/22 RG, Trib. Arezzo n. 2130/22 RG, Trib. Taranto n. 3344/20 RG, Trib. Siena n. 179/21 RG, Trib. Lodi n. 963/22 RG, Trib. Caltagirone n. 1243/22 RG, Trib. Brescia 1065/23 RG); • la rettificazione di attribuzione di sesso, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, o di qualsiasi altro competente, di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso da femminile a maschile e con indicazione del nome AN in sostituzione del nome;
• accertare il diritto di parte ricorrente ad accedere agli Pt_1 interventi chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali a quelli del genere opposto, considerato che l'autorizzazione a tale intervento non necessità più dell'autorizzazione del Tribunale a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma IV, d.lgs 150/2011, dichiarata dalla sentenza n. 143/2024 della Corte Costituzionale;
• ordinare alla Cancelleria di comunicare la sentenza all'Ufficiale di stato civile. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero o no che parte attrice utilizza il nome Pt_2
2) Vero o no che parte attrice indossa abiti maschili? 3) Vero o no che parte attrice è riconosciuto in quanto uomo in ambito sociale? Si indica quale teste la signora , residente in [...]
1. In via alternativa o in ulteriore subordine, si chiede ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio sui seguenti quesiti: o se nella parte ricorrente è diagnosticabile la disforia di genere;
o se la scelta della parte di rettificare l'attribuzione del sesso è
“seria”, “univoca”, “definitiva” e “irreversibile” (in conformità ai presupposti individuati dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15138 del 2015); o se nella parte vi è una piena identificazione nel sesso opposto rispetto a quello biologico
Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/7/2025, ha allegato disforia di genere e Parte_1 documentato il percorso di transizione dal genere femminile e quello maschile, chiedendo al Tribunale di disporre la rettificazione del sesso, la rettificazione del nome e l'autorizzazione a procedere con l'intervento chirurgico di mutamento di sesso.
A fondamento della sua domanda, la ricorrente ha riferito di aver sempre esternato la sua identità psicosessuale come maschile e di essersi sempre presentata con il nome maschile , decidendo di Pt_2 intraprendere il percorso di transizione.
In particolare, con relazione psicologica in atti del 13/08/2022, redatta dalla dott.ssa , Persona_1 medico neuropsichiatra specialista in Neurologia e Psichiatria, è stata diagnosticata la “Disforia di genere”, con esclusione di altre diagnosi differenziali e identificazione stabile del paziente nel genere maschile;
con relazione endocrinologica in atti del 29/08/2022, redatta dai dottori Persona_2
, , medici specialisti in endocrinologia, è stato certificato che il Persona_3 Per_4 Persona_5 paziente si sottopone a una terapia ormonale per l'assegnazione del sesso maschile.
All'udienza del 20/11/2025, la ricorrente è stata sentita personalmente, ha confermato la sua volontà di sottoporsi all'intervento chirurgico per completare la transizione e, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, la difesa si è riportata al ricorso chiedendone l'accoglimento, così come il Procuratore della Repubblica che si è associato alle conclusioni.
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Ritiene il Collegio che il ricorso di meriti accoglimento. Parte_1
Invero, ai sensi dell'art. 1 L. 164/1982, la rettificazione di attribuzione di sesso si dispone in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato, che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali: la giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale, inoltre, hanno precisato che non occorre la preventiva modifica chirurgica dei caratteri sessuali per autorizzare la rettificazione del sesso. E, infatti, con la sentenza n. 221/2015, la Corte costituzionale ha statuito che “la disposizione in esame costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)” e che “la legge n. 164 del 1982 accoglie un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti .... La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale. […] Interpretata alla luce dei diritti della persona - ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia - la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. La Corte ha ulteriormente chiarito che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”. Ha proseguito, rilevando che “in questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità (“Quando risulta necessario”) del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione […], ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
La Consulta, comunque, impone un rigido controllo sulle modalità attraverso cui il cambio è avvenuto:
“rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona”.
Tali conclusioni sono condivise anche dalla Corte di Cassazione che, con la nota sentenza n. 15138/2015, ha affermato che la scelta di sottoporsi ad intervento di modifica chirurgica dei caratteri sessuali è il risultato di un lungo processo di autodeterminazione e che il ricorso alla chirurgia rappresenta uno dei possibili esiti di tale percorso ma non l'unico: “l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale”.
Fatta tale premessa, secondo il Tribunale è stata raggiunta la prova della volontà della ricorrente di acquisire l'identità di genere maschile: invero, la dr.ssa , psicologa della ricorrente, ha Persona_1 rilevato l'assenza di elementi ostativi ad avviare e proseguire il percorso di transizione e ha anche accertato un maggiore benessere della ricorrente con la comparsa dei tratti mascolini. Anche i dr. Persona_2
, , endocrinologi dell'attrice, hanno confermato come l'unica area Persona_3 Per_4 Persona_5 di disagio della ricorrente è rappresentata proprio dall'utilizzo dell'attuale documentazione con identità femminile.
Entrambi gli specialisti, inoltre, hanno dato atto della regolare assunzione della terapia ormonale, associata ai colloqui psicoterapici (da cui è emersa preferenza, sin da ragazzina, di abbigliamento maschile e attività ricreative maschili) e della chiara necessità di concludere tale processo in maniera irreversibile per definire ulteriormente la sua identità maschile.
Anche nel corso dell'interrogatorio libero del 20/11/2025, la ricorrente ha dichiarato di aver sentito questa esigenza già quando era piccola, che la sua famiglia la appoggia così come la sua compagna.
A fronte del quadro istruttorio innanzi descritto, ritiene il Tribunale che la documentazione in atti sia sufficiente per formulare quel giudizio di completezza della transizione dal genere femminile a quello maschile e di definitività della stessa e, quindi, di certezza della sovrapposizione tra il genere psicologico maschile ed il genere fisico, anche in assenza di previo trattamento chirurgico, ma con il sostegno di trattamenti medici e psicologici. Non vi è quindi, nel caso di specie, alcuna compromissione dell'interesse pubblico alla certezza delle relazioni sociali e giuridiche, avendo parte attrice conseguito il cambiamento dei caratteri sessuali secondari per via dei trattamenti ormonali ed un aspetto naturalmente maschile, come ha avuto modo di constatare anche il Giudice istruttore all'udienza fissata per l'interrogatorio libero della stessa, ed essendo riconosciuto come uomo nel contesto sociale e lavorativo.
Ritiene, pertanto, il Collegio che, alla luce delle univoche risultanze mediche, il sesso attribuito nell'atto di nascita non corrisponda più all'identità attuale di parte attrice e possa, pertanto, procedersi immediatamente alla rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione a parte attrice del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. 164/82 (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”) sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso. Come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte, non sussiste, cionondimeno, alcun obbligo di trasposizione meccanica del nome originario nell'altro genere, né emergono obiezioni al fatto che sia la stessa parte interessata ad indicare il nuovo nome prescelto, quando non ostino disposizioni normative o diritti di terzi, attesa l'intima relazione esistente tra identità sessuale e segni distintivi della persona, quale il nome.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 120/2001, ha chiaramente affermato che il nome, inteso come il primo ed immediato segno distintivo, costituisce uno dei diritti inviolabili della persona protetti dalla Carta ex art. 2 Cost., cui si riconosce il carattere di clausola aperta, con conseguente possibilità di evincere, dalla lettura combinata dell'art. 6 c. 3 c.c. e degli artt. 2 e 22 Cost., la natura di diritto soggettivo insopprimibile della persona.
Il prenome dell'attore deve, pertanto, essere rettificato, conformemente a quanto richiesto dall'interessato, da a , risultando quest'ultimo il nome con il quale la parte è conosciuta nel Pt_1 Pt_2 mondo esterno. Deve inoltre essere accolta in questa sede anche la domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile, in adesione all'ormai prevalente orientamento della giurisprudenza di merito (cfr., ex multis, Trib. Roma, 04.04.2017; Trib. Milano, 10.04.2017; Trib. Bologna, 07.06.2017; Trib. Padova, 16.11.2016). Se, del resto, il previo intervento chirurgico non è più necessario per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, nondimeno e a fortiori esso potrà ugualmente essere autorizzato contestualmente all'immediata rettifica. Premessa, infatti, la sussistenza di interesse a domandare autorizzazione all'intervento anche in caso di domanda di immediata rettificazione dell'attribuzione di sesso, in quanto l'esecuzione dell'intervento resta subordinata alla previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria ex art. 31 d.lgs. 150/2011, tale intervento, ancorché non più necessario per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, ben può giustificarsi come
“eventuale ausilio per il benessere della persona … ponendo fine all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica e condizione psichica” (Cass. 15138/2015 cit.) e “come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (Corte cost. 221/2015 cit.) dovendo, pertanto, il Giudice di merito, richiesto dell'autorizzazione, accertare che non vi siano controindicazioni mediche o psicologiche all'esecuzione del radicale intervento e che tale trattamento sia funzionale al miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'interessato. Nel caso di specie, le già menzionate relazioni mediche in atti escludono controindicazioni all'intervento e, anzi, ne valutano la positività in termini di completamento del percorso di transizione, di piena realizzazione dell'identità di parte attrice e di miglioramento della qualità della sua vita, sicché la domanda deve essere accolta.
Le spese devono essere dichiarate irripetibili, in considerazione della natura in concreto non contenziosa della procedura, l'unico contraddittore essendo stato il Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con l'intervento del P.M, così provvede: Parte_1
1. rettifica l'attribuzione di sesso relativa (c.f. , nata a Parte_1 C.F._1
Mashhad (EE) – Iran il 29 dicembre 2000, attribuendo il sesso maschile ed il prenome di “ ”; Pt_2
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di parte ricorrente di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita di facendo constatare per mezzo di annotazioni marginali Pt_1 che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “maschile” e come “ ” e non altrimenti;
Pt_2
3. autorizza , a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per Parte_1 Pt_2
l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile;
4. spese irripetibili.
Novara, così deciso all'esito della camera di consiglio del 20/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice rel. Dr.ssa Maria AMORUSO